TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/10/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SI IN Presidente dott. LE Di Tano Giudice dott.ssa LE IL Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3594 degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
WANESSA RA;
RICORRENTE
contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti GESI Controparte_1
AN e LO ER;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: “1) I minori LE e resteranno affidati a entrambi i Persona_1 genitori in maniera condivisa, con collocamento prevalente presso la sig.ra cui resta CP_1 assegnata l'abitazione familiare;
2) il sig. potrà tenere con sè i minori a fine settimana alternati, dal sabato alle ore Parte_1
15:00 sino alle ore 20:00 della domenica;
salva la possibilità di ampliare tali tempistiche, compatibilmente con le esigenze dei ragazzi;
3) ciascun genitore potrà trascorrere con sè i minori:
_ un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive, da 1 concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
_ un periodo di 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 25/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01, in modo da garantire ai minori di trascorrere la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro;
_ un periodo di 3 giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo;
4) il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 750,00, Parte_1 CP_1 rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei minori (€ 250,00 per ciascun figlio);
5) l'assegno unico sarà percepito come per legge da entrambi i genitori al 50% ciascuno;
6) rinuncia alle ulteriori domande;
7) spese di lite compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.07.2024, il sig. ha chiesto la separazione dalla Parte_1 coniuge con la quale ha contratto matrimonio a Cesena in data 26.07.2003, avanzando Controparte_1 altresì di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa depositata in data 3.12.2024, si è costituita in giudizio la sig.ra non Controparte_1 opponendosi alle domande avversarie, ma formulando condizioni difformi da quelle del ricorrente.
All'udienza del 4.12.2024, effettuato l'ascolto dei minori, le parti hanno raggiunto un accordo, chiedendo altresì che la causa fosse rimessa sul ruolo al fine di ottenere la pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 2162/2024 emessa in data 4.12.2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
L'udienza di comparizione delle parti del 24.09.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare ed hanno precisato le conclusioni in epigrafe trascritte.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò posto, preso atto della sentenza n. 2162 del 4.12.2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, nonché del fatto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, il Collegio può dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
2 Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Quanto alle ulteriori statuizioni, le condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi dei figli minori, LE e
, dei quali è stato disposto l'ascolto all'udienza del 4.12.2024. Per_1
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Cesena il 26.07.2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
Cesena al n. 122, parte 2, serie A dell'anno 2003; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesena di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
LE IL SI IN
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SI IN Presidente dott. LE Di Tano Giudice dott.ssa LE IL Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3594 degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
WANESSA RA;
RICORRENTE
contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti GESI Controparte_1
AN e LO ER;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: “1) I minori LE e resteranno affidati a entrambi i Persona_1 genitori in maniera condivisa, con collocamento prevalente presso la sig.ra cui resta CP_1 assegnata l'abitazione familiare;
2) il sig. potrà tenere con sè i minori a fine settimana alternati, dal sabato alle ore Parte_1
15:00 sino alle ore 20:00 della domenica;
salva la possibilità di ampliare tali tempistiche, compatibilmente con le esigenze dei ragazzi;
3) ciascun genitore potrà trascorrere con sè i minori:
_ un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive, da 1 concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
_ un periodo di 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 25/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01, in modo da garantire ai minori di trascorrere la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro;
_ un periodo di 3 giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo;
4) il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 750,00, Parte_1 CP_1 rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei minori (€ 250,00 per ciascun figlio);
5) l'assegno unico sarà percepito come per legge da entrambi i genitori al 50% ciascuno;
6) rinuncia alle ulteriori domande;
7) spese di lite compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.07.2024, il sig. ha chiesto la separazione dalla Parte_1 coniuge con la quale ha contratto matrimonio a Cesena in data 26.07.2003, avanzando Controparte_1 altresì di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa depositata in data 3.12.2024, si è costituita in giudizio la sig.ra non Controparte_1 opponendosi alle domande avversarie, ma formulando condizioni difformi da quelle del ricorrente.
All'udienza del 4.12.2024, effettuato l'ascolto dei minori, le parti hanno raggiunto un accordo, chiedendo altresì che la causa fosse rimessa sul ruolo al fine di ottenere la pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 2162/2024 emessa in data 4.12.2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
L'udienza di comparizione delle parti del 24.09.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare ed hanno precisato le conclusioni in epigrafe trascritte.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò posto, preso atto della sentenza n. 2162 del 4.12.2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, nonché del fatto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, il Collegio può dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
2 Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Quanto alle ulteriori statuizioni, le condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi dei figli minori, LE e
, dei quali è stato disposto l'ascolto all'udienza del 4.12.2024. Per_1
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Cesena il 26.07.2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
Cesena al n. 122, parte 2, serie A dell'anno 2003; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesena di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
LE IL SI IN
3