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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 26/07/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. PAOLO VILLA, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. STEFANIA GIRIBALDI, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON NOTE
DEPOSITATE IN DATA 12.02.2025:”
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che in data 11 giugno 1988, e hanno contratto nel Comune di Augusta (Sr) con Parte_1 CP_1 atto trascritto nei registri della Stato Civile del Comune di Augusta al n. 83 anno 1988- Atti di Matrimonio- Parte II- Serie A;
2) Nessuna decisione e statuizione è necessaria per quanto concerne il mantenimento dei figli divenuti entrambi maggiorenni ed autosufficienti;
3) Revocare l'assegnazione alla SI. dell'immobile già casa coniugale di comune CP_1
proprietà sita in Cremona- via Cadore n 13 b- identificata al Catasto dei Fabbricati del
Comune di Cremona al foglio 87- Particella 266 sub 10 superficie catastale 94 mq- rendita €
511.29- zona censuaria 1- Cat A/2- classe 3- consistenza 5,5 vani;
essendo venuti meno i presupposti che ne giustificavano l'assegnazione e che tornerà pertanto nella piena disponibilità di entrambi i proprietari.
4) I SIg.ri e sono entrambi autosufficienti e pertanto nessun assegno divorzile Pt_1 CP_1
viene posto a carico né preteso da entrambe.
5) Al fine di definire e risolvere ogni questione giuridica ed economica ancora pendente a causa della crisi coniugale, ivi comprese questioni legate al mantenimento del figlio , il SI. Per_1
si impegna a trasferire alla SI.ra , che si impegna ad acquistare, Parte_1 CP_1 la quota del 50% dell'immobile, già casa coniugale di comune proprietà sita in Cremona – via Cadore n.13 b- identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cremona al foglio
87- Particella 266 sub 10 superficie catastale 94 mq- rendita € 511.29- zona censuaria 1- Cat
A/2- classe 3- consistenza 5,5 vani.
Ai fini fiscali si precisa che questo trasferimento è elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale.
6) La somma per la compravendita di detta quota viene qualificata in € 35.000,00 =
(trentacinquemila) che la SI.ra si impegna a corrispondere in due soluzioni: € CP_1
15000,00 =(quindicimila) a titolo di acconto entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed i restanti 20000,00= (ventimila)
a titolo di saldo al momento del rogito da stipularsi avanti al Notaio, indicato da parte acquirente, entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il presente atto vale a tutti gli effetti come atto preliminare di compravendita.
7) I SIg.ri e dichiarano di aver definito tutte le questioni economiche tra loro Pt_1 CP_1
pendenti, pertanto, con il perfezionamento della compravendita e con l'adempimento dei rispettivi obblighi relativi all'atto di trasferimento sopra indicato, dichiarano di null'avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi causa o titolo.
8) Ogni parte provvederà al pagamento del proprio difensore.” *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 26.07.2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario con in Augusta (SR) in data 11.06.1988 (trascritto presso gli atti CP_1
dello Stato civile del Comune medesimo n. 83, parte II, serie A, anno 1988), unione dalla quale sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]), e di essersi separato dalla moglie Per_2 Per_1
con verbale del 06.02.2020, omologato con decreto del Tribunale di Cremona n. 1638/2020 del
18.03.2020, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in ricorso.
Il ricorrente, in particolare, domandava di revocare l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento pari a € 150,00 a favore del figlio divenuto maggiorenne, e l'assegnazione della ex casa Per_1
familiare a favore della moglie, con conseguente ripristino della piena disponibilità da parte dei comproprietari.
Con comparsa depositata il 07.11.2024, si costituiva in giudizio aderendo alla richiesta CP_1
di divorzio;
la resistente chiedeva di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne mediante il versamento di un importo pari a € 350.00 mensili, oltre al Per_1
pagamento delle somme arretrate come meglio indicate nella costituzione. La resistente domandava, altresì, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale sita a Cremona (CR) alla via Cadore n.
13/b.
All'udienza dell'11.11.2024, tenutasi innanzi al Gop delegato per il tentativo di conciliazione, le parti davano atto della pendenza di trattative al fine di raggiungere un accordo complessivo a tacitazione della controversia e si riservavano di formalizzare l'eventuale accordo alla prossima udienza calendarizzata.
Depositate le memorie ex art. 473 bis c.p.c., avversate le difese di controparte, le parti comparivano all'udienza del 12.12.2024 ove confermavano la pendenza di serie trattative per la definizione della controversia e chiedevano un ulteriore termine, fino a febbrario 2025, per definire i termini dell'accordo.
Il Giudice, dato atto, assegnava alle parti termine fino al 14 febbraio 2025 per depositare il testo dell'accordo raggiunto, riservando all'esito ogni provvedimento.
Con note depositate telematicamente in data 12.02.2025 le parti rassegnavano, quindi, le conclusioni congiunte, come sopra trascritte, e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di conSIlio del 24/03/2025.
* La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
Augusta (SR) in data 11.06.1988 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo n.
83, parte II, serie A, anno 1988).
Dal matrimonio sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_2 Per_1
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 06.02.2020, omologato con decreto del Tribunale di Cremona n. 1638/2020 del 18.03.2020.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
* Le statuizioni economiche e le pattuizioni raggiunte dalle parti
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Le parti, infatti, hanno dato atto che il figlio (nato il [...]) era maggiorenne Per_2
ed economicamente indipendente già in sede di separazione;
il figlio (nato il [...]), Per_1
invece, è divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente a partire dal mese di gennaio 2024, come dichiarato all'udienza del 12.12.2024. Dunque, alla luce delle chiare dichiarazioni in atti, il
Tribunale non può che prendere atto che si è inserito nel mondo del lavoro ed è divenuto Per_1
autonomo secondo quanto affermato da entrambi i genitori;
tale circostanza impone di affermare che l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori è cessato.
In questo quadro, conseguenziale alla condizione di autonomia della prole maggiorenne è la revoca della assegnazione della casa coniugale. Difatti, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale a trovava fondamento nel collocamento prevalente di presso la CP_1 Per_1
residenza della madre.
Il successivo allontanamento di dal contesto abitativo (v. contratto di affitto allegato n. 4 della Per_1
memoria difensiva), unito alla conseguita indipendenza economica, comporta il venir meno dei presupposti a fondamento dell'assegnazione della ex casa familiare nonché il ripristino della piena disponibilità dell'immobile da parte dei comproprietari.
Resta da precisare che nessuno dei coniugi non hanno formulato richieste di assegno divorzile. Tanto considerato, il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti nella regolazione dei reciproci rapporti nascenti dal matrimonio e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da contratto da e in Augusta (SR) in data 11.06.1988 (trascritto presso gli Parte_1 CP_1
atti dello Stato civile del Comune medesimo n. 83, parte II, serie A, anno 1988);
2. REVOCA l'assegno di mantenimento posto a carico del padre a favore del figlio maggiorenne a far data dalla mensilità di gennaio 2024; Per_1
3. REVOCA l'assegnazione della casa coniugale in favore di CP_1
4. DÀ ATTO che si impegna a trasferire a , che si impegna ad Parte_1 CP_1 acquistare, la quota del 50% dell'immobile, già casa coniugale di comune proprietà sita in
Cremona, via Cadore n.13 b (identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cremona al foglio 87- Particella 266 sub 10 superficie catastale 94 mq- rendita € 511.29- zona censuaria
1- Cat A/2- classe 3- consistenza 5,5 vani), alle condizioni come congiuntamente individuate dalle parti nelle note depositate il 12/02/2025, da intendersi qui integralmente richiamate;
5. DÀ ATTO che e con l'integrale adempimento di quanto pattuito, Parte_1 CP_1
dichiarano di aver definito ogni vicendevole pretesa per ogni titolo, causa o ragione in dipendenza dei rapporti patrimoniali e personali derivanti dalla loro unione e di non avere più nulla da pretendere reciprocamente;
6. DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Augusta (SR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Così è deciso in Cremona nella camera di conSIlio del 24/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 26/07/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. PAOLO VILLA, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. STEFANIA GIRIBALDI, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON NOTE
DEPOSITATE IN DATA 12.02.2025:”
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che in data 11 giugno 1988, e hanno contratto nel Comune di Augusta (Sr) con Parte_1 CP_1 atto trascritto nei registri della Stato Civile del Comune di Augusta al n. 83 anno 1988- Atti di Matrimonio- Parte II- Serie A;
2) Nessuna decisione e statuizione è necessaria per quanto concerne il mantenimento dei figli divenuti entrambi maggiorenni ed autosufficienti;
3) Revocare l'assegnazione alla SI. dell'immobile già casa coniugale di comune CP_1
proprietà sita in Cremona- via Cadore n 13 b- identificata al Catasto dei Fabbricati del
Comune di Cremona al foglio 87- Particella 266 sub 10 superficie catastale 94 mq- rendita €
511.29- zona censuaria 1- Cat A/2- classe 3- consistenza 5,5 vani;
essendo venuti meno i presupposti che ne giustificavano l'assegnazione e che tornerà pertanto nella piena disponibilità di entrambi i proprietari.
4) I SIg.ri e sono entrambi autosufficienti e pertanto nessun assegno divorzile Pt_1 CP_1
viene posto a carico né preteso da entrambe.
5) Al fine di definire e risolvere ogni questione giuridica ed economica ancora pendente a causa della crisi coniugale, ivi comprese questioni legate al mantenimento del figlio , il SI. Per_1
si impegna a trasferire alla SI.ra , che si impegna ad acquistare, Parte_1 CP_1 la quota del 50% dell'immobile, già casa coniugale di comune proprietà sita in Cremona – via Cadore n.13 b- identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cremona al foglio
87- Particella 266 sub 10 superficie catastale 94 mq- rendita € 511.29- zona censuaria 1- Cat
A/2- classe 3- consistenza 5,5 vani.
Ai fini fiscali si precisa che questo trasferimento è elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale.
6) La somma per la compravendita di detta quota viene qualificata in € 35.000,00 =
(trentacinquemila) che la SI.ra si impegna a corrispondere in due soluzioni: € CP_1
15000,00 =(quindicimila) a titolo di acconto entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed i restanti 20000,00= (ventimila)
a titolo di saldo al momento del rogito da stipularsi avanti al Notaio, indicato da parte acquirente, entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il presente atto vale a tutti gli effetti come atto preliminare di compravendita.
7) I SIg.ri e dichiarano di aver definito tutte le questioni economiche tra loro Pt_1 CP_1
pendenti, pertanto, con il perfezionamento della compravendita e con l'adempimento dei rispettivi obblighi relativi all'atto di trasferimento sopra indicato, dichiarano di null'avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi causa o titolo.
8) Ogni parte provvederà al pagamento del proprio difensore.” *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 26.07.2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario con in Augusta (SR) in data 11.06.1988 (trascritto presso gli atti CP_1
dello Stato civile del Comune medesimo n. 83, parte II, serie A, anno 1988), unione dalla quale sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]), e di essersi separato dalla moglie Per_2 Per_1
con verbale del 06.02.2020, omologato con decreto del Tribunale di Cremona n. 1638/2020 del
18.03.2020, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in ricorso.
Il ricorrente, in particolare, domandava di revocare l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento pari a € 150,00 a favore del figlio divenuto maggiorenne, e l'assegnazione della ex casa Per_1
familiare a favore della moglie, con conseguente ripristino della piena disponibilità da parte dei comproprietari.
Con comparsa depositata il 07.11.2024, si costituiva in giudizio aderendo alla richiesta CP_1
di divorzio;
la resistente chiedeva di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne mediante il versamento di un importo pari a € 350.00 mensili, oltre al Per_1
pagamento delle somme arretrate come meglio indicate nella costituzione. La resistente domandava, altresì, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale sita a Cremona (CR) alla via Cadore n.
13/b.
All'udienza dell'11.11.2024, tenutasi innanzi al Gop delegato per il tentativo di conciliazione, le parti davano atto della pendenza di trattative al fine di raggiungere un accordo complessivo a tacitazione della controversia e si riservavano di formalizzare l'eventuale accordo alla prossima udienza calendarizzata.
Depositate le memorie ex art. 473 bis c.p.c., avversate le difese di controparte, le parti comparivano all'udienza del 12.12.2024 ove confermavano la pendenza di serie trattative per la definizione della controversia e chiedevano un ulteriore termine, fino a febbrario 2025, per definire i termini dell'accordo.
Il Giudice, dato atto, assegnava alle parti termine fino al 14 febbraio 2025 per depositare il testo dell'accordo raggiunto, riservando all'esito ogni provvedimento.
Con note depositate telematicamente in data 12.02.2025 le parti rassegnavano, quindi, le conclusioni congiunte, come sopra trascritte, e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di conSIlio del 24/03/2025.
* La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
Augusta (SR) in data 11.06.1988 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo n.
83, parte II, serie A, anno 1988).
Dal matrimonio sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_2 Per_1
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 06.02.2020, omologato con decreto del Tribunale di Cremona n. 1638/2020 del 18.03.2020.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
* Le statuizioni economiche e le pattuizioni raggiunte dalle parti
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Le parti, infatti, hanno dato atto che il figlio (nato il [...]) era maggiorenne Per_2
ed economicamente indipendente già in sede di separazione;
il figlio (nato il [...]), Per_1
invece, è divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente a partire dal mese di gennaio 2024, come dichiarato all'udienza del 12.12.2024. Dunque, alla luce delle chiare dichiarazioni in atti, il
Tribunale non può che prendere atto che si è inserito nel mondo del lavoro ed è divenuto Per_1
autonomo secondo quanto affermato da entrambi i genitori;
tale circostanza impone di affermare che l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori è cessato.
In questo quadro, conseguenziale alla condizione di autonomia della prole maggiorenne è la revoca della assegnazione della casa coniugale. Difatti, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale a trovava fondamento nel collocamento prevalente di presso la CP_1 Per_1
residenza della madre.
Il successivo allontanamento di dal contesto abitativo (v. contratto di affitto allegato n. 4 della Per_1
memoria difensiva), unito alla conseguita indipendenza economica, comporta il venir meno dei presupposti a fondamento dell'assegnazione della ex casa familiare nonché il ripristino della piena disponibilità dell'immobile da parte dei comproprietari.
Resta da precisare che nessuno dei coniugi non hanno formulato richieste di assegno divorzile. Tanto considerato, il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti nella regolazione dei reciproci rapporti nascenti dal matrimonio e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da contratto da e in Augusta (SR) in data 11.06.1988 (trascritto presso gli Parte_1 CP_1
atti dello Stato civile del Comune medesimo n. 83, parte II, serie A, anno 1988);
2. REVOCA l'assegno di mantenimento posto a carico del padre a favore del figlio maggiorenne a far data dalla mensilità di gennaio 2024; Per_1
3. REVOCA l'assegnazione della casa coniugale in favore di CP_1
4. DÀ ATTO che si impegna a trasferire a , che si impegna ad Parte_1 CP_1 acquistare, la quota del 50% dell'immobile, già casa coniugale di comune proprietà sita in
Cremona, via Cadore n.13 b (identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cremona al foglio 87- Particella 266 sub 10 superficie catastale 94 mq- rendita € 511.29- zona censuaria
1- Cat A/2- classe 3- consistenza 5,5 vani), alle condizioni come congiuntamente individuate dalle parti nelle note depositate il 12/02/2025, da intendersi qui integralmente richiamate;
5. DÀ ATTO che e con l'integrale adempimento di quanto pattuito, Parte_1 CP_1
dichiarano di aver definito ogni vicendevole pretesa per ogni titolo, causa o ragione in dipendenza dei rapporti patrimoniali e personali derivanti dalla loro unione e di non avere più nulla da pretendere reciprocamente;
6. DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Augusta (SR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Così è deciso in Cremona nella camera di conSIlio del 24/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato