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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 91/2025 RGA promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Manuel CARVELLO Parte_1 appellante contro con il patrocinio dell'avv. Chiara Controparte_1 BR appellato
***
Oggetto: Dimissioni – indennità di mancato preavviso posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 13/11/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “ ha Parte_1 proposto ricorso nei confronti dell già suo Controparte_1 datore di lavoro fino alla data delle dimissioni da lei rassegnate, per ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso trattenutale nella liquidazione finale delle spettanze a seguito delle sue dimissioni volontarie. Premettendo di essere stata dipendente dell'ente sin dal 2000, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, svolgendo le mansioni prima di assistente di base quindi di operatrice sociosanitaria (4°livello super CCNL UNEBA) presso una casa residenza per anziani in Forlì gestita dall'Ente, ha dedotto che il rapporto di lavoro aveva avuto regolare esecuzione, senza soluzione di continuità, sino alla data del 28 giugno 2022, allorquando la lavoratrice aveva presentato le proprie dimissioni volontarie con
pag. 1 di 5 decorrenza dal 30 giugno 2022. Il datore di lavoro, nel liquidare le spettanze finali alla lavoratrice, aveva applicato una trattenuta dell'importo di € 1.290,25 in ragione del mancato preavviso di recesso stabilito dal contratto collettivo in 25 giorni. La ricorrente ha quindi dedotto che non sarebbe dovuta al datore di lavoro l'indennità di preavviso per le proprie dimissioni volontarie in quanto tale indennità avrebbe la funzione di indennizzare dei disagi subiti in ragione del recesso stesso la parte che incolpevolmente si trova a subirlo. Nel caso di specie l'Ente non avrebbe patito alcun disagio connesso all'esigenze di riorganizzazione del lavoro, poiché, all'epoca delle dimissioni (28 giugno 2022), la lavoratrice si trovava già sospesa dal lavoro e dalla retribuzione a far data dal 17 gennaio 2022 e a tempo indeterminato in ragione della mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale previsto per tutti gli operatori sociosanitari dal d.l. n. 44/2021 e ss.mm. ii.. Infine, la ricorrente ha dedotto che, siccome in pendenza del termine di preavviso tutte le parti del contratto sono comunque tenute a dare esecuzione al contratto, e nel caso di specie le era stata invece preclusa la possibilità di fornire la propria prestazione lavorativa a causa della sospensione, il preavviso non era dovuto e di conseguenza nemmeno la relativa indennità. Per tali ragioni la ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta attuata dal datore di lavoro per l'importo di € 1.290,25 e la condanna di parte convenuta al pagamento di tale importo. In via istruttoria la lavoratrice ha chiesto l'assunzione di informazioni presso il sindacato C.G.I.L. di Forlì. L'Ente Ecclesiastico convenuto si è regolarmente costituito in giudizio, contestando integralmente gli assunti avversi e chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente. L'Ente ha osservato come la trattenuta per l'indennità di preavviso sarebbe legittima, in quanto tanto la sospensione dal lavoro quanto le successive dimissioni sarebbero imputabili esclusivamente alla lavoratrice, che non aveva adempiuto agli obblighi vaccinali stabiliti dalla legge. La sospensione dal lavoro prima e le dimissioni poi avevano provocato un danno al datore di lavoro, che inevitabilmente si era dovuto riorganizzare.”. Il Tribunale adito, ritenuta per tabulas adeguatamente istruita la causa, ha rigettato il ricorso evidenziando innanzitutto che il combinato disposto dettato dall'art. 2118 (commi 1 e 2 c.c.) e dall'art. 73 del CCNL di settore fa inequivocabilmente emergere l'inosservanza, da parte della lavoratrice, del prescritto termine di preavviso di 25 giorni, circostanza di per sé sola sufficiente a ritenere legittima la trattenuta per cui è causa operata dal datore di lavoro;
ha quindi evidenziato, in segno contrario a quanto prospettato dalla ricorrente, che la prefata legittimità permane anche quando
– come confermato da pronuncia sul punto della Suprema Corte specificamente richiamata – si tratti di preavviso non lavorato (nel caso di specie la ricorrente riteneva di non essere a tanto tenuta in quanto da circa cinque mesi sospesa dal datore di lavoro per inosservanza dell'obbligo vaccinale), non rilevandosi al contempo
– conclude – onere della prova in capo al soggetto che subisce incolpevolmente il recesso circa il danno patito dal quale possa originare il diritto all'indennità de qua; ha infine compensato le spese di lite tra le parti.
pag. 2 di 5 2. Ha proposto appello la ulla scorta di un unico motivo: “Violazione e/o Pt_1 falsa applicazione dell'articolo 2118 c.c.: l'esonero dall'obbligo di preavviso a carico dell'appellante e l'abuso del diritto da parte del datore di lavoro”. Il Giudice di prime cure avrebbe dato erronea interpretazione all'art. 2118 c.c., tradendone la ratio, che, nel caso di dimissioni, sarebbe quella di agevolare la riorganizzazione del interna del datore di lavoro, ed avrebbe citato giurisprudenza relativa all'onere della prova del danno organizzativo patito dal datore di lavoro che, tuttavia, mai è stato contestato dalla lavoratrice;
questa, infatti, si è limitata ad allegare che, rifiutandosi di adempiere all'obbligo vaccinale previsto per legge, sarebbe rimasta comunque sospesa da gennaio 2022 fino al 31/12/2022, il che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, doveva suggerire che l'Ente appellato si fosse già riorganizzato, consapevole di non poter fruire della prestazione lavorativa della dipendente per tutto il lasso di tempo sopra richiamato, e che fosse quindi irrilevante, per le medesime ragioni, il “quando” delle rassegnate dimissioni senza preavviso;
infine, per analoghe ragioni, ciò che rileverebbe nel caso di specie è l'”oggettività” della sospensione dal lavoro, discendendo da essa due conseguenze di non poco momento: la durata di questa, sancita dalla normativa vigente all'epoca dei fatti, certa tanto alla lavoratrice quanto al datore di lavoro, osterebbe innanzi tutto al realizzarsi del presupposto - di cui all'art. 2118 c.c. - della finalità riorganizzativa del datore di lavoro;
in secondo luogo, determinando l'impossibilità per la lavoratrice di eseguire, pur volendo, la prestazione, essa costituirebbe factum principis che, contrariamente a quanto argomentato dal Giudice di prime cure, ha in concreto impedito alle parti contraenti di dare esecuzione al rapporto anche durante il periodo di preavviso – così configurandosi da parte della datrice di lavoro una sorta di abuso del diritto. Ha quindi concluso per l'accoglimento dell'appello, con riforma integrale della impugnata sentenza e condanna dell'appellata al pagamento di quanto dovuto e delle spese del doppio grado di giudizio.
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellato ente il quale, dopo aver sostanzialmente valorizzato l'elemento soggettivo che ha dato origine alla sospensione lavorativa poi “sfociata” nel mancato preavviso per cui è causa, e quindi denegato che nell'effettuare la trattenuta il datore di lavoro avesse integrato ipotesi di cd. abuso del diritto (esso, a ben vedere ha piuttosto dato applicazione al dettato legislativo vigente), ha concluso per il rigetto dell'appello, ferma la impugnata sentenza, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5.Ratio e natura del preavviso sono state ricostruite dalla giurisprudenza di legittimità nei termini riassunti da Cassazione civile sez. lav., 13/10/2021, n.27934, la quale ha osservato che “l'istituto del preavviso, comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato (si veda, ad es., l'art. 1569 c.c. per il contratto di somministrazione, l'art. 1750 c.c. per il contratto di agenzia, l'art. 1833
pag. 3 di 5 c.c. per il contratto di conto corrente etc.)., adempie alla funzione economica di attenuare per la parte che subisce il recesso - che è atto unilaterale recettizio di esercizio di un diritto potestativo - le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto” e ricordato che “costituisce comune affermazione che in tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'istituto del recesso - disciplinato dall'art. 2118 c.c. - adempie ad una funzione destinata a variare in funzione della considerazione della parte non recedente;
in caso di licenziamento si ritiene che il preavviso abbia la funzione di garantire al lavoratore la continuità della percezione della retribuzione in un certo lasso di tempo al fine di consentirgli il reperimento di una nuova occupazione;
in caso di dimissioni del lavoratore il preavviso ha la finalità di assicurare al datore di lavoro il tempo necessario ad operare la sostituzione del lavoratore recedente”. La Corte ha poi ribadito “il superamento della tesi della natura reale del preavviso ritenendo che alla stregua di una interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 2118 c.c., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale (implicante, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine), ma ha efficacia obbligatoria, con la conseguenza che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso (nel senso della efficacia obbligatoria del preavviso si vedano Cass. n. 21216/2009, n. 13959/2009, n. 22443/2010, n. 27294/2018)”. 6. Ancora, come ricordato dal primo giudice, “l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118, secondo comma, cod. civ. spetta in ogni caso di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato in cui non vi sia stato il preavviso lavorato, a prescindere dalla dimostrazione dell'effettiva sussistenza di un danno per la parte receduta” (Cassazione civile sez. lav., 2/9/2014, n. 18522 - nulla di segno contrario successivamente). La ratio della norma è quella di indennizzare (e non di risarcire) il contraente non recedente per il presumibile pregiudizio connesso alla condotta della controparte, secondo un criterio di normalità e con la finalità (propria delle previsioni indennitarie) di prevenire il contenzioso, predeterminando il quantum dovuto, senza dunque onerare il creditore di dimostrare la sussistenza e consistenza del danno1.
pag. 4 di 5 7. In questa prospettiva diviene irrilevante la concreta evoluzione del rapporto, una volta che il lavoratore sia receduto senza giusta causa (unica ipotesi che esclude la debenza del preavviso) – ivi compresa la sospensione in atto, determinata dalla condotta del lavoratore, inosservante degli obblighi vaccinali dell'epoca.
8. Le medesime ragioni sono idonee, poi, ad escludere qualsivoglia abuso del diritto: non solo per l'esonero della parte non recedente dalla prova di un danno, ma anche perché la sospensione della lavoratrice era atto dovuto in conseguenza della libera scelta della lavoratrice medesima di non seguire il percorso sanitario che all'epoca della nota pandemia il Legislatore aveva ritenuto idoneo alla più corretta profilassi – scelta che bene la lavoratrice avrebbe potuto modificare nel tempo, rendendo dunque possibile la propria prestazione lavorativa.
9. L'appello deve dunque essere respinto.
10. Le spese del grado possono peraltro essere nuovamente compensate, in ragione delle molteplici particolarità fattuali del caso, idonee ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni dei cui all'art. 92 c.p.c. come inciso da Corte Cost. 77/2018.
11. Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 172/2024 del Tribunale di Forlì Parte_1 pubblicata il giorno 17/09/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello;
2. compensa integralmente le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 13/11/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 5 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 si veda in questo senso Cassazione civile sez. lav., 20/02/2013, n.4192, secondo cui (enfasi aggiunta) “la regola del preavviso di cui all'art. 2118 cod. civ., esplica i suoi effetti, per la sua portata generale (fuori dell'ipotesi di giusta causa ex art. 2119 cod. civ.), in tutti i casi in cui il recesso ha efficacia estintiva del rapporto di lavoro (Cass. 14 giugno 2006 n. 13732). Alla luce di tali principi è irrilevante l'immediato reimpiego del lavoratore, come nella fattispecie in esame, proprio in forza della natura indennitaria, quindi retributiva, e non risarcitoria dell'indennità di preavviso”
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 91/2025 RGA promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Manuel CARVELLO Parte_1 appellante contro con il patrocinio dell'avv. Chiara Controparte_1 BR appellato
***
Oggetto: Dimissioni – indennità di mancato preavviso posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 13/11/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “ ha Parte_1 proposto ricorso nei confronti dell già suo Controparte_1 datore di lavoro fino alla data delle dimissioni da lei rassegnate, per ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso trattenutale nella liquidazione finale delle spettanze a seguito delle sue dimissioni volontarie. Premettendo di essere stata dipendente dell'ente sin dal 2000, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, svolgendo le mansioni prima di assistente di base quindi di operatrice sociosanitaria (4°livello super CCNL UNEBA) presso una casa residenza per anziani in Forlì gestita dall'Ente, ha dedotto che il rapporto di lavoro aveva avuto regolare esecuzione, senza soluzione di continuità, sino alla data del 28 giugno 2022, allorquando la lavoratrice aveva presentato le proprie dimissioni volontarie con
pag. 1 di 5 decorrenza dal 30 giugno 2022. Il datore di lavoro, nel liquidare le spettanze finali alla lavoratrice, aveva applicato una trattenuta dell'importo di € 1.290,25 in ragione del mancato preavviso di recesso stabilito dal contratto collettivo in 25 giorni. La ricorrente ha quindi dedotto che non sarebbe dovuta al datore di lavoro l'indennità di preavviso per le proprie dimissioni volontarie in quanto tale indennità avrebbe la funzione di indennizzare dei disagi subiti in ragione del recesso stesso la parte che incolpevolmente si trova a subirlo. Nel caso di specie l'Ente non avrebbe patito alcun disagio connesso all'esigenze di riorganizzazione del lavoro, poiché, all'epoca delle dimissioni (28 giugno 2022), la lavoratrice si trovava già sospesa dal lavoro e dalla retribuzione a far data dal 17 gennaio 2022 e a tempo indeterminato in ragione della mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale previsto per tutti gli operatori sociosanitari dal d.l. n. 44/2021 e ss.mm. ii.. Infine, la ricorrente ha dedotto che, siccome in pendenza del termine di preavviso tutte le parti del contratto sono comunque tenute a dare esecuzione al contratto, e nel caso di specie le era stata invece preclusa la possibilità di fornire la propria prestazione lavorativa a causa della sospensione, il preavviso non era dovuto e di conseguenza nemmeno la relativa indennità. Per tali ragioni la ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta attuata dal datore di lavoro per l'importo di € 1.290,25 e la condanna di parte convenuta al pagamento di tale importo. In via istruttoria la lavoratrice ha chiesto l'assunzione di informazioni presso il sindacato C.G.I.L. di Forlì. L'Ente Ecclesiastico convenuto si è regolarmente costituito in giudizio, contestando integralmente gli assunti avversi e chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente. L'Ente ha osservato come la trattenuta per l'indennità di preavviso sarebbe legittima, in quanto tanto la sospensione dal lavoro quanto le successive dimissioni sarebbero imputabili esclusivamente alla lavoratrice, che non aveva adempiuto agli obblighi vaccinali stabiliti dalla legge. La sospensione dal lavoro prima e le dimissioni poi avevano provocato un danno al datore di lavoro, che inevitabilmente si era dovuto riorganizzare.”. Il Tribunale adito, ritenuta per tabulas adeguatamente istruita la causa, ha rigettato il ricorso evidenziando innanzitutto che il combinato disposto dettato dall'art. 2118 (commi 1 e 2 c.c.) e dall'art. 73 del CCNL di settore fa inequivocabilmente emergere l'inosservanza, da parte della lavoratrice, del prescritto termine di preavviso di 25 giorni, circostanza di per sé sola sufficiente a ritenere legittima la trattenuta per cui è causa operata dal datore di lavoro;
ha quindi evidenziato, in segno contrario a quanto prospettato dalla ricorrente, che la prefata legittimità permane anche quando
– come confermato da pronuncia sul punto della Suprema Corte specificamente richiamata – si tratti di preavviso non lavorato (nel caso di specie la ricorrente riteneva di non essere a tanto tenuta in quanto da circa cinque mesi sospesa dal datore di lavoro per inosservanza dell'obbligo vaccinale), non rilevandosi al contempo
– conclude – onere della prova in capo al soggetto che subisce incolpevolmente il recesso circa il danno patito dal quale possa originare il diritto all'indennità de qua; ha infine compensato le spese di lite tra le parti.
pag. 2 di 5 2. Ha proposto appello la ulla scorta di un unico motivo: “Violazione e/o Pt_1 falsa applicazione dell'articolo 2118 c.c.: l'esonero dall'obbligo di preavviso a carico dell'appellante e l'abuso del diritto da parte del datore di lavoro”. Il Giudice di prime cure avrebbe dato erronea interpretazione all'art. 2118 c.c., tradendone la ratio, che, nel caso di dimissioni, sarebbe quella di agevolare la riorganizzazione del interna del datore di lavoro, ed avrebbe citato giurisprudenza relativa all'onere della prova del danno organizzativo patito dal datore di lavoro che, tuttavia, mai è stato contestato dalla lavoratrice;
questa, infatti, si è limitata ad allegare che, rifiutandosi di adempiere all'obbligo vaccinale previsto per legge, sarebbe rimasta comunque sospesa da gennaio 2022 fino al 31/12/2022, il che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, doveva suggerire che l'Ente appellato si fosse già riorganizzato, consapevole di non poter fruire della prestazione lavorativa della dipendente per tutto il lasso di tempo sopra richiamato, e che fosse quindi irrilevante, per le medesime ragioni, il “quando” delle rassegnate dimissioni senza preavviso;
infine, per analoghe ragioni, ciò che rileverebbe nel caso di specie è l'”oggettività” della sospensione dal lavoro, discendendo da essa due conseguenze di non poco momento: la durata di questa, sancita dalla normativa vigente all'epoca dei fatti, certa tanto alla lavoratrice quanto al datore di lavoro, osterebbe innanzi tutto al realizzarsi del presupposto - di cui all'art. 2118 c.c. - della finalità riorganizzativa del datore di lavoro;
in secondo luogo, determinando l'impossibilità per la lavoratrice di eseguire, pur volendo, la prestazione, essa costituirebbe factum principis che, contrariamente a quanto argomentato dal Giudice di prime cure, ha in concreto impedito alle parti contraenti di dare esecuzione al rapporto anche durante il periodo di preavviso – così configurandosi da parte della datrice di lavoro una sorta di abuso del diritto. Ha quindi concluso per l'accoglimento dell'appello, con riforma integrale della impugnata sentenza e condanna dell'appellata al pagamento di quanto dovuto e delle spese del doppio grado di giudizio.
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellato ente il quale, dopo aver sostanzialmente valorizzato l'elemento soggettivo che ha dato origine alla sospensione lavorativa poi “sfociata” nel mancato preavviso per cui è causa, e quindi denegato che nell'effettuare la trattenuta il datore di lavoro avesse integrato ipotesi di cd. abuso del diritto (esso, a ben vedere ha piuttosto dato applicazione al dettato legislativo vigente), ha concluso per il rigetto dell'appello, ferma la impugnata sentenza, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5.Ratio e natura del preavviso sono state ricostruite dalla giurisprudenza di legittimità nei termini riassunti da Cassazione civile sez. lav., 13/10/2021, n.27934, la quale ha osservato che “l'istituto del preavviso, comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato (si veda, ad es., l'art. 1569 c.c. per il contratto di somministrazione, l'art. 1750 c.c. per il contratto di agenzia, l'art. 1833
pag. 3 di 5 c.c. per il contratto di conto corrente etc.)., adempie alla funzione economica di attenuare per la parte che subisce il recesso - che è atto unilaterale recettizio di esercizio di un diritto potestativo - le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto” e ricordato che “costituisce comune affermazione che in tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'istituto del recesso - disciplinato dall'art. 2118 c.c. - adempie ad una funzione destinata a variare in funzione della considerazione della parte non recedente;
in caso di licenziamento si ritiene che il preavviso abbia la funzione di garantire al lavoratore la continuità della percezione della retribuzione in un certo lasso di tempo al fine di consentirgli il reperimento di una nuova occupazione;
in caso di dimissioni del lavoratore il preavviso ha la finalità di assicurare al datore di lavoro il tempo necessario ad operare la sostituzione del lavoratore recedente”. La Corte ha poi ribadito “il superamento della tesi della natura reale del preavviso ritenendo che alla stregua di una interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 2118 c.c., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale (implicante, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine), ma ha efficacia obbligatoria, con la conseguenza che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso (nel senso della efficacia obbligatoria del preavviso si vedano Cass. n. 21216/2009, n. 13959/2009, n. 22443/2010, n. 27294/2018)”. 6. Ancora, come ricordato dal primo giudice, “l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118, secondo comma, cod. civ. spetta in ogni caso di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato in cui non vi sia stato il preavviso lavorato, a prescindere dalla dimostrazione dell'effettiva sussistenza di un danno per la parte receduta” (Cassazione civile sez. lav., 2/9/2014, n. 18522 - nulla di segno contrario successivamente). La ratio della norma è quella di indennizzare (e non di risarcire) il contraente non recedente per il presumibile pregiudizio connesso alla condotta della controparte, secondo un criterio di normalità e con la finalità (propria delle previsioni indennitarie) di prevenire il contenzioso, predeterminando il quantum dovuto, senza dunque onerare il creditore di dimostrare la sussistenza e consistenza del danno1.
pag. 4 di 5 7. In questa prospettiva diviene irrilevante la concreta evoluzione del rapporto, una volta che il lavoratore sia receduto senza giusta causa (unica ipotesi che esclude la debenza del preavviso) – ivi compresa la sospensione in atto, determinata dalla condotta del lavoratore, inosservante degli obblighi vaccinali dell'epoca.
8. Le medesime ragioni sono idonee, poi, ad escludere qualsivoglia abuso del diritto: non solo per l'esonero della parte non recedente dalla prova di un danno, ma anche perché la sospensione della lavoratrice era atto dovuto in conseguenza della libera scelta della lavoratrice medesima di non seguire il percorso sanitario che all'epoca della nota pandemia il Legislatore aveva ritenuto idoneo alla più corretta profilassi – scelta che bene la lavoratrice avrebbe potuto modificare nel tempo, rendendo dunque possibile la propria prestazione lavorativa.
9. L'appello deve dunque essere respinto.
10. Le spese del grado possono peraltro essere nuovamente compensate, in ragione delle molteplici particolarità fattuali del caso, idonee ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni dei cui all'art. 92 c.p.c. come inciso da Corte Cost. 77/2018.
11. Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 172/2024 del Tribunale di Forlì Parte_1 pubblicata il giorno 17/09/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello;
2. compensa integralmente le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 13/11/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 5 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 si veda in questo senso Cassazione civile sez. lav., 20/02/2013, n.4192, secondo cui (enfasi aggiunta) “la regola del preavviso di cui all'art. 2118 cod. civ., esplica i suoi effetti, per la sua portata generale (fuori dell'ipotesi di giusta causa ex art. 2119 cod. civ.), in tutti i casi in cui il recesso ha efficacia estintiva del rapporto di lavoro (Cass. 14 giugno 2006 n. 13732). Alla luce di tali principi è irrilevante l'immediato reimpiego del lavoratore, come nella fattispecie in esame, proprio in forza della natura indennitaria, quindi retributiva, e non risarcitoria dell'indennità di preavviso”