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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/04/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.V.G. 3958/2024 promosso da
, C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA CAGNATTO E FILIPPO PREITE ed elettivamente domiciliato presso l' indirizzo di posta elettronica Email_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
GAZZANIGA COLETTE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Voghera,
Galleria Duomo n. 4
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 02.04.2025 le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“il giudice propone a 850,00 con rivalutazione Istat annuale e 70% delle spese extra al padre. Spese compensate
Parte resistente si dichiara disponibile e il ricorrente anche, con rinuncia alla richiesta degli arretrati Istat non versati.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, in sede d'udienza, hanno dichiarato di voler definire la causa di cui in oggetto alle condizioni sopra riportate.
In particolare, le parti hanno chiesto al Tribunale, a parziale modifica del Decreto n.
1957/15 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 26.01.2015, di ridurre l'importo dell'assegno che il padre era tenuto a versare quale contributo per il mantenimento dei due figli minori, e in ragione di una Per_1 Persona_2
riduzione della retribuzione dallo stesso percepita e della nascita di un altro figlio, che ha comportato nuovi oneri a suo carico.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, a modifica del Decreto n. 1957/15 emesso dal Tribunale per i Minorenni di
Milano in data 26.01.2015, così dispone:
- recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 10/04/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Pag. 2 di 3 Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.V.G. 3958/2024 promosso da
, C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA CAGNATTO E FILIPPO PREITE ed elettivamente domiciliato presso l' indirizzo di posta elettronica Email_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
GAZZANIGA COLETTE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Voghera,
Galleria Duomo n. 4
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 02.04.2025 le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“il giudice propone a 850,00 con rivalutazione Istat annuale e 70% delle spese extra al padre. Spese compensate
Parte resistente si dichiara disponibile e il ricorrente anche, con rinuncia alla richiesta degli arretrati Istat non versati.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, in sede d'udienza, hanno dichiarato di voler definire la causa di cui in oggetto alle condizioni sopra riportate.
In particolare, le parti hanno chiesto al Tribunale, a parziale modifica del Decreto n.
1957/15 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 26.01.2015, di ridurre l'importo dell'assegno che il padre era tenuto a versare quale contributo per il mantenimento dei due figli minori, e in ragione di una Per_1 Persona_2
riduzione della retribuzione dallo stesso percepita e della nascita di un altro figlio, che ha comportato nuovi oneri a suo carico.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, a modifica del Decreto n. 1957/15 emesso dal Tribunale per i Minorenni di
Milano in data 26.01.2015, così dispone:
- recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 10/04/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Pag. 2 di 3 Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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