CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5457 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta: Diego Rosario Antonio PINTO Presidente Giovanna GIANI' Consigliere rel. Elena GELATO Consigliere All'esito di camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 7711 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 28.5.2025, vertente TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Franceschi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto in Roma, al Viale Giuseppe Mazzini n. 131, APPELLANTE E
(c.f. ) nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Caterina Malavenda e Valentino Sirianni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Carlo Poma n. 2, APPELLATA avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9245/2021, del Tribunale di Roma, pubblicata in data 26.05.2021. CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed accolto il presente appello, preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 9245/21 limitatamente alla statuizione riguardante le spese processuali, riformare integralmente la sentenza n. 9245/2021, pubblicata in data 26.05.2021, resa a conclusione del procedimento n. 72707/2018 R.G., e per l'effetto condannare la , in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 risarcimento del danno in favore della odierna appellante da liquidarsi nella misura di € 50.000,00 ovvero in quella diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione fino al soddisfo;
ordinare ai sensi 1 dell'art. 120 cpc di dare pubblicità alla emananda sentenza di merito mediante inserzione per estratto in uno o più giornali designandi, a cura e spese delle parti convenute. Con vittoria di spese e compensi relativamente ai due gradi.” Per l'appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adìta: in principalità: - rigettare l'appello proposto, siccome in toto inammissibile e/o manifestamente infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con conseguente rigetto di tutte le domande e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado;
- in subordine, rilevare il passaggio in giudicato, in difetto di rituale impugnazione, dei capi della sentenza di primo grado, dei capi che hanno rigettato la domanda, essendo la condotta scriminata dal diritto di cronaca e per difetto della necessaria prova del danno e confermarli, con conseguente rigetto di tutte le domande e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado;
- riconoscere, a favore dell'appellata, l'indennità per abuso di processo, di cui all'art. 96, comma 3 c.p.c. il cui ammontare potrà essere stabilito in via equitativa. Con vittoria di spese ed onorari di causa.” FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva Parte_1 convenuto in giudizio, avanti il Tribunale di Roma, la , Controparte_1 società editrice del giornale on line “Corriere.it” (versione online del quotidiano “Il Corriere della Sera), il direttore responsabile del giornale nonché l'autore dell'articolo, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla pubblicazione, avvenuta il 14 aprile 2014, dell'articolo dal titolo “La truffa della pornostar con carte di credito clonate: sette arresti” e sottotitolo “OR AI in carcere con il marito e l'ex. per 100 mila euro al giorno con i doppioni degli strumenti di pagamento CP_2 elettronico sottratti tra Roma e la Bulgaria. Imbrogliati dalla banda centinaia di turisti”. A sostegno della pretesa risarcitoria, la parte attrice ha dedotto di essere stata illegittimamente definita come “porno diva”, attività che viceversa ella non aveva mai svolto. L'articolo le attribuiva falsamente un'identità e una professione lesive della propria immagine, reputazione e onorabilità. L'abbinamento tra contenuti insinuanti (titolo, foto provocante, toni) e la falsa qualifica, la presentavano al pubblico in modo diffamatorio e fuorviante. Per tali fatti, l'attrice aveva quindi chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, quantificati in € 50.000, e alla pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. Con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che la condotta di parte convenuta non integrasse gli estremi della diffamazione poiché, testualmente:
“Visionando infatti le fonti reperite sul web mediante il motore di ricerca Google, per come riportate analiticamente negli scritti della società convenuta ed indicate nell'allegato 5, è evidente che l'odierna attrice non possa dolersi di tale qualifica
2 attribuitale nel titolo e nel corpo del brano;
tra i vari links che appaiono con la sola ricerca nominativa per AZ AI” ve ne sono alcuni che fanno riferimento alle vicende oggetto del presente giudizio, altri alla sua attività di modella (anche per la rivista Playboy), cantante e scrittrice (tra cui la pubblicazione dal titolo “Oroscopo intimo”, la cui recensione è in atti, all. 3, convenuta), altri relativi ad i rapporti con tale (cui si riferisce il video su supporto informatico di cui all'allegato Persona_1
7 della comparsa di costituzione e dalla medesima denunciato per non aver rimosso da Youtube video volgari che la ritraevano), altri ancora, infine, gli ultimi, a pagine dal chiaro riferimento a siti ed immagini pornografici, nel senso sopra indicato. A tali link che rimandano a filmati con carattere esplicitamente pornografico associati al nome dell'attrice si aggiungono dunque numerose altre notizie ed immagini tratte da internet (e riportate tra i documenti depositati dalla società convenuta anche nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma cpc) nelle quali la medesima appare, se non in un contesto di carattere strettamente pornografico, quantomeno in atteggiamenti provocanti ed abiti estremamente succinti, ivi comprese le immagini fotografiche apparse sulla rivista Playboy e la stessa videointervista di cui all'allegato 7. Non pare affatto offensivo allora il riferimento contenuto nel brano in contestazione all'attività della (anche) quale attrice di film/spettacoli pornografici, Pt_1 considerato che alla luce delle notizie rinvenibili attraverso un comune motore di ricerca, la sua immagine appare sempre e comunque associata, se non ad un contesto strettamente hard, almeno ad immagini di nudo femminile e provocazione ed a quella di un personaggio dalle forme attraenti e dagli atteggiamenti ammiccanti ed a contenuto spiccatamente erotico. Anche non volendo tenere in considerazione i menzionati riferimenti a siti ed immagini di carattere strettamente pornografico, può ritenersi che l'odierna attrice faccia un uso estremamente disinvolto e disinibito della propria immagine sui social e sul web, come risulta da tutta la documentazione allegata dalla controparte, che la vede spesso ritratta in abbigliamento e pose ammiccanti, con la conseguenza che l'attribuzione della qualifica di pornostar, in relazione al descritto contesto socio-individuale, non rappresenta certamente un'offesa per la stessa o comunque costituisce un'offesa di lievità tale da non giustificare alcuna pretesa risarcitoria”.
Con atto di appello del 15.12.2021, la ha impugnato la sentenza, Pt_1 chiedendone la riforma, oltre all'accoglimento delle domande risarcitorie avanzate in primo grado. Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'impugnazione Controparte_1 avversaria. Con il primo motivo, la appellante lamenta l'errata valutazione, da parte del primo giudice, circa il carattere lesivo dell'articolo in esame;
il Tribunale avrebbe erroneamente delimitato il thema decidendum alla valutazione delle sole espressioni
3 “pornostar”, mentre il carattere offensivo all'onore ed alla reputazione era da riferire all'insieme degli elementi che compongono l'articolo, accompagnato da immagine suggestionante che la ritraeva in abbigliamento intimo e di messaggi insinuanti, in grado di determinare una rappresentazione fuorviante della notizia da parte dei lettori;
sotto altro profilo, ha addotto di essere incensurata, non avendo riportato alcuna condanna per la presunta truffa delle carte di credito. L'articolo in questione travalicava, dunque, i limiti della continenza, della verità e dell'interesse pubblico alla divulgazione della notizia. Il motivo è infondato. Preliminarmente, osserva la Corte come alle richiamate deduzioni sia sotteso il riconoscimento della intrinseca non offensività dell'utilizzo delle espressioni
“pornostar” o “attrice di film hard” che, invece, costituiva espresso motivo di doglianza in primo grado. Il ragionamento sul punto svolto dal Tribunale non è stato infatti censurato, essendo stato addebitato al giudicante il mancato svolgimento di una valutazione complessiva di tutti gli elementi di cui si componeva l'articolo, e segnatamente del fatto che alla notizia era stata accostata una immagine della e che in essa erano Pt_1 utilizzati espressioni e messaggi ritenuti allusivi e tesi a suggestionare e fuorviare il lettore. Tanto premesso, se è vero che il carattere diffamatorio di un articolo non deve essere valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il suo significato, una simile valutazione non consente di discostarsi dalle conclusioni già svolte dal Tribunale in ordine all'insussistenza del carattere offensivo dell'altrui reputazione. Si ritiene, invero, che le espressioni utilizzate e la considerazione congiunta della immagine accompagnata al testo non abbia determinato alcun “accostamento suggestionante” o falsa percezione in capo ai lettori, suscettibile di assumere una autonoma portata lesiva nei confronti dell'appellante, che, come detto, è stata implicitamente esclusa dalla stessa con riguardo al mero utilizzo delle Pt_1 parole “pornostar” e “attrice hard”. Il censurato accostamento alla notizia di cronaca della foto in abbigliamento succinto dell'odierna appellante (peraltro nella piena consapevolezza di essere ritratta in fotografia) è comunque riferibile ad una fotografia liberamente diffusa sul web dalla stessa , - che dunque aveva all'evidenza tacitamente accettato la fruibilità Pt_1 delle proprie immagini tra il pubblico, (circostanza che non forma oggetto di contestazione tra le parti), - e che non ha apportato una peculiare valenza offensiva ai fatti narrati ovvero in altri termini implicato un autonomo giudizio di disvalore rispetto al nucleo sostanziale delle notizie, del tutto veritiero, integrato dal fatto che l'odierna
4 appellante era stata accusata di essere responsabile di una truffa insita nella clonazione di carte di credito. Del resto, l'articolo in contestazione, pubblicato sul sito online “Corriere.it” e composto da poche righe, si limitava a riportare in termini estremamente sintetici la suddetta notizia di cronaca, che costituiva l'oggetto pressoché esclusivo della notizia diffusa, posto che non era in essi contenuto alcun riferimento a fatti esulanti da quelli di cronaca, quali in ipotesi le attività professionali svolte dalla nel Pt_1 menzionato settore del cinema “hard”. Venendo all'ulteriore doglianza formulata con il primo motivo d'appello, è poi da escludere che la portata lesiva degli articoli possa essere ricondotta alla
“incensuratezza” della , che nell'atto d'appello ha evidenziato di non aver Pt_1
”riportato alcuna condanna né per la presunta truffa delle carte di credito né per la presunta ingiuria nei confronti della vicina di casa…” e ha stigmatizzato la condotta dell'autore dell'articolo, che avrebbe “dovuto verificare la verità dei fatti esposti”. Il motivo d'appello è infondato, posto che la notizia riportate dall'articolo in contestazione è vera. L'articolo, infatti, riporta una storia di cronaca giudiziaria risalente al 2014 apparsa sulle pagine del quotidiano “Corriere.it”, dove si narrava la vicenda che vedeva coinvolta la , unitamente al marito ed all'ex coniuge, in relazione Pt_1 all'accusa di clonazione di carte bancomat (“Lui, lei e l'altro. Un triangolo come tanti,
<> scherza un investigatore, se non fosse che i tre si dedicavano a clonare carte di credito per svuotare i conti di turisti stranieri in vacanza a Roma. Centinaia le vittime della truffa organizzata dalla ex showgirl e pornostar bulgara
, 44 anni, in arte OR AI, che anni fa ha anche vinto un premio Parte_1 letterario in Ciociaria e ha fondato un partito insieme al marito connazionale e l'ex coniuge italiano, un imprenditore che riciclava i soldi”); con l'indicazione del titolo di reato (“associazione a delinquere per la clonazione di carte di credito e intercettazione abusiva di dati informatici”), il nome e le caratteristiche dell'operazione svolta dagli inquirenti (“Dolly card”), con un riferimento anche al profilo professionale dell'attrice “OR AI, al secolo , 44enne Parte_1 bulgara da tempo in Italia dove ha lavorato come showgirl di poca fama e con esperienze nel mondo della pornografia. La donna aveva avuto anche un premio letterario in Ciociaria e aveva fondato un partito…”. La veridicità della notizia, quanto alle accuse formulate in sede di indagini ed all'arresto dell'odierna appellante, è incontestata. L'articolo nulla ha poi riferito a proposito di eventuali condanne riportate dalla per la presunta truffa, di talché deve concludersi nel senso che il suo Pt_1 autore, nel riportare i fatti così come apparsi sulle diverse testate giornalistiche citate, non ha fornito al lettore alcuna falsa rappresentazione della realtà.
5 Con il secondo motivo la lamenta l'illogicità e contraddittorietà del Pt_1 percorso logico e giuridico della sentenza di primo grado. In particolare, la parte appellante ravvisa una contraddizione tra l'affermazione del carattere inoffensivo dei termini “pornodiva” e “pornostar”, utilizzati nell'articolo in questione, e quella della necessità di valutare in concreto il carattere offensivo degli stessi in relazione al contesto socioculturale di appartenenza della parte offesa, concludendo che c'è offesa tuttavia lieve. E' censurata la parte della sentenza di primo grado in cui si afferma che “la signora
sia adusa a pubblicare sul proprio blog personale numerose immagini Pt_1 fotografiche che la ritraggono in atteggiamenti apparentemente erotici, abbigliata con la sola biancheria intima, o solo velata” e, pur riconoscendo obiettivamente che “tali rappresentazioni in senso proprio non sono espressive di pornografia in senso stretto, giacchè la pornografia (secondo la definizione di autorevole dizionario della lingua italiana) si concreta in un'esibizione di organi o di atti sessuali finalizzata a provocare eccitazione, mentre nel caso delle immagini della prodotte in questo giudizio Pt_1 si assiste piuttosto ad una manifestazione di erotismo, e quindi ad una evocazione di temi sessuali meno esplicita che non la pornografia in senso stretto”, tuttavia, conclude
“si può affermare che una personalità che non presenta alcuna inibizione a diffondere sul web immagini che ritraggono seminuda in pose ammiccanti o apertamente erotiche, quali quelle che la parte convenuta ha prodotto in questo giudizio, non possa vivere l'attribuzione della qualifica pornostar come concretamente offensiva, o almeno non nella misura tale da dare vita ad un danno risarcibile”. Secondo l'appellante, il termine “pornostar” non può essere “neutro” poiché descrive una specifica professione e non può essere associato alla appellante poiché ella non ha mai preso parte in un film pornografico. Anche tale motivo deve essere respinto perché infondato. La sentenza di primo grado, come sopra evidenziato, ha preliminarmente escluso che le espressioni pornodiva o pornostar di per sé rivestano una connotazione offensiva, ritenendo che si tratti di termini che valgono a definire un personaggio di successo che lavora nell'ambito del cinema o degli spettacoli pornografici. La necessità di tenere conto del contesto socioculturale e della personalità della parte offesa non contraddice affatto tale assunto, ma discende proprio dall'esigenza di valutare ‒ in concreto e attraverso l'esame dell'effettivo svolgimento della condotta ‒ la portata offensiva delle stesse espressioni. Infatti, è principio di pacifica acquisizione giurisprudenziale che, ai fini dell'apprezzamento della valenza lesiva di determinate espressioni, le stesse debbano essere contestualizzate, ossia rapportate al contesto spazio-temporale nel quale siano state pronunciate, tenuto altresì conto dello standard di sensibilità sociale del tempo (Cass. pen., sentenza n. 39059 del 2019, n. 451 del 2016; n. 32907 del 2011).
6 Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato che, “visionando infatti le fonti reperite sul web mediante il motore di ricerca Google, per come riportate analiticamente negli scritti della società convenuta ed indicate nell'allegato 5, è evidente che l'odierna attrice non possa dolersi di tale qualifica attribuitale nel titolo e nel corpo del brano;
tra i vari links che appaiono con la sola ricerca nominativa per AZ AI” ve ne sono alcuni che fanno riferimento alle vicende oggetto del presente giudizio, altri alla sua attività di modella (anche per la rivista Playboy), cantante e scrittrice (tra cui la pubblicazione dal titolo “Oroscopo intimo”, la cui recensione è in atti, all. 3, convenuta), altri relativi ad i rapporti con tale (cui si riferisce il video Persona_1 su supporto informatico di cui all'allegato 7 della comparsa di costituzione e dalla medesima denunciato per non aver rimosso da Youtube video volgari che la ritraevano), altri ancora infine, gli ultimi, a pagine dal chiaro riferimento a siti ed immagini pornografici, nel senso sopra indicato. A tali link che rimandano a filmati con carattere esplicitamente pornografico associati al nome dell'attrice si aggiungono dunque numerose altre notizie ed immagini tratte da internet (e riportate tra i documenti depositati dalla società convenuta anche nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma cpc) nelle quali la medesima appare, se non in un contesto di carattere strettamente pornografico, quantomeno in atteggiamenti provocanti ed abiti estremamente succinti, ivi comprese le immagini fotografiche apparse sulla rivista Playboy e la stessa videointervista di cui all'allegato 7. Non pare affatto offensivo allora il riferimento contenuto nel brano in contestazione all'attività della (anche) quale attrice di film/spettacoli pornografici, Pt_1 considerato che alla luce delle notizie rinvenibili attraverso un comune motore di ricerca, la sua immagine appare sempre e comunque associata, se non ad un contesto strettamente hard, almeno ad immagini di nudo femminile e provocazione ed a quella di un personaggio dalle forme attraenti e dagli atteggiamenti ammiccanti ed a contenuto spiccatamente erotico. Anche non volendo tenere in considerazione i menzionati riferimenti a siti ed immagini di carattere strettamente pornografico, può ritenersi che l'odierna attrice faccia un uso estremamente disinvolto e disinibito della propria immagine sui social e sul web, come risulta da tutta la documentazione allegata dalla controparte, che la vede spesso ritratta in abbigliamento e pose ammiccanti, con la conseguenza che l'attribuzione della qualifica di pornostar, in relazione al descritto contesto socio-individuale, non rappresenta certamente un'offesa per la stessa o comunque costituisce un'offesa di lievità tale da non giustificare alcuna pretesa risarcitoria. Né a diverse conclusioni conduce l'esame degli ulteriori settori nei quali opera l'odierna attrice, atteso che anch'essi risultano esplicitamente permeati da erotismo, come ad esempio le copertine e i titoli delle sue compilation musicali (ad esempio, in atti, Amoroso Remix 2011-Sexy Kiss) o i titoli dei libri da lei scritti (ad esempio, Oroscopo Intimo).”
7 Non si ravvisa dunque la rilevata contraddizione nelle conclusioni esposte dal primo Giudice. La valutazione svolta dal Tribunale in ordine al concreto giudizio di non offensività delle espressioni utilizzate non è stata poi specificamente censurata dall'appellante, nel merito, ed in ogni caso è condivisibile, dovendo ritenersi che, considerato il contesto di appartenenza e lo standard di sensibilità sociale del tempo, l'erronea qualifica di attrice hard attribuita alla non abbia assunto una connotazione di tale Pt_1 offensività da dare vita ad un danno risarcibile (conclusione tra l'altro confermata da successive sentenze del Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi su analoghe vicende;
cfr. Tribunale di Roma, sentenze n. 134 del 2023, n. 7194 del 2022 e n. 2819 del 2022). A questo riguardo, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, la circostanza che la parte appellante si sia distinta anche in altri campi della vita pubblica (partecipando a fictions televisive, pubblicando libri e brani musicali, svolgendo attività di modella), non vale a modificare tali conclusioni. Anche il secondo motivo d'appello deve dunque essere ad avviso di questa Corte disatteso. Resta assorbita la censura relativa al quantum debeatur. Ad ogni modo, nell'atto introduttivo del giudizio, la ha del tutto omesso Pt_1 anche solo di allegare la concreta diffusione che la notizia (relativa alla sua erronea qualifica come attrice hard) avrebbe avuto presso l'opinione pubblica e l'eventuale discredito in ipotesi da essa derivato (sempre con esclusivo riguardo alla propria erronea indicazione quale pornodiva) nel giudizio della collettività intorno alla sua figura, il che non consente di ritenere provata, nemmeno in via presuntiva, l'esistenza ed in ogni caso l'entità del pregiudizio di cui la stessa chiede il ristoro, che come detto non può ritenersi in re ipsa nell'eventuale illiceità della condotta. Sotto altro profilo, anche volendo riferirsi al mero turbamento psicologico individuale, sarebbe del tutto opinabile, in assenza di alcuna prova sul punto, la sua riconducibilità causale alla menzione della quale “attrice hard”, piuttosto che alla notizia relativa al Pt_1 suo arresto ed al coinvolgimento in una truffa, nel quale si concretava l'effettivo disvalore del fatti narrati (suscettibile di determinare discredito nella collettività) e che peraltro è risultato vero. Infine, come correttamente rilevato dal primo giudice, anche qualora fosse riconosciuta valenza offensiva alle espressioni utilizzate nell'articolo, sarebbe comunque ravvisabile la scriminante della verità putativa di cui all'art. 59 c.p., poiché, come è noto, il legittimo esercizio dei diritti di cronaca giornalistica è condizionato dal limite della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa (oltre che della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti, della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza da quanto strettamente necessario per il pubblico interesse), al fine di garantire che cronaca e critica non si
8 manifestino tramite strumenti e modalità lesivi dei diritti fondamentali all'onore ed alla reputazione. Pertanto, al fine di riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre che il fatto presupposto ed oggetto della cronaca giornalistica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass. n. 4955 del 2024, n. 36530 e n. 21892 del 2023, n. 25420 del 2017). Nel caso in esame, la non corrispondenza a verità del fatto (la qualità di ex pornostar) non può ritenersi espressione di negligenza o imperizia dell'autore dell'articolo, proprio alla luce delle considerazioni sopra svolte. Come si è visto in precedenza, è stata la stessa parte appellante ad avere avvalorato e promosso nel corso del tempo la propria immagine in questi termini, attraverso la volontaria diffusione, anche nel proprio blog, di numerose immagini esplicitamente indicative di una persona adusa alla spettacolarizzazione dell'erotismo. Al rigetto dell'appello per i motivi esposti, segue di onerare la parte appellante delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo. Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30.01.2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.05.2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228, che prevede l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, contro la sentenza n.9245/2021, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata costituitasi le spese del presente giudizio, liquidate in misura di € 8.000, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.05.2002, n. 115. Roma, Il Cons. est. Il Presidente Giovanna Gianì Diego Rosario Antonio Pinto
9
così composta: Diego Rosario Antonio PINTO Presidente Giovanna GIANI' Consigliere rel. Elena GELATO Consigliere All'esito di camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 7711 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 28.5.2025, vertente TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Franceschi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto in Roma, al Viale Giuseppe Mazzini n. 131, APPELLANTE E
(c.f. ) nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Caterina Malavenda e Valentino Sirianni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Carlo Poma n. 2, APPELLATA avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9245/2021, del Tribunale di Roma, pubblicata in data 26.05.2021. CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed accolto il presente appello, preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 9245/21 limitatamente alla statuizione riguardante le spese processuali, riformare integralmente la sentenza n. 9245/2021, pubblicata in data 26.05.2021, resa a conclusione del procedimento n. 72707/2018 R.G., e per l'effetto condannare la , in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 risarcimento del danno in favore della odierna appellante da liquidarsi nella misura di € 50.000,00 ovvero in quella diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione fino al soddisfo;
ordinare ai sensi 1 dell'art. 120 cpc di dare pubblicità alla emananda sentenza di merito mediante inserzione per estratto in uno o più giornali designandi, a cura e spese delle parti convenute. Con vittoria di spese e compensi relativamente ai due gradi.” Per l'appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adìta: in principalità: - rigettare l'appello proposto, siccome in toto inammissibile e/o manifestamente infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con conseguente rigetto di tutte le domande e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado;
- in subordine, rilevare il passaggio in giudicato, in difetto di rituale impugnazione, dei capi della sentenza di primo grado, dei capi che hanno rigettato la domanda, essendo la condotta scriminata dal diritto di cronaca e per difetto della necessaria prova del danno e confermarli, con conseguente rigetto di tutte le domande e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado;
- riconoscere, a favore dell'appellata, l'indennità per abuso di processo, di cui all'art. 96, comma 3 c.p.c. il cui ammontare potrà essere stabilito in via equitativa. Con vittoria di spese ed onorari di causa.” FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva Parte_1 convenuto in giudizio, avanti il Tribunale di Roma, la , Controparte_1 società editrice del giornale on line “Corriere.it” (versione online del quotidiano “Il Corriere della Sera), il direttore responsabile del giornale nonché l'autore dell'articolo, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla pubblicazione, avvenuta il 14 aprile 2014, dell'articolo dal titolo “La truffa della pornostar con carte di credito clonate: sette arresti” e sottotitolo “OR AI in carcere con il marito e l'ex. per 100 mila euro al giorno con i doppioni degli strumenti di pagamento CP_2 elettronico sottratti tra Roma e la Bulgaria. Imbrogliati dalla banda centinaia di turisti”. A sostegno della pretesa risarcitoria, la parte attrice ha dedotto di essere stata illegittimamente definita come “porno diva”, attività che viceversa ella non aveva mai svolto. L'articolo le attribuiva falsamente un'identità e una professione lesive della propria immagine, reputazione e onorabilità. L'abbinamento tra contenuti insinuanti (titolo, foto provocante, toni) e la falsa qualifica, la presentavano al pubblico in modo diffamatorio e fuorviante. Per tali fatti, l'attrice aveva quindi chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, quantificati in € 50.000, e alla pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. Con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che la condotta di parte convenuta non integrasse gli estremi della diffamazione poiché, testualmente:
“Visionando infatti le fonti reperite sul web mediante il motore di ricerca Google, per come riportate analiticamente negli scritti della società convenuta ed indicate nell'allegato 5, è evidente che l'odierna attrice non possa dolersi di tale qualifica
2 attribuitale nel titolo e nel corpo del brano;
tra i vari links che appaiono con la sola ricerca nominativa per AZ AI” ve ne sono alcuni che fanno riferimento alle vicende oggetto del presente giudizio, altri alla sua attività di modella (anche per la rivista Playboy), cantante e scrittrice (tra cui la pubblicazione dal titolo “Oroscopo intimo”, la cui recensione è in atti, all. 3, convenuta), altri relativi ad i rapporti con tale (cui si riferisce il video su supporto informatico di cui all'allegato Persona_1
7 della comparsa di costituzione e dalla medesima denunciato per non aver rimosso da Youtube video volgari che la ritraevano), altri ancora, infine, gli ultimi, a pagine dal chiaro riferimento a siti ed immagini pornografici, nel senso sopra indicato. A tali link che rimandano a filmati con carattere esplicitamente pornografico associati al nome dell'attrice si aggiungono dunque numerose altre notizie ed immagini tratte da internet (e riportate tra i documenti depositati dalla società convenuta anche nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma cpc) nelle quali la medesima appare, se non in un contesto di carattere strettamente pornografico, quantomeno in atteggiamenti provocanti ed abiti estremamente succinti, ivi comprese le immagini fotografiche apparse sulla rivista Playboy e la stessa videointervista di cui all'allegato 7. Non pare affatto offensivo allora il riferimento contenuto nel brano in contestazione all'attività della (anche) quale attrice di film/spettacoli pornografici, Pt_1 considerato che alla luce delle notizie rinvenibili attraverso un comune motore di ricerca, la sua immagine appare sempre e comunque associata, se non ad un contesto strettamente hard, almeno ad immagini di nudo femminile e provocazione ed a quella di un personaggio dalle forme attraenti e dagli atteggiamenti ammiccanti ed a contenuto spiccatamente erotico. Anche non volendo tenere in considerazione i menzionati riferimenti a siti ed immagini di carattere strettamente pornografico, può ritenersi che l'odierna attrice faccia un uso estremamente disinvolto e disinibito della propria immagine sui social e sul web, come risulta da tutta la documentazione allegata dalla controparte, che la vede spesso ritratta in abbigliamento e pose ammiccanti, con la conseguenza che l'attribuzione della qualifica di pornostar, in relazione al descritto contesto socio-individuale, non rappresenta certamente un'offesa per la stessa o comunque costituisce un'offesa di lievità tale da non giustificare alcuna pretesa risarcitoria”.
Con atto di appello del 15.12.2021, la ha impugnato la sentenza, Pt_1 chiedendone la riforma, oltre all'accoglimento delle domande risarcitorie avanzate in primo grado. Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'impugnazione Controparte_1 avversaria. Con il primo motivo, la appellante lamenta l'errata valutazione, da parte del primo giudice, circa il carattere lesivo dell'articolo in esame;
il Tribunale avrebbe erroneamente delimitato il thema decidendum alla valutazione delle sole espressioni
3 “pornostar”, mentre il carattere offensivo all'onore ed alla reputazione era da riferire all'insieme degli elementi che compongono l'articolo, accompagnato da immagine suggestionante che la ritraeva in abbigliamento intimo e di messaggi insinuanti, in grado di determinare una rappresentazione fuorviante della notizia da parte dei lettori;
sotto altro profilo, ha addotto di essere incensurata, non avendo riportato alcuna condanna per la presunta truffa delle carte di credito. L'articolo in questione travalicava, dunque, i limiti della continenza, della verità e dell'interesse pubblico alla divulgazione della notizia. Il motivo è infondato. Preliminarmente, osserva la Corte come alle richiamate deduzioni sia sotteso il riconoscimento della intrinseca non offensività dell'utilizzo delle espressioni
“pornostar” o “attrice di film hard” che, invece, costituiva espresso motivo di doglianza in primo grado. Il ragionamento sul punto svolto dal Tribunale non è stato infatti censurato, essendo stato addebitato al giudicante il mancato svolgimento di una valutazione complessiva di tutti gli elementi di cui si componeva l'articolo, e segnatamente del fatto che alla notizia era stata accostata una immagine della e che in essa erano Pt_1 utilizzati espressioni e messaggi ritenuti allusivi e tesi a suggestionare e fuorviare il lettore. Tanto premesso, se è vero che il carattere diffamatorio di un articolo non deve essere valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il suo significato, una simile valutazione non consente di discostarsi dalle conclusioni già svolte dal Tribunale in ordine all'insussistenza del carattere offensivo dell'altrui reputazione. Si ritiene, invero, che le espressioni utilizzate e la considerazione congiunta della immagine accompagnata al testo non abbia determinato alcun “accostamento suggestionante” o falsa percezione in capo ai lettori, suscettibile di assumere una autonoma portata lesiva nei confronti dell'appellante, che, come detto, è stata implicitamente esclusa dalla stessa con riguardo al mero utilizzo delle Pt_1 parole “pornostar” e “attrice hard”. Il censurato accostamento alla notizia di cronaca della foto in abbigliamento succinto dell'odierna appellante (peraltro nella piena consapevolezza di essere ritratta in fotografia) è comunque riferibile ad una fotografia liberamente diffusa sul web dalla stessa , - che dunque aveva all'evidenza tacitamente accettato la fruibilità Pt_1 delle proprie immagini tra il pubblico, (circostanza che non forma oggetto di contestazione tra le parti), - e che non ha apportato una peculiare valenza offensiva ai fatti narrati ovvero in altri termini implicato un autonomo giudizio di disvalore rispetto al nucleo sostanziale delle notizie, del tutto veritiero, integrato dal fatto che l'odierna
4 appellante era stata accusata di essere responsabile di una truffa insita nella clonazione di carte di credito. Del resto, l'articolo in contestazione, pubblicato sul sito online “Corriere.it” e composto da poche righe, si limitava a riportare in termini estremamente sintetici la suddetta notizia di cronaca, che costituiva l'oggetto pressoché esclusivo della notizia diffusa, posto che non era in essi contenuto alcun riferimento a fatti esulanti da quelli di cronaca, quali in ipotesi le attività professionali svolte dalla nel Pt_1 menzionato settore del cinema “hard”. Venendo all'ulteriore doglianza formulata con il primo motivo d'appello, è poi da escludere che la portata lesiva degli articoli possa essere ricondotta alla
“incensuratezza” della , che nell'atto d'appello ha evidenziato di non aver Pt_1
”riportato alcuna condanna né per la presunta truffa delle carte di credito né per la presunta ingiuria nei confronti della vicina di casa…” e ha stigmatizzato la condotta dell'autore dell'articolo, che avrebbe “dovuto verificare la verità dei fatti esposti”. Il motivo d'appello è infondato, posto che la notizia riportate dall'articolo in contestazione è vera. L'articolo, infatti, riporta una storia di cronaca giudiziaria risalente al 2014 apparsa sulle pagine del quotidiano “Corriere.it”, dove si narrava la vicenda che vedeva coinvolta la , unitamente al marito ed all'ex coniuge, in relazione Pt_1 all'accusa di clonazione di carte bancomat (“Lui, lei e l'altro. Un triangolo come tanti,
<
, 44 anni, in arte OR AI, che anni fa ha anche vinto un premio Parte_1 letterario in Ciociaria e ha fondato un partito insieme al marito connazionale e l'ex coniuge italiano, un imprenditore che riciclava i soldi”); con l'indicazione del titolo di reato (“associazione a delinquere per la clonazione di carte di credito e intercettazione abusiva di dati informatici”), il nome e le caratteristiche dell'operazione svolta dagli inquirenti (“Dolly card”), con un riferimento anche al profilo professionale dell'attrice “OR AI, al secolo , 44enne Parte_1 bulgara da tempo in Italia dove ha lavorato come showgirl di poca fama e con esperienze nel mondo della pornografia. La donna aveva avuto anche un premio letterario in Ciociaria e aveva fondato un partito…”. La veridicità della notizia, quanto alle accuse formulate in sede di indagini ed all'arresto dell'odierna appellante, è incontestata. L'articolo nulla ha poi riferito a proposito di eventuali condanne riportate dalla per la presunta truffa, di talché deve concludersi nel senso che il suo Pt_1 autore, nel riportare i fatti così come apparsi sulle diverse testate giornalistiche citate, non ha fornito al lettore alcuna falsa rappresentazione della realtà.
5 Con il secondo motivo la lamenta l'illogicità e contraddittorietà del Pt_1 percorso logico e giuridico della sentenza di primo grado. In particolare, la parte appellante ravvisa una contraddizione tra l'affermazione del carattere inoffensivo dei termini “pornodiva” e “pornostar”, utilizzati nell'articolo in questione, e quella della necessità di valutare in concreto il carattere offensivo degli stessi in relazione al contesto socioculturale di appartenenza della parte offesa, concludendo che c'è offesa tuttavia lieve. E' censurata la parte della sentenza di primo grado in cui si afferma che “la signora
sia adusa a pubblicare sul proprio blog personale numerose immagini Pt_1 fotografiche che la ritraggono in atteggiamenti apparentemente erotici, abbigliata con la sola biancheria intima, o solo velata” e, pur riconoscendo obiettivamente che “tali rappresentazioni in senso proprio non sono espressive di pornografia in senso stretto, giacchè la pornografia (secondo la definizione di autorevole dizionario della lingua italiana) si concreta in un'esibizione di organi o di atti sessuali finalizzata a provocare eccitazione, mentre nel caso delle immagini della prodotte in questo giudizio Pt_1 si assiste piuttosto ad una manifestazione di erotismo, e quindi ad una evocazione di temi sessuali meno esplicita che non la pornografia in senso stretto”, tuttavia, conclude
“si può affermare che una personalità che non presenta alcuna inibizione a diffondere sul web immagini che ritraggono seminuda in pose ammiccanti o apertamente erotiche, quali quelle che la parte convenuta ha prodotto in questo giudizio, non possa vivere l'attribuzione della qualifica pornostar come concretamente offensiva, o almeno non nella misura tale da dare vita ad un danno risarcibile”. Secondo l'appellante, il termine “pornostar” non può essere “neutro” poiché descrive una specifica professione e non può essere associato alla appellante poiché ella non ha mai preso parte in un film pornografico. Anche tale motivo deve essere respinto perché infondato. La sentenza di primo grado, come sopra evidenziato, ha preliminarmente escluso che le espressioni pornodiva o pornostar di per sé rivestano una connotazione offensiva, ritenendo che si tratti di termini che valgono a definire un personaggio di successo che lavora nell'ambito del cinema o degli spettacoli pornografici. La necessità di tenere conto del contesto socioculturale e della personalità della parte offesa non contraddice affatto tale assunto, ma discende proprio dall'esigenza di valutare ‒ in concreto e attraverso l'esame dell'effettivo svolgimento della condotta ‒ la portata offensiva delle stesse espressioni. Infatti, è principio di pacifica acquisizione giurisprudenziale che, ai fini dell'apprezzamento della valenza lesiva di determinate espressioni, le stesse debbano essere contestualizzate, ossia rapportate al contesto spazio-temporale nel quale siano state pronunciate, tenuto altresì conto dello standard di sensibilità sociale del tempo (Cass. pen., sentenza n. 39059 del 2019, n. 451 del 2016; n. 32907 del 2011).
6 Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato che, “visionando infatti le fonti reperite sul web mediante il motore di ricerca Google, per come riportate analiticamente negli scritti della società convenuta ed indicate nell'allegato 5, è evidente che l'odierna attrice non possa dolersi di tale qualifica attribuitale nel titolo e nel corpo del brano;
tra i vari links che appaiono con la sola ricerca nominativa per AZ AI” ve ne sono alcuni che fanno riferimento alle vicende oggetto del presente giudizio, altri alla sua attività di modella (anche per la rivista Playboy), cantante e scrittrice (tra cui la pubblicazione dal titolo “Oroscopo intimo”, la cui recensione è in atti, all. 3, convenuta), altri relativi ad i rapporti con tale (cui si riferisce il video Persona_1 su supporto informatico di cui all'allegato 7 della comparsa di costituzione e dalla medesima denunciato per non aver rimosso da Youtube video volgari che la ritraevano), altri ancora infine, gli ultimi, a pagine dal chiaro riferimento a siti ed immagini pornografici, nel senso sopra indicato. A tali link che rimandano a filmati con carattere esplicitamente pornografico associati al nome dell'attrice si aggiungono dunque numerose altre notizie ed immagini tratte da internet (e riportate tra i documenti depositati dalla società convenuta anche nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma cpc) nelle quali la medesima appare, se non in un contesto di carattere strettamente pornografico, quantomeno in atteggiamenti provocanti ed abiti estremamente succinti, ivi comprese le immagini fotografiche apparse sulla rivista Playboy e la stessa videointervista di cui all'allegato 7. Non pare affatto offensivo allora il riferimento contenuto nel brano in contestazione all'attività della (anche) quale attrice di film/spettacoli pornografici, Pt_1 considerato che alla luce delle notizie rinvenibili attraverso un comune motore di ricerca, la sua immagine appare sempre e comunque associata, se non ad un contesto strettamente hard, almeno ad immagini di nudo femminile e provocazione ed a quella di un personaggio dalle forme attraenti e dagli atteggiamenti ammiccanti ed a contenuto spiccatamente erotico. Anche non volendo tenere in considerazione i menzionati riferimenti a siti ed immagini di carattere strettamente pornografico, può ritenersi che l'odierna attrice faccia un uso estremamente disinvolto e disinibito della propria immagine sui social e sul web, come risulta da tutta la documentazione allegata dalla controparte, che la vede spesso ritratta in abbigliamento e pose ammiccanti, con la conseguenza che l'attribuzione della qualifica di pornostar, in relazione al descritto contesto socio-individuale, non rappresenta certamente un'offesa per la stessa o comunque costituisce un'offesa di lievità tale da non giustificare alcuna pretesa risarcitoria. Né a diverse conclusioni conduce l'esame degli ulteriori settori nei quali opera l'odierna attrice, atteso che anch'essi risultano esplicitamente permeati da erotismo, come ad esempio le copertine e i titoli delle sue compilation musicali (ad esempio, in atti, Amoroso Remix 2011-Sexy Kiss) o i titoli dei libri da lei scritti (ad esempio, Oroscopo Intimo).”
7 Non si ravvisa dunque la rilevata contraddizione nelle conclusioni esposte dal primo Giudice. La valutazione svolta dal Tribunale in ordine al concreto giudizio di non offensività delle espressioni utilizzate non è stata poi specificamente censurata dall'appellante, nel merito, ed in ogni caso è condivisibile, dovendo ritenersi che, considerato il contesto di appartenenza e lo standard di sensibilità sociale del tempo, l'erronea qualifica di attrice hard attribuita alla non abbia assunto una connotazione di tale Pt_1 offensività da dare vita ad un danno risarcibile (conclusione tra l'altro confermata da successive sentenze del Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi su analoghe vicende;
cfr. Tribunale di Roma, sentenze n. 134 del 2023, n. 7194 del 2022 e n. 2819 del 2022). A questo riguardo, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, la circostanza che la parte appellante si sia distinta anche in altri campi della vita pubblica (partecipando a fictions televisive, pubblicando libri e brani musicali, svolgendo attività di modella), non vale a modificare tali conclusioni. Anche il secondo motivo d'appello deve dunque essere ad avviso di questa Corte disatteso. Resta assorbita la censura relativa al quantum debeatur. Ad ogni modo, nell'atto introduttivo del giudizio, la ha del tutto omesso Pt_1 anche solo di allegare la concreta diffusione che la notizia (relativa alla sua erronea qualifica come attrice hard) avrebbe avuto presso l'opinione pubblica e l'eventuale discredito in ipotesi da essa derivato (sempre con esclusivo riguardo alla propria erronea indicazione quale pornodiva) nel giudizio della collettività intorno alla sua figura, il che non consente di ritenere provata, nemmeno in via presuntiva, l'esistenza ed in ogni caso l'entità del pregiudizio di cui la stessa chiede il ristoro, che come detto non può ritenersi in re ipsa nell'eventuale illiceità della condotta. Sotto altro profilo, anche volendo riferirsi al mero turbamento psicologico individuale, sarebbe del tutto opinabile, in assenza di alcuna prova sul punto, la sua riconducibilità causale alla menzione della quale “attrice hard”, piuttosto che alla notizia relativa al Pt_1 suo arresto ed al coinvolgimento in una truffa, nel quale si concretava l'effettivo disvalore del fatti narrati (suscettibile di determinare discredito nella collettività) e che peraltro è risultato vero. Infine, come correttamente rilevato dal primo giudice, anche qualora fosse riconosciuta valenza offensiva alle espressioni utilizzate nell'articolo, sarebbe comunque ravvisabile la scriminante della verità putativa di cui all'art. 59 c.p., poiché, come è noto, il legittimo esercizio dei diritti di cronaca giornalistica è condizionato dal limite della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa (oltre che della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti, della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza da quanto strettamente necessario per il pubblico interesse), al fine di garantire che cronaca e critica non si
8 manifestino tramite strumenti e modalità lesivi dei diritti fondamentali all'onore ed alla reputazione. Pertanto, al fine di riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre che il fatto presupposto ed oggetto della cronaca giornalistica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass. n. 4955 del 2024, n. 36530 e n. 21892 del 2023, n. 25420 del 2017). Nel caso in esame, la non corrispondenza a verità del fatto (la qualità di ex pornostar) non può ritenersi espressione di negligenza o imperizia dell'autore dell'articolo, proprio alla luce delle considerazioni sopra svolte. Come si è visto in precedenza, è stata la stessa parte appellante ad avere avvalorato e promosso nel corso del tempo la propria immagine in questi termini, attraverso la volontaria diffusione, anche nel proprio blog, di numerose immagini esplicitamente indicative di una persona adusa alla spettacolarizzazione dell'erotismo. Al rigetto dell'appello per i motivi esposti, segue di onerare la parte appellante delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo. Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30.01.2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.05.2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228, che prevede l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, contro la sentenza n.9245/2021, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata costituitasi le spese del presente giudizio, liquidate in misura di € 8.000, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.05.2002, n. 115. Roma, Il Cons. est. Il Presidente Giovanna Gianì Diego Rosario Antonio Pinto
9