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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/10/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 372/2022 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 21 Ottobre 2025, alle ore 11.14, sono comparsi:
- per parte attrice l'Avv. Francesco Balletta in sostituzione dell'Avv. Caputo;
- per parte convenuta l'Avv. Daniela Letizia in sostituzione dell'Avv. Cutuli.
Entrambi insistono nelle note conclusionali e contestano quelle avversarie.
L'Avv. Letizia, in particolare, eccepisce la tardiva produzione documentale allegata alle note conclusive degli attori.
L'Avv. Balletta contesta la superiore eccezione e insiste in atti, ivi compresa anche l'ultima produzione documentale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies CPC dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 372/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), eParte_1 CodiceFiscale_1
Pag. 1 di 8 (c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
col patrocinio dell'Avv. Salvatore Caputo;
-parte attrice -
nei confronti di:
c.f. Controparte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Elena Cutuli;
e
(c.f. ), CP_2 CodiceFiscale_3
contumace;
- parte convenuta -
*****
Con atto di citazione notificato in data 23.02.2022 e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio dinnanzi a questo Tribunale Pt_2 CP_2
e l fine di ottenere il risarcimento dei
[...] Controparte_1 danni subiti in occasione di un sinistro occorso in data 18.07.2020.
Sinistro che gli attori hanno così descritto in citazione:
1. In data 18/7/2020, intorno alle ore 6:15, sulla Via Cosenz di Sant'Agata di
EL (ME), l'attore [ ] stava procedendo con direzione Parte_2
ME/PA alla guida della moto Honda tg. EA89960 di proprietà del padre, Sig.
assicurato con la convenuta polizza Parte_1 Controparte_3
n. 655019 0000178219, quindi, giunto alla rotonda posta su detta arteria
(all'incrocio con la Via San Giuseppe bassa), vi si è immesso ed ha cominciato a percorrerla e, inaspettatamente è stato investito dal convenuto , il CP_2 quale, alla guida della Opel Astra targata CN839SZ (assicurata con , CP_4 si è illegittimamente immesso nella detta rotatoria proveniente con senso di marcia opposto (PA/ME). Nello specifico, il , n o on rispettando il segnale di CP_2 precedenza accordato a chi circola all'interno della rotatoria, ha urtato la moto su
Pag. 2 di 8 cui viaggiava il giovane facendolo cadere rovinosamente Parte_2 sull'asfalto.
2. L'attore è stato immediatamente trasportato presso il PS dell'Ospedale di S. Agata
EL, ove è stato trasferito per il ricovero presso il Reparto di Ortopedia e
Traumatologia con diagnosi: Frattura – lussazione collo piede sinistro e multiple contusioni escoriate.
3. Il data 23/7/2020 è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione cruenta ed osteosintesi di collo piede sinistro e capsuloligamentoplastica ed immobilizzazione in apparecchio gessato. Poi è stato dimesso il 28/7/2020, con prognosi iniziale di gg 60.
Hanno fatto seguito la rimozione del gesso, innumerevoli visite di controllo, con applicazione di tutore e, in data 8/10/2020, la rimozione dei mezzi di sintesi.
Sono stati effettuati cicli di terapia riabilitativa, sino a giungere al 28/4/2021, quando, è stato dichiarato guarito con postumi da valutare.
Gli attori hanno dedotto che le lesioni riportate da (conducente del Parte_2 motoveicolo) hanno determinato una condizione di invalidità permanente, valutabile nella misura del 14%, oltre a un periodo di I.T.A. di gg. 40, I.T.P. al 75% di gg. 20,
I.T.P. al 50% di gg.40.
Hanno quindi chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di
49.367,00 euro a titolo di risarcimento dei danni fisici, morali e patrimoniali subiti da
; nonché al rimborso delle spese mediche sostenute e di quelle Parte_2 necessarie per la riparazione del mezzo (queste ultime in favore di , Parte_1 quale proprietario del motoveicolo).
Con comparsa del 06.06.2022 si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando la domanda attorea sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
[...]
La Compagnia Assicurativa, in particolare, ha contestato la dinamica del sinistro, evidenziando che il perito incaricato nella fase stragiudiziale ha ritenuto incompatibili tra loro i danni riportati dai veicoli coinvolti.
, seppur regolarmente citato, è invece rimasto contumace. CP_2
Pag. 3 di 8 Espletata l'istruttoria, mediante interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU medico legale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'odierna udienza, a seguito di discussione orale, introitata per la decisione.
*****
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento entro i limiti appresso specificati.
I. Legittimazione passiva.
In primo luogo, va precisato che la legittimazione passiva va riconosciuta in capo all'assicuratore in ossequio al disposto normativo dell'art.149 D. Lgs.209/2005 (cd.
Codice delle assicurazioni), che così recita ai primi due commi: “1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141”.
Dunque, l'azione diretta non dipende dal contratto, trovando la sua legittimazione nella
Legge predetta (come puntualizzato dalla Suprema Corte, tra le altre, recentemente nella sentenza Cassazione civile sez. III, 02/05/2025, (ud. 11/02/2025, dep. 02/05/2025),
n.11514, così in motivazione: “In altri termini, il fondamento legale dell'accollo a carico dell'assicuratore del danneggiato del debito gravante sul responsabile e del suo assicuratore è affatto diverso dal fatto costitutivo della pretesa del danneggiato contro il responsabile del danno, chiamato a rispondere secondo il diritto comune in base all'azione ex art. 2054, comma terzo, cod. civ. Quest'ultima azione è ben diversa da quella esercitata ai sensi dell'art. 149 cod. ass. nei confronti dell'assicuratore del soggetto danneggiato, contemplante un meccanismo analogo a quello previsto dall'azione diretta ex art. 144, comma terzo, cod. ass. (v., sempre, Cass. 21896/2017 cit.; 7755/2020 cit.)”.
Pag. 4 di 8 II. Nel merito della domanda.
Il testimone escusso in corso di causa, , ha dichiarato di aver Testimone_1 assistito al sinistro e ha confermato la ricostruzione dei fatti riportata in citazione.
In particolare, ha dichiarato:
“sì, è vero [che, in data 18/7/2020, intorno alle ore 06:15, nella rotonda posta nella Via
Cosenz, all'incrocio con la Via San Giuseppe bassa, il Sig. è stato Parte_2 investito dal convenuto ]. Io mi trovavo lì perché venivo dalla stazione. Il CP_2 ragazzo pure che era molto dolorante sgridava l'altro signore dicendo che gli aveva rovinato l'estate. Il ragazzo sullo scooter ( ) era davanti a me, io ero Parte_2 nella mia auto, il ragazzo ha girato la rotatoria e la macchina che proveniva dalla direzione PA- ME, opposta alla mia, l'ha toccato e il ragazzo è caduto a terra. Dopo lo abbiamo aiutato a mettersi seduto e volevo chiamare i soccorsi, lui mi ha detto che voleva chiamare suo padre. È arrivata dopo pochi minuti l'ambulanza e io sono andato via”.
“Io so che gli faceva male il piede, non so cosa abbiano fatto in ospedale”.
“Ero a una distanza di circa dieci metri dallo scooter”.
“Non ho visto i punti d'urto, ho visto il ragazzo a terra”.
“Ho visto la macchina che ha toccato lo scooter, penso che lo scooter sia stato toccato oltre la metà perché è arrivato subito a terra”.
Parte convenuta ha contestato le superiori dichiarazioni, ritenendole contraddittorie e mettendo in dubbio l'attendibilità del testimone, anche alla luce delle risultanze della perizia cinematica redatta dal fiduciario della Compagnia Assicurativa, il quale ha escluso la compatibilità dei danni riportati dai veicoli coinvolti rispetto alla dinamica del sinistro esposta in citazione.
Orbene, ritiene questo giudice che le contestazioni sollevate dalla convenuta siano infondate, atteso che le dichiarazioni rese da sono coerenti, avendo il testimone Tes_1 descritto con sufficiente chiarezza la dinamica del sinistro, la direzione dei veicoli coinvolti e il tipo di lesioni subite dal danneggiato;
ed eventuali imprecisioni, come il
Pag. 5 di 8 non aver saputo indicare il punto di contatto tra i due veicoli, sono da imputare alla circostanza che lo stesso, allorquando si è verificato il sinistro, era alla guida della propria autovettura e quindi può non aver colto alcuni dettagli.
Anzi, proprio il non aver saputo indicare questi dettagli, è indice dell'attendibilità del testimone, il quale non ha confermato asetticamente tutte le circostanze articolate dagli attori, ma ha esposto la propria versione dei fatti, così come percepita da una distanza di circa 10 metri rispetto al luogo dell'incidente.
Con specifico riferimento alla dinamica del sinistro si rileva, inoltre, che la perizia cinematica prodotta dalla convenuta non fornisce degli elementi idonei a superare le dichiarazioni rese dal testimone, atteso che dalla lettura stessa si evince che il danno riportato dal motoveicolo degli attori è situato ad un'altezza compresa tra 21 e 49 cm da terra;
mentre le abrasioni riscontrate sull'autovettura del convenuto sono comprese in una fascia tra 23 e 65 cm, all'interno della quale vi rientrano i danni riportati dal motorino.
Ne consegue che, in virtù del principio civilistico del “più probabile che non”, deve ritenersi provata la dinamica del sinistro come esposta in citazione, e quindi la responsabilità del conducente dell'autovettura Opel Astra targata CN839SZ in relazione ai danni lamentati dagli attori.
Per la valutazione di detti danni è stata disposta CTU, all'esito della quale è emerso che
, a seguito del sinistro, ha riportato delle lesioni consistenti in “esiti Parte_2 di frattura lussazione caviglia sx con sindrome algico disfunzionale residua”.
Dette lesioni, secondo il CTU dott. le cui considerazioni e Persona_1 conclusioni appaiono pienamente esaustive e condivisibili, hanno determinato:
• 20 giorni di invalidità totale assoluta (I.T.A.);
• 30 giorni di invalidità totale parziale (ITP) nella misura del 75%;
• 30 giorni di invalidità totale parziale (ITP) nella misura del 50%;
• 30 giorni di invalidità totale parziale (ITP) nella misura del 25%;
Pag. 6 di 8 A tali lesioni sono conseguiti dei postumi permanenti che, valutati nel complesso, hanno determinato una riduzione dell'integrità psico-fisica dell'attore (c.d. danno biologico permanente) pari al 10%; che tuttavia gli attori, onde poter applicare nel caso in esame la disciplina del c.d. indennizzo diretto, hanno chiesto limitarsi al 9%.
In virtù di quanto accertato dal CTU e dei criteri stabiliti dalla L. 57/2001, aggiornati al
D.M. 18/07/2025, si ritiene che il danno, avendo il danneggiato 23 anni al momento del sinistro, possa così esser quantificato:
• danno biologico permanente (9%): 18.646,13 euro;
• danno biologico temporaneo (I.T.A. e I.T.P.): 3.651,70 euro;
• danno morale (33% del danno biologico permanente e temporaneo): 7.431,87 euro;
• spese mediche documentate: 2.149,15 euro.
Per un totale di 31.878,85 euro, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo (con esclusione della rivalutazione, essendo la liquidazione stata effettuata in data odierna con i parametri di cui al DM 18/07/2025).
*****
Per quanto riguarda le spese di riparazione del motoveicolo Honda targato EA89960, di proprietà di , la relativa domanda va rigettata, non avendo la parte Parte_1 fornito in giudizio alcuna prova al riguardo;
precisandosi che non può esaminarsi il preventivo depositato in data 07/10/2025, essendo la relativa produzione tardiva.
*****
Le spese di lite, in considerazione della parziale reciproca soccombenza (da un lato l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito da
, dall'altro il rigetto della domanda di risarcimento del danno Parte_2 patrimoniale spiegata da ), vanno per 1/3 compensate tra le parti e Parte_1 per i restanti 2/3 poste a carico di . Controparte_1
Pag. 7 di 8 Esse vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore (determinato in base al decisum), ossia da
26.000 a 52.000 euro.
Di conseguenza, va condannata al pagamento Controparte_1 delle spese di lite in favore di e , in solido tra Parte_2 Parte_1 loro, che si liquidano in 545,00 euro per esborsi e 5.077,33 euro per compensi, oltre spese generali (15%), cpa ed iva (ove dovuti), come per legge;
da distrarsi ai sensi dell'art. 93 CPC in favore dell'Avv. Salvatore Caputo, siccome antistatario.
Le spese di CTU, siccome relative al danno non patrimoniale, vanno invece poste definitivamente e interamente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- CONDANNA A CORRISPONDERE A Controparte_1
SO A TITOLO DI RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI Pt_2
NEL SINISTRO PER CUI È CAUSA, LA SOMMA DI 31.878,85 EURO,
OLTRE INTERESSI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA
SENTENZA SINO ALL'EFFETTIVO SODDISFO;
- CONDANNA ALLA REFUSIONE Controparte_1
DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI SO TO E SO
, IN SOLIDO TRA , CHE SI LIQUIDANO IN 545,00 EURO Pt_1 Pt_3
PER ESBORSI E 5.077,33 EURO PER COMPENSI, OLTRE SPESE
GENERALI (15%), CPA ED IVA (SE DOVUTA), DA DISTRARSI IN
FAVORE DELL'AVV. SALVATORE CAPUTO;
- PONE DEFINITIVAMENTE LE SPESE DI CTU A CARICO DI
[...]
Controparte_1
Così deciso il 21 Ottobre 2025
Il Giudice Michela Agata La Porta
Pag. 8 di 8
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 21 Ottobre 2025, alle ore 11.14, sono comparsi:
- per parte attrice l'Avv. Francesco Balletta in sostituzione dell'Avv. Caputo;
- per parte convenuta l'Avv. Daniela Letizia in sostituzione dell'Avv. Cutuli.
Entrambi insistono nelle note conclusionali e contestano quelle avversarie.
L'Avv. Letizia, in particolare, eccepisce la tardiva produzione documentale allegata alle note conclusive degli attori.
L'Avv. Balletta contesta la superiore eccezione e insiste in atti, ivi compresa anche l'ultima produzione documentale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies CPC dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 372/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), eParte_1 CodiceFiscale_1
Pag. 1 di 8 (c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
col patrocinio dell'Avv. Salvatore Caputo;
-parte attrice -
nei confronti di:
c.f. Controparte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Elena Cutuli;
e
(c.f. ), CP_2 CodiceFiscale_3
contumace;
- parte convenuta -
*****
Con atto di citazione notificato in data 23.02.2022 e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio dinnanzi a questo Tribunale Pt_2 CP_2
e l fine di ottenere il risarcimento dei
[...] Controparte_1 danni subiti in occasione di un sinistro occorso in data 18.07.2020.
Sinistro che gli attori hanno così descritto in citazione:
1. In data 18/7/2020, intorno alle ore 6:15, sulla Via Cosenz di Sant'Agata di
EL (ME), l'attore [ ] stava procedendo con direzione Parte_2
ME/PA alla guida della moto Honda tg. EA89960 di proprietà del padre, Sig.
assicurato con la convenuta polizza Parte_1 Controparte_3
n. 655019 0000178219, quindi, giunto alla rotonda posta su detta arteria
(all'incrocio con la Via San Giuseppe bassa), vi si è immesso ed ha cominciato a percorrerla e, inaspettatamente è stato investito dal convenuto , il CP_2 quale, alla guida della Opel Astra targata CN839SZ (assicurata con , CP_4 si è illegittimamente immesso nella detta rotatoria proveniente con senso di marcia opposto (PA/ME). Nello specifico, il , n o on rispettando il segnale di CP_2 precedenza accordato a chi circola all'interno della rotatoria, ha urtato la moto su
Pag. 2 di 8 cui viaggiava il giovane facendolo cadere rovinosamente Parte_2 sull'asfalto.
2. L'attore è stato immediatamente trasportato presso il PS dell'Ospedale di S. Agata
EL, ove è stato trasferito per il ricovero presso il Reparto di Ortopedia e
Traumatologia con diagnosi: Frattura – lussazione collo piede sinistro e multiple contusioni escoriate.
3. Il data 23/7/2020 è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione cruenta ed osteosintesi di collo piede sinistro e capsuloligamentoplastica ed immobilizzazione in apparecchio gessato. Poi è stato dimesso il 28/7/2020, con prognosi iniziale di gg 60.
Hanno fatto seguito la rimozione del gesso, innumerevoli visite di controllo, con applicazione di tutore e, in data 8/10/2020, la rimozione dei mezzi di sintesi.
Sono stati effettuati cicli di terapia riabilitativa, sino a giungere al 28/4/2021, quando, è stato dichiarato guarito con postumi da valutare.
Gli attori hanno dedotto che le lesioni riportate da (conducente del Parte_2 motoveicolo) hanno determinato una condizione di invalidità permanente, valutabile nella misura del 14%, oltre a un periodo di I.T.A. di gg. 40, I.T.P. al 75% di gg. 20,
I.T.P. al 50% di gg.40.
Hanno quindi chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di
49.367,00 euro a titolo di risarcimento dei danni fisici, morali e patrimoniali subiti da
; nonché al rimborso delle spese mediche sostenute e di quelle Parte_2 necessarie per la riparazione del mezzo (queste ultime in favore di , Parte_1 quale proprietario del motoveicolo).
Con comparsa del 06.06.2022 si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando la domanda attorea sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
[...]
La Compagnia Assicurativa, in particolare, ha contestato la dinamica del sinistro, evidenziando che il perito incaricato nella fase stragiudiziale ha ritenuto incompatibili tra loro i danni riportati dai veicoli coinvolti.
, seppur regolarmente citato, è invece rimasto contumace. CP_2
Pag. 3 di 8 Espletata l'istruttoria, mediante interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU medico legale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'odierna udienza, a seguito di discussione orale, introitata per la decisione.
*****
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento entro i limiti appresso specificati.
I. Legittimazione passiva.
In primo luogo, va precisato che la legittimazione passiva va riconosciuta in capo all'assicuratore in ossequio al disposto normativo dell'art.149 D. Lgs.209/2005 (cd.
Codice delle assicurazioni), che così recita ai primi due commi: “1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141”.
Dunque, l'azione diretta non dipende dal contratto, trovando la sua legittimazione nella
Legge predetta (come puntualizzato dalla Suprema Corte, tra le altre, recentemente nella sentenza Cassazione civile sez. III, 02/05/2025, (ud. 11/02/2025, dep. 02/05/2025),
n.11514, così in motivazione: “In altri termini, il fondamento legale dell'accollo a carico dell'assicuratore del danneggiato del debito gravante sul responsabile e del suo assicuratore è affatto diverso dal fatto costitutivo della pretesa del danneggiato contro il responsabile del danno, chiamato a rispondere secondo il diritto comune in base all'azione ex art. 2054, comma terzo, cod. civ. Quest'ultima azione è ben diversa da quella esercitata ai sensi dell'art. 149 cod. ass. nei confronti dell'assicuratore del soggetto danneggiato, contemplante un meccanismo analogo a quello previsto dall'azione diretta ex art. 144, comma terzo, cod. ass. (v., sempre, Cass. 21896/2017 cit.; 7755/2020 cit.)”.
Pag. 4 di 8 II. Nel merito della domanda.
Il testimone escusso in corso di causa, , ha dichiarato di aver Testimone_1 assistito al sinistro e ha confermato la ricostruzione dei fatti riportata in citazione.
In particolare, ha dichiarato:
“sì, è vero [che, in data 18/7/2020, intorno alle ore 06:15, nella rotonda posta nella Via
Cosenz, all'incrocio con la Via San Giuseppe bassa, il Sig. è stato Parte_2 investito dal convenuto ]. Io mi trovavo lì perché venivo dalla stazione. Il CP_2 ragazzo pure che era molto dolorante sgridava l'altro signore dicendo che gli aveva rovinato l'estate. Il ragazzo sullo scooter ( ) era davanti a me, io ero Parte_2 nella mia auto, il ragazzo ha girato la rotatoria e la macchina che proveniva dalla direzione PA- ME, opposta alla mia, l'ha toccato e il ragazzo è caduto a terra. Dopo lo abbiamo aiutato a mettersi seduto e volevo chiamare i soccorsi, lui mi ha detto che voleva chiamare suo padre. È arrivata dopo pochi minuti l'ambulanza e io sono andato via”.
“Io so che gli faceva male il piede, non so cosa abbiano fatto in ospedale”.
“Ero a una distanza di circa dieci metri dallo scooter”.
“Non ho visto i punti d'urto, ho visto il ragazzo a terra”.
“Ho visto la macchina che ha toccato lo scooter, penso che lo scooter sia stato toccato oltre la metà perché è arrivato subito a terra”.
Parte convenuta ha contestato le superiori dichiarazioni, ritenendole contraddittorie e mettendo in dubbio l'attendibilità del testimone, anche alla luce delle risultanze della perizia cinematica redatta dal fiduciario della Compagnia Assicurativa, il quale ha escluso la compatibilità dei danni riportati dai veicoli coinvolti rispetto alla dinamica del sinistro esposta in citazione.
Orbene, ritiene questo giudice che le contestazioni sollevate dalla convenuta siano infondate, atteso che le dichiarazioni rese da sono coerenti, avendo il testimone Tes_1 descritto con sufficiente chiarezza la dinamica del sinistro, la direzione dei veicoli coinvolti e il tipo di lesioni subite dal danneggiato;
ed eventuali imprecisioni, come il
Pag. 5 di 8 non aver saputo indicare il punto di contatto tra i due veicoli, sono da imputare alla circostanza che lo stesso, allorquando si è verificato il sinistro, era alla guida della propria autovettura e quindi può non aver colto alcuni dettagli.
Anzi, proprio il non aver saputo indicare questi dettagli, è indice dell'attendibilità del testimone, il quale non ha confermato asetticamente tutte le circostanze articolate dagli attori, ma ha esposto la propria versione dei fatti, così come percepita da una distanza di circa 10 metri rispetto al luogo dell'incidente.
Con specifico riferimento alla dinamica del sinistro si rileva, inoltre, che la perizia cinematica prodotta dalla convenuta non fornisce degli elementi idonei a superare le dichiarazioni rese dal testimone, atteso che dalla lettura stessa si evince che il danno riportato dal motoveicolo degli attori è situato ad un'altezza compresa tra 21 e 49 cm da terra;
mentre le abrasioni riscontrate sull'autovettura del convenuto sono comprese in una fascia tra 23 e 65 cm, all'interno della quale vi rientrano i danni riportati dal motorino.
Ne consegue che, in virtù del principio civilistico del “più probabile che non”, deve ritenersi provata la dinamica del sinistro come esposta in citazione, e quindi la responsabilità del conducente dell'autovettura Opel Astra targata CN839SZ in relazione ai danni lamentati dagli attori.
Per la valutazione di detti danni è stata disposta CTU, all'esito della quale è emerso che
, a seguito del sinistro, ha riportato delle lesioni consistenti in “esiti Parte_2 di frattura lussazione caviglia sx con sindrome algico disfunzionale residua”.
Dette lesioni, secondo il CTU dott. le cui considerazioni e Persona_1 conclusioni appaiono pienamente esaustive e condivisibili, hanno determinato:
• 20 giorni di invalidità totale assoluta (I.T.A.);
• 30 giorni di invalidità totale parziale (ITP) nella misura del 75%;
• 30 giorni di invalidità totale parziale (ITP) nella misura del 50%;
• 30 giorni di invalidità totale parziale (ITP) nella misura del 25%;
Pag. 6 di 8 A tali lesioni sono conseguiti dei postumi permanenti che, valutati nel complesso, hanno determinato una riduzione dell'integrità psico-fisica dell'attore (c.d. danno biologico permanente) pari al 10%; che tuttavia gli attori, onde poter applicare nel caso in esame la disciplina del c.d. indennizzo diretto, hanno chiesto limitarsi al 9%.
In virtù di quanto accertato dal CTU e dei criteri stabiliti dalla L. 57/2001, aggiornati al
D.M. 18/07/2025, si ritiene che il danno, avendo il danneggiato 23 anni al momento del sinistro, possa così esser quantificato:
• danno biologico permanente (9%): 18.646,13 euro;
• danno biologico temporaneo (I.T.A. e I.T.P.): 3.651,70 euro;
• danno morale (33% del danno biologico permanente e temporaneo): 7.431,87 euro;
• spese mediche documentate: 2.149,15 euro.
Per un totale di 31.878,85 euro, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo (con esclusione della rivalutazione, essendo la liquidazione stata effettuata in data odierna con i parametri di cui al DM 18/07/2025).
*****
Per quanto riguarda le spese di riparazione del motoveicolo Honda targato EA89960, di proprietà di , la relativa domanda va rigettata, non avendo la parte Parte_1 fornito in giudizio alcuna prova al riguardo;
precisandosi che non può esaminarsi il preventivo depositato in data 07/10/2025, essendo la relativa produzione tardiva.
*****
Le spese di lite, in considerazione della parziale reciproca soccombenza (da un lato l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito da
, dall'altro il rigetto della domanda di risarcimento del danno Parte_2 patrimoniale spiegata da ), vanno per 1/3 compensate tra le parti e Parte_1 per i restanti 2/3 poste a carico di . Controparte_1
Pag. 7 di 8 Esse vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore (determinato in base al decisum), ossia da
26.000 a 52.000 euro.
Di conseguenza, va condannata al pagamento Controparte_1 delle spese di lite in favore di e , in solido tra Parte_2 Parte_1 loro, che si liquidano in 545,00 euro per esborsi e 5.077,33 euro per compensi, oltre spese generali (15%), cpa ed iva (ove dovuti), come per legge;
da distrarsi ai sensi dell'art. 93 CPC in favore dell'Avv. Salvatore Caputo, siccome antistatario.
Le spese di CTU, siccome relative al danno non patrimoniale, vanno invece poste definitivamente e interamente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- CONDANNA A CORRISPONDERE A Controparte_1
SO A TITOLO DI RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI Pt_2
NEL SINISTRO PER CUI È CAUSA, LA SOMMA DI 31.878,85 EURO,
OLTRE INTERESSI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA
SENTENZA SINO ALL'EFFETTIVO SODDISFO;
- CONDANNA ALLA REFUSIONE Controparte_1
DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI SO TO E SO
, IN SOLIDO TRA , CHE SI LIQUIDANO IN 545,00 EURO Pt_1 Pt_3
PER ESBORSI E 5.077,33 EURO PER COMPENSI, OLTRE SPESE
GENERALI (15%), CPA ED IVA (SE DOVUTA), DA DISTRARSI IN
FAVORE DELL'AVV. SALVATORE CAPUTO;
- PONE DEFINITIVAMENTE LE SPESE DI CTU A CARICO DI
[...]
Controparte_1
Così deciso il 21 Ottobre 2025
Il Giudice Michela Agata La Porta
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