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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/12/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8003/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ZUCCA MORENA Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. STATZU ALBERTO CP_1 C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 7 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“ a) Dall'unione affettiva fra la signora e , in data 11.03.2022 nasceva in Parte_1 CP_1
Cagliari (CA) la figlia (C.F. ) riconosciuta da entrambi i genitori (doc. Per_1 C.F._3
1).
b) I signori come sopra generalizzati, stabilivano il comune domicilio in ST (SU), alla via
Sarmentus n. 30, di proprietà della famiglia della signora e dove attualmente quest'ultima Pt_1
risulta residente unitamente alla figlia (doc. 2). Per_1
CP_ c) Da mesi, il rapporto affettivo tra la signora ed il signor si interrompeva definitivamente, Pt_1
con abbandono definitivo della residenza da parte del primo nel mese di febbraio 2025.
d) La signora attualmente residente e domiciliata presso abitazione dei propri genitori sita in Pt_1
CP_ ST (SU), risulta inoccupazione ed alla ricerca di un lavoro, mentre il sig. risiede in
NN (CA) e risulta occupato in qualità di operaio percependo uno stipendio mensile pari a circa €
1.500,00.
e) Fino ad oggi, fra gli odierni ricorrenti venivano stabiliti degli accordi verbali relativamente al regime di affidamento e di mantenimento della minore.
f) Considerata però l'età della figlia ed il tipo di decisioni che si renderanno necessarie anche Per_1
negli anni a venire, e perciò ad esclusiva tutela degli interessi della prima, la signora ed il sig. Pt_1
CP_
, così come rappresentati e difesi rispettivamente dall'avv. Morena Zucca e dall'avv. Alberto
Statzu ricorrono in virtù degli artt. 337 bis c.c. e ss., affinché l'Onorevole Tribunale adito, previ gli incombenti di rito previsti ex lege, Voglia disciplinare i rapporti tra gli esercenti la responsabilità
genitoriale e la minore di appena tre anni, disponendo l'affidamento condiviso di quest'ultima, Per_1
secondo le seguenti condizioni
I) Regime di affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale.
Pag. 2 a 7 I ricorrenti chiedono che la minore venga affidata ad entrambi i genitori in regime di Per_1
affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale continuerà ad abitare nell'abitazione sita in ST (SU) alla via Sarmentus n. 30, ovvero in altro appartamento dalla stessa eventualmente reperito e destinato a residenza propria e della figlia e da comunicarsi al
CP_ sig. , con congruo preavviso. La minore continuerà ad ogni modo a ricevere da entrambi i genitori l'educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, e conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
I genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale adottando di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia (scelte educative e scolastiche, cure mediche, eventuale indirizzo religioso, partecipazione ad attività extrascolastiche, viaggi di istruzione e svago, scelta di attività sportive e ricreative, acquisto ed uso di mezzi di trasporto personali, in virtù delle aspirazioni ed inclinazioni della stessa). Per quanto concerne le decisioni di ordinaria amministrazione – sempre oggetto del potere di vigilanza e controllo dell'altro genitore non collocatario – i genitori potranno provvedervi disgiuntamente. L'eventuale assunzione delle decisioni sarà sottoposta al preventivo accordo del padre, da documentarsi per iscritto (anche a mezzo mail o messaggistica di testo a mezzo telefono) e quest'ultimo avrà facoltà di opposizione, da comunicarsi anch'essa necessariamente per iscritto.
II) Diritto di visita del padre non collocatario.
CP_ La sig.ra non si oppone a che il sig. abbia ampio diritto di visita sulla figlia previo Pt_1
congruo preavviso alla madre circa i relativi tempi e modalità di attuazione dello stesso diritto .
Nell'ipotesi di mancato accordo, gli stessi chiedono che il diritto di visita venga esercitato così come di seguito meglio indicato:
durante la settimana e fino all'età dei tre anni (in concomitanza con l'ingresso alla Scuola
dell'Infanzia): tre pomeriggi con possibilità di pernottamento presso il padre, tenuto conto anche
Pag. 3 a 7 delle esigenze lavorative delle parti e salvo diversi accordi, con possibilità di permanenza in quelle ore presso i nonni o zii paterni;
durante la settimana e dall'età dei tre anni della figlia: tre pomeriggi con possibilità di pernottamento presso il padre ovvero dall'uscita di scuola e nel periodo di sospensione dell'attività
scolastica per l'intera giornata dalle 09.00, comunque tenuto conto anche delle esigenze lavorative delle parti e salvo diversi accordi;
nei fine settimana alternati: la minore potrà trascorrere con il padre le giornate fra venerdì e domenica con pernottamento presso di lui;
vacanze estive: previo accordo fra i genitori da formularsi ad inizio anno, e secondo il criterio di permanenza per periodi brevi;
vacanze natalizie alternate: la minore trascorrerà le festività presso ciascun genitore, secondo un regime alternato ovvero a titolo d'esempio: 24 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio presso il padre, e 25 e
31 dicembre, 05 gennaio presso la madre;
vacanze pasquali alternate: la minore trascorrerà le festività presso ciascun genitore, secondo un regime alternato ovvero a titolo d'esempio, il giorno di Pasqua presso la madre ed il Lunedì
dell'Angelo presso il padre;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore: si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Per l'ipotesi di trasferimento di residenza presso diverso comune, considerata la distanza geografica,
si conferma l'ampio diritto di visita settimanale del padre, tenuto conto delle esigenze della minore ed, in caso di disaccordo, nei weekend ogni 15 giorni, confermando per le altre occasioni il regime come sopra indicato. Altresì, si aggiunge che la sig.ra si impegna comunque a garantire un Pt_1
costante e quotidiano rapporto fra il padre e la figlia, attraverso sistemi di telecomunicazione che ne consentano la visione in diretta (videochiamata e/o telefonate) ed aggiornamenti quotidiani sullo
Pag. 4 a 7 CP_ stato di salute, a fronte del corrispettivo impegno del sig. ad interessarsi ai progressi della minore ed alla sua educazione.
III) Mantenimento della figlia . Per_1
CP_ Il sig. provvederà a contribuire al mantenimento della figlia , impegnandosi a Per_1
corrispondere quanto nelle sue capacità economiche, fino all'ingresso alla Scuola dell'infanzia la cifra di € 200,00 mensili, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario, da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT, e successivamente almeno la cifra di €
250,00= mensili, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario, da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. La corresponsione della cifra predetta avverrà entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario e/o postale intestato alla sig.ra i cui estremi Pt_1
CP_ verranno resi noti al sig. . Si specifica che i ricorrenti, per quanto riguarda la liquidazione dell'Assegno Unico Universale a favore di figli, prestano sin d'ora il consenso a che il 100% della somma riconosciuta dall'ente previdenziale di competenza venga liquidata esclusivamente a favore
CP_ della signora Alla cifra suddetta il sig. dovrà aggiungere la quota pari al 50 % (cinquanta Pt_1
per cento) delle spese sostenute nell'interesse della figlia e di natura straordinaria nonchè necessarie e concordate e comunque documentate, quali a titolo esemplificativo:
spese mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche,
farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche,
fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
spese scolastiche: rette scolastiche, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, corsi di lingue, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie;
Pag. 5 a 7 spese sportive e ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, tali spese dovranno essere sempre concordate tra i coniugi per iscritto;
spese di custodia delle minorenni (baby sitter): se rese necessarie per impegni lavorativi e/o in caso di malattia del genitore affidatario o del padre in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, in ogni caso tutte le predette spese dovranno essere concordate con l'altro coniuge che dovrà dare l'assenso per iscritto.
L'obbligo di corresponsione dei sopraccitati contributi permarrà nell'interesse del figlio fintanto che questo continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
IV) Rapporti fra i genitori.
I ricorrenti chiedono che l'affidamento della figlia preveda altresì che i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro,
al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, al fine ulteriore di tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. Venga consentito reciprocamente il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra e Parte_1 CP_1
.
[...]
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non essendo in contrasto Parte_1 CP_1
con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 6 a 7 1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Cagliari, 16.12.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
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