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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 29/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. ES Paolo Pizzo Presidente dott. Francescamaria Piruzza Giudice dott.ssa Mariaserena Barcellona Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1585 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Marsala, nella Via Parte_1
San Rocco n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonina Bonafede, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
parte ricorrente contro
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
Trapani, nella Via G. Verdi n.7, presso lo studio dell'avv. Margherita Cammarata, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 24.02.2025, le parti hanno concluso come da verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.10.2023, , dopo aver premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Marsala in data 15.09.2007 e che dall'unione coniugale Controparte_1 erano nati i figli ES (Mazara del Vallo, 19.08.2008), (Mazara del Vallo, 12.03.2010), Persona_1
( , 30.03.2011) e (Mazara del Vallo, 10.01.2018), chiedeva all'intestato Tribunale Per_2 Per_3 Persona_4 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente, di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso il domicilio materno e regolamentazione del diritto di visita paterno, di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli mediante il versamento della complessiva somma mensile di € 400,00 nonché alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei minori nella misura del 50%.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale rappresentava Controparte_1 di avere raggiunto un accordo con il ricorrente.
All'udienza del 26.03.2025 le parti personalmente esponevano di avere raggiunto un accordo e i loro procuratori chiedevano quindi che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al maturato accordo.
Il Giudice delegato, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio, il quale, sospendendo dal decidere, disponeva procedersi all'audizione dei minori.
Espletato l'incombente e invitate le parti ad interloquire in ordine ad una delle condizioni di cui all'accordo in atti, la causa veniva assegnata ad altro Giudice e trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, all'udienza del 24.02.2025.
Nel corso di tale udienza i procuratori delle parti rappresentavano che era stato raggiunto il seguente accordo:
“A) pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Marsala il 15.9.2007 e di cui all'atto di matrimonio n. 301, Parte II, Serie A, dell'anno 2007 del Comune di
Marsala;
B) disporre l'affidamento esclusivo dei minori , e Persona_5 Persona_6 Persona_7
, alla madre , con collocamento prevalente presso l'abitazione Persona_8 Controparte_1 materna,sita in Trapani nella via Giovanni Nicotera n.3, attribuendo a costei anche la facoltà di esercitare disgiuntamente dal sig. la responsabilità genitoriale per le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla salute, Parte_1
l'istruzione e l'educazione dei figli minori, cosi come disposto nella sentenza di separazione dei coniugi;
C) disporre che il sig. potrà vedere i minori, in un primo momento, all'interno di uno spazio neutro con Parte_1
l'assistenza dei Servizi Competenti, i quali redigeranno un programma di incontri padre e figli, anche al di fuori dello spazio neutro quando gli operatori lo riterranno opportuno accertata l'assenza di uso di stupefacenti;
D) disporre che lo corrisponda alla Sig,ra un contributo per il mantenimento dei figli dell'importo di Parte_1 CP_1
€ 500,00 mensili (€ 125,00 per figlio), che saranno versati anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese, da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici Istat con decorrenza dall'inizio del secondo anno. Entrambi i coniugi inoltre concorreranno, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie necessarie per i figli minorenni.
E) disporre che gli assegni erogati dall'Inps, quali assegno unico e qualunque altro tipo di misura a sostegno erogata alle famiglie con figli minori saranno percepiti interamente dalla sig.ra CP_1 F) Le parti rinunciano reciprocamente ed espressamente a qualsiasi richiesta economica, essendo entrambe economicamente autosufficienti.
G) Entrambi i coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio
e senza vincoli nonostante la presenza della figlia minore;
emettere ogni altro consequenziale provvedimento”.
Orbene, ricorrono senza dubbio nel caso in esame i presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili, essendo peraltro documentalmente provato che le odierne parti in causa si sono separate con sentenza n. 403/2022 emessa dal Tribunale di Marsala a definizione del procedimento portante il n.
134/2020 (cfr. all. 4 nel fascicolo della ricorrente) e dalla data della pronuncia in poi non risulta si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Si deve poi prendere atto dell'accordo raggiunto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio così come sopra riportate, condizioni che si rivelano conformi agli interessi dei minori e non in contrasto con i principi generali dell'ordinamento.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, come innanzi composto, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Marsala, in data
15.09.2007 da e trascritto nei Registri dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 del suddetto Comune al n. 301, parte II, Serie “A”, dell'anno 2007, nei termini di cui all'accordo delle parti richiamato in parte motiva;
2) dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato
Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala in data
28.04.2025.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti di rito.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mariaserena Barcellona ES Paolo Pizzo