Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00125/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00363/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2025, proposto dalla società Agrieko MA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio
serbato dalla Commissione Tecnica PNRR-PN e dal M.A.S.E., in merito al rilascio del relativo parere di valutazione di impatto ambientale e la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA, a seguito di istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006, depositata il 20.12.2023, in relazione alla realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato “ AgriEko MA ” della potenza nominale di 46,75 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di MA (CB) e NO (CB);
nonché per la condanna dell'Amministrazione al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, ai sensi degli artt. 33 e 25, comma 2- ter del D.Lgs. n. 152/2006, pari a € 13.043,59 (oneri corrisposti pari a € 26.087,19).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri intimati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. IG LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Agrieko MA s.r.l., odierna ricorrente, in data 20.12.2023 presentava istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica agrivoltaico denominato “ AgriEko MA ” della potenza nominale di 46,75 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di MA (CB) e NO (CB).
2. La suddetta istanza veniva dichiarata procedibile dal Ministero dell’Ambiente con il conseguente avvio della relativa consultazione pubblica, conclusasi in data 26.04.2024.
3. Dopo di che, né il MASE, né la Commissione Tecnica PNRR davano impulso al procedimento, che entrava, pertanto, in una fase di stallo.
4. Con nota del 11.11.2024 la ricorrente trasmetteva al MASE la nota di sollecito per il completamento della procedura istruttoria funzionale al rilascio del Provvedimento Unico in materia Ambientale ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006.
5. Anche tale richiesta restava inevasa, sicché, come la ricorrente avrebbe poi esposto che ad oggi il procedimento non è stato concluso.
6. Da qui la proposizione del ricorso in epigrafe, per mezzo del quale la società in epigrafe, chiedeva a questo T.A.R. l’accertamento dell’illegittimità del silenzio amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del c.p.a. e dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i., e pertanto la declaratoria dell'obbligo delle Amministrazione intimate di concludere il procedimento con l’adozione delle iniziative e dei provvedimenti di rispettiva competenza sulla istanza della società, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia.
7. Il ricorso era affidato ai seguenti motivi:
I. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 8, 23 e 25 del DLgs 152/2006, nonché degli artt. 1, 2 e 6 della L. 241/1990. Violazione dell’art. 97 della Cost.. Violazione dei principi di doverosità, ragionevolezza, buona fede e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle FER. Violazione delle direttive 2009/28/CE e 2023/2413/UE e dei regolamenti 2022/2577/UE e 2024/223/UE.;
II. Sul diritto della ricorrente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui agli artt. 25, comma 2 ter, e 33 del DLgs 152/2006.
In estrema sintesi la ricorrente, con il proprio primo mezzo, lamentava che la procedura di V.I.A. non fosse stata ancora definita, in violazione dei principi regolanti il relativo procedimento amministrativo e dei termini per esso fissati dal combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 2 bis, 24 e 25 del D.lgs. n. 152/2006 (T.U.A.).
L’interessata precisava che nel caso di specie tutti i termini del procedimento, pur espressamente qualificati dalla legge come perentori (cfr. art. 25, comma 7, cit., ove si legge che “ tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”), erano stati apertamente violati.
Con il secondo motivo l’interessata ha poi articolato una domanda di rimborso del 50% delle spese di istruttoria sopportate dovuto -in tesi- ai sensi del combinato disposto degli articoli 33, 25, co. 2- ter, del D.Lgs. n. 152/2006 e 2- bis , co. 1- bis della l. n. 241/1990.
8. Le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, la quale eccepiva l’infondatezza del ricorso.
9. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, all’esito della discussione tra i difensori presenti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
10. La trattazione della controversia richiede al Collegio di intrattenersi introduttivamente sulle disposizioni applicabili al procedimento di V.I.A. riguardante lo specifico settore in rilievo.
11. Innanzitutto, occorre ricordare che il progetto per la realizzazione dell’impianto eolico presentato dalla società in epigrafe, denominato “ “AgriEko MA”, ricade nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006, al punto 2, denominata “ impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ”; al tempo stesso, quello della ricorrente rientra tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PN), nella tipologia elencata nell'Allegato I- bis alla Parte Seconda del medesimo D.Lgs. n. 152/2006, al punto 1.2.1 (denominata “ Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a generazione di energia elettrica: fotovoltaici ”).
Ne consegue che per il progetto in questione si applicano i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui al citato art. 8, comma 2-bis, nonché dagli articoli 24 e 25 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006, e l’istruttoria tecnica della relativa valutazione di impatto ambientale è affidata alla Commissione Tecnica PNRR-PN.
12. Principiando, allora, dalla prima delle disposizioni da ultimo menzionate, l’articolo 8 del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina l’istituzione e il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e AS (comma 1), nonché della più specifica Commissione Tecnica PNRR - PN (comma 1 e 2-bis).
Con particolare riguardo a questa seconda, la Commissione Tecnica PNRR-PN, occorre qui ricordare che:
a) tale Commissione opera con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 dello stesso decreto;
b) nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al comma 2-bis dà “ precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza ” (comma 1);
c) con particolare riferimento “ alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente”, “deve essere data precedenza , “ hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti ” (comma 1).
13. Gli elementi prescrittivi più prettamente funzionali dell’azione amministrativa di settore, con l’individuazione delle fasi del procedimento di VIA e le relative tempistiche, sono poi fissati dai successivi articoli 23, 24 e 25 del T.U.A..
13.1. L’articolo 23 delinea la fase introduttiva dell’istanza da parte dell’operatore economico, la quale deve essere provvista, in via generale, dei seguenti documenti:
“ a) il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;
g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 ” (art. 23, comma 1 del T.U.A.).
Dunque, come da questo Tribunale già evidenziato nella sentenza n. 175 del 29 maggio 2024, una volta ricevuta l’istanza, entro quindici giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione con riferimento a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo appena visto, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 (comma 3).
La documentazione di cui al comma 1 è indi immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3.
Il comma 4 dell’art. 23 precisa poi, in relazione ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, che, “ contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attività istruttoria ”.
13.2. Il successivo articolo 24 affronta indi più specificamente la fase di “ consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere ”.
L’articolo, in primo luogo, con il suo comma 1 impone all’Amministrazione competente di pubblicare uno specifico avviso pubblico sul proprio sito web, avente come contenuto la presentazione dell'istanza, la documentazione alla stessa allegata, nonché le comunicazioni di cui all'articolo 23: forma di pubblicità che tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il comma precisa pure, nel suo ultimo capoverso, che “ dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA ”.
Il comma 3 dell’art. 24 prevede poi che entro il termine di trenta giorni, per i progetti di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PN, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico, “ chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ”. E che entro il medesimo termine “ sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4 ”.
Nei quindici giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, il proponente ha inoltre la facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
Qualora, poi, all'esito della consultazione, ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente, si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, a tenore del comma 4 dello stesso articolo, “ la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati ”.
Su richiesta motivata del proponente, la Commissione di cui all'articolo 8 comma 2-bis “ può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste. E, “nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo alla Commissione di procedere all'archiviazione dell’istanza ” (comma 4).
L'autorità competente, ricevuta invece la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web, e, tramite proprio apposito avviso avvia una nuova consultazione del pubblico. In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni, ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti (comma 5).
13.3. L’articolo 25, infine, delinea la fase di chiusura del procedimento, e fa chiarezza sulla natura dei molteplici termini sopra rammentati.
Per i progetti sottoposti alla competenza della Commissione tecnica PNRR-PN la disciplina è definita, in particolare, nei commi dal 2-bis al 2-sexies dell’articolo 25.
Il comma 2-bis impone alla detta Commissione di esprimersi “ entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA ”. Nei successivi trenta giorni, prosegue il comma, “ il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ” (comma 2-bis).
Per il caso, invece, di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della stessa Commissione, il successivo comma 2- quater introduce l’istituto del “potere sostituivo”, in conformità con la disciplina generale di cui all’art. 2, comma 9- bis e ss. della l. n. 241/1990, con riguardo ai provvedimenti di competenza tanto della Commissione tecnica quanto del Ministero della Cultura (nello specifico, della competente Soprintendenza speciale per il PNRR).
Tale comma dispone, a tal fine, che “ il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni” .
Il comma 2-quinquies chiarisce, da parte sua, che il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura “ comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica ”.
In ogni caso, l'adozione del parere e del provvedimento di V.I.A. non sono subordinate alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, né all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (comma 2-sexies).
L’articolo 25 dispone infine, nel suo comma 7, a suggello della procedura, che “ tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.
14. Venendo al merito di causa, il ricorso deve essere accolto per l’assorbente fondatezza del suo primo motivo.
15. Il Collegio deve subito osservare che, come già chiarito da questo Tribunale in precedenti pronunce, l’art. 8, comma 1 del T.U.A. non vale ad escludere la perentorietà dei termini di conclusione del procedimento de quo .
A ben guardare, infatti, la disciplina dei criteri di priorità dettati dal suddetto art. 8 nulla toglie alla perentorietà dei termini procedimentali concernenti la trattazione delle istanze di VIA di pertinenza della Commissione Tecnica PNRR - PN.
Osserva al riguardo il Collegio che non appare superabile il chiaro tenore del precetto normativo del comma 7 dell’art. 25, secondo il quale “ tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ” (cfr. T.A.R. Molise, sentenze n. 175 del 29 maggio 2024 e n. 279 del 1° ottobre 2025).
Né può essere attribuita, nel silenzio della legge, alcuna capacità “derogatoria” della regola generale appena vista ai criteri di priorità enucleati dall’art. 8, comma 1, del T.U.A..
A norma di quest’ultimo, si ricorda, “ Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti ”.
Ora, in proposito può immediatamente rilevarsi come la ragione di priorità indicata per prima dalla disposizione appena trascritta non sia stata completata con la previsione di una norma generale, almeno di natura regolamentare, che individui con chiarezza i progetti provvisti di priorità in ragione della potenza dell’impianto. Come la recente giurisprudenza ha osservato in materia, “ la “priorità” imposta nell’esame dei progetti rientranti nel PNNR non risulta, invero, ulteriormente specificata e, per quanto rileva nella presente sede, alcuna preferenza in base alla potenza sviluppata dall’impianto risulta predefinita, né a mezzo di atti normativi né a mezzo di atti organizzativi ” (cfr. T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V, 4 aprile 2024, n. 2204).
In assenza, quindi, dell’univoca predeterminazione normativa di una soglia di potenza per individuare la “priorità” di trattazione delle pratiche, non sarebbe possibile individuare in concreto alcun criterio di “priorità” ai fini dell’articolo 8 in analisi.
Soprattutto, però, nel silenzio della legge positiva sul punto, non sarebbe comunque predicabile nemmeno l’invocato “effetto sospensivo” del procedimento di VIA che discenderebbe, in tesi, dall’applicazione dei criteri di priorità contemplati dall’art. 8 del T.U.A., per i procedimenti che ne fossero carenti. “Effetto sospensivo” oltretutto incompatibile con l’enfasi posta dalla normativa vigente sulla necessità del rispetto delle specifiche tempistiche procedimentali: anche perché un simile effetto porterebbe procedimenti di particolare importanza a non avere più alcuna effettiva e trasparente regolamentazione di durata.
Come osservato dalla pronuncia appena citata, dunque, il seguire l’interpretazione dell’Amministrazione circa la presunta sospensione ex lege dei termini di tutti i procedimenti relativi a progetti di potenza inferiore “ condurrebbe a conseguenze assurde e dunque logicamente non perseguibile ” (T.A.R. Campania-Napoli, n. 2204/2024 cit.): questo anche alla luce del fatto che, “ per rendere efficace l’implementazione degli interventi nei tempi previsti, e più in generale per “incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile” e abilitare lo sviluppo di impianti rinnovabili in linea con i target nazionali, lo stesso PNNR prevede non già il rallentamento dei procedimenti “ordinari” ma, piuttosto, misure aggiuntive di “riforma”, anche attraverso la “semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili (...)” (pag. 129 e seguenti; cfr. riforma 1.1.) ” (T.A.R. Campania n. 2204/2024 cit.).
La disciplina vigente annette tuttora, pertanto, una ferma natura perentoria ai termini tesi a scandire il procedimento di V.I.A. anche in rapporto ai progetti (della più diversa potenza) da istruirsi da parte della Commissione Tecnica PNRR-PIEC. Disciplina preordinata, invero, ad assicurare l’essenziale valore della certezza dei tempi di gestione delle incombenze di settore da parte delle Autorità titolari dei relativi procedimenti e del correlativo potere di provvedere, valore “ che non può essere eliso dalla emergenza di difficoltà operative che spetta alla stessa Amministrazione risolvere ” (T.A.R. Campania-Napoli, n. 2204/2024 cit.).
Non guasta, infine, aggiungere che anche la più recente giurisprudenza amministrativa di merito ha confermato la natura perentoria dei citati termini, chiarendo che: « ... il disposto di cui al quinto periodo dell’articolo 8, comma 1, del TUA – secondo cui “Con riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati all’allegato 1-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis ) dell’allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti” – non può di per sé solo legittimare il mancato rispetto del termine perentorio di conclusione dei procedimenti di VIA sancito dall’articolo 25, comma 7, del TUA. Osta a una tale conclusione, così come prospettato dal Mase, la circostanza per cui a volerla avallare si perverrebbe a una sostanziale interpretatio abrogans delle previsioni normative afferenti ai termini procedimentali per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di VIA, il che darebbe luogo a una inammissibile elusione di detti termini, espressamente qualificati dalla legge come perentori. … La tesi sostenuta dal Mase, peraltro, neppure può trovare conforto nel fatto che, allo stato, risulterebbe pendente un significativo numero di procedimenti presso le Amministrazioni competenti. Detto rilievo, infatti, non è suscettibile di spiegare alcuna valenza giustificativa della contestata inerzia serbata dal Mase sulla istanza presentata dalla società ricorrente, afferendo a una mera questione organizzativa interna alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di VIA, che non può ridondare a danno del privato istante, né giustificare uno sforamento dei termini perentori normativamente previsti » (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, 15 gennaio 2025, n. 668).
16. Ciò posto, è agevole constatare come nel caso di specie, con riferimento all’istanza di V.I.A. dell’impianto agrivoltaico progettato nei Comuni di MA (CB) e di NO (CB) dalla società ricorrente, il termine di conclusione del procedimento sia decorso nell’inerzia delle Amministrazioni tenute a esprimersi.
17. Si ricorda, in proposito, che il Codice dell’Ambiente non indica un termine unitario per il procedimento, bensì termini distinti per le singole fasi in cui lo stesso complessivamente si articola.
In particolare:
- “ dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA ” (art. 24, comma 1);
- “ entro il termine di (…) trenta giorni (…) dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico (…), chiunque abbia interesse può (…) presentare le proprie osservazioni all'autorità competente (…). Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici (…)” (art. 24, comma 3);
- la Commissione Tecnica PNRR-PN si esprime “ entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA . Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ” (art. 25, comma 2-bis).
Ricapitolando, quindi, il Codice dell’Ambiente stabilisce che il termine “ per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA ” decorre dalla pubblicazione online dell’avviso di avvio del procedimento, ed entro i successivi 130 giorni la Commissione tecnica deve esprimere il parere di compatibilità ambientale e predisporre lo schema di provvedimento, su cui il Ministero della Cultura è chiamato a rendere il proprio concerto; infine, il MASE adotta il provvedimento finale entro ulteriori 30 giorni.
In definitiva, dunque, il procedimento deve concludersi entro 160 giorni (130 + 30 giorni) dalla pubblicazione online dell’avviso al pubblico.
Sicché, considerato che nel caso in esame la pubblicazione risulta essere avvenuta il 26 aprile 2024, il procedimento avrebbe dovuto essere già concluso.
18. Tutto ciò posto, il primo motivo di ricorso si appalesa pertanto fondato.
Ѐ difatti pacifico che l’esame del progetto, dopo la pubblicazione disposta, risulti ancora fermo alla fase preistruttoria.
Nonostante l’adempimento della fase di consultazione pubblica, la Commissione Tecnica PNRR - PN non ha invero ancora avviato l’istruttoria sul progetto, né tantomeno adottato lo schema di provvedimento di VIA. E nemmeno figura assunto alcun provvedimento di “sospensione” del procedimento.
Sicché risulta senz’altro ingiustificato il ritardo del M.A.S.E., che non ha proceduto alla definizione del procedimento nei termini di legge, neppure dopo la sollecitazione della stessa ricorrente del novembre del 2024.
Né può rivestire valenza giustificativa del silenzio l’argomento, per quanto serio, del gran numero di procedimenti in corso presso le Amministrazioni competenti, elemento che in sé “ evidentemente integra una mera questione organizzativa interna alle amministrazioni coinvolte, che non può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno “sforamento” dei tempi normativamente imposti ” (cfr. T.A.R. Campania, n. 2204/2024 cit.).
19. Sulla base delle illustrate considerazioni, in accoglimento del primo motivo di gravame deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla resistente Amministrazione sull’istanza di VIA presentata dalla società ricorrente, e il suo obbligo di provvedere su tale istanza concludendo il relativo procedimento con atto espresso e motivato.
Il Collegio, a tal fine, ritiene congruo assegnare agli organi ordinari del MASE il termine complessivo di ulteriori giorni 90 (novanta), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, ove anteriore, per adottare le relative determinazioni finali di competenza.
In questa materia il Collegio deve però ricordare che, ai sensi dell’art. 25, comma 2- quater, del T.U.A., in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della Commissione, “ il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni ”. La disposizione testé citata stabilisce altresì che, “ in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni ”.
Per il caso, dunque, di una persistente inadempienza degli organi ordinariamente competenti, la quale comporti una vana scadenza anche del predetto termine di 90 giorni, il Collegio deve ordinare sin d’ora al MASE, stavolta nella persona del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, quale titolare del potere sostitutivo, di procedere dapprima alla definizione della fase del procedimento di competenza della Commissione tecnica PNRR-PN con l’acquisizione del parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, e indi, entro i successivi trenta giorni, alla successiva adozione dello schema del provvedimento conclusivo di VIA di cui all’art. 25, comma 2-bis del TUA.
Il titolare del relativo potere sostitutivo, designato ai sensi dell’art. 2 l. n. 241/1990, dovrà procedere infine in luogo degli organi ordinari del MIC, ai sensi del già visto art. 25, comma 2-quater, ove anche questi dovessero superare il termine di legge nel dare il proprio concerto.
Infine, il Collegio evidenzia che, in conformità ai condivisibili principi di recente espressi dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6503/2025, la valutazione del progetto della ricorrente, in attuazione dell'art. 8, co. 1- ter d.lgs. n. 152/2006 come interpretato nella suddetta pronuncia, dovrà aver luogo “ in priorità rispetto alla sola quota (non inferiore a due quinti) di procedimenti amministrativi dedicata ai progetti PN non prioritari, nell'ambito delle sedute già calendarizzate dalla Commissione tecnica PNRR-PN oppure, a scelta dell'organo, in una seduta straordinaria all'uopo fissata ”.
20. Stante l’ormai acclarata fondatezza (nei limiti di cui sopra) dell’azione esperita dalla parte ricorrente avverso il silenzio, il Collegio può ora procedere alla trattazione della consequenziale domanda di accertamento del diritto della stessa società al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria da essa versati, e, dunque, di condanna del MASE al relativo rimborso di cui all’art. 25, comma 2- ter , del d.lgs. n. 152/2006.
20.1. Introduttivamente, il Collegio ricorda che la citata disposizione del T.U.A. prescrive che, “ nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l’anno 2021, di euro 1.640.000 per l’anno 2022 ed euro 1.260.000 per l’anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell’eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis ”.
20.2. Trattasi di un rimborso che si pone, sul piano prettamente normativo, quale conseguenza automatica e diretta del ritardo fatto segnare dal MASE nella conclusione del procedimento di VIA (cfr. T.A.R. Molise, sentenze n. 224/2024 e n. 279/2025).
In virtù della sua funzione di deterrente inteso a promuovere il pieno rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti di VIA, il rimborso in analisi si profila, dunque, quale una forma speciale dell’indennizzo previsto in via generale dall’art. 2- bis , comma 1- bis , della l. n. 241/1990 (diposizione che recita: “ Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento” ).
20.3. Consegue da tale natura di indennità da ritardo procedimentale del rimborso in discussione che questo Tribunale è legittimato a conoscere della relativa domanda di accertamento del diritto al rimborso, in ragione dell’art. 28, comma 4 del d.l. n. 69/2013. Questa disposizione, rubricata “Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento” , prescrive difatti che, “nel giudizio di cui all’articolo 117 […] del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l’indennizzo. In tal caso, anche tale domanda è trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata” (T.A.R. Molise, sentenze n. 224/2024 e n. 279/2025).
Donde la proponibilità dinanzi a questo T.A.R. anche della domanda di accertamento ora in esame.
20.4. Tale domanda, oltre ad essere esperibile dinanzi a questo Tribunale, è anche fondata.
Il Collegio osserva infatti che, in forza del citato articolo 25, comma 2- ter del T.U.A., il diritto al rimborso del 50% delle spese di istruttoria discende quale conseguenza diretta e automatica dalla violazione da parte del MASE dei termini di conclusione del procedimento.
Sicché, una volta verificatosi il superamento dei termini procedimentali, sorge con ciò stesso consequenzialmente ex lege in capo all’operatore economico istante il diritto al relativo rimborso, e, al contempo, il contestuale obbligo a carico del MASE al relativo pagamento (cfr. T.A.R. Molise, sentenze n. 224/2024 e n. 279/2025).
Ne consegue, alla luce di quanto esposto, che sussiste il diritto della ricorrente al rimborso delle spese di istruttoria ai sensi e nei termini previsti dall’art. 25, comma 2- ter , del d.lgs. n. 152 del 2006.
E la sussistenza di detto diritto giustifica poi appieno, ad avviso del Collegio, anche la conseguente condanna proprio del MASE al relativo pagamento, venendo in rilievo un indennizzo che ha una finalità lato sensu risarcitoria (tanto che, come dispone l’art. 28, comma 4 del d.l. n. 69/2013, “ le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento” ), la quale permette quindi l’applicazione nella specie dello schema dell’azione di condanna regolata dall’art. 30 cod.proc.amm..
Il MASE deve dunque essere condannato al pagamento per la cifra di € 13.043,59, importo corrispondente alla metà delle spese di istruttoria versate dalla parte ricorrente, come da indicazione fornita dal ricorso e rimasta incontestata ex adverso .
21. La complessità delle questioni giuridiche trattate e la reciproca soccombenza giustificano, infine, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
a) ordina al MASE, nonché, per quanto di ragione, al Ministero della Cultura, di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nei termini e con le modalità prescritti in parte motiva;
b) condanna il M.A.S.E. al pagamento della cifra di euro 13.043,59 a titolo di rimborso dei diritti di istruttoria di cui all’art. 25, comma 2- ter, del d.lgs. n. 152 del 2006.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO ER, Presidente
IG LL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG LL | IO ER |
IL SEGRETARIO