TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/07/2025, n. 3610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3610 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
proc. n. 16340/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia TAmaria, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 23/04/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 16340/2024, promossa da:
1) , nata a [...], TA AR (Brasile), il Parte_1
07/01/1998, brasiliana, titolare della carta d'identità brasiliana n. codice fiscale Nume_1 italiano n. ; C.F._1
2) nata a [...], TA AR (Brasile), il Parte_2
09/06/1976, brasiliana, titolare della carta d'identità brasiliana n. codice fiscale Nume_2 italiano n. C.F._2
3) , nata a [...], TA AR (Brasile), il Parte_3
14/01/2002, brasiliana, titolare della carta d'identità brasiliana n. codice fiscale Nume_3 italiano n. C.F._3
4) , nata a [...], TA AR (Brasile), il 15/05/2006, Parte_4 brasiliana, titolare della carta d'identità brasiliana n. , codice fiscale italiano n. Nume_4
; C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. LUCA ROMANO, presso il cui studio elettivamente domiciliano, giusta procura in atti
- RICORRENTI -
- 1 - contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- RESISTENTE NON COSTITUITO - nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “il difensore, ritenendo pienamente provata ed allegata la domanda di ricognizione dello stato di cittadinanza iure sanguinis per via materna, nonché la legittimazione e l'interesse ad agire dei ricorrenti, conclude affinché Ill.mo Tribunale civile di Torino nella persona del Giudice designato voglia, per le motivazioni espresse ed allegate, ritenere fondata e legittima la domanda e, per l'effetto, provvedere nel merito all'accoglimento della stessa come da conclusioni già rassegnate nel ricorso da intendersi, in questa sede, integralmente trascritte nell'interesse dei ricorrenti. Con vittoria di spese”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini dell'iscrizione a ruolo, il giorno 25/09/2024 e depositato in pari data, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
[...]
, chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza italiana iure CP_1 sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano. In data 17/04/2025, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_1 telematica depositata in data 29/10/2024), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Con ordinanza resa da questo Giudice in data 23/04/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono. Preliminarmente, va evidenziato che parte ricorrente insta per il riconoscimento della cittadinanza, alla quale avrebbe diritto iure sanguinis, per essere asseritamente discendente di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett. a), legge n. 91/1992.
- 2 - Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico delle ricorrenti, se ne desume che esse fanno derivare il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo nato il [...] in [...], Torino (cfr. Persona_1 documentazione depositata, sub n. 1, unitamente al ricorso). Orbene, dirimente, prima ancora di affrontare qualsivoglia altra questione in punto di diritto, risulta essere la circostanza che, a dispetto di quanto sostenuto nell'atto introduttivo del presente giudizio, non risulta idoneamente documentato che
[...]
non abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Persona_1
Invero, a , non può essere attribuito, con certezza, il Persona_1 vissuto che parte ricorrente sostiene, invece, egli abbia avuto in Brasile. Va considerato, più specificatamente, che: a) nella documentazione depositata, sub n. 1, unitamente al ricorso, non sono indicati i nominativi né del padre né della madre di;
Persona_1
b) nella documentazione depositata, sub n. 2, unitamente al ricorso, non sono parimenti indicati i nominativi né del padre né della madre di Persona_1
[...]
c) nella documentazione depositata, sub n. 3, unitamente al ricorso, non è indicata la nazionalità del padre di Parte_5
d) nella documentazione depositata, sub n. 4, unitamente al ricorso, Parte_5 viene indicata come figlia di nativo, insieme alla moglie, Persona_1 del Tirolo Austria. La documentazione depositata, sub n. 14, unitamente al ricorso, corrispondente al certificato di mancata naturalizzazione, fa riferimento a Persona_1
o , figlio di e di
[...] Parte_6 Persona_2 [...]
, originario d'Italia, nato il 1853”. La suddetta documentazione, dunque, Persona_3 attribuisce all'avo originario una data di nascita (in realtà, è riportato solo l'anno 1853 e neanche è specificato il luogo di nascita) che differisce da quella indicata, invece, nella documentazione depositata, sub nn. 1 e 2, unitamente al ricorso, ove, come già evidenziato, è chiaramente indicato che è nato il [...] in Persona_1
Avigliana, Torino. Non è possibile, invece, confrontare i nomi dei genitori perché, nella documentazione depositata, sub nn. 1 e 2, unitamente al ricorso, i dati in questione non sono proprio riportati. Già dalla documentazione depositata, sub nn. 5 e 6, unitamente al ricorso non è possibile, poi, operare alcuna ulteriore verifica in quanto di non Persona_1 vengono riportati i dati anagrafici, poiché non viene proprio menzionato. Ora, se è pur vero, che eventuali discordanze circa le generalità dei cittadini, non sono motivo ostativo dell'ottenimento della cittadinanza degli aventi diritto, qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis, va evidenziato che, nel caso di specie, le incongruenze sono emerse non già
- 3 - nella ricostruzione della linea di discendenza – fermo restando che dubbie e meritevoli di approfondimento appaiono le risultanze della documentazione depositata, sub n. 7, unitamente al ricorso – ma circa il fatto che l'avo originario si sia naturalizzato brasiliano. L'allegato n. 14, come già ampiamente rappresentato, indica, in relazione a quest'ultimo, il solo anno di nascita (1853), che risulta diverso dalla data (31/10/1850) indicata negli allegati nn. 1 e 2. Orbene, per giurisprudenza consolidata, risultano del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento della domanda, gli errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti, non già le annotazioni relative alla cittadinanza dell'avo originario, tanto più alla luce del fatto che il certificato di non naturalizzazione di è Persona_1 affetto da “vizio”, riportando una data di nascita difforme da quella indicata negli altri allegati. I ricorrenti, d'altra parte, non si sono premurati di dimostrare, neppure in via indiziaria, che , figlio di Parte_7
e di , originario d'Italia, nato il Persona_2 Per_1 Persona_3
1853”, altri non è che , nato il [...] in [...], Per_1 Persona_1
Torino: non è stato documentato, ad esempio, nel rispetto delle preclusioni che connotano il rito semplificato di cognizione (tanto più a seguito delle modifiche normative che hanno riguardato l'art. 19-bis d.lgs. n. 150/2011), che ad Avigliana, nell'anno 1853, non risulta essere mai nato alcun né è stata in altro modo escluso Persona_1 che possano esserci casi di omonimia. Si ribadisce, poi, che la scelta di produrre gli estratti per riassunti degli atti di nascita e di matrimonio preclude qualsivoglia verifica pure in ordine alla paternità e maternità dell'avo. In considerazione delle esposte discrasie (relative, tra l'altro, ad atti muniti di fede privilegiata, il cui contenuto non può essere contraddetto se non nelle forme di rito) e delle predette carenze documentali, ritiene questo Giudice che le odierne ricorrenti non abbiano assolto all'onere della prova sulle stesse gravante, per non aver dimostrato, in maniera inequivoca ed incontrovertibile, di essere discendenti di un cittadino italiano, poiché, a monte, la evidenziata incompletezza documentale e le incongruenze da cui è affetta la documentazione prodotta non consentono di affermare che Persona_1 non si sia mai naturalizzato cittadino brasiliano né che sia diventato tale solo
[...] dopo che la figlia, avesse già raggiunto la maggiore Parte_5 età. Ne consegue il rigetto del ricorso. Quanto alle spese di lite, nulla si dispone per non avere il intimato svolto difese. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- 4 - -. RIGETTA il ricorso;
-. nulla DISPONE in ordine alle spese di lite. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 30/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Alessia TAmaria
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia TAmaria, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 23/04/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 16340/2024, promossa da:
1) , nata a [...], TA AR (Brasile), il Parte_1
07/01/1998, brasiliana, titolare della carta d'identità brasiliana n. codice fiscale Nume_1 italiano n. ; C.F._1
2) nata a [...], TA AR (Brasile), il Parte_2
09/06/1976, brasiliana, titolare della carta d'identità brasiliana n. codice fiscale Nume_2 italiano n. C.F._2
3) , nata a [...], TA AR (Brasile), il Parte_3
14/01/2002, brasiliana, titolare della carta d'identità brasiliana n. codice fiscale Nume_3 italiano n. C.F._3
4) , nata a [...], TA AR (Brasile), il 15/05/2006, Parte_4 brasiliana, titolare della carta d'identità brasiliana n. , codice fiscale italiano n. Nume_4
; C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. LUCA ROMANO, presso il cui studio elettivamente domiciliano, giusta procura in atti
- RICORRENTI -
- 1 - contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- RESISTENTE NON COSTITUITO - nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “il difensore, ritenendo pienamente provata ed allegata la domanda di ricognizione dello stato di cittadinanza iure sanguinis per via materna, nonché la legittimazione e l'interesse ad agire dei ricorrenti, conclude affinché Ill.mo Tribunale civile di Torino nella persona del Giudice designato voglia, per le motivazioni espresse ed allegate, ritenere fondata e legittima la domanda e, per l'effetto, provvedere nel merito all'accoglimento della stessa come da conclusioni già rassegnate nel ricorso da intendersi, in questa sede, integralmente trascritte nell'interesse dei ricorrenti. Con vittoria di spese”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini dell'iscrizione a ruolo, il giorno 25/09/2024 e depositato in pari data, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
[...]
, chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza italiana iure CP_1 sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano. In data 17/04/2025, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_1 telematica depositata in data 29/10/2024), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Con ordinanza resa da questo Giudice in data 23/04/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono. Preliminarmente, va evidenziato che parte ricorrente insta per il riconoscimento della cittadinanza, alla quale avrebbe diritto iure sanguinis, per essere asseritamente discendente di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett. a), legge n. 91/1992.
- 2 - Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico delle ricorrenti, se ne desume che esse fanno derivare il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo nato il [...] in [...], Torino (cfr. Persona_1 documentazione depositata, sub n. 1, unitamente al ricorso). Orbene, dirimente, prima ancora di affrontare qualsivoglia altra questione in punto di diritto, risulta essere la circostanza che, a dispetto di quanto sostenuto nell'atto introduttivo del presente giudizio, non risulta idoneamente documentato che
[...]
non abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Persona_1
Invero, a , non può essere attribuito, con certezza, il Persona_1 vissuto che parte ricorrente sostiene, invece, egli abbia avuto in Brasile. Va considerato, più specificatamente, che: a) nella documentazione depositata, sub n. 1, unitamente al ricorso, non sono indicati i nominativi né del padre né della madre di;
Persona_1
b) nella documentazione depositata, sub n. 2, unitamente al ricorso, non sono parimenti indicati i nominativi né del padre né della madre di Persona_1
[...]
c) nella documentazione depositata, sub n. 3, unitamente al ricorso, non è indicata la nazionalità del padre di Parte_5
d) nella documentazione depositata, sub n. 4, unitamente al ricorso, Parte_5 viene indicata come figlia di nativo, insieme alla moglie, Persona_1 del Tirolo Austria. La documentazione depositata, sub n. 14, unitamente al ricorso, corrispondente al certificato di mancata naturalizzazione, fa riferimento a Persona_1
o , figlio di e di
[...] Parte_6 Persona_2 [...]
, originario d'Italia, nato il 1853”. La suddetta documentazione, dunque, Persona_3 attribuisce all'avo originario una data di nascita (in realtà, è riportato solo l'anno 1853 e neanche è specificato il luogo di nascita) che differisce da quella indicata, invece, nella documentazione depositata, sub nn. 1 e 2, unitamente al ricorso, ove, come già evidenziato, è chiaramente indicato che è nato il [...] in Persona_1
Avigliana, Torino. Non è possibile, invece, confrontare i nomi dei genitori perché, nella documentazione depositata, sub nn. 1 e 2, unitamente al ricorso, i dati in questione non sono proprio riportati. Già dalla documentazione depositata, sub nn. 5 e 6, unitamente al ricorso non è possibile, poi, operare alcuna ulteriore verifica in quanto di non Persona_1 vengono riportati i dati anagrafici, poiché non viene proprio menzionato. Ora, se è pur vero, che eventuali discordanze circa le generalità dei cittadini, non sono motivo ostativo dell'ottenimento della cittadinanza degli aventi diritto, qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis, va evidenziato che, nel caso di specie, le incongruenze sono emerse non già
- 3 - nella ricostruzione della linea di discendenza – fermo restando che dubbie e meritevoli di approfondimento appaiono le risultanze della documentazione depositata, sub n. 7, unitamente al ricorso – ma circa il fatto che l'avo originario si sia naturalizzato brasiliano. L'allegato n. 14, come già ampiamente rappresentato, indica, in relazione a quest'ultimo, il solo anno di nascita (1853), che risulta diverso dalla data (31/10/1850) indicata negli allegati nn. 1 e 2. Orbene, per giurisprudenza consolidata, risultano del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento della domanda, gli errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti, non già le annotazioni relative alla cittadinanza dell'avo originario, tanto più alla luce del fatto che il certificato di non naturalizzazione di è Persona_1 affetto da “vizio”, riportando una data di nascita difforme da quella indicata negli altri allegati. I ricorrenti, d'altra parte, non si sono premurati di dimostrare, neppure in via indiziaria, che , figlio di Parte_7
e di , originario d'Italia, nato il Persona_2 Per_1 Persona_3
1853”, altri non è che , nato il [...] in [...], Per_1 Persona_1
Torino: non è stato documentato, ad esempio, nel rispetto delle preclusioni che connotano il rito semplificato di cognizione (tanto più a seguito delle modifiche normative che hanno riguardato l'art. 19-bis d.lgs. n. 150/2011), che ad Avigliana, nell'anno 1853, non risulta essere mai nato alcun né è stata in altro modo escluso Persona_1 che possano esserci casi di omonimia. Si ribadisce, poi, che la scelta di produrre gli estratti per riassunti degli atti di nascita e di matrimonio preclude qualsivoglia verifica pure in ordine alla paternità e maternità dell'avo. In considerazione delle esposte discrasie (relative, tra l'altro, ad atti muniti di fede privilegiata, il cui contenuto non può essere contraddetto se non nelle forme di rito) e delle predette carenze documentali, ritiene questo Giudice che le odierne ricorrenti non abbiano assolto all'onere della prova sulle stesse gravante, per non aver dimostrato, in maniera inequivoca ed incontrovertibile, di essere discendenti di un cittadino italiano, poiché, a monte, la evidenziata incompletezza documentale e le incongruenze da cui è affetta la documentazione prodotta non consentono di affermare che Persona_1 non si sia mai naturalizzato cittadino brasiliano né che sia diventato tale solo
[...] dopo che la figlia, avesse già raggiunto la maggiore Parte_5 età. Ne consegue il rigetto del ricorso. Quanto alle spese di lite, nulla si dispone per non avere il intimato svolto difese. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- 4 - -. RIGETTA il ricorso;
-. nulla DISPONE in ordine alle spese di lite. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 30/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Alessia TAmaria
- 5 -