Decreto presidenziale 16 settembre 2024
Ordinanza collegiale 23 novembre 2024
Ordinanza collegiale 17 febbraio 2025
Dispositivo di sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Ordinanza collegiale 10 novembre 2025
Ordinanza collegiale 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 24/03/2025, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02504/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04174/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4174 del 2024, proposto da
NC AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Sito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune S. Antonio Abate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato NN Perillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NN TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del verbale di proclamazione degli eletti dell’Ufficio centrale elettorale di Sant’Antonio Abate del 15 luglio 2024, conosciuto in data 18 luglio 2024 relativo alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Sant’Antonio Abate tenutesi in data 8 e 9 giugno 2024;
- di ogni ulteriore provvedimento, anche allo stato sconosciuto, relativo al risultato della consultazione elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Sant’Antonio Abate, ivi compresi il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale, nonché i verbali di seggio delle Sezioni 5, 6, 9, 10, 13, 15 e le relative tabelle di scrutinio con frontespizio rosso contenute nella busta 5/COM;
NONCHÉ
per la proclamazione della ricorrente quale eletta alla carica di consigliere comunale del Comune di Sant’Antonio Abate, in luogo del sig. TA NN.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NN TA e del Comune di S. Antonio Abate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato alle consultazioni elettorali amministrative per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Sant’Antonio Abate, tenutesi nei giorni 8 e 9 giugno 2024, in qualità di candidata alla carica di consigliere comunale nella lista n. 3 “La forza gentile”, riportando in totale 330 preferenze.
1.1 Nella medesima lista si candidava altresì a consigliere comunale il sig. TA NN che, all’esito delle operazioni di scrutinio, vedendosi originariamente attribuire 300 voti, lamentava “discordanze nei risultati pubblicati rispetto agli spogli” e richiedeva pertanto, con nota prot. 20833 del 20 giugno 2024, indirizzata al Presidente della Commissione elettorale centrale, “un controllo dell’esattezza dei risultati in tutte le sezioni” .
In riscontro a tale richiesta, l’Ufficio elettorale centrale del Comune di Sant’Antonio Abate, in data 27 giugno 2024, alla presenza del candidato TA NN, rilevava una discrepanza tra le preferenze comunicate dal Comune nei propri dati ufficiali “verosimilmente desunti dall’Ufficio elettorale comunale, dal verbale di sezione contenuto nella busta 7/COM” e “i dati risultanti dai verbali di sezione contenuti nella busta 5/COM, in uso all’Ufficio elettorale centrale” per cui, sentiti i Presidenti delle Sezioni interessate, procedeva al riconteggio dei voti, sulla scorta dei soli dati riportati nelle tabelle di scrutinio “con frontespizio in rosso”. All’esito del ricalcolo, venivano attribuiti al candidato TA n. 35 voti validi in più rispetto a quelli risultanti dai dati ufficiali, con un totale di 335 voti di preferenza.
1.2 Con il ricorso all’esame, dunque, la candidata AL contesta la validità di tale operazione di ricalcolo che ha condotto, infine, alla proclamazione a consigliere comunale del controinteressato in luogo di essa ricorrente. Impugna, pertanto, chiedendone l’annullamento, il verbale di proclamazione degli eletti dell’Ufficio centrale elettorale, unitamente alle tabelle di scrutinio e ai verbali sezionali meglio indicati in epigrafe, articolando, in un unico motivo, plurime censure di violazione di legge (segnatamente artt. 55-58, 63-70, 73 e 74 d.lgs. 267/009) ed eccesso di potere per più profili (omessa istruttoria, motivazione apparente, travisamento, errore di fatto, sviamento).
Più in dettaglio, in tesi di parte ricorrente, le discrasie numeriche emerse tra i dati ufficiali - relativi ai voti riportati dal candidato TA NN nelle Sezioni nn. 5, 6, 9, 10, 13, 15, “verosimilmente desunti dall’Ufficio elettorale comunale, dal verbale di sezione contenuto nella busta 7/COM” e “i dati risultanti dai verbali di sezione contenuti nella busta 5/COM, in uso all’Ufficio elettorale centrale” – sarebbero il frutto della illecita alterazione postuma del risultato elettorale, con artifici grafici ad opera di ignoti, e/o al più dovuti ad errori di trascrizione di risultati di voto non corrispondenti in ogni caso alla effettiva volontà elettorale, come del resto evincibile dalle dichiarazioni dei Presidenti dei seggi interessati.
1.3 Pertanto, alla stregua della indicazione della natura dei vizi denunciati, delle circostanze concrete, del numero delle schede contestate e delle sezioni di riferimento, come anche denunciato all’autorità giudiziaria penale, ha chiesto disporsi verificazione circa le denunciate irregolarità, al fine di appurare quale sia stata la volontà realmente espressa dal corpo elettorale, con annullamento degli atti impugnati, nei limiti del proprio interesse, e correzione del risultato elettorale in suo favore.
2. Si è costituito in giudizio il controinteressato che ha depositato controdeduzioni in data 30 settembre 2024, eccependo in limine la necessità di sospensione del giudizio ex art. 395 c.p.a., stante la pregiudizialità della decisione del giudice penale sulla querela presentata dalla ricorrente contro ignoti “in particolare per il reato p. e p. dall’art. 476 comma 2 – 479 c.p. nonché per il reato p. e p. dall’art. 90 del DPR 16 maggio 1960 n. 570”, e, in subordine, ex art. 77 c.p.a., occorrendo la previa proposizione della querela di falso, in ragione delle censure prospettate, sostanzialmente incentrate sulla falsità degli atti delle operazioni elettorali, con conseguente inammissibilità della richiesta di verificazione. Nel merito, si è comunque opposto all’accoglimento del ricorso, assumendo la prevalenza degli esiti riportati nelle tabelle di scrutinio rispetto a quelli desumibili dai verbali sezionali.
2.1 Si è inoltre costituito il Comune di Sant’Antonio Abbate che, dichiaratosi in posizione neutrale rispetto alla consultazione elettorale, non si è opposto alla richiesta di verificazione del risultato elettorale presentata dalla ricorrente.
3. All’esito dell’udienza del 23 novembre 2024, con ordinanza n. 6466/2024, alla cui motivazione anche si rinvia ex art. 74 cpa, il Collegio ha disposto gli incombenti istruttori ritenuti necessari per la decisione, al fine di appurare la sussistenza dei vizi lamentati in ricorso, attraverso la verifica diretta del materiale elettorale specificamente contestato.
Tale verifica è stata nondimeno limitata alle sezioni elettorali nn. 5, 6 e 15, ove è stata contestata la mera erroneità della registrazione degli esiti di voto, mentre in relazione alle sezioni nn. 9, 10 e 13, per le quali è prospettata l’alterazione delle tabelle di scrutinio e dei relativi verbali sezionali, il Collegio si è riservato, all’esito, ogni altra decisione, anche in ordine alla permanenza dell’interesse di parte all’ulteriore esame dei risultati elettorali e alla eventuale necessità di fissare un termine per la proposizione della querela di falso.
All’uopo il Collegio ha affidato la disposta verificazione a un funzionario delegato dal Prefetto della Provincia di Napoli, con il compito di verificare, per le ridette Sezioni nn. 5, 6 e 15, il numero effettivo di voti di preferenza espressi in favore del candidato a consigliere comunale TA NN, anche previo riconteggio delle schede di votazione e della riapertura delle medesime, disponendo il confronto tra le tabelle di scrutinio con frontespizio nero, contenute nella busta 7/COM, e quelle con frontespizio rosso, contenute nella busta 5/COM.
4. All’esito dell’attività istruttoria, il verificatore ha trasmesso il verbale delle operazioni in questione, svoltesi in data 29 gennaio 2025, presso i locali del Comando Compagnia Carabinieri di Castellammare di Stabia, ove gli atti sono custoditi, in contraddittorio con le parti interessate e con la presenza del personale dell'Arma.
Con ordinanza collegiale n. 2190/2025, il Collegio - rilevato che la relazione di verificazione era stata depositata in data 31 gennaio 2025 - al fine di assicurare il rispetto dei termini a difesa, in accoglimento della relativa istanza di parte, ha disposto rinvio dell’udienza pubblica, tenuto conto del dimezzamento dei termini secondo quanto previsto dall’art. 130, comma 10, c.p.a.
5. All’udienza pubblica del 13 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In limine , va accolta l’istanza del verificatore del 13 gennaio 2025, di proroga del termine fissato al 15 gennaio 2025 con ordinanza collegiale n. 6466/2024, tenuto conto sia del carattere ordinatorio e non perentorio di tale termine (e, comunque, della presentazione dell’istanza prima della relativa scadenza), sia delle ampie e riconosciute giustificazioni addotte a fondamento dell’istanza medesima, essendo stato disposto nelle more il sequestro penale delle schede elettorali oggetto di verificazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, in pendenza della pertinente indagine penale, su denuncia, oltre che della ricorrente, anche del Presidente dell’ufficio elettorale del 15 luglio 2024.
Inoltre, anche al fine di superare ogni ulteriore rilievo di inutilizzabilità della verificazione, lumeggiati dalla difesa controinteressata negli ultimi scritti in ragione delle asserite esigenze di segretezza dell’indagine penale in corso ( cfr . in particolare pagine da 6 a 8), della mancata previa autorizzazione di questo giudice alla richiesta di dissequestro oltre che del superamento dei termini assegnati per il deposito, il Collegio intende dare atto della meritoria attività svolta dal verificatore, che si è adoperato con la diligenza qualificata richiesta nella specie, quale longa manus di questo giudice, onde superare gli ostacoli frappostisi allo svolgimento delle operazioni richieste, tra cui rientra senz’altro la richiesta di dissequestro temporaneo ai fini dell’adempimento puntuale dell’ordine istruttorio.
Dunque, per nulla esorbitando dai compiti assegnatigli, del tutto correttamente il verificatore ha richiesto all’autorità giudiziaria penale, conseguendolo, il dissequestro temporaneo delle schede relative alle sezioni richieste, al fine dell’espletamento della disposta verificazione, nei limiti precisati con l’ordinanza istruttoria della Sezione, n. 6466/2024, onde accertare la sussistenza dei denunciati “errori di trascrizione” delle espressioni di voto nelle tabelle di scrutinio di colore rosso, non ostandovi, evidentemente, le esigenze di segretezza invocate dal controinteressato.
Tale verifica costituisce un passaggio fondamentale al fine di appurare la genuina volontà espressa dagli elettori delle Sezioni interessate dalle dedotte “discrasie” emerse nella registrazione finale degli esiti delle operazioni di scrutinio, risultando di dubbia attribuzione ben 30 preferenze in favore del controntrointeressato, allo stesso imputate all’esito di un mero riconteggio, successivo alla chiusura delle stesse operazioni di spoglio, effettuato sulla base delle sole tabelle di scrutinio di colore rosso (senza dunque raffronto con il doppio originale di colore nero), la cui correttezza, come sottolineato in premessa, è stata anche messa in discussione da alcuni dei Presidenti di seggio delle Sezioni interessate.
Dunque, contrariamente alle strumentali e del tutto infondate affermazioni rese dalla difesa del controinteressato, il verificatore, a fronte di tale specifico incarico, ha agito nel pieno e legittimo adempimento dei compiti affidati da questo Tribunale, procedendo, come doverosamente imponeva l’incarico ricevuto, a svolgere quanto necessario per la puntuale esecuzione dell’ordine istruttorio ricevuto quale ausiliario di questo giudice, allo scopo specifico di far luce su tale opaca vicenda.
7. Va inoltre respinta l’istanza di sospensione del giudizio per la pendenza dell’indagine penale in corso, nonché in relazione alla asserita necessità di proposizione di querela di falso.
Va rilevato, come già puntualmente precisato dal Collegio con l’ordinanza istruttoria n. 6466/2024, che il nucleo centrale delle censure spiegate dalla ricorrente avverso il verbale di proclamazione degli eletti dell’Ufficio centrale elettorale muove dalla constatazione di alcune discrasie numeriche emerse negli atti ufficiali (verbali e tabelle di scrutinio), relativi ai voti riportati dal candidato TA NN nelle Sezioni nn. 5, 6, 9, 10, 13 e 15. Tali discrasie sarebbero, in tesi, attribuibili a due tipologie di censure:
a) in parte (Sezioni nn. 5, 6 e 15) ad un preteso vizio di erronea rappresentazione del risultato elettorale dovuta a errori materiali commessi nella trascrizione dei risultati delle operazioni di voto, i quali sarebbero incontestatamente verificabili dal raffronto tra i dati ufficiali e quanto riportato nei verbali e relative tabelle di scrutinio, così come dichiarato dai rispettivi Presidenti di Sezione (secondo cui i voti riportati dal candidato TA corrispondono a quelli risultanti dalle tabelle di scrutinio con frontespizio in rosso, mentre i diversi dati riportati nei verbali di sezione sono invece frutto di un mero errore materiale);
b) per altra parte (Sezioni nn. 9, 10 e 13), alla falsità dei verbali e delle schede di scrutinio, alterati al fine specifico di modificare la rappresentazione dei voti espressi in favore del controinteressato (circostanza in relazione alla quale è stata anche dalla stessa ricorrente proposta denuncia penale). La ricorrente ha rimarcato come i Presidenti delle predette Sezioni elettorali abbiano denunciato la sussistenza - con riguardo ai voti di preferenza assegnati, nelle rispettive Sezioni, al candidato TA NN - di una presunta falsità ideologica e/o materiale, commessa ad opera di terzi ignoti nella redazione delle tabelle di scrutinio con frontespizio in rosso e di uno dei due esemplari dei verbali di sezione elettorale.
In relazione a tali censure di falsità materiale e/o ideologica dei verbali elettorali di Sezione e delle schede di scrutinio (Sezioni nn. 9, 10 e 13), connesse all’accertamento della denunciata indebita attribuzione al controinteressato di n. 13 voti di preferenza, il Collegio, anche alla stregua delle conformi dichiarazioni di parte ricorrente rese in vista della discussione di merito, rileva preliminarmente la mancanza di interesse all’esame delle stesse.
Invero, all’esito della verificazione (come puntualmente si dirà infra), è emerso il sopravanzamento della ricorrente al controinteressato, per cui, sussistendo in pieno la necessaria prova di resistenza, anche senza l’integrale verificazione delle ulteriori sezioni in contestazione, ne deriva, già in accoglimento delle sole censure sub a), il diverso esito elettorale auspicato dall’interessata, ovvero il conseguimento della carica di consigliere comunale.
Difatti, in relazione a tali censure sub a), per le quali sussiste certamente la giurisdizione di questo giudice amministrativo (e per le quali il Presidente dell’Ufficio elettorale centrale non ha effettuato alcuna segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata) risulta del tutto autonomo l’accertamento di legittimità degli atti delle operazioni elettorali che questo giudice è chiamato a svolgere nei termini innanzi precisati, chiedendosi, dunque, al giudice amministrativo il vaglio della legittimità delle decisioni assunte dal seggio elettorale sotto le evidenziate figure sintomatiche dell’eccesso di potere ( cfr . adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 32/2014), senza necessità di fissazione di un termine per la querela di falso. Tale verifica, inoltre, è anche del tutto avulsa dagli esiti dell’indagine penale, non essendo necessario un preliminare accertamento in ordine alla falsità delle tabelle di scrutinio oggetto di impugnativa, per cui alcuna pregiudizialità sussiste, contrariamente alla tesi svolta dalla controinteressata, né con il giudizio penale, né con un ipotetico giudizio per querela di falso, peraltro nemmeno proposto.
Rileva, al riguardo, l’art. 77 c.p.a. co. 2, rubricato “Querela di falso”, che dispone: “Qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia”.
Nella specie, come ben rimarcato dalla ricorrente, l’eventuale volontaria manomissione da parte di ignoti delle tabelle di scrutino e del verbale di sezione con frontespizio rosso non incide sulla possibilità del G.A. di accertare i voti effettivi conseguiti dalle parti in causa utilizzando i mezzi istruttori richiesti, ossia il riconteggio delle preferenze mediante la riapertura del plico contenente le schede elettorali delle sezioni oggetto di contestazione, il cui esperimento, come si dirà, ha consentito la corretta ricostruzione della effettiva volontà elettorale, nei termini prospettati in ricorso.
8. Nel merito il ricorso è fondato.
8.1 Dal raffronto svolto dal Verificatore tra i dati ufficiali e quanto riportato nei verbali e relative tabelle di scrutinio, è emersa la fondatezza del vizio di erronea rappresentazione del risultato elettorale. In dettaglio, dal riconteggio delle schede votate, per quanto ne importa, in favore del candidato TA NN (lista "Forza Gentile"), è emerso che:
I) nella Sezione n. 5 risultano in totale n. 32 preferenze (in luogo delle 37 attribuite), in conformità a quanto riportato dalla Tabella di Scrutinio con frontespizio nero, mod. 34/COM, e dal verbale delle operazioni dell'ufficio di Sezione, mod. 19/COM, busta 5/COM; in difformità dalla Tabella con frontespizio rosso, mod. 34/COM (n. 37 preferenze), dal verbale delle operazioni dell'ufficio di Sezione mod. 19/COM, busta 7/COM (n. 38 preferenze) e dal verbale dell'Ufficio Centrale modello 58/COM (n. 37 preferenze);
II) nella Sezione n. 6 risultano in totale n. 22 preferenze (in luogo delle n. 27 attribuite), in conformità a quanto riportato dalla Tabella di Scrutinio mod. 34/COM con frontespizio nero e dal verbale delle operazioni dell'ufficio di Sezione mod. 19/COM, busta 7/COM, in difformità dalla Tabella di scrutinio con frontespizio rosso, mod. 34/COM (n. 27 preferenze), dal verbale delle operazioni dell'ufficio di Sezione mod. 19/COM, busta 5/COM, ove anche si rileva una correzione (n. 28 preferenze) e dal Verbale dell'Ufficio Centrale modello 58/COM (n. 27 preferenze);
III) nella sez. n. 15 risultano in totale n. 15 preferenze, ( in corrispondenza con i 15 voti assegnati) in conformità a quanto riportato dalle Tabelle di Scrutinio mod. 34/COM con frontespizio nero e mod. 34/COM con frontespizio rosso nonché dal Verbale dell'Ufficio Centrale modello 58/COM e in difformità dai verbali delle operazioni dell'ufficio di Sezione mod. 19/COM, busta 5/COM, e mod. 19/COM, busta 7/COM, in cui risultano n. 5 preferenze.
8.2 Da quanto è dunque incontestatamente emerso dal conteggio delle schede elettorali delle Sezioni nn. 5, 6 e 15, svoltosi alla presenza delle parti, del verificatore e del personale dell’Arma dei Carabinieri, i voti nel complesso attribuiti al controinteressato sono oggettivamente erronei e non corrispondenti al numero di preferenze riportate dallo stesso. In particolare, posto che la differenza di voti a vantaggio del controinteressato rispetto alla ricorrente nella quantificazione effettuata dalla Commissione elettorale centrale era pari a cinque, va rimarcato che, all’esito della verificazione, la ricorrente risulta aver conseguito 10 voti in più rispetto al controinteressato, sopravanzandolo, dunque, di cinque voti.
8.3 Dunque, in disparte, si ribadisce, gli ulteriori ed autonomi accertamenti in corso nell’ambito indagine penale, visti gli esiti della verificazione che hanno confermato la fondatezza delle doglianze mosse dalla ricorrente, tenuto conto che la stessa risulta aver ottenuto 330 voti, laddove il candidato TA risulta aver conseguito n. 325 voti (n. 10 voti in meno a quelli attribuiti dalla Commissione centrale elettorale), la candidata NC AL va proclamata eletta consigliere comunale in luogo di quest’ultimo.
9. In conclusione, essendo fondate le esaminate censure sub a) il ricorso è accolto, con conseguente annullamento in parte qua , nei limiti dell’interesse della ricorrente, degli atti impugnati, e con assorbimento delle censure non esaminate.
9.1 Il Collegio, pertanto:
a) dispone la correzione dei risultati elettorali, con attribuzione al candidato TA di n. 325 voti in luogo di n. 335 erroneamente attribuiti;
b) per l’effetto, proclama eletta alla carica di consigliere comunale del Comune di Sant’Antonio Abate la ricorrente NC AL in luogo del controinteressato NN TA.
9.2 Le spese della verificazione, nella misura che sarà determinata con separato provvedimento, su istanza del verificatore da presentarsi entro un anno, sono poste a carico del controinteressato.
10. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate a carico del controinteressato, sig. TA NN, in favore della ricorrente, nell’importo indicato in dispositivo, con attribuzione al procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.; spese compensate nei confronti del Comune di S. Antonio Abate, tenuto conto della posizione neutrale assunta nell’ambito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto - previo accoglimento dell’istanza del verificatore di proroga del termine fissato con ordinanza collegiale n. 6466/2024 - così dispone:
- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua gli atti impugnati;
- corregge i risultati elettorali nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, proclama eletta alla carica di consigliere comunale del Comune di Sant’Antonio Abate la ricorrente NC AL in luogo del controinteressato TA NN;
- pone a carico del controinteressato le spese della verificazione, nella misura che sarà determinata con separato provvedimento;
- condanna il controinteressato alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi €. 5.000,00, oltre accessori come per legge e rifusione del contributo unificato, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
spese compensate nei confronti del Comune di S. Antonio Abate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. proc. amm.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO