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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/06/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4062/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4062/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 30.1.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in PIAZZA MARCONI 39 SARNO, presso lo studio dell'Avv. MANCUSO UMBERTO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Via San Clemente, 146 84015 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv.
PANNULLO PASQUALE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTA
(c.f.: ); Controparte_2 C.F._5
CONVENUTO contumace
Oggetto: Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 4 Va dichiarata la contumacia di non costituitosi in giudizio sebbene Controparte_2 ritualmente citato.
Preliminarmente in diritto si osserva che la S.C. ha affermato che tutte le opposizioni esecutive debbano rispettare due princìpi inderogabili. Il primo principio è che l'opposizione sia “introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione)”, al quale “è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione” (così, in motivazione, Cass.
Sez. 3, sent. 11 ottobre 2018, n. 25170, Rv. 651161-01). Il secondo principio è che l'opposizione debba svolgersi necessariamente in due fasi: l'una, sommaria, dinanzi al giudice dell'esecuzione; l'altra, a cognizione piena, dinanzi al giudice del merito. Potrebbe mancare la seconda, se nessuna delle parti decidesse di introdurla;
non potrebbe invece mancare la prima, propedeutica e inderogabile anche per l'ipotesi in cui l'opponente non intenda domandare l'adozione di provvedimenti urgenti.
Va evidenziato, inoltre, che nessuno ha prodotto il ricorso ex art. 619 cpc depositato nella procedura esecutiva n. 228/2017; inoltre nessuno ha depositato il fascicolo dell'esecuzione.
Va, al riguardo, ricordato il principio di diritto, pacifico nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli artt. 615 e/o 619 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nel corso della fase sommaria che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, stante l'unitarietà dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, devono senz'altro ritenersi già acquisiti al processo e vanno inseriti nel fascicolo del giudizio contenzioso dell'opposizione stessa, ai sensi dell'art. 186 disp. att. c.p.c., sia che questo debba essere instaurato davanti ad un ufficio giudiziario diverso, sia che debba svolgersi davanti al medesimo ufficio giudiziario presso il quale pende il processo esecutivo;
di conseguenza, non
è necessario a tal fine che le parti, in relazione a quei documenti, procedano ad una nuova formale attività di produzione nel corso della fase a cognizione piena, secondo le modalità e nei termini perentori previsti dall'art. 183 c.p.c., né possono ritenersi sussistenti preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione ed al loro inserimento nel fascicolo processuale di parte, affinché il giudice del merito ne tenga conto ai fini della decisione;
tali documenti, peraltro (a differenza dei processi verbali delle udienze di comparizione davanti al giudice
Pagina 2 di 4 dell'esecuzione nella fase sommaria), restano produzioni documentali di parte, dunque trovano allocazione nei fascicoli processuali delle parti stesse di cui all'art. 166 c.p.c. (mentre non entrano direttamente a fare parte del fascicolo di ufficio di cui all'art. 168 c.p.c., in quanto tale) e seguono il regime di detti fascicoli che, essendo nella disponibilità delle parti stesse, come previsto dall'art. 169 c.p.c., vanno depositati al momento dell'assegnazione della causa in decisione (e al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale), dovendosi presumere, nel caso in cui il fascicolo di parte non sia depositato o sia depositato privo di alcuni documenti, che la parte abbia rinunziato ad avvalersi dei documenti in esso non inclusi
(o di tutti quelli già prodotti, in caso di mancato deposito dell'intero fascicolo, e fatta sempre salva la facoltà dell'altra parte di provvedere al deposito di qualunque documento comunque già acquisito al processo, anche se prodotto dalla controparte, affinché se ne tenga conto ai fini della decisione); laddove debba ritenersi, sulla base di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, che la mancata inclusione nei fascicoli di parte di alcuni documenti già prodotti – quindi già acquisiti al processo – sia esclusiva conseguenza di un disguido e/o di un errore della cancelleria e non sia, invece, imputabile alla condotta delle parti stesse, il giudice
è tenuto a disporre le necessarie ricerche e/o, quanto meno, ad interpellare le parti al fine di una eventuale ricostruzione del fascicolo o, comunque, al fine dell'acquisizione dei suddetti documenti, già regolarmente prodotti ma non presenti in atti per cause non imputabili alle parti;
l'omissione di tale attività può costituire motivo di gravame avverso la decisione
(eventualmente assunta senza considerare i documenti smarriti o, comunque, non presenti nel fascicolo per causa non imputabile alle parti); in tal caso, peraltro, in sede di gravame, la parte appellante ha pur sempre l'onere di produrre nuovamente quei documenti – se non presenti nel fascicolo – affinché possano essere presi in considerazione e valutati dal giudice di secondo grado, il quale deve in ogni caso decidere la causa nel merito” (cfr. Cass.
26116/2021).
Pertanto, la causa verrà decisa sulla base della documentazione in atti.
L'opposizione è fondata.
Invero, dall'esame della documentazione prodotta dall'opponente (cfr. comunicazione di ) emerge la circostanza della contitolarità in capo al debitore CP_3 CP_2
e della terza dei seguenti rapporti di credito: 1) buono postale
[...] Parte_1
n. 2130644 dell'importo di Euro 2.750,00; 2) buono postale n. 2130645 dell'importo di Euro
1.500,00; 3) buono postale n. 3616266 dell'importo di Euro 250,00; 4) depositi risparmi n.
18777123 di Euro 4.943,19.
Pagina 3 di 4 Ne discende che il 50% delle suddette somme appartiene alla terza Parte_1
[...]
Pertanto, l'efficacia del pignoramento va limitata alla giusta metà delle somme di cui ai sopramenzionati rapporti di credito.
Tenuto conto del comportamento processuale del creditore procedente, che ha riconosciuto l'appartenenza all'opponente delle somme in oggetto nella misura del 50%, sussistono i presupposti per compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
a) Accoglie l'opposizione di terzo e per l'effetto limita l'efficacia del pignoramento alla giusta metà delle somme di cui ai seguenti rapporti di credito: 1) buono postale n. 2130644 dell'importo di Euro 2.750,00; 2) buono postale n. 2130645 dell'importo di Euro 1.500,00; 3) buono postale n. 3616266 dell'importo di Euro 250,00; 4) depositi risparmi n. 18777123 di Euro 4.943,19;
b) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 27/06/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4062/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 30.1.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in PIAZZA MARCONI 39 SARNO, presso lo studio dell'Avv. MANCUSO UMBERTO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Via San Clemente, 146 84015 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv.
PANNULLO PASQUALE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTA
(c.f.: ); Controparte_2 C.F._5
CONVENUTO contumace
Oggetto: Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 4 Va dichiarata la contumacia di non costituitosi in giudizio sebbene Controparte_2 ritualmente citato.
Preliminarmente in diritto si osserva che la S.C. ha affermato che tutte le opposizioni esecutive debbano rispettare due princìpi inderogabili. Il primo principio è che l'opposizione sia “introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione)”, al quale “è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione” (così, in motivazione, Cass.
Sez. 3, sent. 11 ottobre 2018, n. 25170, Rv. 651161-01). Il secondo principio è che l'opposizione debba svolgersi necessariamente in due fasi: l'una, sommaria, dinanzi al giudice dell'esecuzione; l'altra, a cognizione piena, dinanzi al giudice del merito. Potrebbe mancare la seconda, se nessuna delle parti decidesse di introdurla;
non potrebbe invece mancare la prima, propedeutica e inderogabile anche per l'ipotesi in cui l'opponente non intenda domandare l'adozione di provvedimenti urgenti.
Va evidenziato, inoltre, che nessuno ha prodotto il ricorso ex art. 619 cpc depositato nella procedura esecutiva n. 228/2017; inoltre nessuno ha depositato il fascicolo dell'esecuzione.
Va, al riguardo, ricordato il principio di diritto, pacifico nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli artt. 615 e/o 619 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nel corso della fase sommaria che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, stante l'unitarietà dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, devono senz'altro ritenersi già acquisiti al processo e vanno inseriti nel fascicolo del giudizio contenzioso dell'opposizione stessa, ai sensi dell'art. 186 disp. att. c.p.c., sia che questo debba essere instaurato davanti ad un ufficio giudiziario diverso, sia che debba svolgersi davanti al medesimo ufficio giudiziario presso il quale pende il processo esecutivo;
di conseguenza, non
è necessario a tal fine che le parti, in relazione a quei documenti, procedano ad una nuova formale attività di produzione nel corso della fase a cognizione piena, secondo le modalità e nei termini perentori previsti dall'art. 183 c.p.c., né possono ritenersi sussistenti preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione ed al loro inserimento nel fascicolo processuale di parte, affinché il giudice del merito ne tenga conto ai fini della decisione;
tali documenti, peraltro (a differenza dei processi verbali delle udienze di comparizione davanti al giudice
Pagina 2 di 4 dell'esecuzione nella fase sommaria), restano produzioni documentali di parte, dunque trovano allocazione nei fascicoli processuali delle parti stesse di cui all'art. 166 c.p.c. (mentre non entrano direttamente a fare parte del fascicolo di ufficio di cui all'art. 168 c.p.c., in quanto tale) e seguono il regime di detti fascicoli che, essendo nella disponibilità delle parti stesse, come previsto dall'art. 169 c.p.c., vanno depositati al momento dell'assegnazione della causa in decisione (e al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale), dovendosi presumere, nel caso in cui il fascicolo di parte non sia depositato o sia depositato privo di alcuni documenti, che la parte abbia rinunziato ad avvalersi dei documenti in esso non inclusi
(o di tutti quelli già prodotti, in caso di mancato deposito dell'intero fascicolo, e fatta sempre salva la facoltà dell'altra parte di provvedere al deposito di qualunque documento comunque già acquisito al processo, anche se prodotto dalla controparte, affinché se ne tenga conto ai fini della decisione); laddove debba ritenersi, sulla base di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, che la mancata inclusione nei fascicoli di parte di alcuni documenti già prodotti – quindi già acquisiti al processo – sia esclusiva conseguenza di un disguido e/o di un errore della cancelleria e non sia, invece, imputabile alla condotta delle parti stesse, il giudice
è tenuto a disporre le necessarie ricerche e/o, quanto meno, ad interpellare le parti al fine di una eventuale ricostruzione del fascicolo o, comunque, al fine dell'acquisizione dei suddetti documenti, già regolarmente prodotti ma non presenti in atti per cause non imputabili alle parti;
l'omissione di tale attività può costituire motivo di gravame avverso la decisione
(eventualmente assunta senza considerare i documenti smarriti o, comunque, non presenti nel fascicolo per causa non imputabile alle parti); in tal caso, peraltro, in sede di gravame, la parte appellante ha pur sempre l'onere di produrre nuovamente quei documenti – se non presenti nel fascicolo – affinché possano essere presi in considerazione e valutati dal giudice di secondo grado, il quale deve in ogni caso decidere la causa nel merito” (cfr. Cass.
26116/2021).
Pertanto, la causa verrà decisa sulla base della documentazione in atti.
L'opposizione è fondata.
Invero, dall'esame della documentazione prodotta dall'opponente (cfr. comunicazione di ) emerge la circostanza della contitolarità in capo al debitore CP_3 CP_2
e della terza dei seguenti rapporti di credito: 1) buono postale
[...] Parte_1
n. 2130644 dell'importo di Euro 2.750,00; 2) buono postale n. 2130645 dell'importo di Euro
1.500,00; 3) buono postale n. 3616266 dell'importo di Euro 250,00; 4) depositi risparmi n.
18777123 di Euro 4.943,19.
Pagina 3 di 4 Ne discende che il 50% delle suddette somme appartiene alla terza Parte_1
[...]
Pertanto, l'efficacia del pignoramento va limitata alla giusta metà delle somme di cui ai sopramenzionati rapporti di credito.
Tenuto conto del comportamento processuale del creditore procedente, che ha riconosciuto l'appartenenza all'opponente delle somme in oggetto nella misura del 50%, sussistono i presupposti per compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
a) Accoglie l'opposizione di terzo e per l'effetto limita l'efficacia del pignoramento alla giusta metà delle somme di cui ai seguenti rapporti di credito: 1) buono postale n. 2130644 dell'importo di Euro 2.750,00; 2) buono postale n. 2130645 dell'importo di Euro 1.500,00; 3) buono postale n. 3616266 dell'importo di Euro 250,00; 4) depositi risparmi n. 18777123 di Euro 4.943,19;
b) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 27/06/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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