Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/05/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere
Nella causa celebrata celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c in esito alla camera di consiglio del 16.10.2024 ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n. 899/2022 RG Lav vertente
TRA
nato a [...] il [...], Codice Parte_1
Fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro SIVIGLIA, C.F._1
CF , presso il cui studio, in Reggio Calabria alla Via Antonio C.F._2
Cimino n. 65, è elettivamente domiciliato – fax 1782212045 PEC
Email_1
– appellante -
E
Controparte_1
- appellato contumace -
Conclusioni dell'appellante : come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Il giudizio di primo grado.
Con ricorso, depositato in data 25.11.2020 al Tribunale del Lavoro di Locri, chiedeva nei confronti del quanto Parte_1 Controparte_1
segue:
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale insegnante in servizio a tempo indeterminato nel ruolo di educatore, ad ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui, a decorrere dall'A.S. 2016/2017, tramite la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015;
2. condannare, pertanto, il al al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente, tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, oltre a quelli nel frattempo maturandi al pagamento in favore del ricorrente, tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
3. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93
c.p.c. al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Esponeva in fatto : di prestare servizio di ruolo a tempo indeterminato dal 01.09.1993, alle dipendenze del con qualifica di docente e profilo di Educatore (classe Controparte_1
di concorso PPPP) nei convitti e negli istituti educativi, posto comune sede di titolarità presso il Convitto Annesso all'IPSSA di Locri (RC); che l'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 ha introdotto il bonus economico denominato “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo annuo di €
500,00, per ciascun anno scolastico, da utilizzare per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l' iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo
[...]
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate nell' ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.; che dall'anno scolastico 2015/2016 è stato riconosciuto detto bonus sia al personale docente del che al personale educativo, ma a partire Controparte_1 dall'anno scolastico 2016/2017, i dipendenti con qualifica di Educatore sono stati esclusi da tale erogazione;
che l'interpretazione dell'art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015 accolta dal
, volta a circoscrivere l'ambito di applicazione della norma al solo CP_1
personale docente contrasta con il principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente, sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale.
Resistendo il il GL con sentenza n. 481/2022 ha rigettato il ricorso e - CP_1
compensato integralmente le spese di lite tra le parti.”.
In sintesi ha ritenuto che : la carta del docente non ha natura retributiva e non integra, dunque, un incremento della retribuzione, ma è volta ad di assicurare la formazione continua del personale docente, monetizzando l'onere di autoformazione impostogli;
non è una voce del trattamento economico diretta a remunerare la prestazione lavorativa dei docenti, ma un'erogazione vincolata nello scopo, volta esclusivamente a finanziare l'aggiornamento e l'autoformazione attraverso gli strumenti individuati nella stessa norma, fornendo direttamente ai docenti le risorse necessarie per sostenerne i costi;
la specificazione, riferita alla sola figura del docente contenuta nell'art. 1, co. 121, l.
107/2015trova conferma nella normativa primaria e contrattuale che distinguono l'area professionale docente dalla funzione docente ,onde verificare a quale delle due arie sia rivolta la normativa in parola (art. 395 d. lgs. 297/1994;artt. 25 e segg. del
CCNL di categoria), da cui si evince che il personale docente e il personale educativo, pur appartenendo alla medesima “area professionale docente” si differenziano con riferimento alla funzione e al profilo professionale nonché per il contenuto delle rispettive attività principali (l'insegnamento per i docenti e la partecipazione al processo formativo/educativo per gli educatori); parimenti non sovrapponibile è l'attività di formazione prevista per le due categorie atteso che, con riferimento al personale docente, il CCNL prevede il diritto degli insegnanti di partecipare ad iniziative di formazione, da esercitare di norma al di fuori dall'orario di insegnamento e con esonero dal servizio per 5 giorni all'anno (art. 64 , mentre, con riferimento al personale educativo, il medesimo CCNL, all'art. 129 si limita a riconoscere la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa.
L'appello.
Avverso la sentenza ha proposto appello il ricorrente;
non si è costituito il , CP_3
che è stato dichiarato contumace.
La causa è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa verifica del depositato di nota di trattazione scritta;
la camera di consiglio è stata tenuta l'
810/2024.
Motivi della decisione
L'appellante deduce che :
l'interpretazione del Tribunale dell'art. 1, co. 121 della L. n. 107/2015, che circoscrive l'ambito di applicazione della norma al solo personale docente, è in contrasto con il principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale e financo dall'inquadramento contabile, da cui emerge una chiara equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante della scuola primaria;
sebbene il personale educativo svolga una funzione che si differenzia rispetto a quella prettamente didattica e di istruzione del personale docente, purtuttavia partecipa comunque anche alla funzione di formazione e di istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, ed è collocato espressamente all'interno dell'area professionale del personale docente;
non può giustificarsi una tale irragionevole discriminazione in base alla ratio sottesa all'introduzione del bonus in parola, dal momento che entrambe le figure professionali sono soggette agli obblighi formativi e, pertanto, non si comprende perché solo i docenti di ruolo debbano essere sostenuti dalla parte datoriale nell'esborso economico per le spese di aggiornamento e studio;
. tale interpretazione era stata confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza del
31.10.2022 n. 32104.
L'appello è fondato, alla stregua della giurisprudenza di legittimità ormai consolidatasi (da ultimo, Sez. L - , Ordinanza n. 9895 del 11/04/2024) secondo cui :
“In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.
Richiamando ex art. 118 disp.att. cpc il precedente invocato nell'appello (Cass.
32104/2022) la Suprema Corte ha ritenuto che : la carta in discorso è attribuita al personale docente, ma nel suo ambito, inteso in senso lato, può ben dirsi rientrare quello educativo, ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 D.Lgs. n. 297 del 1994, rubricato "funzione docente", il quale prevede che: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità"; il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 include il personale educativo nell'area professionale del personale docente, stabilendo, all'art. 25, che:
"1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili"; ciò è coerente con il disposto dell'art. 24, comma 2 ("Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs. n. 297/1994"); tali disposizioni trovano conferma nel più recente CCNL del personale del comparto
Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021 del 18 gennaio 2024 (artt. 32 e 33) negli art. 127 e 128 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007;
sul piano esegetico decisivo è il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura;
neppure può sostenersi che sul personale educativo non graverebbe un preciso obbligo formativo , poiché l''art. 129 CCNL cit. prevede che: "... 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa"; tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe, una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio;
la circostanza che l'art. 398 del D.Lgs. n. 297 del 1994 preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del
, poiché al comma 2 si specifica che al personale educativo "si applicano CP_1
le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari", operando così un'equiparazione a questi fini fra le due categorie, e ciò per la complementarità delle rispettive funzioni, che pure restano distinte;
ne deriva che tale beneficio deve essere attribuito al personale docente inteso in senso lato, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori, in ragione delle comuni esigenze formative e dell'espressa equiparazione normativa dei due ruoli quanto al trattamento economico disposta dall'art. 398 del D.Lgs. n. 297 del 1994.
L'originario ricorso va pertanto accolto , con condanna al pagamento fino all'anno
2020/2021, poiche il ricorso introduttivo è stato depositato il 25.11.2020; resta ferma la compensazione integrale delle spese del primo grado, avendo il primo giudice correttamente valorizzato i contrasti nella giurisprudenza di merito, venuti meno con l'intervento chiarificatore della Corte di Cassazione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico del
, liquidate come da dispositivo (II scaglione, DM n. 147/2022, nei minimi CP_1
valori medi dimezzati, in considerazione della dirimente giurisprudenza di legittimità) e con distrazione in favore del procuratore distrattario, che ne ha fatta richiesta.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro il e Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Reggio Calabria n. 481/2022 emessa in data 7.6.2022:
1)in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma solo per la compensazione tra le parti delle spese processuali, accoglie l'originario ricorso dichiarando il diritto del al beneficio economico di €. 500,00 annui, a Parte_1 decorrere dall'A.S. 2016/2017, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, condannando il al pagamento in favore del ricorrente, tramite carta CP_1 elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 , con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
2) condanna il ministero appellato a rimborsare le spese di difesa di questo grado liquidate in complessivi euro 1.457,5 oltre accessori come per legge e con distrazione in favore del procuratore distrattario avv. Pietro Siviglia
Così deciso nella camera di consiglio dell' 8.10.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.Eugenio Scopelliti Dott. Massimo Gullino