Art. 6.
La margarina e' accertata a peso, da parte del funzionario preposto alla vigilanza della fabbrica, all'atto della produzione.
Ove il prodotto non sia subito estratto dalla fabbrica o impiegato direttamente nella stessa fabbrica, previo pagamento dell'imposta, deve essere custodito in appositi magazzini vincolati alla finanza.
Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la competente Sezione di tesoreria provinciale, ed il fabbricante deve esibire la relativa quietanza all'atto della estrazione del prodotto dalla fabbrica oppure dai predetti magazzini.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.
La margarina e' accertata a peso, da parte del funzionario preposto alla vigilanza della fabbrica, all'atto della produzione.
Ove il prodotto non sia subito estratto dalla fabbrica o impiegato direttamente nella stessa fabbrica, previo pagamento dell'imposta, deve essere custodito in appositi magazzini vincolati alla finanza.
Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la competente Sezione di tesoreria provinciale, ed il fabbricante deve esibire la relativa quietanza all'atto della estrazione del prodotto dalla fabbrica oppure dai predetti magazzini.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.