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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/11/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 867 R.G.A.C.C. dell'anno 2024, riservata in decisione in data 27.10.25, e vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Raffaele Rauso, che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione
Opponente
E
, elett.te dom.ta presso lo studio degli Avv.ti Francesco Controparte_1
AV e LE OL, che la rapp.tano e difendono giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.10.25 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
1 Preliminarmente si precisa che lo scrivente G.U. è subentrato nella trattazione del presente procedimento in data 11.09.2024.
La società opponente citava in giudizio, in opposizione a decreto ingiuntivo n. 110-24 emesso dal Tribunale di Benevento per l'importo di € 16.651,73, regolarmente notificato, per far dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo opposto in conseguenza del difetto dei presupposti per la concessione del decreto monitorio e per l'infondatezza della pretesa consistente nel fatto che il lasso temporale e le attività svolte fossero minime rispetto a quanto preteso, anche in considerazione del riferimento del tariffario dell' La vicenda traeva, infatti, origine Parte_2 dall'attività professionale svolta dal Dott. negli anni 2021-22, consistente CP_1 in tenuta contabilità, redazioni liquidazioni periodiche e situazioni patrimoniali, dichiarazioni IVA e IRAP, redazione bilanci ed invio dichiarazioni fiscali con domiciliazione da settembre 2021 a maggio 2022. Chiedeva l'opponente, dunque, accogliersi l'opposizione con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio, il Dott. contestava tutto l'avverso dedotto, CP_1 esponendo che l'attività era stata resa non sino a maggio 2022 ma a maggio 2023, come evincibile per tabulas, e che l'attività era stata molteplice e dimostrabile documentalmente;
esponeva dunque un calcolo delle singole attività effettuate tenendo conto dei tariffari dell' e sostenendo che le Parte_2 parcelle esposte ed esibite dall'opponente non avessero carattere vincolante. Pertanto, insisteva per l'integrale conferma del decreto opposto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
In prima udienza, depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c. previste dal rito Cartabia, si riteneva la causa documentale e la stessa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 27.10.24, con deposito di comparse e note prima dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da giurisprudenza granitica, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge come un ordinario giudizio di cognizione ed il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto (Cass. SS.UU. 7-7-93 n.
7448), ma involge anche, se non soprattutto, il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il
2 completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice riscontro della legittimità della pronunzia del decreto (Cass. 16-11-92 n. 12278). Data l'inversione formale dei ruoli, nell'opposizione al decreto ingiuntivo, l'opposto dovrà fondare le ragioni del proprio credito e l'opponente dovrà dimostrare i fatti impeditivi, estintivi e modificativi del diritto dell'opposto. Si deve ricordare, al riguardo, che la Suprema Corte ha da tempo stabilito il seguente principio: “Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto (nella spese l'opponente), il quale come noto ha
l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi” (Cass. n. 15107-
2004; 6666-2004; 9285-2003).
Essendo pacifico il conferimento dell'incarico al Dott. e l'esecuzione CP_1 dello stesso, seppure con diversi gradi di difficoltà ed intensità, il contendere verte principalmente sulla quantificazione degli onorari del professionista. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 c.c., se il compenso non è convenuto dalle parti e non è determinato dalle tariffe o dagli usi, esso è determinato dal giudice: quest'ultimo deve determinare il compenso tenendo conto dell'importanza dell'opera ed in misura adeguata al decoro della professione. Nessun accordo è agli atti;
l'opposto, tuttavia, ha specificato tutte le attività da cui derivano le competenze professionali corredando il tutto con il parere di congruità dell' di Benevento. Secondo Controparte_2 giurisprudenza incontrastata, “ai sensi dell'art. 2233 c.c., la determinazione del compenso per le prestazioni professionali va effettuata, in assenza di disciplina convenzionale, alla stregua delle norme di natura regolamentare trasfuse nella tariffa approvata nelle forme di legge, o, alternativamente, degli usi eventualmente vigenti nella materia, mentre solo subordinatamente alla accertata impossibilità di applicazione di tali criteri può venire in rilievo la valutazione equitativa del giudice, svincolata dal rispetto dei limiti tariffari. Peraltro, la situazione di impossibilità di reperimento della fonte regolatrice della determinazione del compenso non può ritenersi integrata per il solo dato di fatto della omessa allegazione, da parte del professionista, del parere del competente organo professionale, ove il giudice, a sua volta, abbia omesso di provvedere alla acquisizione dello stesso, in conformità al disposto del citato art. 2233 c.c.; in tale ipotesi, è, pertanto, illegittima la determinazione del compenso liquidata in base ai minimi tariffari, in quanto operata al di fuori delle condizioni cui la
3 predetta norma codicistica subordina l'esercizio di tale potere da parte del giudice.”
(Cass. sent. 21934-11); “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.” (Cass. sent. 23893-16); infine, “il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1,
Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale.” (Cass. sent. 1900-17)
Alla luce della documentazione in atti, si ritiene che debbano essere riconosciuti gli onorari di cui alla parcella elaborata dall'opposto in tutte le voci esibite al minimo del tariffario previsto, per un totale di € 6.457,73; ritiene questo Giudicante, inoltre, applicabile la maggiorazione di cui alla voce n. 10 su tale diverso importo, per un totale pari ad € 7.264,94 al quale va sottratto quanto pacificamente corrisposto, ovvero €
676,00 per cui, in definitiva, l'opponente deve corrispondere all'opposto l'importo omnicomprensivo residuo di € 6.588,94 oltre accessori di legge. Non vi sono contestazioni residue od ulteriori sull'an e sul quantum della pretesa, né vi sono dubbi sull'assoluta irrilevanza di fatturazioni e/o parcelle precedentemente esposte ma non accettate dalla controparte prima dell'inizio del giudizio. Parimenti, tutte le voci della parcella esibita (da n. 1 a n. 9) sono state analiticamente dimostrate dall'opposto il quale ha dato atto di aver eseguito le sue obbligazioni contrattuali e la sua quantificazione, seppur superiore a quella ritenuta equa alla luce dell'attività svolta, ricalca pienamente e pedissequamente quanto svolto dal professionista.
4 In generale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., parte opposta ha fornito prova del diritto al credito e dell'esistenza del contratto, oltre che della riferibilità all'opponente, mentre parte opponente non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di fatti limitativi, impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa del Dott. , addirittura avendo errato il periodo CP_1 di svolgimento del mandato dello stesso;
l'opposizione andrà dunque accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto ma la soccombente dovrà essere condannata al pagamento del residuo dovuto. Alla luce del parziale accoglimento dell'opposizione, si ritiene di compensare per metà le spese di lite ex art. 92 c.p.c., tenendo conto dei medi tariffari per lo scaglione di valore di riferimento e del fatto che non vi è stata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , ogni diversa istanza eccezione e Controparte_1 deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. 110-24 del Tribunale di
Benevento ad ogni effetto di legge;
2) Accerta e dichiara che la è debitrice nei confronti di Parte_1 [...]
dell'importo di € 6.588,94 oltre accessori di legge come CP_1 stabilito in parte motiva, oltre accessori di legge, condannandola al pagamento di tale importo in favore dell'opposto;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
liquidate in € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase CP_1 introduttiva ed € 1.701,00 per fase conclusionale, il tutto dimidiato in considerazione della compensazione delle spese per la metà, per un totale a corrispondersi effettivo di € 1.698,50, oltre spese generali, IVA e CPA.
Benevento, lì 24 Novembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Rosario Molino
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