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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. 15802/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15802/24 di R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Guglielmo Tortarolo
ricorrente contro
Controparte_1
con gli Avv.ti Elena Garelli e Virginia Cuffaro
resistente
premesso
che
- con atto del 20.5.24 ha instaurato il presente procedimento intimando lo sfratto Pt_1
per morosità in considerazione del mancato pagamento di canoni e spese relativi pagina 1 di 4 all'immobile di Torino, corso Molise n. 30, oggetto del contratto di locazione del
14.1.16;
- all'udienza del 16.9.24 l'intimata ha proposto opposizione;
- con ordinanza del 17.9.24 il G.D. ha respinto l'istanza attorea ex art. 665 c.p.c., ha disposto la conversione del rito, ha prescritto la mediazione obbligatoria ed ha assegnato termine per il deposito di memorie integrative;
- le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 426 c.p.c.;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con verbale del 6.2.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- con l'intimazione di sfratto ha lamentato il mancato pagamento da parte della Pt_1
resistente di euro 8.190 (così correggendo a mani la cifra dattiloscritta di euro
10.843,60) per canoni e acconti spese;
- nella memoria integrativa del 7.1.25 seguita al rigetto dell'istanza ex art. 665 c.p.c.
Acaja ha precisato che dall'agosto 2023 la resistente non avrebbe pagato alcunché né
a titolo di canone, né a titolo di spese;
- la resistente ha replicato che il canone di affitto era stato pattuito in euro 590 mensili e che controparte non avrebbe fornito alcuna tabella riguardante le spese richieste;
- la resistente non ha dunque negato di aver omesso il pagamento dei canoni e, in ogni caso, non ne ha né allegato né provato il pagamento, come sarebbe stato suo onere fare vertendosi in materia contrattuale;
pagina 2 di 4 - tale omissione è di per sé sufficiente a configurare un inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto ex art. 5 l. 392/78, indipendentemente dalla debenza e dall'ammontare di quanto vantato dalla ricorrente a titolo di spese;
- la richiesta di risoluzione del contratto – unica comanda svolta – è, conseguentemente,
raccoglibile anche prescindendo dall'eventuale debito per spese che è superfluo acclarare e quantificare in questa sede;
- le spese di lite seguono la soccombenza della resistente;
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri minimi inderogabili di cui al D.M.
147/22 tenuto conto del valore della causa (ad oggi e nei limiti della presente motivazione, di euro 12.390 per i 21 canoni di euro 590 ciascuno maturati dall'agosto
2023 all'aprile 2025), del suo modesto grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 355
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 221
- negoziazione: euro 441
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase istruttoria/di trattazione: euro 840
- fase decisionale: euro 840
per complessivi euro 3.157, oltre ad euro 382,50 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
pagina 3 di 4 definitivamente pronunciando,
- dichiara la risoluzione del contratto del 14.1.16 per inadempimento di CP_1
;
[...]
- condanna al rilascio in favore di dell'immobile sito in Controparte_1 Parte_1
Torino, corso Molise n. 30 libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 30 maggio 2025;
- condanna al pagamento a favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali che liquida in euro 382,50 per esposti ed euro 3.157 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 11 aprile 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15802/24 di R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Guglielmo Tortarolo
ricorrente contro
Controparte_1
con gli Avv.ti Elena Garelli e Virginia Cuffaro
resistente
premesso
che
- con atto del 20.5.24 ha instaurato il presente procedimento intimando lo sfratto Pt_1
per morosità in considerazione del mancato pagamento di canoni e spese relativi pagina 1 di 4 all'immobile di Torino, corso Molise n. 30, oggetto del contratto di locazione del
14.1.16;
- all'udienza del 16.9.24 l'intimata ha proposto opposizione;
- con ordinanza del 17.9.24 il G.D. ha respinto l'istanza attorea ex art. 665 c.p.c., ha disposto la conversione del rito, ha prescritto la mediazione obbligatoria ed ha assegnato termine per il deposito di memorie integrative;
- le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 426 c.p.c.;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con verbale del 6.2.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- con l'intimazione di sfratto ha lamentato il mancato pagamento da parte della Pt_1
resistente di euro 8.190 (così correggendo a mani la cifra dattiloscritta di euro
10.843,60) per canoni e acconti spese;
- nella memoria integrativa del 7.1.25 seguita al rigetto dell'istanza ex art. 665 c.p.c.
Acaja ha precisato che dall'agosto 2023 la resistente non avrebbe pagato alcunché né
a titolo di canone, né a titolo di spese;
- la resistente ha replicato che il canone di affitto era stato pattuito in euro 590 mensili e che controparte non avrebbe fornito alcuna tabella riguardante le spese richieste;
- la resistente non ha dunque negato di aver omesso il pagamento dei canoni e, in ogni caso, non ne ha né allegato né provato il pagamento, come sarebbe stato suo onere fare vertendosi in materia contrattuale;
pagina 2 di 4 - tale omissione è di per sé sufficiente a configurare un inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto ex art. 5 l. 392/78, indipendentemente dalla debenza e dall'ammontare di quanto vantato dalla ricorrente a titolo di spese;
- la richiesta di risoluzione del contratto – unica comanda svolta – è, conseguentemente,
raccoglibile anche prescindendo dall'eventuale debito per spese che è superfluo acclarare e quantificare in questa sede;
- le spese di lite seguono la soccombenza della resistente;
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri minimi inderogabili di cui al D.M.
147/22 tenuto conto del valore della causa (ad oggi e nei limiti della presente motivazione, di euro 12.390 per i 21 canoni di euro 590 ciascuno maturati dall'agosto
2023 all'aprile 2025), del suo modesto grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 355
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 221
- negoziazione: euro 441
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase istruttoria/di trattazione: euro 840
- fase decisionale: euro 840
per complessivi euro 3.157, oltre ad euro 382,50 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
pagina 3 di 4 definitivamente pronunciando,
- dichiara la risoluzione del contratto del 14.1.16 per inadempimento di CP_1
;
[...]
- condanna al rilascio in favore di dell'immobile sito in Controparte_1 Parte_1
Torino, corso Molise n. 30 libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 30 maggio 2025;
- condanna al pagamento a favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali che liquida in euro 382,50 per esposti ed euro 3.157 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 11 aprile 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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