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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17333 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33108/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TA NZ Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 33108/2024 promossa da:
, (c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LB ER e UI ER
-ricorrente- nei confronti di
(c.f. ), nata a [...] in data [...] CP_1 C.F._2
-interdicenda-
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 22.07.2024 e ritualmente notificato alle persone interessate, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, chiedeva Parte_1
l'interdizione della propria figlia , nato a [...] il [...], affetta da CP_1 epilessia farmacoresistente e ritardo psicomotorio con disturbo di personalità ed ossessivo compulsivo in quadro di eterotopia cerebrale a banda sottocorticale diffusa, motivo per cui le stata riconosciuta un'invalidità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, per cui percepisce una pensione di invalidità, oltre all'indennità di accompagnamento.
La ricorrente ha rappresento il fondato timore che la sig.ra , in ragione delle sue CP_1 patologie, possa cadere vittima di truffe e ricatti di ogni tipo, anche a sfondo sessuale, e che tali eventi possano coinvolgere, come già accaduto, l'intero nucleo familiare.
Con memorie autorizzate depositate il 24/10/2025 ed in relazione al parere espresso del P.M., la ricorrente deduceva l'inadeguatezza della misura dell'amministrazione di sostegno in luogo della richiesta interdizione, che al contrario garantirebbe maggiore tutela per l'interdicenda. A sostegno delle proprie ragioni la sig.ra rappresentava che, Parte_1 nelle more del giudizio, a seguito di un banale diverbio familiare, la figlia dava in escandescenze, rivolgendo minacce ai propri familiari, tanto da rendere necessario dapprima l'intervento delle forze dell'ordine e poi un accesso in Pronto Soccorso, ove il personale ospedaliero ha somministrato all'interdicenda un calmante (Tranquirit).
All'udienza del 07/04/2025, fissata per la comparizione delle parti interessate e per l'esame dell'interdicenda dinanzi al GOP delegato, dott. Francesco Paolo Mansi, comparivano la ricorrente personalmente, accompagnata dall'avv. ER, i parenti dell'interdicenda, sigg.ri (padre) e (fratello), nonché l'interdicenda la Controparte_2 Controparte_3 quale rispondeva alle domande poste dal Giudice, apparendo lucida ed orientata nello spazio e nel tempo ed apparendo, altresì, consapevole della patologia da cui è affetta (“ADR: soffro di epilessia sin dalla nascita e prendo tante medicine per questo alcune me le ricordo ma altre no in quanto sono tante”). Dall'esame dell'interdicenda è emerso, ancora, che la stessa è dotata di un buon grado di autonomia, quantomeno per la gestione di alcune attività di ordinaria amministrazione (“ADR: quando sto a casa qualche volta sto da sola quando mamma e papà vanno a fare la spesa;
io quando sono in casa da sola sento la musica, mi Testi piace la musica spagnola in quanto ho fatto tre anni di spagnolo alle medie” ed ancora mi scelgo da sola i vestiti da comprare e mi vesto da sola senza aiuto”), pur sotto il costante controllo della famiglia, che assicura quella rete di supporto di cui la ragazza necessita.
Il Giudice Delegato, letto il verbale di udienza ed esaminati gli atti e i documenti, si riservava di riferire al Collegio.
La domanda di interdizione appare infondata e deve essere rigettata.
Dagli atti di causa nonché dalle dichiarazioni rese in udienza dalla stessa interdicenda, emerge come residui in capo alla stessa un grado di capacità di intendere e di volere, seppur limitato a questioni di carattere ordinario.
Dal punto di vista prettamente giuridico, secondo la prevalente giurisprudenza, la misura dell'interdizione assolve ad un ruolo di tutela residuale del soggetto destinatario, sicché la linea di confine con l'amministrazione di sostegno non va individuata sulla base del diverso grado o intensità dell'infermità, ma piuttosto in relazione alle concrete esigenze della persona che versi in condizioni di non poter provvedere in tutto o in parte ai propri interessi (cfr. ex multis Cass., sez. I 26.10.2011 n. 22332; Cass., 22.4.2009 n. 9628).
Ed invero, nel caso di specie, è possibile affermare che la misura dell'amministrazione di sostegno, risulterebbe pienamente efficace ai fini della tutela della sig.ra , le Persona_1 cui condizioni cliniche, seppur gravi, non annullano completamente la capacità di agire dell'interdicenda, la quale conserva un grado di autonomia quantomeno nella gestione della cura della propria persona, con la costante assistenza e supervisione dei propri genitori.
In tale stato di cose, la misura dell'interdizione sarebbe formalmente superflua, non apporterebbe alcun concreto beneficio e non risponderebbe alla finalità normativa di “… tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto
o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”, prevista espressamente dall'art. 1 della legge n. 6/2004, che ha modificato diversi articoli del Codice Civile (tra cui 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429) e ha introdotto il Capo I del Titolo XII del Libro I, introducendo l'istituto dell'amministrazione di sostegno.
Deve, pertanto, procedersi al rigetto della domanda interdizione di , e Persona_1 affidando al G.T. i conseguenti adempimenti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno in suo favore.
La particolare natura del procedimento nonché l'impossibilità di configurare una soccombenza, impongono la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento r.g.n. 54281/2024 così dispone:
- rigetta la domanda di interdizione di , nata a [...] il [...]; Persona_1
- manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Giudice Tutelare per quanto di competenza;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, il 27/10/2025.
Il Presidente rel.
TA NZ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TA NZ Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 33108/2024 promossa da:
, (c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LB ER e UI ER
-ricorrente- nei confronti di
(c.f. ), nata a [...] in data [...] CP_1 C.F._2
-interdicenda-
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 22.07.2024 e ritualmente notificato alle persone interessate, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, chiedeva Parte_1
l'interdizione della propria figlia , nato a [...] il [...], affetta da CP_1 epilessia farmacoresistente e ritardo psicomotorio con disturbo di personalità ed ossessivo compulsivo in quadro di eterotopia cerebrale a banda sottocorticale diffusa, motivo per cui le stata riconosciuta un'invalidità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, per cui percepisce una pensione di invalidità, oltre all'indennità di accompagnamento.
La ricorrente ha rappresento il fondato timore che la sig.ra , in ragione delle sue CP_1 patologie, possa cadere vittima di truffe e ricatti di ogni tipo, anche a sfondo sessuale, e che tali eventi possano coinvolgere, come già accaduto, l'intero nucleo familiare.
Con memorie autorizzate depositate il 24/10/2025 ed in relazione al parere espresso del P.M., la ricorrente deduceva l'inadeguatezza della misura dell'amministrazione di sostegno in luogo della richiesta interdizione, che al contrario garantirebbe maggiore tutela per l'interdicenda. A sostegno delle proprie ragioni la sig.ra rappresentava che, Parte_1 nelle more del giudizio, a seguito di un banale diverbio familiare, la figlia dava in escandescenze, rivolgendo minacce ai propri familiari, tanto da rendere necessario dapprima l'intervento delle forze dell'ordine e poi un accesso in Pronto Soccorso, ove il personale ospedaliero ha somministrato all'interdicenda un calmante (Tranquirit).
All'udienza del 07/04/2025, fissata per la comparizione delle parti interessate e per l'esame dell'interdicenda dinanzi al GOP delegato, dott. Francesco Paolo Mansi, comparivano la ricorrente personalmente, accompagnata dall'avv. ER, i parenti dell'interdicenda, sigg.ri (padre) e (fratello), nonché l'interdicenda la Controparte_2 Controparte_3 quale rispondeva alle domande poste dal Giudice, apparendo lucida ed orientata nello spazio e nel tempo ed apparendo, altresì, consapevole della patologia da cui è affetta (“ADR: soffro di epilessia sin dalla nascita e prendo tante medicine per questo alcune me le ricordo ma altre no in quanto sono tante”). Dall'esame dell'interdicenda è emerso, ancora, che la stessa è dotata di un buon grado di autonomia, quantomeno per la gestione di alcune attività di ordinaria amministrazione (“ADR: quando sto a casa qualche volta sto da sola quando mamma e papà vanno a fare la spesa;
io quando sono in casa da sola sento la musica, mi Testi piace la musica spagnola in quanto ho fatto tre anni di spagnolo alle medie” ed ancora mi scelgo da sola i vestiti da comprare e mi vesto da sola senza aiuto”), pur sotto il costante controllo della famiglia, che assicura quella rete di supporto di cui la ragazza necessita.
Il Giudice Delegato, letto il verbale di udienza ed esaminati gli atti e i documenti, si riservava di riferire al Collegio.
La domanda di interdizione appare infondata e deve essere rigettata.
Dagli atti di causa nonché dalle dichiarazioni rese in udienza dalla stessa interdicenda, emerge come residui in capo alla stessa un grado di capacità di intendere e di volere, seppur limitato a questioni di carattere ordinario.
Dal punto di vista prettamente giuridico, secondo la prevalente giurisprudenza, la misura dell'interdizione assolve ad un ruolo di tutela residuale del soggetto destinatario, sicché la linea di confine con l'amministrazione di sostegno non va individuata sulla base del diverso grado o intensità dell'infermità, ma piuttosto in relazione alle concrete esigenze della persona che versi in condizioni di non poter provvedere in tutto o in parte ai propri interessi (cfr. ex multis Cass., sez. I 26.10.2011 n. 22332; Cass., 22.4.2009 n. 9628).
Ed invero, nel caso di specie, è possibile affermare che la misura dell'amministrazione di sostegno, risulterebbe pienamente efficace ai fini della tutela della sig.ra , le Persona_1 cui condizioni cliniche, seppur gravi, non annullano completamente la capacità di agire dell'interdicenda, la quale conserva un grado di autonomia quantomeno nella gestione della cura della propria persona, con la costante assistenza e supervisione dei propri genitori.
In tale stato di cose, la misura dell'interdizione sarebbe formalmente superflua, non apporterebbe alcun concreto beneficio e non risponderebbe alla finalità normativa di “… tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto
o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”, prevista espressamente dall'art. 1 della legge n. 6/2004, che ha modificato diversi articoli del Codice Civile (tra cui 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429) e ha introdotto il Capo I del Titolo XII del Libro I, introducendo l'istituto dell'amministrazione di sostegno.
Deve, pertanto, procedersi al rigetto della domanda interdizione di , e Persona_1 affidando al G.T. i conseguenti adempimenti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno in suo favore.
La particolare natura del procedimento nonché l'impossibilità di configurare una soccombenza, impongono la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento r.g.n. 54281/2024 così dispone:
- rigetta la domanda di interdizione di , nata a [...] il [...]; Persona_1
- manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Giudice Tutelare per quanto di competenza;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, il 27/10/2025.
Il Presidente rel.
TA NZ