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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 30/05/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 241/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 241/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ACQUISTAPACE PAMELA (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._2
in VIALE STELVIO, 54 23017 MORBEGNO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
ACQUISTAPACE PAMELA (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2
in VIALE STELVIO, 54 23017 MORBEGNO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Nel 2009, e instauravano una relazione sentimentale. Parte_1 Controparte_1
1.1 Dall'unione sono nate le figlie (31.08.2011) e (21.04.2016). Per_1 Per_2
2. Con ricorso congiunto depositato in data 21.02.2025, e Parte_1 CP_1
davano atto dell'impossibilità di proseguire la relazione tra loro e domandavano
[...]
disporsi la regolamentazione della rispettiva responsabilità genitoriale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 24.02.2025.
3. All'udienza del 14.05.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto delle figlie minori in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: prende atto che in base all'accordo tra le parti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) le figlie minori e saranno affidate Persona_3 Persona_4
ai genitori ed , con la formula dell'affido condiviso. Parte_1 Controparte_1
2) e saranno collocate prevalentemente, anche ai fini anagrafici, presso Per_1 Per_2
la madre a Morbegno (SO), Via Forestale n. 69, nell'appartamento di proprietà della pagina 2 di 6 signora (madre della signora . Il padre, anch'egli residente a Persona_5 Pt_1
Morbegno (SO), Via Rimembranza n. 9 in un appartamento condotto in locazione, presta sin d'ora il proprio consenso a che le minori, unitamente alla madre, si trasferiscano altrove;
3) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. In particolare:
- le decisioni di maggiore interesse per e relative, a titolo Per_1 Per_2
esemplificativo e non esaustivo, alla salute, all'istruzione e all'educazione, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
- le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione che quotidianamente devono prendersi nell'interesse delle figlie - quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli acquisti di abbigliamento ordinario, scelte alimentari, ecc. - verranno assunte in via disgiunta da ciascun genitore quando avrà le minori con sé.
Resta inteso che le parti dovranno collaborare tra loro nel rapporto educativo delle figlie, garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva comunicazione e consultazione per le questioni fondamentali quali la salute, l'istruzione, l'educazione, le scelte sportive/ricreative in generale e gli acquisti particolarmente consistenti (quali veicoli, animali domestici, computer, cellulari ecc.). Il tutto senza coinvolgere le minori nelle loro comunicazioni;
4) entrambi i genitori si impegnano al reciproco e assoluto rispetto, tanto in presenza delle figlie, così come in loro assenza, adoperandosi affinché le minori conservino un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. Entrambi i genitori si impegnano altresì ad evitare atteggiamenti con le figlie tesi alla svalutazione dell'altro e a non coinvolgerle in eventuali loro rapporti conflittuali;
5) il signor avrà diritto di tenere con sé e tutti i fine settimana, CP_1 Per_1 Per_2
alternando le seguenti modalità:
- dal venerdì alle ore 18.00 sino al sabato alle ore 16.00, quando le riaccompagnerà a casa della madre;
pagina 3 di 6 - dal sabato, quanto a dalle ore 9.30 e quanto a dal termine delle lezioni Per_2 Per_1
scolastiche (ovvero dalle ore 9.30 in assenza di lezioni), sino alla domenica alle ore
21.00, quando le riaccompagnerà a casa della madre;
- la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale ad anni alterni con la madre (il 24 dicembre con uno e il 25 dicembre con l'altro);
- le vacanze natalizie (da intendersi, dal 26 al 31 dicembre) e l'Epifania (da intendersi, dal 1° al 6 gennaio), ad anni alterni con la madre;
- i giorni dal Venerdì Santo sino alla Domenica di Pasqua ed i giorni dal Lunedì di
Pasquetta al mercoledì successivo, ad anni alterni con la madre;
- una settimana durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il
31 maggio di ogni anno.
Le modalità di gestione delle figlie come sopra specificate potranno subire modifiche in funzione delle esigenze lavorative dei signori ed nonché degli impegni Pt_1 CP_1
scolastici e ricreativi delle minori, previo accordo tra i genitori;
6) nei periodi di permanenza presso uno dei genitori, all'altro dovrà essere garantito almeno un contatto telefonico giornaliero con le figlie;
7) il signor concorrerà al mantenimento di e corrispondendo alla CP_1 Per_1 Per_2
signora a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a quest'ultima (IBAN: Pt_1
[...]), entro il giorno 25 di ogni mese, l'importo complessivo di € 750,00 (€ 375,00 per ciascuna figlia), a decorrere dal mese di febbraio
2025, e ciò sino al raggiungimento della completa indipendenza economica da parte delle stesse. Resta inteso che, se una delle due figlie dovesse raggiungere la propria indipendenza economica prima dell'altra, detta somma dovrà essere proporzionalmente ridotta. Detto importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT a far tempo dal mese di febbraio 2026;
8) le spese straordinarie relative a e fino alla loro completa Per_1 Per_2
indipendenza economica, saranno così ripartite: per la quota del 70% a carico del signor e per la quota del 30% a carico della signora A tal proposito, le parti si CP_1 Pt_1
pagina 4 di 6 impegnano a comunicarsi reciprocamente, a mezzo e-mail, entro e non oltre il giorno
30/31 del mese, le spese sostenute, allegando i relativi giustificativi e/o fatture (anche ai fini delle detrazioni fiscali). Il genitore tenuto al rimborso si impegna a versare all'altro tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 del mese successivo rispetto a quello in cui le spese sono state comunicate e documentate, l'importo a proprio carico. Si fa riferimento, quanto al resto (ed in particolare alla necessità di preventivo accordo), al “Protocollo
d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese ordinarie e straordinarie e buone prassi nei procedimenti in materia familiare” adottato dal Tribunale di Sondrio, di concerto con la Contr Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, il COA di Sondrio, il e
AIAF Lombardia – Sezione Territoriale di Sondrio in data 12 luglio 2024 (doc. 4);
9) l'Assegno Unico Universale relativo alle figlie, che sino ad ora - in accordo tra i genitori - è sempre stato percepito integralmente dalla signora continuerà ad Pt_1
essere percepito dalla stessa, in aggiunta al contributo di cui al punto 7 (salvo diversi futuri accordi che intercorreranno tra le parti);
10) le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF non incluse nell'assegno di cui al punto che precede saranno operate da entrambi i genitori nella medesima quota proporzionale di riparto delle spese stesse;
gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente, pubblico o privato, per spese straordinarie relative alle figlie andranno a beneficio di entrambi i genitori nella medesima quota proporzionale di riparto delle spese stesse;
11) il signor si dichiara espressamente debitore della signora delle CP_1 Pt_1
seguenti somme:
- € 15.000,00 a titolo di contributo al mantenimento di e dall'anno 2021 Per_1 Per_2
ad oggi;
- € 1.556,50 a titolo di rimborso della quota di spese straordinarie relative alle figlie a suo carico, anticipate dalla madre dall'anno 2021 ad oggi, che egli si impegna a versare alla stessa facendosi d'ora innanzi integralmente carico delle spese straordinarie delle pagina 5 di 6 figlie, sino a che l'importo complessivo di € 16.556,50 non sarà stato integralmente compensato con la quota a carico della madre delle predette spese (cfr. punto 8).
Resta inteso tra le parti che, se al 31 dicembre 2027 l'importo di cui sopra non sarà ancora stato integralmente compensato, il signor verserà alla signora CP_1 Pt_1
l'intero dovuto in un'unica soluzione - al netto di quanto eventualmente già compensato
- entro e non oltre il termine quindici giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento, che dovrà avvenire per iscritto.
12) le parti, fatta espressa eccezione per quanto indicato nel presente atto, dichiarano di non avere reciprocamente nulla più a pretendere l'una dall'altro e di aver definito con i presenti accordi ogni altro diverso rapporto economico tra loro pendente;
13) le parti si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto da parte delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza e si impegnano a sottoscrivere la necessaria documentazione al fine del conseguimento e del rinnovo dei documenti di identità e di quelli necessari per l'espatrio delle figlie;
dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 22/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 241/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ACQUISTAPACE PAMELA (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._2
in VIALE STELVIO, 54 23017 MORBEGNO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
ACQUISTAPACE PAMELA (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2
in VIALE STELVIO, 54 23017 MORBEGNO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Nel 2009, e instauravano una relazione sentimentale. Parte_1 Controparte_1
1.1 Dall'unione sono nate le figlie (31.08.2011) e (21.04.2016). Per_1 Per_2
2. Con ricorso congiunto depositato in data 21.02.2025, e Parte_1 CP_1
davano atto dell'impossibilità di proseguire la relazione tra loro e domandavano
[...]
disporsi la regolamentazione della rispettiva responsabilità genitoriale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 24.02.2025.
3. All'udienza del 14.05.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto delle figlie minori in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: prende atto che in base all'accordo tra le parti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) le figlie minori e saranno affidate Persona_3 Persona_4
ai genitori ed , con la formula dell'affido condiviso. Parte_1 Controparte_1
2) e saranno collocate prevalentemente, anche ai fini anagrafici, presso Per_1 Per_2
la madre a Morbegno (SO), Via Forestale n. 69, nell'appartamento di proprietà della pagina 2 di 6 signora (madre della signora . Il padre, anch'egli residente a Persona_5 Pt_1
Morbegno (SO), Via Rimembranza n. 9 in un appartamento condotto in locazione, presta sin d'ora il proprio consenso a che le minori, unitamente alla madre, si trasferiscano altrove;
3) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. In particolare:
- le decisioni di maggiore interesse per e relative, a titolo Per_1 Per_2
esemplificativo e non esaustivo, alla salute, all'istruzione e all'educazione, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
- le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione che quotidianamente devono prendersi nell'interesse delle figlie - quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli acquisti di abbigliamento ordinario, scelte alimentari, ecc. - verranno assunte in via disgiunta da ciascun genitore quando avrà le minori con sé.
Resta inteso che le parti dovranno collaborare tra loro nel rapporto educativo delle figlie, garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva comunicazione e consultazione per le questioni fondamentali quali la salute, l'istruzione, l'educazione, le scelte sportive/ricreative in generale e gli acquisti particolarmente consistenti (quali veicoli, animali domestici, computer, cellulari ecc.). Il tutto senza coinvolgere le minori nelle loro comunicazioni;
4) entrambi i genitori si impegnano al reciproco e assoluto rispetto, tanto in presenza delle figlie, così come in loro assenza, adoperandosi affinché le minori conservino un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. Entrambi i genitori si impegnano altresì ad evitare atteggiamenti con le figlie tesi alla svalutazione dell'altro e a non coinvolgerle in eventuali loro rapporti conflittuali;
5) il signor avrà diritto di tenere con sé e tutti i fine settimana, CP_1 Per_1 Per_2
alternando le seguenti modalità:
- dal venerdì alle ore 18.00 sino al sabato alle ore 16.00, quando le riaccompagnerà a casa della madre;
pagina 3 di 6 - dal sabato, quanto a dalle ore 9.30 e quanto a dal termine delle lezioni Per_2 Per_1
scolastiche (ovvero dalle ore 9.30 in assenza di lezioni), sino alla domenica alle ore
21.00, quando le riaccompagnerà a casa della madre;
- la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale ad anni alterni con la madre (il 24 dicembre con uno e il 25 dicembre con l'altro);
- le vacanze natalizie (da intendersi, dal 26 al 31 dicembre) e l'Epifania (da intendersi, dal 1° al 6 gennaio), ad anni alterni con la madre;
- i giorni dal Venerdì Santo sino alla Domenica di Pasqua ed i giorni dal Lunedì di
Pasquetta al mercoledì successivo, ad anni alterni con la madre;
- una settimana durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il
31 maggio di ogni anno.
Le modalità di gestione delle figlie come sopra specificate potranno subire modifiche in funzione delle esigenze lavorative dei signori ed nonché degli impegni Pt_1 CP_1
scolastici e ricreativi delle minori, previo accordo tra i genitori;
6) nei periodi di permanenza presso uno dei genitori, all'altro dovrà essere garantito almeno un contatto telefonico giornaliero con le figlie;
7) il signor concorrerà al mantenimento di e corrispondendo alla CP_1 Per_1 Per_2
signora a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a quest'ultima (IBAN: Pt_1
[...]), entro il giorno 25 di ogni mese, l'importo complessivo di € 750,00 (€ 375,00 per ciascuna figlia), a decorrere dal mese di febbraio
2025, e ciò sino al raggiungimento della completa indipendenza economica da parte delle stesse. Resta inteso che, se una delle due figlie dovesse raggiungere la propria indipendenza economica prima dell'altra, detta somma dovrà essere proporzionalmente ridotta. Detto importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT a far tempo dal mese di febbraio 2026;
8) le spese straordinarie relative a e fino alla loro completa Per_1 Per_2
indipendenza economica, saranno così ripartite: per la quota del 70% a carico del signor e per la quota del 30% a carico della signora A tal proposito, le parti si CP_1 Pt_1
pagina 4 di 6 impegnano a comunicarsi reciprocamente, a mezzo e-mail, entro e non oltre il giorno
30/31 del mese, le spese sostenute, allegando i relativi giustificativi e/o fatture (anche ai fini delle detrazioni fiscali). Il genitore tenuto al rimborso si impegna a versare all'altro tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 del mese successivo rispetto a quello in cui le spese sono state comunicate e documentate, l'importo a proprio carico. Si fa riferimento, quanto al resto (ed in particolare alla necessità di preventivo accordo), al “Protocollo
d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese ordinarie e straordinarie e buone prassi nei procedimenti in materia familiare” adottato dal Tribunale di Sondrio, di concerto con la Contr Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, il COA di Sondrio, il e
AIAF Lombardia – Sezione Territoriale di Sondrio in data 12 luglio 2024 (doc. 4);
9) l'Assegno Unico Universale relativo alle figlie, che sino ad ora - in accordo tra i genitori - è sempre stato percepito integralmente dalla signora continuerà ad Pt_1
essere percepito dalla stessa, in aggiunta al contributo di cui al punto 7 (salvo diversi futuri accordi che intercorreranno tra le parti);
10) le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF non incluse nell'assegno di cui al punto che precede saranno operate da entrambi i genitori nella medesima quota proporzionale di riparto delle spese stesse;
gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente, pubblico o privato, per spese straordinarie relative alle figlie andranno a beneficio di entrambi i genitori nella medesima quota proporzionale di riparto delle spese stesse;
11) il signor si dichiara espressamente debitore della signora delle CP_1 Pt_1
seguenti somme:
- € 15.000,00 a titolo di contributo al mantenimento di e dall'anno 2021 Per_1 Per_2
ad oggi;
- € 1.556,50 a titolo di rimborso della quota di spese straordinarie relative alle figlie a suo carico, anticipate dalla madre dall'anno 2021 ad oggi, che egli si impegna a versare alla stessa facendosi d'ora innanzi integralmente carico delle spese straordinarie delle pagina 5 di 6 figlie, sino a che l'importo complessivo di € 16.556,50 non sarà stato integralmente compensato con la quota a carico della madre delle predette spese (cfr. punto 8).
Resta inteso tra le parti che, se al 31 dicembre 2027 l'importo di cui sopra non sarà ancora stato integralmente compensato, il signor verserà alla signora CP_1 Pt_1
l'intero dovuto in un'unica soluzione - al netto di quanto eventualmente già compensato
- entro e non oltre il termine quindici giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento, che dovrà avvenire per iscritto.
12) le parti, fatta espressa eccezione per quanto indicato nel presente atto, dichiarano di non avere reciprocamente nulla più a pretendere l'una dall'altro e di aver definito con i presenti accordi ogni altro diverso rapporto economico tra loro pendente;
13) le parti si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto da parte delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza e si impegnano a sottoscrivere la necessaria documentazione al fine del conseguimento e del rinnovo dei documenti di identità e di quelli necessari per l'espatrio delle figlie;
dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 22/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
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