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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3146 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19952/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19952/2021
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 11 aprile 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per l'avv. ALBERTI FEDERICA Parte_1
Per non è comparsa l'avv. ARBOLETTO DANIELA Controparte_1
Il Giudice ascoltata la discussione orale del difensore, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 3 N. R.G. 19952/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 19952/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTI FEDERICA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA INDIPENDENZA, 78 20821 MEDA presso il difensore avv.
ALBERTI FEDERICA
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARBOLETTO DANIELA Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. COCCANARI MARCELLA ) VIA LEOPARDI, 12 , C.F._2 CP_1 elettivamente domiciliato in VIA LAZZARO PAPI, 2 20135 presso il difensore avv. CP_1
ARBOLETTO DANIELA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 11 novembre 2022
pagina2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
ha proposto appello avverso la sentenza n.5056 depositata dal Giudice di Pace di Parte_1
il 3 novembre 2020 CP_1
-richiamando quanto eccepito per la prima volta nel giudizio di primo grado con le proprie note conclusive del 28 ottobre 2019, ha contestato la validità della notifica dell''ingiunzione di pagamento n.20180430094920000561202 del 28 maggio 2018
-in particolare, ha allegato che la relata di notifica sarebbe priva sia della sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario o del messo addetto alla notificazione sia del nome del soggetto notificatore
-in realtà, l'allegata nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento -- che, secondo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado del 13 luglio 2018, sarebbe stata notificata il 19 giugno 2018 -- è circostanza irrilevante ai fini dell'accoglimento dell'eccezione
-infatti, la notifica dell'ingiunzione aveva senz'altro raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art.156, ultimo comma, c.p.c., come attestato dalla tempestiva impugnazione dell'atto
-le argomentazioni difensive di merito formulate dalla difesa del ricorrente in primo grado attestano, in particolare, che egli era venuto a conoscenza dell'ingiunzione di pagamento ed aveva pertanto potuto pienamente esercitare il proprio diritto di difesa
-nel merito, aveva contestato innanzi al Giudice di Pace esclusivamente la circostanza Parte_1 che la rilevazione della velocità del proprio veicolo era avvenuta con apparecchiature non omologate
-pertanto, le ulteriori argomentazioni dell'impugnazione, relative alla non intellegibilità dell'ordinanza ingiuntiva riguardo agli elementi costitutivi del credito azionato dal a titolo di Controparte_1 sanzioni amministrative e di maggiorazione per i ritardati pagamenti, ngresso nel presente giudizio di appello che ha natura devolutiva
-in ogni caso, l'ordinanza ingiuntiva è univoca e puntuale nel richiamare i tre verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada, l'entità delle sanzioni e delle maggiorazioni
-in conclusione, l'appello proposto da non merita accoglimento Parte_1
-le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c. nel giudizio d'appello avverso la sentenza n.5056 depositata dal Giudice di Pace di il 3 novembre 2020, così CP_1 dispone:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza indicata in epigrafe Parte_1
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore del , delle spese processuali che si Controparte_1 liquidano in € 600,00 per compenso, oltre a CPA, spe e dovuta.
Milano, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19952/2021
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 11 aprile 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per l'avv. ALBERTI FEDERICA Parte_1
Per non è comparsa l'avv. ARBOLETTO DANIELA Controparte_1
Il Giudice ascoltata la discussione orale del difensore, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 3 N. R.G. 19952/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 19952/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTI FEDERICA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA INDIPENDENZA, 78 20821 MEDA presso il difensore avv.
ALBERTI FEDERICA
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARBOLETTO DANIELA Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. COCCANARI MARCELLA ) VIA LEOPARDI, 12 , C.F._2 CP_1 elettivamente domiciliato in VIA LAZZARO PAPI, 2 20135 presso il difensore avv. CP_1
ARBOLETTO DANIELA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 11 novembre 2022
pagina2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
ha proposto appello avverso la sentenza n.5056 depositata dal Giudice di Pace di Parte_1
il 3 novembre 2020 CP_1
-richiamando quanto eccepito per la prima volta nel giudizio di primo grado con le proprie note conclusive del 28 ottobre 2019, ha contestato la validità della notifica dell''ingiunzione di pagamento n.20180430094920000561202 del 28 maggio 2018
-in particolare, ha allegato che la relata di notifica sarebbe priva sia della sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario o del messo addetto alla notificazione sia del nome del soggetto notificatore
-in realtà, l'allegata nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento -- che, secondo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado del 13 luglio 2018, sarebbe stata notificata il 19 giugno 2018 -- è circostanza irrilevante ai fini dell'accoglimento dell'eccezione
-infatti, la notifica dell'ingiunzione aveva senz'altro raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art.156, ultimo comma, c.p.c., come attestato dalla tempestiva impugnazione dell'atto
-le argomentazioni difensive di merito formulate dalla difesa del ricorrente in primo grado attestano, in particolare, che egli era venuto a conoscenza dell'ingiunzione di pagamento ed aveva pertanto potuto pienamente esercitare il proprio diritto di difesa
-nel merito, aveva contestato innanzi al Giudice di Pace esclusivamente la circostanza Parte_1 che la rilevazione della velocità del proprio veicolo era avvenuta con apparecchiature non omologate
-pertanto, le ulteriori argomentazioni dell'impugnazione, relative alla non intellegibilità dell'ordinanza ingiuntiva riguardo agli elementi costitutivi del credito azionato dal a titolo di Controparte_1 sanzioni amministrative e di maggiorazione per i ritardati pagamenti, ngresso nel presente giudizio di appello che ha natura devolutiva
-in ogni caso, l'ordinanza ingiuntiva è univoca e puntuale nel richiamare i tre verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada, l'entità delle sanzioni e delle maggiorazioni
-in conclusione, l'appello proposto da non merita accoglimento Parte_1
-le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c. nel giudizio d'appello avverso la sentenza n.5056 depositata dal Giudice di Pace di il 3 novembre 2020, così CP_1 dispone:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza indicata in epigrafe Parte_1
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore del , delle spese processuali che si Controparte_1 liquidano in € 600,00 per compenso, oltre a CPA, spe e dovuta.
Milano, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina3 di 3