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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/04/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera nella causa iscritta al n. 8 / 2024 RG promossa da
titolare dell'impresa individuale DM Trasporti Parte_1 avv. Alfredo Calistri appellante contro
Controparte_1 avv. Luca Goracci, Diego Vaccaro appellato
CP_2 avv. Claudio Paolo Cambieri, IO de PA appellata
CP_3 avv. Nicola Baronti appellato / appellante incidentale condizionato che porta riunita la causa iscritta al n. 80 / 2024 RG promossa da
Controparte_1 avv. Luca Goracci, Diego Vaccaro appellante contro
titolare dell'impresa individuale DM Trasporti Parte_1 avv. Alfredo Calistri appellato
CP_2
Avv. Claudio paolo Cambieri, IO de PA appellata / appellante incidentale
CP_3 avv. Nicola Baronti appellato
entrambi aventi ad oggetto: appelli riuniti della sentenza n. 436/2023 del Tribunale di Siena quale giudice del lavoro, pubblicata il 30 novembre 2023 pagina 1 di 15 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 14.1.2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti.
La decisione qui impugnata era pronunciata dal Tribunale di Siena all'esito del giudizio di regresso introdotto dall nei confronti della datrice per recuperare il costo dell'infortunio subìto il 27 novembre 2017 dal CP_3 CP_2 dipendente , che l'istituto aveva indennizzato con rendita al 25% per danno biologico permanente, Controparte_1 oltre alla indennità per l'inabilità temporanea di 103 giorni.
La resistente aveva chiamato in causa sia titolare dell'impresa individuale DM trasporti CP_2 Parte_1 coinvolta nella dinamica dello stesso incidente, sia il dipendente infortunato . Controparte_1
Quest'ultimo in via riconvenzionale aveva proposto domanda di risarcimento del danno biologico differenziale nei confronti della datrice CP_2
Il Tribunale aveva istruito il giudizio con prova orale (testi , , e CTU medico legale Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
e aveva accolto sia la domanda di regresso dell , sia la domanda di risarcimento del danno differenziale del CP_3 lavoratore, ritenendo la concorrente responsabilità della datrice e del terzo chiamato per CP_2 Parte_1
l'infortunio, il quale aveva procurato al lavoratore un trauma da schiacciamento cranio facciale, con danno biologico permanente del 30% e 180 giorni di inabilità temporanea.
Invece, aveva respinto l'eccezione di secondo la quale la condotta di sarebbe stata abnorme o CP_2 CP_1 comunque qualificabile come concorso di colpa del danneggiato.
Quanto alla domanda di regresso, aveva riconosciuto €. 174.200,94 a carico solidale di e e, CP_2 Parte_1 nell'ambito dei rapporti interni fra coobbligati, aveva ripartito la responsabilità nella quota all'80% per ed al CP_2
20% per . L'importo complessivo era stato così suddiviso: Parte_1
€. 78.002,74 a titolo di capitale (accantonato, e in parte erogato) per rendita da danno biologico
€. 89.913,45 a titolo di capitale (accantonato, e in parte erogato) per rendita danno patrimoniale
€. 5.586,89 per indennizzo a titolo di inabilità temporanea totale
€. 697,86 per rimborso spese sanitarie e certificazioni mediche
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, esclusa la personalizzazione del punto previsto dalle tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano, liquidati €. 150.011,00 per danno biologico permanente ed €. 14.700 per danno biologico temporaneo, detratte le corrispondenti somme ricevute a titolo di indennizzo temporaneo e definitivo da parte dell' , aveva condannato in solido (responsabile all'80%) e (responsabile al 20%) al CP_3 CP_2 Parte_1 risarcimento del danno biologico differenziale di €. 72.008,26 oltre ad €. 9.113,11 per inabilità temporanea.
Infine, aveva condannato e al pagamento in favore di ed delle spese di lite CP_2 Parte_1 CP_3 CP_1 liquidate in €. 10.154 di compenso, oltre oneri accessori e spese generali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. pagina 2 di 15 La sentenza era stata impugnata separatamente nei due giudizi qui riuniti:
- n. 8/204 RG) appello , nel quale aveva proposto appello incidentale Parte_1 CP_2
- n. 80/24 RG) appello nel quale aveva proposto appello incidentale condizionato. CP_1 CP_3
§§§
Le molteplici questioni devolute con le impugnazioni, qui riunite, sono state affrontate e risolte nel seguente ordine.
Appello incidentale di nei confronti di , e CP_2 CP_3 CP_1 Parte_1
(memoria di costituzione n. 8/24 RG, memoria di costituzione n. 80/24 RG)
Motivo I) Secondo il Tribunale avrebbe errato nell'attribuire l'infortunio alla responsabilità della datrice CP_2 CP_2
(concorrente con quella di ), trascurando che la condotta del lavoratore era stata abnorme ed Parte_1 CP_1 aveva interrotto il nesso di causa con la condotta datoriale, o comunque era stata imprudente e quindi aveva dato luogo un concorso di colpa dell'infortunato, in misura addirittura prevalente rispetto alla colpa datoriale.
In linea generale, l'obbligo di protezione dei lavoratori (art. 2087 cc) non fonda una responsabilità oggettiva, e quindi la condotta colposa del datore può concorrere con quella dell'infortunato, se questi viola l'obbligo di collaborazione che gli impone di operare con diligenza anche a tutela della propria incolumità (art. 20 D. Lgvo n. 81/2008). In tal senso, è onere del datore fornire la prova liberatoria della propria responsabilità (art. 1218 cc), dimostrando la colpa concorrente del lavoratore al fine di diminuire in proporzione il proprio obbligo di risarcimento (art. 1227 comma 1 cc).
In proposito, il Tribunale avrebbe trascurato circostanze decisive che dimostravano l'iniziativa gravemente imprudente di il quale: CP_1
- una volta completato il carico all'interno del container sul veicolo di , che era stato fatto entrare nel Parte_1 magazzino aveva confermato all'autista che tali operazioni erano esaurite, così dando il via libera CP_2 Parte_1 per la partenza del mezzo
- nel frattempo, alla ricerca di dati da annotare sulla scheda di spedizione, si era avvicinato al mezzo già in moto, aveva sbloccato la porta del container aprendola per leggere tali dati, così riducendo lo spazio fra il container e la porta del magazzino, nel quale era poi rimasto incastrato
- quindi, per eseguire la lettura degli stessi dati, si era posizionato fra la porta del magazzino e quella aperta del container, esponendosi al rischio di schiacciamento, che in effetti si era poi verificato quando il veicolo era ripartito sulla base delle sue stesse indicazioni.
Secondo tale ricostruzione emergeva dalle dichiarazioni scritte di e , rilasciate prima del CP_2 Per_1 Tes_2 giudizio su richiesta della stessa società datrice (docc. 5 e 6 memoria in I°), confermate nella memoria di CP_2 costituzione di , nonché nelle testimonianze degli stessi e . Parte_1 Per_1 Tes_2
Da tali fonti sarebbe così emerso che la condotta di era stata nel contempo: CP_1
pagina 3 di 15 * pericolosa perché, per leggere la sigla da riportare sui documenti, egli aveva sbloccato il portello del container quando il mezzo di in movimento all'interno del magazzino in spazi ristretti, e si era avvicinato al mezzo Parte_1 senza aspettare che uscisse dal magazzino, e si fermasse nel piazzale;
per contro, tale operazione avrebbe dovuto essere compiuta in sicurezza solo una volta che il mezzo fosse uscito fuori in spazi aperti
* inutile, perché si era avvicinato al fianco del veicolo per leggere il numero del container che doveva annotare sul foglio di carico, nonostante che la medesima sigla comparisse anche sulla parte frontale e sulla parte posteriore dello stesso container, nonché nel vano interno della parte posteriore;
quindi, la lettura degli stessi dati non richiedeva di avvicinarsi al fianco del veicolo (peraltro, già in moto in uno spazio ristretto), poiché sarebbe stato sufficiente avvicinarsi ad altre parti del veicolo (sempre attendendo che il mezzo fosse uscito dal magazzino e si fosse fermato nel piazzale)
* improvvisa ed imprevedibile, poiché subito dopo avere detto a che le operazioni di carico erano complete Parte_1
e che egli poteva partire, quando il mezzo era già in moto, di sua iniziativa lo stesso si era avvicinato CP_1 sbloccando le porte del container nello spazio ristretto, ove poi era rimasto incastrato;
i colleghi di lavoro nemmeno avevano avuto il tempo di avvertire del pericolo che stava creando, né della necessità di CP_1 Parte_1 arrestare immediatamente il mezzo, che appena messo in moto aveva schiacciato . CP_1
Il Tribunale aveva trascurato tale quadro, valorizzando invece parte della testimonianza secondo la quale era Per_1 stato invece a dare a l'indicazione di partire, nello stesso momento in cui quest'ultimo avrebbe Tes_2 Parte_1 invece detto ad di andare a leggere il numero del container sul fianco del veicolo. Ma si trattava di una CP_1 dichiarazione generica, non in grado di smentire il quadro completo e coerente oggetto delle difese datoriali, oltre che inattendibile, perché contraria con quanto lo stesso aveva in precedenza dichiarato per iscritto, su richiesta di Per_1 nonché nel verbale ex art. 351 cpp (doc. 5 memoria I°). CP_2 Parte_1
Ciò premesso, secondo l'appellante, la condotta di non solo contrastava con regole comuni di prudenza, ma CP_1 aveva violato la procedura, nota già all'epoca ed imposta a tutti i dipendenti di aprire e chiudere gli sportelli dei CP_2 container solo fuori dal magazzino. In proposito, la sentenza era contraddittoria poiché aveva:
- dato atto di tale prassi, secondo la quale le manovre di apertura e chiusura dei portelli dei container dovevano avvenire solo una volta che i mezzi erano fermi nel piazzale, e quindi in spazi aperti
- preso atto che aveva ammesso di essere stato informato sulle procedure di sicurezza da seguire per il CP_1 carico, anche per quanto riguarda il come e il quando consentire al trasportatore di ripartire a fine carico
- escluso ogni responsabilità di nonostante che egli avesse violato la procedura aziendale che gli imponeva CP_1 una condotta prudente.
In conclusione, la sentenza doveva essere riformata, quantomeno limitando l'accoglimento sia della domanda di regresso sia della domanda di risarcimento del danno differenziale in proporzione al concorso di colpa del CP_3 lavoratore, al quale attribuire misura prevalente e/o concorrente.
Secondo il Collegio, il motivo I) è infondato. pagina 4 di 15 In diritto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8988/2020, n. 25597/2021, n. 4980/2023) è consolidata in tema di obbligo datoriale di sicurezza (quanto alle misure previste da disposizioni speciali o di natura comune), ed alle nozioni di condotta del lavoratore, del tipo abnorme (che interrompe il nesso di causa fra la violazione dell'obbligo datoriale e l'infortunio), e del tipo colposo (concorrente con quella datoriale), nonché quanto all'onere della prova datoriale di avere adottato tutte le misure di sicurezza idonee a prevenire ed evitare i rischi, comprese eventuali condotte colpose dei dipendenti, e di avere vigilato in modo effettivo sull'osservanza delle medesime misure da parte degli stessi lavoratori, dopo averli formati ed informati correttamente.
In proposito, sono chiarissimi i punti 18/30 della motivazione di Cass. n. 25597/2021:
< .. L'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro, e che trova fondamento nell'art. 32 Cost. e nell'art. 31 della c.d. Carta di Nizza («ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose»), è declinato attraverso specifiche disposizioni di legge (tra cui il D. Lgvo n. 81/2008) e attraverso la norma di chiusura dell'art. 2087 cc, così che è imposto al datore di lavoro di adottare, non solo le particolari misure tassativamente previste dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, ma anche tutte le altre misure che, in concreto, si rendano necessarie per tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore, in base all'esperienza ed alla tecnica e tenuto conto della concreta realtà aziendale e degli specifici fattori di rischio, sia pure, .., in relazione ad obblighi di comportamento concretamente individuati
(Cass. n. 30679/2019; n. 14066/2019; n. 12863/2004). La mancata attuazione delle misure di prevenzione, specificamente previste da norme di legge oppure esigibili nel caso concreto in base alle regole di prudenza, perizia e diligenza, e idonee ad impedire l'evento lesivo oppure a ridurne le conseguenze, fonda la responsabilità datoriale per il caso di infortunio del lavoratore. Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore anche dagli incidenti ascrivibili a sua imperizia, negligenza ed imprudenza. La dimensione dell'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro comporta che questi sia tenuto a proteggere
l'incolumità dei lavoratori, e a prevenire anche i rischi insiti nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei medesimi nell'esecuzione della prestazione, dimostrando di aver posto in essere ogni precauzione a tal fine idonea (Cass. n. 16026/2018; n. 798/2017; n. 27127/2013; n. 4075/2004). Con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo adottate le necessarie misure, non accerti e vigili affinché queste siano di fatto rispettate da parte del dipendente (Cass. n. 2209/2016). In tale cornice,
l'eventuale condotta colposa del lavoratore non può avere alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni o per la mancata adozione delle misure necessarie a tutela della salute psicofisica dei lavoratori. L'eventuale imprudenza o negligenza
pagina 5 di 15 del lavoratore non rileva neanche ai fini del concorso di colpa quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. n.
30679/2019). Questa Corte ha escluso la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art.
1227, comma 1, cc (al di fuori dei casi cd. di rischio elettivo), quando risulti che il datore di lavoro abbia omesso di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, o ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi. Ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante (Cass. n. 8988/2020). Si è, in particolare, escluso il concorso di colpa del lavoratore ove l'infortunio sia avvenuto a causa della organizzazione stessa del ciclo lavorativo, impostata con modalità contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di prudenza (Cass. n. 8988/2020 cit.; n. 12538/2019).
.. la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (Cass. 4075/2004). Cioè quando la condotta del lavoratore, del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento (Cass. n. 3786/2009). Si è parlato, in proposito, di "rischio elettivo", intendendosi una condotta personalissima del lavoratore, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa e tale da creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità di lavoro e da porsi come causa esclusiva dell'evento, interrompendo il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (Cass. n. 3763/2021; n. 7649/2019; n. 16026/2018; n.
798/2017; n. 7313/2016; n. 28786/2014; n. 12779/2012; n. 21694/2011). In relazione all'art. 2087 cc, la responsabilità del datore di lavoro, nel caso di danno alla salute subìto dal lavoratore, è quindi esclusa se il danno è provocato da una condotta di quest'ultimo del tutto atipica ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute in modo da porsi come causa esclusiva dell'evento dannoso (Cass. n.
7127/2007). Sul tema della distribuzione dell'onere probatorio, si è costantemente affermato che, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cc - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subìto, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le pagina 6 di 15 cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente (Cass. n. 3786/2009). Più esattamente, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra questo ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione di cui all'art.
1218 cc. In particolare, nel caso di omissione di misure di sicurezza espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante (cd. nominate), la prova liberatoria che incombe sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore;
viceversa, ove le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall'art. 2087 cc (cd. innominate), la prova liberatoria è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche l'assolvimento di puntuali obblighi di comunicazione (Cass.
n. 10319/2017; n. 14467/2017; n. 34/2016; n. 16003/2007) >.
Così precisata la regola di giudizio da applicare al caso in esame, il Collegio concorda con il Tribunale che ha escluso sia la condotta abnorme del lavoratore, tale da interrompere il nesso causale fra la responsabilità datoriale e l'infortunio, sia la condotta colposa del lavoratore, concorrente con la responsabilità datoriale.
Ricapitolando le circostanze essenziali, nell'occasione , dipendente a tempo indeterminato di da due CP_1 CP_2 mesi addetto al magazzino come manovale, era in servizio durante le operazioni di carico del veicolo di proprietà di
, nel cui container erano stati inseriti scaldabagni destinati alla spedizione. Il container era collocato sul Parte_1 pianale del veicolo , che i dipendenti avevano fatto parcheggiare con la parte posteriore all'interno Parte_1 CP_2 del magazzino. Per favorire le operazioni di carico, i portelli del container erano stati aperti, mentre le porte scorrevoli di apertura del magazzino erano state accostate ai lati del mezzo per ridurre l'ingresso di aria fredda nel locale.
Terminato il carico nel container, era sceso dal muletto per finire di preparare i documenti per la spedizione, CP_1 nei quali doveva annotare alcuni dati del veicolo che si trovavano scritti sulla porta del container. Per visionare tali dati,
aveva sganciato il portello destro del container (in precedenza aperto ed agganciato alla parete laterale dello CP_1 stesso container). E, per facilitare la lettura, si era posizionato con la testa fra il bordo del portello ed il battente delle porte del magazzino.
In quello stesso momento qualcuno aveva comunicato a che il carico era completato e che egli poteva Parte_1 ripartire, e quindi aveva messo in moto il proprio veicolo ed era partito, senza verificare l'eventuale Parte_1 presenza di persone in prossimità. stava ancora ancora controllando i dati del container e, per il movimento CP_1 del mezzo, era rimasto con la testa incastrata fra il portello semiaperto del container e la porta scorrevole del capannone accostata allo stesso. Le urla dei presenti avevano avvisato , il quale aveva fatto retromarcia liberando Parte_1
l'infortunato dalla stretta, che gli aveva provocato un trauma da schiacciamento cranio - facciale, con un lungo periodo di degenza ospedaliera e successiva convalescenza, e quindi lesioni permanenti nella misura del 25%.
pagina 7 di 15 Le censure oggetto del presente motivo sono fondate essenzialmente sulle dichiarazioni dei lavoratori e Per_1 Tes_2 raccolte dalla stessa datrice che in giudizio sono poi state contestate dalle controparti e che soprattutto sono CP_2 state meglio chiarite dagli stessi dichiaranti una volta sentiti come testimoni.
Il Collegio non condivide le censure per quanto riguarda la pretesa esistenza al momento dell'infortunio di una CP_2 procedura aziendale di sicurezza che avrebbe escluso ogni operazione intorno al veicolo ancora all'interno del magazzino. Non le condivide nemmeno per quanto riguarda la pretesa circostanza che - in modo del tutto CP_1 incoerente e assolutamente autolesionista - nel contempo avrebbe dato a il via libera per ripartire mentre Parte_1 apriva il portello del container per leggere i dati da riportare sui documenti e si collocava nello spazio ristretto fra lo stesso portello e le porte scorrevoli del magazzino, finendo così schiacciato dal moto del veicolo.
I documenti acquisiti in corso di causa dalla sono stati confermati dagli stessi testimoni a proposito del fatto che Pt_2 le procedure aziendali per il carico e lo scarico dei veicoli all'interno dello stabilimento erano state modificate CP_2 proprio dopo l'infortunio . Infatti, intervenuti nell'immediatezza, gli UPG avevano appurato le carenze delle CP_1 procedure adottate all'epoca e, quindi, avevano disposto che fossero corrette ed integrate con la consegna a tutti gli addetti di una regola dettagliata e scritta, con indicazione espressa del nominativo del responsabile del magazzino da ritenere referente della stessa procedura, e di colui che doveva dare conferma per l'avvio dei mezzi a fine delle operazioni di carico (esattamente la manovra pericolosa nel corso della quale era avvenuto l'incidente in esame).
Come rilevato in sentenza, invece all'epoca la scheda F06 del DVR conteneva indicazioni generiche dei CP_2 possibili rischi derivanti dalle operazioni di carico e scarico, limitandosi a disporre la separazione fra le zone dello stabilimento diversamente utilizzate, auspicando il carattere unidirezionale dell'utilizzo delle diverse zone per evitare sia i rischi di incrocio dei flussi di personale, veicoli e materiale, sia rischi di interferenza fra percorsi pedonali e dei veicoli. Si trattava di espressioni (definite dal Tribunale un “vuoto e vago programma di intenzioni”) che individuavano in modo generico sia i possibili pericoli che le relative soluzioni, senza stabilire precise regole di condotta per i dipendenti.
Poiché non aveva documentato l'esistenza di una procedura scritta adottata già all'epoca per le operazioni di CP_2 carico e scarico dei veicoli all'interno del magazzino, era del tutto inattendibile la testimonianza del responsabile di magazzino, , il quale pretendeva invece di avere letto già all'epoca una regola scritta secondo la quale le Tes_2 operazioni intorno ai portelli del container dovevano necessariamente essere svolte nel piazzale all'esterno del magazzino, e non all'interno dove invece era avvenuto l'incidente.
Inoltre, nemmeno potevano credersi le circostanze che secondo sarebbero emerse in istruttoria a conferma che CP_2 all'epoca in tal senso una procedura fosse stata adottata anche solo verbalmente e fosse stata adeguatamente riferita ai dipendenti, imponendone loro la osservanza, e che in concreto l'avrebbe violata pur conoscendola. In tale CP_1 senso non possono infatti essere recepite:
pagina 8 di 15 * la testimonianza dello stesso responsabile di magazzino, , il quale aveva interesse nel dire che il comando per Tes_2 la partenza del mezzo era stato dato da e non da lui, e che con tale condotta lo stesso infortunato avrebbe CP_1 violato la regola di operare intorno ai portelli del container solo sul piazzale e non dentro il magazzino
* la versione della difesa giudiziale di , il quale aveva anch'egli interesse a sostenere di avere ricevuto Parte_1
l'ordine di partire dallo stesso lavoratore infortunato, senza poter prevedere che egli, nel frattempo, si collocasse in posizione pericolosa.
Appurato quindi che all'epoca dell'infortunio nessuna regola, precisa ed adeguata, era stata adottata per coordinare le operazioni e le manovre della fase finale del carico dei container, il Collegio dissente dall'appello anche a CP_2 proposito del fatto che si sarebbe comportato - in modo del tutto incoerente e assolutamente autolesionista - CP_1 disponendo che il veicolo di ripartisse proprio nel momento in cui sganciava il portellone del container per Parte_1 inserire la testa nello spazio ristretto dove poi era rimasta schiacciata.
Al contrario, come riferito dal teste era stato lo stesso responsabile di magazzino, , a dare a Tes_5 Tes_2 Parte_1 il via libera per la ripartenza del mezzo, senza verificare eventuali presenze di colleghi nei pressi, né accorgersi del fatto che nel frattempo aveva sganciato il portello e si era inserito nello spazio ristretto per leggere i dati con CP_1
i quali compilare i documenti. Si era trattato di un comando impartito senza le necessarie verifiche di sicurezza, che dimostrava come né il responsabile del magazzino né altri dipendenti fossero all'epoca formati ed informati sull'esistenza di una procedura aziendale, certa e dettagliata, che distribuisse i rispettivi compiti e regolasse le manovre da compiere nella delicata fase fra il completamento del carico nel magazzino e la partenza del veicolo appena caricato.
Il fatto che avesse sganciato il portello del container ancora all'interno del magazzino e si fosse inserito CP_1 nello spazio ristretto non era una condotta abnorme, perché non violava alcuna procedura aziendale (all'epoca inesistente), era destinata a compiere una operazione necessaria o comunque oggettivamente connessa al ciclo lavorativo (lettura dei dati riportati sul container da inserire nella documentazione aziendale), ciò non lo avrebbe esposto ad alcun rischio se nel contempo il mezzo fosse rimasto fermo (come in effetti doveva avvenire se, prima di dare il via libera per la partenza, sia che nelle rispettive posizioni avessero controllato l'assenza di Tes_2 Parte_1 persone nei pressi dello stesso veicolo).
Alla luce dei principi giurisprudenziali ora richiamati non solo va escluso assolutamente il carattere abnorme della condotta dell'infortunato, ma nemmeno può essergli addebitata una colpa concorrente poiché, se anche la condotta di fosse stata imprudente, nessuna responsabilità poteva sorgere a suo carico considerando la radicale CP_1 violazione degli obblighi datoriali di apprestare procedure, definite e sicure, di formare i lavoratori alla relativa osservanza e di verificarne infine l'effettiva attuazione. A maggior ragione, se si considera che all'epoca era CP_1 addetto al magazzino da pochi mesi ed aveva effettuato esclusivamente un corso per mulettista.
Motivo II) Secondo il Tribunale avrebbe errato attribuendo a una partecipazione alla CP_2 Parte_1 responsabilità per l'infortunio di nella sola misura del 20%, mentre avrebbe dovuto essergli attribuita una CP_1 quota maggiore.
pagina 9 di 15 Ribadito che non era provata alcuna omissione delle misure di protezione da parte di (motivo I), in tutti i casi il CP_2
Tribunale avrebbe trascurato l'evidente responsabilità di dovuta al fatto che questi era partito, finendo per Parte_1 schiacciare , nonostante che il mezzo da lui guidato fosse fornito di specchietti da cui poteva verificare cosa CP_1 stava accadendo nello spazio ristretto della sua manovra. Invece, se avesse prestato maggiore attenzione, Parte_1 anche utilizzando gli appositi specchietti di cui il suo mezzo era fornito, l'incidente nemmeno si sarebbe verificato, a prescindere dal fatto che o gli potessero avere dato l'ordine di ripartire. Tes_2 CP_1
Secondo il Collegio, il motivo II) è infondato.
Va infatti condivisa la ripartizione percentuale delle rispettive responsabilità operata dal Tribunale considerando di gran lunga prevalente quella datoriale (80%) poiché, come già detto respingendo il precedente motivo I), erano molteplici e gravi le carenze della procedura aziendale che avrebbe dovuto regolare le manovre pericolose in occasione delle quali era avvenuto l'incidente. Di conseguenza, è congrua la residua misura (20%) di responsabilità attribuita in sentenza a che - pur essendo ripartito senza verificare attraverso gli specchietti retrovisori la presenza di Parte_1 eventuali persone nei pressi del mezzo, come invece avrebbe potuto fare (vedi rigetto del motivo IV) - aveva comunque in tal senso ricevuto il via libera dal responsabile di magazzino, . Tes_2
Motivo III) Secondo il Tribunale avrebbe errato riconoscendo all il diritto di ottenere la somma erogata CP_2 CP_3
a titolo di danno patrimoniale, a prescindere dalla sua verificazione, sul presupposto che tale danno sarebbe presunto in caso di menomazioni pari o superiori al 16%. Invece, la domanda di regresso potrebbe essere accolta solo nei limiti della somma civilistica dovuta a titolo di risarcimento dello stesso danno patrimoniale, che nel caso in esame non era stato provato.
Era ingiusto che il datore si trovasse a pagare un importo superiore a quello spettante al danneggiato, pur essendo provato che le prestazioni avevano superato il risarcimento dovuto all'infortunato, considerando che anche dopo CP_3
l'incidente egli era rimasto occupato presso la stessa società, addetto al medesimo reparto dove lavorava in precedenza.
Come peraltro accertato dalla CTU (secondo la quale avrebbe potuto proseguire nel futuro la medesima CP_1 attività lavorativa già svolta al momento dell'infortunio), nemmeno l' aveva mai sostenuto che il lavoratore CP_3 avesse perso la capacità generica di lavorare e di conseguenza avesse subìto una riduzione di reddito.
Secondo il Collegio, in rito il motivo III) è inammissibile poiché svolto in via incidentale replicando agli appelli principali di (n. 8/2024 RG) e di (n. 88/2024 RG), senza che il quantum dell'obbligo di regresso Parte_1 CP_1 fosse stato oggetto di impugnazione in via principale. In una tale condizione processuale, l'interesse di a CP_2 contestare la misura del regresso non era sorto di riflesso agli appelli principali ora addetti, bensì avrebbe dovuto dare luogo ad un'impugnazione principale e quindi tempestiva rispetto ai relativi termini. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26139/2022, n. 25285/2020, n. 14596/2020) è costante nel ritenere l'impugnazione incidentale tardiva ammissibile solo qualora quella principale abbia messo in discussione lo stesso assetto di interessi derivante dalla sentenza, che la parte appellante incidentale avrebbe accettato in mancanza dell'impugnazione principale. Al contrario, nel caso in esame, le impugnazioni principali vertevano su altri profili della sentenza, e quindi non legittimavano l'impugnazione incidentale tardiva su tale oggetto. pagina 10 di 15 Secondo il Collegio, il motivo III) è anche infondato nel merito.
L'argomento dell'appellante confonde la prova del costo dell'infortunio sostenuto dall , oggetto della domanda di CP_4 regresso, con la diversa questione del danno patrimoniale che compone il danno civilistico, quale limite esterno all'accoglimento nel quantum della stessa domanda di regresso, in relazione al quale l'appello non assolve gli oneri di allegazione e prova a carico del datore per dimostrare il preteso carattere incapiente del danno civilistico rispetto alla domanda di regresso. Invece, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12198/2016, n. 13587/2019, n. 36813/2022, n.
26644/2023) distingue le questioni che riguardano:
- da un lato, il rapporto previdenziale fra il lavoratore infortunato e l , obbligato per legge al pagamento delle CP_3 prestazioni (indennizzo in unica soluzione o rendita permanente) che derivano dalla misura dei postumi permanenti superiori alla soglia indennizzabile;
prestazioni che, qualora il danno superi la misura del 16%, sono oggetto di una rendita, composta da una quota commisurata al danno biologico ed una quota commisurata al danno patrimoniale, secondo parametri di calcolo che derivano dalla normativa speciale e si riferiscono al reddito annuo del lavoratore infortunato
- dall'altro lato, la domanda di regresso svolta dall nei confronti del datore di lavoro, responsabile del CP_3 medesimo infortunio per violazione di norme comuni o generali, con la quale l'istituto chiede il rimborso del costo dell'infortunio (relativo alle prestazioni liquidate all'infortunato, e dimostrato con fede privilegiata dalla relativa attestazione del direttore della sede provinciale prodotta in giudizio), domanda contro la quale il datore può eccepire che lo stesso costo dell'infortunio sia accolto nella sola misura del danno civilistico risarcibile.
Ciò premesso, per contrastare il costo dell'infortunio attestato dall , il datore non può contestare il calcolo delle CP_3 singole componenti della prestazione previdenziale secondo i diversi criteri che valgono per il danno civilistico, come invece nel caso in esame pretende di fare l'appellante Piuttosto, preso atto del costo dell'infortunio secondo tale CP_2 attestazione, il datore avrebbe dovuto fin dall'origine eccepire il danno civilistico quale limite all'accoglimento della domanda di regresso, svolgendo in tal senso un'eccezione, ed assumendo i relativi oneri di allegazione e prova poiché
“le circostanze limitative del danno civilistico sono a diretta conoscenza del debitore e direttamente rapportabili alla sua sfera di interesse” (così testualmente Cass. n. 26644/2023).
Poiché non si tratta di mera difesa, il limite del danno civilistico risarcibile presuppone che il datore assolva gli oneri di allegazione e prova non potendo il giudice svolgere accertamenti di ufficio. In concreto, tuttavia, si era limitata CP_2 ad una contestazione generica secondo la quale, dal punto di vista medico legale, i postumi dell'infortunio non avrebbero precluso ad di continuare a svolgere la medesima prestazione operaia che aveva al momento CP_1 dell'infortunio, nonostante che la tipologia e gravità delle lesioni permanenti interferisse sia sulla vita privata che sulla capacità lavorativa generica e specifica dell'infortunato con inevitabili ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, quantomeno in futuro.
Appello principale (n. 8/24 RG) nei confronti di e di Parte_1 CP_3 CP_2
pagina 11 di 15 Motivo IV) Secondo , il Tribunale avrebbe errato nel ritenere un concorso di responsabilità a suo carico, Parte_1 mentre era esclusiva la responsabilità della datrice poiché egli non aveva nessuna colpa rispetto all'evento, con CP_2 riferimento a norme specifiche come a regole comuni di sicurezza. Infatti, come autista che aveva ricevuto l'autorizzazione a partire per uscire dal magazzino, nel corso di tale manovra nemmeno avrebbe potuto verificare la eventuale presenza di qualcuno nel ristretto spazio intorno al veicolo, poiché vi era collocato un arco di gomma che ostruiva la visuale.
Il Tribunale aveva errato escludendo la prova della presenza di tale struttura per il solo fatto che essa non compariva nelle fotografie scattate subito dopo l'incidente nel corso dell'intervento ispettivo e sanitario. Al contrario, la presenza di tale arco di gomma era stata confermata dal teste , né era stata smentita dai “non ricordo” di . Tes_2 CP_1
Per di più, considerando che lo spazio ristretto fra il container e la porta scorrevole del magazzino era di soli 40 cm, era dubbio che attraverso gli specchietti retrovisori del mezzo avrebbe comunque potuto avere visuale sulla Parte_1 presenza di . CP_1
Secondo il Collegio, il motivo IV) è infondato.
Come già chiarito in sentenza, al momento dell'infortunio mancava qualsiasi struttura ai lati del veicolo tale da ostruire la visuale, come risultava dalle fotografie scattate dagli UPG della intervenuti nell'immediatezza. Per sostenere Pt_2 che invece tali archi di gomma fossero stati collocati ai lati del proprio container, aveva prodotto in Parte_1 giudizio delle fotografie, tuttavia nel proprio interrogatorio in giudizio aveva poi chiarito che tali immagini non si riferivano alle condizioni dei luoghi al momento dell'infortunio. Di conseguenza, la circostanza che il teste Tes_2 avrebbe confermato la presenza di tali archi di gomma è irrilevante, rimanendo decisive le immagini degli UPG della che la escludevano. Pt_2
Motivo V) Secondo , il Tribunale avrebbe errato nel negare il concorso di colpa dell'infortunato Parte_1 CP_1 il quale, di sua iniziativa ed in modo estremamente imprudente, quando il mezzo già era in movimento, prima aveva aperto il portello laterale del container e subito dopo vi si era collocato accanto, nonostante lo spazio ristretto e la limitatissima visibilità di chi si fosse trovato in quella zona, esposto al rischio di essere schiacciato fra il veicolo e le pareti del magazzino. Se anche tale comportamento non fosse ritenuto abnorme per il suo carattere imprevedibile e gratuito, in tutti i casi rappresenterebbe violazione di procedure aziendali consolidate nonché di comuni regole di prudenza, e quindi necessariamente comportava l'attribuzione al lavoratore infortunato di una significativa percentuale di concorso di colpa.
Secondo il Collegio, il motivo V) è infondato.
Infatti, in proposito vanno richiamati gli argomenti della presente motivazione con i quali sono stati respinti:
- il motivo I) e II), per avere escluso che la condotta del lavoratore possa definirsi abnorme, tale da escludere il nesso causale con la colpa datoriale, oppure colposa, in modo concorrente con la colpa delle condotte e CP_2 Parte_1
- il motivo IV) in tema di ripartizione % fra la responsabilità di e di . CP_2 Parte_1
pagina 12 di 15 Appello principale (n. 80/24 RG) nei confronti di e di CP_1 CP_2 CP_5
Secondo , il Tribunale avrebbe errato nel liquidare per difetto il danno differenziale senza
[...] CP_1 personalizzarlo come dovuto in base alle tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano. In particolare, la misura corretta di personalizzazione sarebbe stata il 30%, da cui derivavano i conseguenti ricalcoli (sviluppati a pag. 9 appello), per un totale di risarcimento del danno temporaneo e permanente di €. 164.711,00 che, una volta personalizzato, sarebbe aumentato fino a €. 194.508,00.
Secondo il Collegio, il motivo VI) è infondato.
La sentenza aveva correttamente motivato il rigetto della domanda di personalizzazione dei valori base delle tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano per mancata prova di quel quadro di eccezionalità delle conseguenze delle lesioni provocate dall'infortunio, che invece è richiesto dalla giurisprudenza a tal fine.
< In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit", entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute >, Cass. 23469/2018, conformi n. 27482/2018, n. 28988/2019, 5865/2021, n. 31681/2024.
In concreto, pur avendo premesso che la personalizzazione non può coprire conseguente dinamico relazionali che siano comunemente insite nelle lesioni, bensì solo conseguenze peculiari che abbiano riguardato la singola vittima in modo diverso e maggiore rispetto a casi simili, nemmeno l'appellante invocava eventi di tale portata. In proposito, infatti, egli faceva riferimento a crisi lipotimiche, capogiri e svenimenti nel corso dell'attività lavorativa per manovre da compiere sia nelle normali occupazioni della vita sociale e delle attività sportive e ricreative. Ma per espressa indicazione dell'appello (pag. 9) si parlava appunto di ripercussioni negative in ogni sfera della propria attività relazionale, lavorativa e non, che derivavano dalle stesse lesioni dell'infortunio, e non di conseguenze peculiari che riguardavano la sola condizione soggettiva dell'appellante.
Motivo VII) Secondo , il Tribunale avrebbe liquidato per difetto il risarcimento differenziale, poiché dal CP_1 danno biologico temporaneo di €. 14.700 aveva detratto la prestazione di inabilità temporanea erogata dall per CP_3
€. 5.586,89 riconoscendo quindi la sola differenza di €. 9.113,11.
Per contro, la prestazione indennizza la perdita di retribuzione per il periodo di assenza dal lavoro dovuto alle CP_3 lesioni da infortunio, mentre il risarcimento del danno da parte del datore ripristina per equivalente la perdita temporanea della salute per il medesimo arco di tempo. Di conseguenza, l'indennizzo temporaneo non può CP_3
pagina 13 di 15 essere detratto dal risarcimento del danno biologico temporaneo, che nel caso in esame doveva essere riconosciuto nell'intera somma di €. 14.700.
Secondo il Collegio, il motivo VII) è l'unico fondato nell'ambito del presente giudizio risultante dalla riunione degli appelli principali ed incidentali.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che < in tema di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute conseguente ad infortunio sul lavoro va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al DM 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell'indennizzo ex art. 13 D. CP_3
Lgvo n. 38/2000, in ragione della differenza strutturale e funzionale tra tale indennizzo e il risarcimento del danno civilistico, salvo, poi, detrarre d'ufficio quanto indennizzabile dall , anche indipendentemente dalla effettiva CP_3 erogazione >, Cass. n. 22021/2022.
Ed è proprio la differenza strutturale fra il risarcimento del danno biologico temporaneo, e la prestazione assicurativa che indennizza l'inabilità temporanea del lavoratore infortunato, che impedisce di considerare il risarcimento una misura differenziale rispetto alla prestazione. A differenza di quello che avviene in relazione al danno biologico permanente, il cui risarcimento è differenziale rispetto a quella parte della prestazione assicurativa che indennizza le lesioni permanenti.
Il cd danno differenziale si ottiene detraendo fra di loro poste omogenee per natura e funzione, quindi tale detrazione può riguardare la componente biologica del danno permanente, perché in questo caso risarcimento civilistico e prestazione assicurativa riflettono entrambi la perdita definitiva della integrità psicofisica del lavoratore. Invece, come nel caso in esame, non può riguardare la componente biologica del danno temporaneo, perché in questo caso il risarcimento civilistico riflette la perdita temporanea dell'integrità psicofisica del lavoratore, mentre la prestazione assicurativa riflette la perdita temporanea del reddito durante la malattia conseguente all'infortunio (Cass. n.
19396/2020, n. 6503/2022).
In conclusione, la sentenza appellata va modificata in relazione alla sola misura del risarcimento del danno riconosciuto in suo favore a carico solidale di e , stabilendo l'importo dovuto a titolo di danno biologico CP_2 Parte_1 temporaneo di €. 14.700,00 invece che in €. 9.113,11.
Appello incidentale condizionato (n. 80/24 RG) nei confronti di e di CP_3 CP_2 CP_5
VIII) Per il caso in cui fossero accolti gli appelli di e di , aveva chiesto di elevare il
[...] CP_2 Parte_1 CP_3 petitum della domanda di regresso ad €. 189.189,77 somma corrispondente al costo aggiornato dell'infortunio per l'istituto. Il motivo VIII) è assorbito, di riflesso al rigetto integrale degli stessi appelli e . CP_2 Parte_1
Motivo IX) Per il caso in cui fosse accolto l'appello di , con eventuale pregiudizio dell per la voce CP_1 CP_3 relativa alla temporanea, l'istituto aveva chiesto che fosse liquidata una voce autonoma per tale componente del danno patrimoniale del lavoratore.
Anche il motivo IX) è assorbito. L'accoglimento del motivo VII) dell'appello nei confronti di e CP_1 CP_2
incide esclusivamente sulla misura del risarcimento differenziale che i responsabili in solido devono Parte_1 pagina 14 di 15 pagare all'infortunato. Infatti, secondo il Collegio, il risarcimento del danno biologico temporaneo deve essere riconosciuto al lavoratore per intero, così come accertato nell'ambito della motivazione della sentenza, e non nella sola misura differenziale alla fine liquidata nella stessa decisione. La modifica oggetto della presente decisione riguarda il rapporto fra lavoratore, da un lato, e società datrice / terzo chiamato, dall'altro lato, che rappresenta l'unico oggetto dell'appello . La stessa modifica non si estende invece anche all , nei confronti del quale la domanda CP_1 CP_3 di regresso rimane accolta per l'intero costo dell'infortunio (anche perché non si dubita che l'indennità per inabilità temporanea sia inclusa nel costo dell'infortunio sostenuto dall , come da attestazione del direttore della sede CP_4 provinciale).
Spese di lite, C.U. appelli principale e incidentale
La riforma parziale della sentenza appellata (motivo VII appello ) non comporta alcuna modifica sulla CP_1 misura ed il riparto delle spese così come liquidate in primo grado, poiché conserva inalterate le posizioni di vittoria e soccombenza delle parti, e non modifica gli scaglioni di valore già utilizzati dal Tribunale per la liquidazione.
Di riflesso alla soccombenza, le spese di lite di secondo grado sostenute da e dall sono poste a carico CP_1 CP_3 solidale di e , entrambi debitori soccombenti in toto nelle rispettive impugnazioni contro i creditori. CP_2 Parte_1
Il raddoppio del contributo unificato per soccombenza va pronunciato nei confronti degli appellanti principali CP_2
(motivi I, II e III) e (motivi IV e V). Invece, tale raddoppio non riguarda né l'appellante principale Parte_1
, che ha visto accolto uno dei motivi (VII), né l'appellante incidentale condizionato , i cui motivi (VIII CP_1 CP_3
e IX) sono rimasti assorbiti nell'esito dei corrispondenti appelli e . CP_2 Parte_1 CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale dell'appello di , modifica la sentenza appellata limitatamente alla misura Controparte_1 del risarcimento del danno riconosciuto in suo favore a carico solidale di e , stabilendo l'importo CP_2 Parte_1 dovuto a titolo di danno biologico temporaneo di €. 14.700,00 invece che in €. 9.113,11.
Per il resto respinge l'appello di nonché in toto gli appelli di e , confermando la sentenza CP_1 CP_2 Parte_1 sia nel merito sia in punto spese.
Condanna e in solido fra di loro al pagamento delle spese di lite di secondo grado in favore di CP_2 Parte_1
e dell' , liquidate per ciascuno in €.
3.397 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa. CP_1 CP_3
Dichiara che nei confronti di e sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo CP_2 Parte_1 unificato.
Firenze, 14 gennaio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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