Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel.
ha emesso la seguente
S E N TE N ZA
nella causa iscritta al n. 1508/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ); Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo alla via Enrico Fermi n. 28 presso lo studio dell'avv.
Antonino Martino che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– appellante –
CONTRO
, n. 56/1994 del Controparte_1
Tribunale di Palermo, in persona del curatore p.t.; elettivamente domiciliata in Palermo, alla via Enzo ed Elvira Sellerio n. 34, presso lo studio dell'avv. Paolo Sbacchi che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- appellato –
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Palermo nella via Abruzzi n° 88, presso lo studio degli avv.ti
Fernanda Bono e Gaetano Bono che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
-appellato-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatti di causa
Curatela del fallimento della (fall. n. 56/1994), della somma di Controparte_1
€ 505.065,79, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito fino al soddisfo;
ha rigettato la domanda di garanzia proposta dal convenuto Pt_1 nei confronti della ha, infine, condannato il convenuto
[...] Controparte_2
a rifondere alla Curatela le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 32.583,00 oltre accessori di legge, nonché al pagamento in favore della delle spese del giudizio liquidate in Controparte_2
€ 12.000,00 oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lamentandone l'erroneità Parte_1 sotto diversi profili.
Si sono costituiti in giudizio sia la curatela del fallimento dei Controparte_1
(n.r.f. 56/94), che la insistendo per il rigetto del gravame e la Controparte_2 conferma della sentenza di primo grado.
Alla scadenza del termine perentorio del 22 Novembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e, con provvedimento del 27 Novembre 2024 la causa è stata assunta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui ha quantificato il danno derivante dal ritardo nella liquidazione del locale cantinato sito in
Via Montepellegrino n. 157 nella misura di € 193.082,26. Secondo la prospettazione dell'appellante il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto delle sue deduzioni sul punto e, per tale ragione, la sentenza deve ritenersi viziata per carenza di motivazione.
2.Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui ha quantificato il danno derivante dal ritardo nella liquidazione dell'appartamento sito in via Montepellegrino 163, piano 7° e relativa indennità di occupazione non riscossa nella misura di € 148.131,23. Secondo la prospettazione dell'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe errato nel non ammettere la prova testimoniale diretta a dimostrare che gli occupanti dell'immobile ( e non sarebbero stati in grado di corrispondere la predetta CP_3 CP_4 indennità e, pertanto, alcun danno avrebbe subito la curatela a tale titolo. Allega, ancora,
l'appellante che il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto delle ulteriori deduzioni in base alle quali le indennità di occupazione non riscosse dalla curatela avrebbero potuto essere compensate con l'attivo recuperato dal convenuto ex curatore (€ 55.503,00 come da rendiconto del 15/1/2017), con il compenso che la curatela ha “risparmiato” per la mancata corresponsione a causa della non approvazione del rendiconto (circa € 17.000,00 calcolato sull'attivo di
€.55.500,00 e sul passivo di € 4.288.415,00) e con le spese condominiali afferenti l'immobile che sono state pagate dalla sig.ra Anche su tale punto, in definitiva, contesta che la decisione CP_4 sia affetta da difetto di motivazione per non aver fatto cenno alle suddette deduzioni.
3.Con il terzo motivo di appello, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui ha quantificato i danni causati dall'ex curatore per la carente attività di gestione dell'appartamento sito in Via Montepellegrino n. 163 piano 10° liquidato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare intrapresa dal creditore fondiario anteriormente alla dichiarazione di fallimento ed iscritta al n. 651/1986 R.G. Es. Ritiene l'appellante che il Giudice di primo grado abbia fatto errata applicazione della regola contenuta nell'art. 2912 c.c. in base alla quale il pignoramento comprende anche i frutti civili derivanti dalla cosa pignorata, con la conseguenza che l'ex curatore non avrebbe avuto titolo per riscuotere l'indennità di occupazione che, invece, è stata calcolata sino alla nomina del custode giudiziario, intervenuta il 5 Luglio 2013, nella complessiva somma di € 132.587,46. Ad ogni modo, l'appellante contesta anche il quantum del risarcimento determinato a tale titolo dalla sentenza di primo grado.
4.Con il quarto motivo di appello, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui ha addebitato all'ex curatore il mancato introito del corrispettivo delle rimanenze finali (n.
3 trattori e attrezzature agricole, del valore di € 26.855,76 dichiarato nella situazione patrimoniale al 12/2/1994 depositata dal liquidatore della società fallita). Tale danno è stato quantificato dal
Giudice di primo grado in complessivi € 26.552,08, di cui € 13.427,88 pari alla metà del valore dei beni e la restante parte pari alla misura degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a far data dal Marzo del 1999. Secondo la prospettazione dell'appellante il primo Giudice non avrebbe adeguatamente tenuto conto di quanto dedotto dallo stesso convenuto e relativo alla circostanza che, secondo quanto risulta dal verbale di audizione del liquidatore della società fallita redatto il 6/12/1996, tali beni sarebbero stati venduti prima della dichiarazione di fallimento ed ancora indicati in bilancio poiché alla data del fallimento non erano ancora state completate le formalità inerenti il passaggio di proprietà. Anche in tal caso, pertanto, la sentenza sarebbe viziata per carenza di motivazione, non avendo dato atto delle deduzioni svolte sul punto dall'appellante.
5.Con il quinto motivo di appello, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui ha imputato all'ex curatore il mancato introito delle rimanenze di cassa appostate nella situazione patrimoniale (pari ad € 749,45), che avrebbe potuto acquisire entro un semestre dalla dichiarazione di fallimento. Tale somma, incrementata degli interessi e della rivalutazione monetaria dal Settembre 1994, ha comportato la condanna al risarcimento di € 1.962,97. Secondo la prospettazione dell'appellante, vi sarebbe la prova che l'ex liquidatore della società fallita aveva manifestato la propria disponibilità a rimborsare detta somma alla curatela, ma il nuovo curatore non si sarebbe attivato in tal senso.
6.Con il sesto motivo di appello, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui lo ha condannato al risarcimento di € 2.714,08, inutilmente spesi dalla curatela a titolo di compenso liquidato all'ing. per la redazione della consulenza relativa agli immobili CP_5 acquisiti al fallimento, resa inutile dal notevole ritardo con cui poi sono state avviate le attività di liquidazione. Secondo la prospettazione dell'appellante non vi sarebbe prova, agli atti, del pagamento di detto compenso. Ad ogni modo, il nuovo curatore, piuttosto che procedere ad una nuova consulenza tecnica, avrebbe potuto richiedere al medesimo professionista l'aggiornamento della situazione degli immobili e dei relativi valori, senza provvedere ad una nuova consulenza tecnica.
7.Con il settimo motivo di appello, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui lo ha condannato al pagamento di € 35,71 dovuti a causa della tardiva presentazione della dichiarazione IVA integrativa 2015.
8.In calce alla trattazione dei primi sette motivi di appello, l'appellante contesta nel suo complesso la decisione impugnata per non avere tenuto conto delle argomentazioni difensive svolte dal convenuto e per non avere valutato la sua diligenza nell'esecuzione dell'incarico di curatore.
Precisa, in particolare, che la mancata liquidazione dei beni acquisiti all'attivo del fallimento non può essere ricondotta all'inerzia del curatore, ma alle trattative da quest'ultimo seguite per la conclusione di un possibile concordato fallimentare che aveva ad oggetto la cessione di tutti i beni, sicchè l'eventuale liquidazione degli stessi ne avrebbe compromesso l'esito. Infine, ribadisce che di tale sua iniziativa fossero a conoscenza i giudici delegati che si sono succeduti nella gestione del ruolo, tant'è che prima del 2015 nessuno di essi aveva provveduto a sollecitarlo ovvero a proporlo per la revoca.
9. Con un ultimo motivo di appello, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di garanzia esercitata nei confronti della propria compagnia assicurativa poichè ha ritenuto applicabile l'art. 1892 co. 1 c.c. Controparte_2
------
Prima di entrare nel merito dei motivi di appello, occorre dichiarare l'inammissibilità della contestazione generica formulata dall'appellante in calce ai primi sette motivi di appello, poiché non individua in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della sentenza di primo grado che viene impugnato, né le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuti dal giudice di primo grado, né, infine, le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ad ogni modo, non è superfluo precisare che a fondamento della domanda di risarcimento del danno proposta dalla curatela ai danni di è stata posta la sentenza definitiva n. Parte_1
3047/2019 con cui il Tribunale di Palermo, sezione fallimentare, non ha approvato il rendiconto finale di gestione del curatore revocato dall'incarico in data 3-9/12/2015, “avuto riguardo alle omissioni allo stesso imputabili in violazione dei doveri connessi all'espletamento dell'incarico”.
Tale sentenza ha definitivamente accertato tutte le condotte illecite imputabili all'odierno appellante, in via prioritaria ricollegabili all'omessa liquidazione del compendio immobiliare acquisito all'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 104 l.f. nella sua formulazione applicabile ratione temporis, stante che durante tutta la sua gestione il curatore non ha neanche curato gli adempimenti preliminari alla liquidazione, tra cui la trascrizione della sentenza di fallimento sugli immobili e l'acquisizione della relazione notarile sul dominio ventennale. L'accertamento compiuto in tale sentenza è ormai passato in giudicato, sicchè prive di rilievo sono le allegazioni difensive sulla base delle quali l'appellante intenderebbe dimostrare che il notevole ritardo (oltre 20 anni) con cui si è proceduto alla liquidazione dell'attivo fallimentare non sarebbe a lui imputabile, nonché prive di riscontro probatorio sono rimaste le asserzioni in base alle quali lo stesso fosse in attesa di conoscere gli esiti delle proposte di concordato fallimentare aventi ad oggetto la cessione dei beni al creditore proponente, la prima delle quali sarebbe peraltro pervenuta nel 2007 (a distanza di 13 anni dall'apertura del fallimento) e dichiarata immediatamente inammissibile dal giudice delegato, così come comprovato dalla stessa documentazione depositata dal convenuto in primo grado. Alcun rilievo assume, pertanto, l'inammissibile contestazione generica formulata nell'atto di appello, dovendosi al contrario ritenere che il primo giudice, sia pure rifacendosi agli accertamenti a sua volta contenuti nella sentenza n. 3047/2019, ha adeguatamente e compiutamente accertato la condotta imputabile all'ex curatore e, dunque, la sussistenza della sua responsabilità contrattuale ex art. 38 l.f. per inadempimento agli obblighi posti dalla legge a carico dell'organo concorsuale (cfr. Cass. n. 13597/2020).
Ciò premesso, occorre precisare che, ai fini della quantificazione dei danni imputabili all'ex curatore fallimentare il Giudice di primo grado ha utilizzato i risultati delle consulenze tecniche d'ufficio disposte nell'ambito della procedura fallimentare e segnatamente della perizia dell'Ing.
del 6/3/2017 e di quella dell'Ing. dell'1/12/1999, nonché i Persona_1 Persona_2 risultati concretamente ottenuti dalla liquidazione degli immobili dal curatore subentrato.
1.Con riferimento al locale cantinato sito in Via Montepellegrino n. 157, ritenuto che il danno cagionato da potesse essere individuato nel pregiudizio economico sofferto dalla Pt_1 massa dei creditori a causa del tempo impiegato per liquidare il bene in questione, il Giudice di primo grado ha calcolato il danno nella misura degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per tutto il periodo di ingiustificabile ritardo delle operazioni di liquidazione. Interessi e rivalutazione monetaria che sono stati calcolati sul prezzo realizzato dalla vendita dell'immobile dal curatore subentrato nel Gennaio 2020 e che sono stati fatti decorrere dal 1999, ossia decorsi
5 anni dall'apertura del fallimento (di cui 2 anni per la chiusura dello stato passivo, 6 mesi per la stima e la ricostruzione della storia del dominio ventennale, ed i restanti 2 anni e 6 mesi per eseguire i vari tentativi di vendita con ribassi progressivi del prezzo base d'asta). Poiché il predetto immobile è stato poi venduto nel 2020 al prezzo di € 212.256,00, il Giudice di primo grado ha calcolato gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati sul predetto corrispettivo nel periodo marzo 1999-gennaio 2020, e, quindi, in complessivi € 185.923,43. Da tale importo ha detratto € 54.050,00 (che, maggiorati di interessi e rivalutazione, ascendono ad € 65.055,45), realizzato da come corrispettivo della locazione dell'immobile alla società VEMACAR Pt_1 nel periodo maggio 2008-giugno 2010, ed ha aggiunto il costo dell'IMU corrisposta dalla Curatela in relazione al periodo di ingiustificabile ritardo nella liquidazione (1999-2020), pari ad €
72.214,28 (spesa che è stata sostenuta dalla curatela immediatamente dopo la pubblicazione del decreto di trasferimento dell'immobile), per giungere alla quantificazione finale di € 193.082,26.
Rispetto a tale operazione contabile l'appellante non ha mosso censure specifiche, limitandosi a richiamare alcune sue deduzioni difensive circa il mancato deprezzamento dell'immobile ed i lavori di manutenzione posti in essere sullo stesso negli anni, in alcun modo pertinenti rispetto al calcolo del danno da ritardo posto in essere dal primo giudice. La quantificazione di tale danno deve, pertanto, trovare conferma.
2. Con riferimento all'appartamento sito in via Montepellegrino 163, piano 7°, riproponendo il medesimo ragionamento di cui sopra, ma partendo, in questo caso, piuttosto che dal (maggiore) corrispettivo (€ 168.750,00) realizzato dal nuovo Curatore in occasione della vendita eseguita l'11/1/2018, dal (minore) prezzo di stima individuato dal CTU Ing. (€ CP_5
149.772,50), in quanto prezzo ragionevolmente realizzabile dal precedente Curatore in ipotesi di celere liquidazione, ed ipotizzando, come al punto che precede, una probabile liquidazione del bene in cinque anni dalla dichiarazione di fallimento, il primo Giudice ha quantificato il danno cagionato da calcolando anche in questo caso gli interessi e la rivalutazione monetaria Pt_1 maturati sul predetto corrispettivo dal marzo 1999 fino alla vendita, per un importo di €
126.366,03. Da tale importo ha detratto il surplus di prezzo realizzato dal nuovo Curatore (€
168.750,00 - € 149.772,50 = € 18.977,50) con la vendita dell'11/1/2018, mentre al risultato così ottenuto ha sommato le indennità di occupazione maturate e non percepite nei cinque anni presumibilmente occorrenti per la liquidazione. In particolare, vi è prova che l'immobile è rimasto nella disponibilità materiale degli occupanti ( e e che l'ex curatore non CP_3 CP_4 si è mai attivato per richiedere agli stessi il pagamento di un'indennità. Il pregiudizio patito dalla curatela è stato calcolato dal primo giudice limitatamente all'indennità di occupazione che sarebbe maturata nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento, quantificabile in €
25.917,49, che, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ammonta ad €
47.784,61.
Dall'importo così quantificato (€ 126.366,03 - € 18.977,50 + € 47.784,61 = € 155.173,14) il
Giudice di primo grado ha detratto, in quanto idonee ad elidere in misura corrispondente il pregiudizio economico sofferto dalla procedura, le somme corrisposte dagli occupanti CP_3
e a titolo transattivo (€ 20.000,00), mentre ha aggiunto le spese legali sostenute dalla CP_4
Curatela per ottenere giudizialmente il pagamento delle indennità di occupazione pari ad €
2.958,09, al netto della quota di € 2.000,00 percepita dalla Curatela in via transattiva. Nella quantificazione del danno imputabile a ha infine, anche in questo caso, tenuto conto Pt_1 dell'IMU versata dalla Curatela (€ 13.852,28), forfetariamente determinata in € 10.000,00.
L'importo del danno economico cagionato con riferimento alla condotta omissiva in esame ascende, quindi, a complessivi € 148.131,23. Anche in questo caso, l'appellante non contesta l'operazione contabile posta in essere dal primo
Giudice, ma ritiene carente di motivazione la sentenza nella parte in cui non ha dato atto delle deduzioni difensive articolate dal convenuto e dirette a dimostrare che gli occupanti l'immobile versavano in precarie condizioni economiche e non sarebbero stati in grado di versare l'indennità.
Tali deduzioni, tuttavia, non possono essere condivise in quanto fondate su un giudizio meramente ipotetico, mentre alcun rilievo assume la circostanza, che il curatore intendeva provare a mezzo prova testimoniale (pure articolata in questo grado di giudizio), in base alla quale gli occupanti l'immobile lo avrebbero contattato privatamente per rappresentargli le loro precarie condizioni economiche. Non è stato, infatti, documentato che di tale circostanza fosse stato edotto il giudice delegato del fallimento e che quest'ultimo avesse autorizzato il curatore a non agire nei confronti degli occupanti.
Può, tuttavia, parzialmente condividersi l'assunto in base al quale l'indennità di occupazione non riscossa avrebbe potuto essere ridotta in ragione della mancata liquidazione del compenso che sarebbe spettato al curatore ove la sua opera fosse stata diligentemente resa. Dell'attivo recuperato (€ 55.503,00 come da rendiconto del 15/1/2017) il Giudice di primo grado ha, invece, tenuto conto nella quantificazione del danno di cui al punto che precede. Per quanto concerne, invece, le spese condominiali sostenute da nessuna quantificazione è stata data CP_4 dall'appellante e di esse non potrà, pertanto, tenersi conto.
Ritenuto, pertanto, che il compenso liquidabile al curatore in applicazione dei parametri minimi previsti dal DM 25 Gennaio 2012, n. 30 e tenuto conto dell'attivo realizzato (€.55.500,00) e del passivo accertato (€ 4.288.415,00) potesse essere pari ad € 8.500,00 (ivi inclusi gli oneri accessori),
l'importo del danno economico cagionato con riferimento alla condotta omissiva relativa all'appartamento sito in via Montepellegrino 163, piano 7°, può essere riquantificato in €
139.631,23.
3.Anche il terzo motivo di appello è infondato. Il curatore assume la veste di amministratore del patrimonio fallimentare (art. 31 l.f.) e, in tale veste, avrebbe potuto riscuotere l'indennità di occupazione dell'immobile sito in Via Montepellegrino n. 163 piano 10° appreso alla procedura esecutiva immobiliare intrapresa dal creditore fondiario anteriormente alla dichiarazione di fallimento ed iscritta al n. 651/1986 R.G. Es. (cfr. in motivazione Cass. 267/2011). Ed infatti, in tale procedura esecutiva non era ancora stato nominato un custode giudiziario sino al 5 Luglio
2013. Peraltro, per come rappresentato dalla curatela del fallimento e non contestato dall'appellante, il creditore fondiario è stato interamente soddisfatto dalla vendita dell'immobile oggetto di pignoramento, con la conseguenza che tutte le somme apprese dal fallimento a titolo di indennità di occupazione dell'immobile avrebbero composto l'attivo del fallimento con maggiore soddisfazione dei creditori insinuati. Deve, pertanto, confermarsi anche su questo punto la decisione di primo grado.
4.5.6.7. Le voci di danno contestate con i successivi motivi di appello sono tutte documentalmente provate e costituiscono spese in effetti sostenute dalla curatela del fallimento a causa delle condotte omissive imputabili al curatore. Le doglianze dell'appellante sono prive di pregio e, segnatamente:
1) alcun rilievo probatorio può essere attribuito al verbale di audizione del liquidatore della società fallita redatto il 6/12/1996 (e dunque a distanza di due anni e mezzo dalla dichiarazione di fallimento), non essendovi alcuna prova documentale che le rimanenze finali (n. 3 trattori e attrezzature agricole, del valore di € 26.855,76 dichiarato nella situazione patrimoniale al
12/2/1994) fossero state effettivamente vendute prima della dichiarazione di fallimento. A questo proposito è il caso di rammentare che, ai sensi dell'art. 87 l.f., il curatore fallimentare è tenuto a redigere, “nel più breve tempo possibile” l'inventario dei beni appresi dal fallimento, in assenza di tale adempimento non può dirsi con certezza quali beni fossero compresi nel fallimento alla sua apertura e se alcuni di essi sono stati successivamente distratti all'insaputa del curatore ed a danno della massa dei creditori;
2)non possono essere messe in discussione in questa sede le scelte gestionali del curatore subentrato, a sua volta avallate e autorizzate dal giudice delegato alla procedura fallimentare.
In definitiva, in ragione del parziale accoglimento del secondo motivo di appello, la sentenza di primo grado dev'essere parzialmente riformata e l'appellante dev'essere condannato al risarcimento dei danni subiti dal fallimento appellato quantificati nella misura complessiva di €
496.565,79, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito sino al soddisfo.
9.Anche l'ultimo motivo di appello è infondato. La predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore, benché non abbia la funzione di tipizzare le possibili cause di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti, evidenzia tuttavia l'intenzione dell'assicuratore di annettere particolare importanza a determinati requisiti e richiama l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi e, quindi, dev'essere valutata dal giudice in sede di indagine sul carattere determinante, per la formazione del consenso, dell'inesattezza o della reticenza, cosi che è sufficiente che l'assicuratore chieda all'assicurato di denunciare ogni possibile situazione che possa aumentare il rischio o concretizzarlo del tutto (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8895). Nel caso che ci occupa, ha stipulato una prima polizza “multirischi del professionista” in data 4 Pt_1
Aprile 2017 dichiarando di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che potessero determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la predetta polizza. La medesima dichiarazione risulta contenuta nella polizza stornata in data 11/10/2017. Ebbene, già a tale data l'appellante non solo era stato proposto per la revoca dal giudice delegato del fallimento appellato proprio in ragione delle gravi omissioni poi definitivamente accertate all'esito del giudizio di approvazione del rendiconto ex art. 116 l.f., ma era anche stato revocato dall'incarico di curatore fallimentare con ordinanza espressamente motivata dal Collegio avuto riguardo all'”ingiustificabile ritardo nella gestione della procedura, con particolare riguardo alle operazioni di liquidazione dell'attivo acquisito alla procedura”
Considerato che quella stipulata dal era una polizza multirischi professionale, non può Pt_1 ragionevolmente sostenersi che di tale circostanza non andasse notiziata la compagnia di assicurazione. Non vi è dubbio, infatti, che le condotte addebitate al curatore (e prevalentemente connesse all'inerzia dello stesso nella liquidazione dell'attivo patrimoniale) avrebbero potuto esporre lo stesso ad un'azione risarcitoria, com'è nella specie accaduto.
Sul punto deve, pertanto, trovare conferma la sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche, per le cause di valore compreso tra
€ 260.000,00 ed € 520.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 2651/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 16.06.2022 all'esito del giudizio n.r.g. 11039/2020: - Condanna al pagamento, nei confronti del fallimento della Parte_1 [...]
in persona del curatore p.t., della complessiva somma di € 496.565,79, oltre Controparte_1 interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito sino al soddisfo;
- Condanna al pagamento, nei confronti del fallimento della Parte_1 [...]
in persona del curatore p.t., delle spese di lite di questo grado di giudizio che Controparte_1 liquida in € 15.000,00, oltre accessori di legge;
- Condanna al pagamento, nei confronti della , Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in € 15.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello di
Palermo in data 30/04/2025.
Palermo, 30/04/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo