CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 3621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3621 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
5237/2022, vertente tra
( ), rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI MARCO Parte_1 P.IVA_1
( ), giusta delega in atti C.F._1
Appellante
e
( ) e ( Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
), rappresentati e difesi dall'avv. FRANZESE VINCENZO ( ), giusta
[...] C.F._4 delega in atti
Appellati Conclusioni di parte appellante:
“In via principale:
- riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Dott. Arminio Salvatore
Rabuano, pubblicata il 27/10/2022 e notificata il 4/11/2022 (RG 8639/2020) e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1992/2020 emesso dallo stesso Tribunale in data 29/6/2020 (RG
3089/2020) e quindi rigettare l'opposizione proposta dai sig.ri e;
CP_1 CP_2
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che è creditrice nei confronti Controparte_3 dei sig.ri e della somma di € 25.379,40 (ovvero quella diversa somma CP_1 CP_2 maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se dal caso, in via equitativa), oltre a interessi di mora come da domanda da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con condanna al pagamento della predetta somma.
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge.”
Conclusioni di parte appellata:
“Rigettare l'appello ex adverso proposto, siccome inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.“
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Controparte_1 Controparte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1992/2020 emesso a loro carico ed in favore della Pt_1
per l'importo di € 25.379,40, asseritamente rinveniente da un contratto di finanziamento da
[...] loro stipulato con la dalla quale l'ingiungente riteneva di aver ricevuto in cessione il Controparte_4 relativo credito.
A sostegno della opposizione, gli opponenti deducevano la inidoneità dell'estratto di saldaconto a provare il credito preteso dalla opposta, la insussistenza dei requisiti per l'emanazione del decreto opposto, l'omessa notifica e conoscenza dei contratti di cessione del credito ai sensi dell'art. 1264
c.c., e la mancanza della prova scritta del credito;
eccepivano altresì che il presunto credito opposto era evidentemente caratterizzato dalla applicazione di addebiti illegittimi per tassi di interessi usurari, commissioni di massimo scoperto mai pattuite, capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Costituitasi, la società opposta contestava l'eccezione relativa alla inefficacia della cessione del credito, e contestava nel merito i motivi di opposizione proposti dagli opponenti.
Con sentenza n. 3806/2022 pubblicata in data 27.10.2022, il Tribunale adito accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava nel merito la domanda creditoria della . Pt_1
Il giudice di prime cure rilevava che la non aveva dato prova della titolarità del diritto di Pt_1 credito azionato in sede monitoria, non avendo offerto alcun elemento di riscontro valido circa la pregressa cessione del credito vantato dalla nei confronti dei debitori, in virtù del contratto CP_4 di finanziamento del 14.11.2014. Rilevava, infatti, che l'atto di cessione era un elemento della causa petendi della domanda di pagamento e che doveva essere oggetto di allegazione e prova da parte del cessionario, soprattutto in presenza di specifica contestazione sul punto da parte del debitore ceduto. Non riteneva dunque sufficiente, ai fini della validità della cessione, la mera forma di pubblicità dichiarativa ex art. 58 TUB, e ciò anche in presenza, come nel caso di specie, di una cessione di crediti “in blocco” da ad di tutto un portafoglio vantato verso i debitori CP_4 Pt_1 classificati a sofferenza, atteso che tale dicitura era generica e non consentiva di ricomprendere con esclusiva certezza, nell'ambito della cessione, anche il credito di causa. Ciò posto, il Tribunale riteneva che la sola produzione del contratto di cessione con l'allegato con cui i crediti ceduti in blocco venivano individuati per classi omogenee non fosse idonea a provare la cessione stessa, atteso che l'allegato prodotto non era certamente riferibile al contratto di cessione in oggetto.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la predetta Pt_1 sentenza, evidenziando – secondo quanto si dirà più ampiamente in seguito – l'erronea sovrapposizione operata dal Tribunale tra la legittimazione attiva e la titolarità del credito, l'erronea qualificazione della cessione operata da in suo favore quale cessione “in blocco”, anziché CP_4 una cessione ex art. 1260 c.c., e pertanto la erronea valutazione di una serie di elementi chiaramente acquisiti a giudizio, quali il contratto di cessione con proposta ed accettazione delle due parti,
l'allegato con l'indicazione del credito in oggetto, la notifica della cessione da parte sia della cedente che della cessionaria, nonché la mancata contestazione sulla cessione da parte dei debitori se non in relazione alla questione della sua notifica. L'appellante ha altresì evidenziato come il
Tribunale si fosse posto in palese contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità circa la dichiarazione resa dal cedente sulla avvenuta cessione e sulla idoneità probatoria di tale elemento rispetto alla prova della cessione medesima, e di come i debitori non avessero alcun interesse a eccepire il proprio difetto di titolarità, atteso che il pagamento in suo favore della debitoria ingiunta li avrebbe liberati da ogni obbligo relativo. L'appellante, infine, ha ribadito l'esistenza della piena prova del credito da lei vantato e l'inefficacia, nel merito, di ogni contestazione sollevata dai debitori ingiunti, poiché generica e priva di supporto documentale.
L'appellante ha quindi concluso per il rigetto della opposizione proposta in primo grado dagli appellati, previa riforma integrale della sentenza impugnata.
Costituitisi, gli appellati hanno contestato i motivi di appello, riportandosi alle argomentazioni di cui alla pronuncia impugnata, chiedendone l'integrale conferma.
All'udienza del 26.3.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
Analisi dei motivi di appello.
Le doglianze dell'appellante, sebbene articolate in eterogenee argomentazioni, attengono tutte al dedotto errore che il Tribunale avrebbe compiuto nel non ritenere provata la cessione del credito da parte di ed in favore di con riferimento al finanziamento concesso dalla prima in CP_4 Pt_1 favore degli appellati, in data 14.11.2014, in virtù del quale essi risultavano debitori – secondo la tesi della creditrice – della somma oggetto del provvedimento monitorio, pari ad € 25.379,40.
Occorre dunque valutare tutta la documentazione presente in atti, così come depositata dapprima in sede monitoria e poi nel giudizio a cognizione piena, e verificare se dall'esame complessivo della stessa, possa ritenersi o meno provata la cessione del credito in esame;
tale operazione consente al tempo stesso di esaminare le doglianze proposte dall'appellante e di verificare la congruità delle valutazioni operate dal Tribunale che ha invece ritenuto non raggiunta la prova della cessione.
Ciò posto, appare preliminare l'esame della documentazione prodotta dalle parti.
In sede monitoria, la creditrice FI ha depositato in atti il contratto di finanziamento stipulato dalla debitrice (e dal coniuge coobbligato in data 14.11.2014, completo in tutte le CP_1 CP_2 sue parti debitamente sottoscritte, nonché il contrato di cessione di credito datato 9.10.2019, con cui la e la pattuivano la cessione di un portafoglio di crediti vantati verso debitori CP_4 Pt_1 classificati “a sofferenza”, aventi determinate caratteristiche e correttamente identificati, nell'allegato 1 al contratto, con nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA dei debitori ceduti e dei coobbligati, saldo contabile totale, saldo attuale capitale, numero di riferimento della pratica da cui sorgeva il credito. Ha poi depositato l'estratto dei movimenti eseguiti sul contratto di finanziamento intestato alla , e riportante il n. 0013063031346050, per CP_1 l'importo complessivo di € 25.379,40, di cui € 17.436,87 per capitale ed € 7.942,53 per interessi di mora.
Nel giudizio di opposizione, sin dalla sua costituzione in giudizio, la creditrice opposta – attrice in senso sostanziale – ha poi depositato nuovamente il contratto di finanziamento, il contatto di cessione con l'allegato 1 (riportante la specifica indicazione del nome della , del suo CP_1 codice fiscale, e dell'importo del credito ceduto come rinveniente dalla sua debitoria), la prova della notifica della cessione effettuata sia dalla che dalla alla , perfezionata con Pt_1 CP_4 CP_1 ritiro a mani proprie, anche per il coobbligato (coniuge convivente), nonché la prova CP_2 della erogazione dell'importo finanziato dalla Societè Generale alla in favore della CP_4 Pt_2
, per l'importo di € 16.000,00, e cioè per la somma finanziata in favore dei debitori per
[...]
l'acquisto della autovettura proprio presso il concessionario Controparte_5
In relazione a tale documentazione, il Tribunale ha però obiettato la sua inidoneità a dare prova della titolarità del credito azionato in capo alla , sulla scorta di due argomentazioni che Pt_1 risultano però – a parere della Corte – del tutto fuorvianti rispetto ai documenti in atti. Ed infatti, in primo luogo, il Giudice di prime cure ha apoditticamente fatto riferimento alla necessità del deposito agli atti del contratto di cessione, senza dare atto della presenza in giudizio, sin dalla fase monitoria, del documento in parola completo anche del suo allegato 1 con l'indicazione del credito specifico ceduto;
in secondo luogo, quanto alle forme di pubblicità al debitore ceduto, ha operato una argomentazione sul valore della pubblicità dichiarativa ex art. 58 TUB, senza invece tenere in debito conto la circostanza per cui in questa sede vi è piena prova di una notifica a mani proprie in favore della debitrice (anche per conto del coniuge coobbligato – cfr. relate di notifica in CP_1 atti) della comunicazione della cessione del credito inoltrata sia dalla creditrice cedente che dalla creditrice cessionaria.
Infine, quanto alla riferibilità del credito specifico all'ambito dei crediti ceduti da alla , CP_4 Pt_1 il Tribunale ha operato una impropria e indaginosa verifica in negativo che - nonostante la produzione dell'allegato 1 al contratto di cessione, come richiamato dal contratto stesso, comprensivo della indicazione del nominativo della , dell'importo del credito in misura CP_1 analoga a quello della procedura monitoria, e dei dati identificativi del contratto di finanziamento, tutti elementi di assoluta certezza quanto alla effettiva cessione del credito - si è invece soffermata sulla illeggibilità delle sottoscrizioni (questione mai sollevata dalle parti), sulla asserita non sufficiente indicazione della riferibilità dell'allegato in parola al contratto di cessione dei crediti, e sulla mancanza di prova dell'accettazione del contenuto dell'allegato da parte della cessionaria, elemento del tutto irrilevante ai fini della validità del contratto. Del tutto irrilevanti appaiono poi le considerazioni per cui l'allegato 1 sarebbe stato prodotto in modalità omissata, con l'indicazione della sola stringa riguardante le parti in causa e non anche tutti gli altri debitori ceduti, non potendosi per alcuna logica ragione ritenere che tale modalità di produzione, evidentemente legata a scelte di privacy dalla difesa della parte opposta, possa far ritenere, in modo apodittico e suggestivo, una preventiva attività di manomissione del documento che ne minerebbe la autenticità.
Ciò esposto in linea generale quanto ai limiti delle valutazioni compiute dal Tribunale (invero concentrate atomisticamente su elementi irrilevanti rispetto al complesso documentale in atti), come correttamente ricordato dalla parte appellante, deve farsi piena applicazione di quanto disposto dalla
Corte di cassazione con la pronuncia n. 24798/2020, per la quale risulta consolidato il principio secondo cui la parte, società veicolo o altro cessionario del credito, che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (d.lgs. n. 385 del 1998), ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa in tale operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Ed ancora, con pronuncia n. 17944/2023, la Corte ha ulteriormente precisato che “in caso di azione volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto rileva solo ai fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e quindi, anche in base a presunzioni”.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, deve rilevarsi che quanto alla cessione, la parte opponente in primo grado ha solo avanzato una contestazione in relazione alla avvenuta notifica in suo favore della cessione stessa, ritenendo che tale adempimento non fosse stato compiuto, senza nulla obiettare e contestare sul merito della cessione, sulla sua esistenza e sulla sua valida conclusione tra le parte cedente e cessionaria;
l'unica contestazione mossa, relativa come si è detto alla notifica, è stata poi totalmente smentita dalla produzione documentale della notifica invece effettuata a mani proprie della debitrice, ed avvenuta tanto su iniziativa della cedente che della cessionaria.
Dunque, non essendo mai stata contestata la esistenza e la validità della cessione del credito, secondo la giurisprudenza richiamata, nessun altro onere probatorio doveva ritenersi operante in capo al cessionario, oltre alla produzione in giudizio del contratto in uno ai suoi allegati ed alla notifica effettuata in favore del debitore ceduto, ai fini di ritenere validamente riscontrata la avvenuta cessione del credito.
Quanto al tema relativo al valore da attribuirsi all'allegato 1, presente agli atti sin dalla fase monitoria – quale documento comprovante l'inserimento del debito della tra i crediti CP_1 ceduti da a – deve evidenziarsi che sussistono validi elementi per ritenere che il CP_4 Pt_1 contratto e l'allegato siano parte integrante di una medesima operazione negoziale, e segnatamente:
a) il contratto risulta stipulato in data 9.10.2019, e l'allegato 1 riporta un elenco di credito aggiornato al 4.10.2019, di cui si attesta la trasmissione alla cessionaria in data 9.10.2019; b) i caratteri grafici delle sottoscrizioni su entrambi i documenti sono analoghi e sovrapponibili
(sebbene tale tema non sia mai stato posto in discussione dalle parti, bensì proposto solo dal
Tribunale); c) il contrato di cessione fa riferimento chiaro ad un allegato 1, e tale è la denominazione del documento prodotto dalla creditrice;
d) il contratto attesta la cessione pro soluto, ai sensi degli artt. 1260 e ss C.C. dei predetti crediti dalla cedente alla cessionaria, che dichiara di accettare la cessione e di acquistarli, con effetti economici dalla data di riferimento e con effetti giuridici e di godimento dalla data di conclusione del contratto di cessione.
Quanto infine alla certa riferibilità del contratto di finanziamento stipulato dalla tra quelli CP_1
i cui crediti sono stati oggetto di cessione, la stessa risulta concretamente fornita non solo dalla produzione dell'allegato 1 con l'indicazione del nominativo della completo di codice CP_1 fiscale, dell'importo del credito, del numero del contratto di finanziamento, ma altresì dalla notifica stessa della cessione sia da parte del cedente che del cessionario, a lei inoltrata sempre in data
9.10.2019, con raccomandata A.R., e da lei ricevuta con assoluta certezza, stante il perfezionamento a mani proprie del procedimento notificatorio.
Per tutte le argomentazioni sin qui esposte, risulta dunque fondato il motivo di appello proposto, e deve ritenersi – contrariamente a quanto statuito in primo grado – raggiunta la piena prova della Pt_ cessione del credito, e dunque della titolarità in capo alla del credito vantato a carico degli appellati, ed oggetto di procedura monitoria.
Deve dunque passarsi all'esame della fondatezza della domanda di pagamento effettuata in primo grado, a fronte della opposizione a decreto ingiuntivo.
Gli opponenti hanno dedotto che il decreto in parola sarebbe stato emesso in assenza di validi riscontri, atteso che il solo estratto di saldaconto, avente mera natura riassuntiva del debito finale non è sufficiente ai sensi dell'art. 50 TUB che richiede invece un estratto conto con la registrazione delle varie partite in dare e avere, completo della dichiarazione di conformità alle scritture contabili, verità e liquidità del credito. L'assunto è errato, atteso che nel giudizio in esame il credito non deriva da un rapporto di conto corrente bancario bensì da un contratto di finanziamento ad importo predefinito rimborsabile in rate mensili. Sotto tale aspetto, pertanto, deve ricordarsi quanto statuito dalla giurisprudenza per cui nei giudizi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, a differenza di quelli aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è affatto necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore – come in ogni fattispecie inerente l'adempimento dei crediti derivanti da contratto
– limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto (Cass. Civ. n. 13533 del 2001) e non dovendo nemmeno depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali, che peraltro, risulta altresì depositato nel caso in esame;
sicché l'opposta ha efficacemente provato il suo credito.
Ed infatti, come è stato ripetutamente osservato in giurisprudenza, l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b, la cui ratio trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, cioè in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali;
tali esigenze, infatti, non si ravvisano nei contratti di mutuo e di finanziamento, che sono contratti reali e che si perfezionano con l'erogazione della somma di danaro, della cui prova è onerato il creditore, prova nel caso di specie puntualmente fornita come già ricordato nell'esame della documentazione prodotta. (cfr.
App. Torino 319/2025).
In virtù di quanto sopra, ai fini della prova del credito nel caso di specie – contrariamente a quanto invece è richiesto per i contratti di conto corrente bancario - deve quindi ritenersi sufficiente il deposito del contratto sottoscritto dalle parti e l'allegazione dell'inadempimento della controparte.
Quanto sopra riferito è perfettamente aderente alla ratio dell'art. 2697 c.c., dal momento che spetta al debitore dimostrare l'esistenza di fatti modificativi e/o estintivi dell'obbligazione assunta, non potendosi ritenere in alcun modo sufficiente la generica dichiarazione di nulla dovere in relazione al contratto azionato: aderendo a tale ultima tesi, infatti, vi sarebbe una evidente – ed illegittima – inversione degli oneri probatori, con tutto ciò che ne conseguirebbe in punto di tutela del credito.
Le ulteriori doglianze proposte dalla parte opposta risultano anch'esse prive di pregio.
Premessa la assoluta genericità con cui le stesse sono state mosse nell'atto di opposizione (dalla pagina 4 a seguire), deve osservarsi quanto segue.
In tema di usura, gli opponenti hanno genericamente affermato che “nel caso di specie si configura
l'applicazione di interessi debitori a tassi superiori ai c.d. tassi soglia”, senza nulla specificare sulla entità di tali tassi, sulle somme asseritamente pagate a tale titolo, sui periodi di riferimento in relazione alla presunta usura applicata, per poi concentrarsi su una generica disquisizione giurisprudenziale in materia di usura, del tutto priva però di riferimenti concreti al contratto in esame.
Sotto tale profilo, la Suprema Corte con la pronuncia a SS.UU. n. 19597/2020 ha precisato che:
"L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare
l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto". Tale principio – rimasto solido nel suo impianto concettuale - è stato solo mitigato, in seguito, da ulteriori pronunce che sono intervenute esclusivamente sulla questione della produzione in giudizio dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi usurari, ritenuti, secondo la nota pronuncia n. 16602/2023 «fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazione delle parti, in base al principio iura novit curia».
Ciò posto, la assoluta genericità non cui è stata mossa la contestazione sulla presunta natura usuraria dei tassi applicati, rende tale eccezione di per sé inammissibile;
solo per completezza di trattazione, risulta invece pertinente la difesa della parte opposta, la quale ha inteso evidenziare come, ferma la genericità della contestazione mossa dagli opponenti - il rapporto in concreto prevedeva la pattuizione di una clausola di salvaguardia che, in ogni caso e a tutela del debitore, avrebbe riportato i tassi applicati nella misura massima consentita dalla legge (art. 3.1.), previsione negoziale che, per giurisprudenza costante, evita ab origine l'applicazione di tassi usurari riportando il costo del finanziamento sempre nei limiti del tasso soglia (Cass. 27586/2019).
Infine, le ulteriori contestazioni, mosse dagli opponenti circa le commissioni di massimo scoperto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'applicazione erronea ed arbitraria delle valute risultano fatte oggetto di una elencazione numerica posta alla pag. 4 dell'atto di opposizione, e mai sviluppata nella esposizione della stessa, ragione per cui non è possibile identificarne gli effettivi motivi di doglianza, anche per la sostanziale e logica estraneità di tali contestazioni, che appaiono dunque “di stile”, ad un contratto di finanziamento anziché ad un rapporto di conto corrente. Anche in questo caso, e solo per completezza di trattazione, la Corte osserva in ogni caso come, quanto al tema della preventiva pattuizione di ogni clausola contrattuale, il contratto prodotto agli atti, contiene la specifica doppia sottoscrizione ai sensi degli art. 1341 e ss c.c. della disciplina in relazione agli obblighi del cliente, alle garanzie, alle modifiche delle condizioni di contratto, al ritardo o mancato pagamento, ed alla decadenza del beneficio del termine. L'opposizione risulta pertanto infondata, e deve essere respinta, con integrale conferma della statuizione di condanna al pagamento della somma ingiunta, oltre ad interessi convenzionalmente pattuiti dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino al soddisfo.
Le spese di lite.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del
12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del
06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, risulta giustificato, ad avviso della Corte, la piena applicazione del principio della soccombenza del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, opposta in primo grado.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri compresi tra i minimi e i medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n.
55/2014 (per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) relativamente al primo grado e alla
Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione da €.5.200,00 ad €
26.000,00, in base al valore della controversia (così determinato in base al criterio c.d. del petitum).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
13/07/2021, n. 19989).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5237/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3806/2022 emessa dal Tribunale di Pt_1
Napoli Nord, pubblicata in data 27.10.2022 e, per l'effetto, in riforma della stessa:
Rigetta l'opposizione;
Condanna e al pagamento, in favore della della somma di € CP_1 CP_2 Parte_1 25.379,40 oltre ad interessi convenzionalmente pattuiti dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, al soddisfo;
2. Condanna gli appellati, in solido, al pagamento in favore della appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 4.500,00 per il primo grado ed in euro
4.830,00 per il secondo il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 2.7.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
5237/2022, vertente tra
( ), rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI MARCO Parte_1 P.IVA_1
( ), giusta delega in atti C.F._1
Appellante
e
( ) e ( Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
), rappresentati e difesi dall'avv. FRANZESE VINCENZO ( ), giusta
[...] C.F._4 delega in atti
Appellati Conclusioni di parte appellante:
“In via principale:
- riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Dott. Arminio Salvatore
Rabuano, pubblicata il 27/10/2022 e notificata il 4/11/2022 (RG 8639/2020) e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1992/2020 emesso dallo stesso Tribunale in data 29/6/2020 (RG
3089/2020) e quindi rigettare l'opposizione proposta dai sig.ri e;
CP_1 CP_2
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che è creditrice nei confronti Controparte_3 dei sig.ri e della somma di € 25.379,40 (ovvero quella diversa somma CP_1 CP_2 maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se dal caso, in via equitativa), oltre a interessi di mora come da domanda da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con condanna al pagamento della predetta somma.
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge.”
Conclusioni di parte appellata:
“Rigettare l'appello ex adverso proposto, siccome inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.“
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Controparte_1 Controparte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1992/2020 emesso a loro carico ed in favore della Pt_1
per l'importo di € 25.379,40, asseritamente rinveniente da un contratto di finanziamento da
[...] loro stipulato con la dalla quale l'ingiungente riteneva di aver ricevuto in cessione il Controparte_4 relativo credito.
A sostegno della opposizione, gli opponenti deducevano la inidoneità dell'estratto di saldaconto a provare il credito preteso dalla opposta, la insussistenza dei requisiti per l'emanazione del decreto opposto, l'omessa notifica e conoscenza dei contratti di cessione del credito ai sensi dell'art. 1264
c.c., e la mancanza della prova scritta del credito;
eccepivano altresì che il presunto credito opposto era evidentemente caratterizzato dalla applicazione di addebiti illegittimi per tassi di interessi usurari, commissioni di massimo scoperto mai pattuite, capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Costituitasi, la società opposta contestava l'eccezione relativa alla inefficacia della cessione del credito, e contestava nel merito i motivi di opposizione proposti dagli opponenti.
Con sentenza n. 3806/2022 pubblicata in data 27.10.2022, il Tribunale adito accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava nel merito la domanda creditoria della . Pt_1
Il giudice di prime cure rilevava che la non aveva dato prova della titolarità del diritto di Pt_1 credito azionato in sede monitoria, non avendo offerto alcun elemento di riscontro valido circa la pregressa cessione del credito vantato dalla nei confronti dei debitori, in virtù del contratto CP_4 di finanziamento del 14.11.2014. Rilevava, infatti, che l'atto di cessione era un elemento della causa petendi della domanda di pagamento e che doveva essere oggetto di allegazione e prova da parte del cessionario, soprattutto in presenza di specifica contestazione sul punto da parte del debitore ceduto. Non riteneva dunque sufficiente, ai fini della validità della cessione, la mera forma di pubblicità dichiarativa ex art. 58 TUB, e ciò anche in presenza, come nel caso di specie, di una cessione di crediti “in blocco” da ad di tutto un portafoglio vantato verso i debitori CP_4 Pt_1 classificati a sofferenza, atteso che tale dicitura era generica e non consentiva di ricomprendere con esclusiva certezza, nell'ambito della cessione, anche il credito di causa. Ciò posto, il Tribunale riteneva che la sola produzione del contratto di cessione con l'allegato con cui i crediti ceduti in blocco venivano individuati per classi omogenee non fosse idonea a provare la cessione stessa, atteso che l'allegato prodotto non era certamente riferibile al contratto di cessione in oggetto.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la predetta Pt_1 sentenza, evidenziando – secondo quanto si dirà più ampiamente in seguito – l'erronea sovrapposizione operata dal Tribunale tra la legittimazione attiva e la titolarità del credito, l'erronea qualificazione della cessione operata da in suo favore quale cessione “in blocco”, anziché CP_4 una cessione ex art. 1260 c.c., e pertanto la erronea valutazione di una serie di elementi chiaramente acquisiti a giudizio, quali il contratto di cessione con proposta ed accettazione delle due parti,
l'allegato con l'indicazione del credito in oggetto, la notifica della cessione da parte sia della cedente che della cessionaria, nonché la mancata contestazione sulla cessione da parte dei debitori se non in relazione alla questione della sua notifica. L'appellante ha altresì evidenziato come il
Tribunale si fosse posto in palese contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità circa la dichiarazione resa dal cedente sulla avvenuta cessione e sulla idoneità probatoria di tale elemento rispetto alla prova della cessione medesima, e di come i debitori non avessero alcun interesse a eccepire il proprio difetto di titolarità, atteso che il pagamento in suo favore della debitoria ingiunta li avrebbe liberati da ogni obbligo relativo. L'appellante, infine, ha ribadito l'esistenza della piena prova del credito da lei vantato e l'inefficacia, nel merito, di ogni contestazione sollevata dai debitori ingiunti, poiché generica e priva di supporto documentale.
L'appellante ha quindi concluso per il rigetto della opposizione proposta in primo grado dagli appellati, previa riforma integrale della sentenza impugnata.
Costituitisi, gli appellati hanno contestato i motivi di appello, riportandosi alle argomentazioni di cui alla pronuncia impugnata, chiedendone l'integrale conferma.
All'udienza del 26.3.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
Analisi dei motivi di appello.
Le doglianze dell'appellante, sebbene articolate in eterogenee argomentazioni, attengono tutte al dedotto errore che il Tribunale avrebbe compiuto nel non ritenere provata la cessione del credito da parte di ed in favore di con riferimento al finanziamento concesso dalla prima in CP_4 Pt_1 favore degli appellati, in data 14.11.2014, in virtù del quale essi risultavano debitori – secondo la tesi della creditrice – della somma oggetto del provvedimento monitorio, pari ad € 25.379,40.
Occorre dunque valutare tutta la documentazione presente in atti, così come depositata dapprima in sede monitoria e poi nel giudizio a cognizione piena, e verificare se dall'esame complessivo della stessa, possa ritenersi o meno provata la cessione del credito in esame;
tale operazione consente al tempo stesso di esaminare le doglianze proposte dall'appellante e di verificare la congruità delle valutazioni operate dal Tribunale che ha invece ritenuto non raggiunta la prova della cessione.
Ciò posto, appare preliminare l'esame della documentazione prodotta dalle parti.
In sede monitoria, la creditrice FI ha depositato in atti il contratto di finanziamento stipulato dalla debitrice (e dal coniuge coobbligato in data 14.11.2014, completo in tutte le CP_1 CP_2 sue parti debitamente sottoscritte, nonché il contrato di cessione di credito datato 9.10.2019, con cui la e la pattuivano la cessione di un portafoglio di crediti vantati verso debitori CP_4 Pt_1 classificati “a sofferenza”, aventi determinate caratteristiche e correttamente identificati, nell'allegato 1 al contratto, con nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA dei debitori ceduti e dei coobbligati, saldo contabile totale, saldo attuale capitale, numero di riferimento della pratica da cui sorgeva il credito. Ha poi depositato l'estratto dei movimenti eseguiti sul contratto di finanziamento intestato alla , e riportante il n. 0013063031346050, per CP_1 l'importo complessivo di € 25.379,40, di cui € 17.436,87 per capitale ed € 7.942,53 per interessi di mora.
Nel giudizio di opposizione, sin dalla sua costituzione in giudizio, la creditrice opposta – attrice in senso sostanziale – ha poi depositato nuovamente il contratto di finanziamento, il contatto di cessione con l'allegato 1 (riportante la specifica indicazione del nome della , del suo CP_1 codice fiscale, e dell'importo del credito ceduto come rinveniente dalla sua debitoria), la prova della notifica della cessione effettuata sia dalla che dalla alla , perfezionata con Pt_1 CP_4 CP_1 ritiro a mani proprie, anche per il coobbligato (coniuge convivente), nonché la prova CP_2 della erogazione dell'importo finanziato dalla Societè Generale alla in favore della CP_4 Pt_2
, per l'importo di € 16.000,00, e cioè per la somma finanziata in favore dei debitori per
[...]
l'acquisto della autovettura proprio presso il concessionario Controparte_5
In relazione a tale documentazione, il Tribunale ha però obiettato la sua inidoneità a dare prova della titolarità del credito azionato in capo alla , sulla scorta di due argomentazioni che Pt_1 risultano però – a parere della Corte – del tutto fuorvianti rispetto ai documenti in atti. Ed infatti, in primo luogo, il Giudice di prime cure ha apoditticamente fatto riferimento alla necessità del deposito agli atti del contratto di cessione, senza dare atto della presenza in giudizio, sin dalla fase monitoria, del documento in parola completo anche del suo allegato 1 con l'indicazione del credito specifico ceduto;
in secondo luogo, quanto alle forme di pubblicità al debitore ceduto, ha operato una argomentazione sul valore della pubblicità dichiarativa ex art. 58 TUB, senza invece tenere in debito conto la circostanza per cui in questa sede vi è piena prova di una notifica a mani proprie in favore della debitrice (anche per conto del coniuge coobbligato – cfr. relate di notifica in CP_1 atti) della comunicazione della cessione del credito inoltrata sia dalla creditrice cedente che dalla creditrice cessionaria.
Infine, quanto alla riferibilità del credito specifico all'ambito dei crediti ceduti da alla , CP_4 Pt_1 il Tribunale ha operato una impropria e indaginosa verifica in negativo che - nonostante la produzione dell'allegato 1 al contratto di cessione, come richiamato dal contratto stesso, comprensivo della indicazione del nominativo della , dell'importo del credito in misura CP_1 analoga a quello della procedura monitoria, e dei dati identificativi del contratto di finanziamento, tutti elementi di assoluta certezza quanto alla effettiva cessione del credito - si è invece soffermata sulla illeggibilità delle sottoscrizioni (questione mai sollevata dalle parti), sulla asserita non sufficiente indicazione della riferibilità dell'allegato in parola al contratto di cessione dei crediti, e sulla mancanza di prova dell'accettazione del contenuto dell'allegato da parte della cessionaria, elemento del tutto irrilevante ai fini della validità del contratto. Del tutto irrilevanti appaiono poi le considerazioni per cui l'allegato 1 sarebbe stato prodotto in modalità omissata, con l'indicazione della sola stringa riguardante le parti in causa e non anche tutti gli altri debitori ceduti, non potendosi per alcuna logica ragione ritenere che tale modalità di produzione, evidentemente legata a scelte di privacy dalla difesa della parte opposta, possa far ritenere, in modo apodittico e suggestivo, una preventiva attività di manomissione del documento che ne minerebbe la autenticità.
Ciò esposto in linea generale quanto ai limiti delle valutazioni compiute dal Tribunale (invero concentrate atomisticamente su elementi irrilevanti rispetto al complesso documentale in atti), come correttamente ricordato dalla parte appellante, deve farsi piena applicazione di quanto disposto dalla
Corte di cassazione con la pronuncia n. 24798/2020, per la quale risulta consolidato il principio secondo cui la parte, società veicolo o altro cessionario del credito, che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (d.lgs. n. 385 del 1998), ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa in tale operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Ed ancora, con pronuncia n. 17944/2023, la Corte ha ulteriormente precisato che “in caso di azione volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto rileva solo ai fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e quindi, anche in base a presunzioni”.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, deve rilevarsi che quanto alla cessione, la parte opponente in primo grado ha solo avanzato una contestazione in relazione alla avvenuta notifica in suo favore della cessione stessa, ritenendo che tale adempimento non fosse stato compiuto, senza nulla obiettare e contestare sul merito della cessione, sulla sua esistenza e sulla sua valida conclusione tra le parte cedente e cessionaria;
l'unica contestazione mossa, relativa come si è detto alla notifica, è stata poi totalmente smentita dalla produzione documentale della notifica invece effettuata a mani proprie della debitrice, ed avvenuta tanto su iniziativa della cedente che della cessionaria.
Dunque, non essendo mai stata contestata la esistenza e la validità della cessione del credito, secondo la giurisprudenza richiamata, nessun altro onere probatorio doveva ritenersi operante in capo al cessionario, oltre alla produzione in giudizio del contratto in uno ai suoi allegati ed alla notifica effettuata in favore del debitore ceduto, ai fini di ritenere validamente riscontrata la avvenuta cessione del credito.
Quanto al tema relativo al valore da attribuirsi all'allegato 1, presente agli atti sin dalla fase monitoria – quale documento comprovante l'inserimento del debito della tra i crediti CP_1 ceduti da a – deve evidenziarsi che sussistono validi elementi per ritenere che il CP_4 Pt_1 contratto e l'allegato siano parte integrante di una medesima operazione negoziale, e segnatamente:
a) il contratto risulta stipulato in data 9.10.2019, e l'allegato 1 riporta un elenco di credito aggiornato al 4.10.2019, di cui si attesta la trasmissione alla cessionaria in data 9.10.2019; b) i caratteri grafici delle sottoscrizioni su entrambi i documenti sono analoghi e sovrapponibili
(sebbene tale tema non sia mai stato posto in discussione dalle parti, bensì proposto solo dal
Tribunale); c) il contrato di cessione fa riferimento chiaro ad un allegato 1, e tale è la denominazione del documento prodotto dalla creditrice;
d) il contratto attesta la cessione pro soluto, ai sensi degli artt. 1260 e ss C.C. dei predetti crediti dalla cedente alla cessionaria, che dichiara di accettare la cessione e di acquistarli, con effetti economici dalla data di riferimento e con effetti giuridici e di godimento dalla data di conclusione del contratto di cessione.
Quanto infine alla certa riferibilità del contratto di finanziamento stipulato dalla tra quelli CP_1
i cui crediti sono stati oggetto di cessione, la stessa risulta concretamente fornita non solo dalla produzione dell'allegato 1 con l'indicazione del nominativo della completo di codice CP_1 fiscale, dell'importo del credito, del numero del contratto di finanziamento, ma altresì dalla notifica stessa della cessione sia da parte del cedente che del cessionario, a lei inoltrata sempre in data
9.10.2019, con raccomandata A.R., e da lei ricevuta con assoluta certezza, stante il perfezionamento a mani proprie del procedimento notificatorio.
Per tutte le argomentazioni sin qui esposte, risulta dunque fondato il motivo di appello proposto, e deve ritenersi – contrariamente a quanto statuito in primo grado – raggiunta la piena prova della Pt_ cessione del credito, e dunque della titolarità in capo alla del credito vantato a carico degli appellati, ed oggetto di procedura monitoria.
Deve dunque passarsi all'esame della fondatezza della domanda di pagamento effettuata in primo grado, a fronte della opposizione a decreto ingiuntivo.
Gli opponenti hanno dedotto che il decreto in parola sarebbe stato emesso in assenza di validi riscontri, atteso che il solo estratto di saldaconto, avente mera natura riassuntiva del debito finale non è sufficiente ai sensi dell'art. 50 TUB che richiede invece un estratto conto con la registrazione delle varie partite in dare e avere, completo della dichiarazione di conformità alle scritture contabili, verità e liquidità del credito. L'assunto è errato, atteso che nel giudizio in esame il credito non deriva da un rapporto di conto corrente bancario bensì da un contratto di finanziamento ad importo predefinito rimborsabile in rate mensili. Sotto tale aspetto, pertanto, deve ricordarsi quanto statuito dalla giurisprudenza per cui nei giudizi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, a differenza di quelli aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è affatto necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore – come in ogni fattispecie inerente l'adempimento dei crediti derivanti da contratto
– limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto (Cass. Civ. n. 13533 del 2001) e non dovendo nemmeno depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali, che peraltro, risulta altresì depositato nel caso in esame;
sicché l'opposta ha efficacemente provato il suo credito.
Ed infatti, come è stato ripetutamente osservato in giurisprudenza, l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b, la cui ratio trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, cioè in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali;
tali esigenze, infatti, non si ravvisano nei contratti di mutuo e di finanziamento, che sono contratti reali e che si perfezionano con l'erogazione della somma di danaro, della cui prova è onerato il creditore, prova nel caso di specie puntualmente fornita come già ricordato nell'esame della documentazione prodotta. (cfr.
App. Torino 319/2025).
In virtù di quanto sopra, ai fini della prova del credito nel caso di specie – contrariamente a quanto invece è richiesto per i contratti di conto corrente bancario - deve quindi ritenersi sufficiente il deposito del contratto sottoscritto dalle parti e l'allegazione dell'inadempimento della controparte.
Quanto sopra riferito è perfettamente aderente alla ratio dell'art. 2697 c.c., dal momento che spetta al debitore dimostrare l'esistenza di fatti modificativi e/o estintivi dell'obbligazione assunta, non potendosi ritenere in alcun modo sufficiente la generica dichiarazione di nulla dovere in relazione al contratto azionato: aderendo a tale ultima tesi, infatti, vi sarebbe una evidente – ed illegittima – inversione degli oneri probatori, con tutto ciò che ne conseguirebbe in punto di tutela del credito.
Le ulteriori doglianze proposte dalla parte opposta risultano anch'esse prive di pregio.
Premessa la assoluta genericità con cui le stesse sono state mosse nell'atto di opposizione (dalla pagina 4 a seguire), deve osservarsi quanto segue.
In tema di usura, gli opponenti hanno genericamente affermato che “nel caso di specie si configura
l'applicazione di interessi debitori a tassi superiori ai c.d. tassi soglia”, senza nulla specificare sulla entità di tali tassi, sulle somme asseritamente pagate a tale titolo, sui periodi di riferimento in relazione alla presunta usura applicata, per poi concentrarsi su una generica disquisizione giurisprudenziale in materia di usura, del tutto priva però di riferimenti concreti al contratto in esame.
Sotto tale profilo, la Suprema Corte con la pronuncia a SS.UU. n. 19597/2020 ha precisato che:
"L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare
l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto". Tale principio – rimasto solido nel suo impianto concettuale - è stato solo mitigato, in seguito, da ulteriori pronunce che sono intervenute esclusivamente sulla questione della produzione in giudizio dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi usurari, ritenuti, secondo la nota pronuncia n. 16602/2023 «fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazione delle parti, in base al principio iura novit curia».
Ciò posto, la assoluta genericità non cui è stata mossa la contestazione sulla presunta natura usuraria dei tassi applicati, rende tale eccezione di per sé inammissibile;
solo per completezza di trattazione, risulta invece pertinente la difesa della parte opposta, la quale ha inteso evidenziare come, ferma la genericità della contestazione mossa dagli opponenti - il rapporto in concreto prevedeva la pattuizione di una clausola di salvaguardia che, in ogni caso e a tutela del debitore, avrebbe riportato i tassi applicati nella misura massima consentita dalla legge (art. 3.1.), previsione negoziale che, per giurisprudenza costante, evita ab origine l'applicazione di tassi usurari riportando il costo del finanziamento sempre nei limiti del tasso soglia (Cass. 27586/2019).
Infine, le ulteriori contestazioni, mosse dagli opponenti circa le commissioni di massimo scoperto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'applicazione erronea ed arbitraria delle valute risultano fatte oggetto di una elencazione numerica posta alla pag. 4 dell'atto di opposizione, e mai sviluppata nella esposizione della stessa, ragione per cui non è possibile identificarne gli effettivi motivi di doglianza, anche per la sostanziale e logica estraneità di tali contestazioni, che appaiono dunque “di stile”, ad un contratto di finanziamento anziché ad un rapporto di conto corrente. Anche in questo caso, e solo per completezza di trattazione, la Corte osserva in ogni caso come, quanto al tema della preventiva pattuizione di ogni clausola contrattuale, il contratto prodotto agli atti, contiene la specifica doppia sottoscrizione ai sensi degli art. 1341 e ss c.c. della disciplina in relazione agli obblighi del cliente, alle garanzie, alle modifiche delle condizioni di contratto, al ritardo o mancato pagamento, ed alla decadenza del beneficio del termine. L'opposizione risulta pertanto infondata, e deve essere respinta, con integrale conferma della statuizione di condanna al pagamento della somma ingiunta, oltre ad interessi convenzionalmente pattuiti dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino al soddisfo.
Le spese di lite.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del
12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del
06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, risulta giustificato, ad avviso della Corte, la piena applicazione del principio della soccombenza del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, opposta in primo grado.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri compresi tra i minimi e i medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n.
55/2014 (per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) relativamente al primo grado e alla
Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione da €.5.200,00 ad €
26.000,00, in base al valore della controversia (così determinato in base al criterio c.d. del petitum).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
13/07/2021, n. 19989).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5237/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3806/2022 emessa dal Tribunale di Pt_1
Napoli Nord, pubblicata in data 27.10.2022 e, per l'effetto, in riforma della stessa:
Rigetta l'opposizione;
Condanna e al pagamento, in favore della della somma di € CP_1 CP_2 Parte_1 25.379,40 oltre ad interessi convenzionalmente pattuiti dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, al soddisfo;
2. Condanna gli appellati, in solido, al pagamento in favore della appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 4.500,00 per il primo grado ed in euro
4.830,00 per il secondo il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 2.7.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano