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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/04/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 3393/2024
Verbale udienza del 22 aprile 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Pasquale Filippone per delega dell'Avv. Daniela
Borgese;
Per L' parte resistente, l'Avv. Clelia Condello, per delega dell'Avv.Dario CP_1
Cosimo Adornato.
Per , alle ore 9.46 nessuno è presente. CP_2
Alle ore 10.04 , per parte resistente, è presente l'Avv. Beniamino CP_2
Toscano, il quale si riporta agli scritti difensivi .
E' presente l'Avv. Cambrea, per delega dell'Avv. Filippone all'apertura del verbale, insistendo in quanto già formulato dall'Avv. titolare.
I procuratori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.
Alle ore 10.04 , il Giudice riapre il verbale, attestando la presenza per CP_2
parte resistente, dell'Avv. Beniamino Toscano, il quale si riporta agli scritti difensivi. E' presente, altresì, l'Avv. Cambrea, per delega dell'Avv. Filippone all'apertura del verbale e l'Avv. Clelia Condello per l' i quali insistono in CP_1
quanto già precisato.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G. 3393/2024 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art
429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 22 aprile 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G.3393/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Daniela Borgese (c.f.: ), giusta procura in atti. C.F._2
ricorrente
E , C.F. in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t., che agisce in proprio e quale mandatario della
, rappresentato e Controparte_4
difeso dagli avv.ti Dario Cosimo Adornato (C.F.: ), CodiceFiscale_3
, , in virtù di procura generale alle liti a rogito Parte_2 Controparte_5
del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3, in atti Persona_1
resistente
E
, Codice Fiscale/P.IVA con Controparte_6 P.IVA_2
sede legale in Roma rappresentato e difeso, dall'Avv. Beniamino Toscano (C.F.
), giusta procura in atti. C.F._4
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito in data 26.11.2024, l'odierno ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 09420249009745887000, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito n.n. 39420160001362385000; 392016000379551000;
3920170002325528000 e 3920180000856717000, afferenti contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2015, 2016 e 2017 in carico presso la sede CP_1
di Reggio Calabria. Eccepiva, nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e chiedeva:” dichiarare la prescrizione sopravvenuta di tutti i crediti vantati dall' opposti con il presente ricorso, ed indicati in narrativa, anche a CP_1
decorrere dalla eventuale notifica delle relative cartelle di pagamento/avvisi di addebito alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e conseguentemente ordinarne la cancellazione del ruolo. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del costitutito procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo, CP_1
preliminarmente che il credito oggetto del presente giudizio non risultava essere stato oggetto di cessione alla Società di cartolarizzazione dei crediti che, quindi, doveva essere estromessa dal giudizio. Controparte_4
Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'opposizione e inosservanza dei termini ex art.617 c.p.c. e art.24, comma 5
D.Lgs 46/ 99. Con riferimento, poi, all'eccepita prescrizione dovrà essere l' a dare prova dell'interruzione dei termini, avendo in Controparte_7
gestione tutte le fasi successive all'iscrizione a ruolo del credito. In ogni caso l'eccezione di prescrizione è infondata, almeno per quanto riguarda l . CP_3
Tutte le operazioni successive all'iscrizione a ruolo sono di esclusiva competenza del concessionario, unico responsabile del buon fine del procedimento di riscossione. Quindi, concludeva chiedendo ”Preliminarmente estromettere dal giudizio la b) dichiarare l'interposta opposizione infondata in CP_4
fatto ed in diritto;
c) Con vittoria di spese e competenze”
Si costituiva la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di CP_2
legittimazione passiva della stessa, con riferimento alla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, rispetto ai quali l'Agente della Riscossione è assolutamente estraneo. In ogni caso, senza recesso dalla superiore eccezione, faceva presente che non poteva ritenersi maturato alcun termine di prescrizione successivo alla notifica dei suindicati avvisi di addebito, la cui prova – come argomentato in precedenza – dovrà essere fornita dall'Ente Impositore e da SSCI SPA, atteso che, successivamente alla CP_1 notifica di tali atti e prima della notifica di quello che qui s'impugna, effettuata, come detto, il 19.11.2024, l'agente della riscossione aveva notificato all'odierno ricorrente, in data 18.01.2022, l'intimazione di pagamento n.
09420219003375143000, così interrompendo la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti pretesi. Eccepiva , inoltre che i termini prescrizionali erano stati sospesi a causa dell'emergenza COVID-19 e concludeva “in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
con riferimento alle contestazioni riguardanti gli Controparte_6
avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, trattandosi di atti emessi e notificati dall'ente impositore;
- ancora in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in omaggio ai principi Controparte_6
elaborati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cassazione civile Sez. Un., 08/03/2022,
n.7514);- senza recesso dalle superiori eccezioni di carattere preliminare, rigettare
l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, stante la regolare notifica di atti interruttivi della prescrizione quinquennale dei crediti pretesi. Con condanna di parte ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite”
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è fondato, e va', pertanto, accolto, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito e delle susseguenti intimazioni.
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità dell'intimazione di pagamento. Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è fondato, in quanto è vero che gli avvisi di addebito oggetto dell'opposizione risultano regolarmente notificati, come da documentazione versata in atti e prodotta dall' ma, di contro, dalla documentazione, CP_1
versata in atti dall' non vi è prova dell'interruzione della prescrizione, CP_2
relativamente all' intimazioni di pagamento del 18.01.2022. Pertanto, anche considerando la sospensione dei termini di prescrizione per l'emergenza sanitaria da Covid-19, sussiste la prescrizione, tanto dei crediti azionati, quanto delle intimazioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, ridotta in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Accoglie il ricorso e dichiara nulli gli avvisi di addebito n.n.
39420160001362385000; 392016000379551000; 3920170002325528000 e
3920180000856717000, per intervenuta prescrizione e, conseguentemente, dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n. 09420249009745887000, limitatamente ai predetti avvisi di addebito, dichiarati prescritti. ;
Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' e la CP_1 CP_4
Condanna l' alla refusione delle spese di lite Controparte_8
nei confronti di parte ricorrente, che liquida in complessive € 1305,00, oltre
IVA, CPA e spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Palmi 22 aprile 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 3393/2024
Verbale udienza del 22 aprile 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Pasquale Filippone per delega dell'Avv. Daniela
Borgese;
Per L' parte resistente, l'Avv. Clelia Condello, per delega dell'Avv.Dario CP_1
Cosimo Adornato.
Per , alle ore 9.46 nessuno è presente. CP_2
Alle ore 10.04 , per parte resistente, è presente l'Avv. Beniamino CP_2
Toscano, il quale si riporta agli scritti difensivi .
E' presente l'Avv. Cambrea, per delega dell'Avv. Filippone all'apertura del verbale, insistendo in quanto già formulato dall'Avv. titolare.
I procuratori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.
Alle ore 10.04 , il Giudice riapre il verbale, attestando la presenza per CP_2
parte resistente, dell'Avv. Beniamino Toscano, il quale si riporta agli scritti difensivi. E' presente, altresì, l'Avv. Cambrea, per delega dell'Avv. Filippone all'apertura del verbale e l'Avv. Clelia Condello per l' i quali insistono in CP_1
quanto già precisato.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G. 3393/2024 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art
429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 22 aprile 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G.3393/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Daniela Borgese (c.f.: ), giusta procura in atti. C.F._2
ricorrente
E , C.F. in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t., che agisce in proprio e quale mandatario della
, rappresentato e Controparte_4
difeso dagli avv.ti Dario Cosimo Adornato (C.F.: ), CodiceFiscale_3
, , in virtù di procura generale alle liti a rogito Parte_2 Controparte_5
del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3, in atti Persona_1
resistente
E
, Codice Fiscale/P.IVA con Controparte_6 P.IVA_2
sede legale in Roma rappresentato e difeso, dall'Avv. Beniamino Toscano (C.F.
), giusta procura in atti. C.F._4
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito in data 26.11.2024, l'odierno ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 09420249009745887000, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito n.n. 39420160001362385000; 392016000379551000;
3920170002325528000 e 3920180000856717000, afferenti contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2015, 2016 e 2017 in carico presso la sede CP_1
di Reggio Calabria. Eccepiva, nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e chiedeva:” dichiarare la prescrizione sopravvenuta di tutti i crediti vantati dall' opposti con il presente ricorso, ed indicati in narrativa, anche a CP_1
decorrere dalla eventuale notifica delle relative cartelle di pagamento/avvisi di addebito alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e conseguentemente ordinarne la cancellazione del ruolo. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del costitutito procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo, CP_1
preliminarmente che il credito oggetto del presente giudizio non risultava essere stato oggetto di cessione alla Società di cartolarizzazione dei crediti che, quindi, doveva essere estromessa dal giudizio. Controparte_4
Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'opposizione e inosservanza dei termini ex art.617 c.p.c. e art.24, comma 5
D.Lgs 46/ 99. Con riferimento, poi, all'eccepita prescrizione dovrà essere l' a dare prova dell'interruzione dei termini, avendo in Controparte_7
gestione tutte le fasi successive all'iscrizione a ruolo del credito. In ogni caso l'eccezione di prescrizione è infondata, almeno per quanto riguarda l . CP_3
Tutte le operazioni successive all'iscrizione a ruolo sono di esclusiva competenza del concessionario, unico responsabile del buon fine del procedimento di riscossione. Quindi, concludeva chiedendo ”Preliminarmente estromettere dal giudizio la b) dichiarare l'interposta opposizione infondata in CP_4
fatto ed in diritto;
c) Con vittoria di spese e competenze”
Si costituiva la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di CP_2
legittimazione passiva della stessa, con riferimento alla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, rispetto ai quali l'Agente della Riscossione è assolutamente estraneo. In ogni caso, senza recesso dalla superiore eccezione, faceva presente che non poteva ritenersi maturato alcun termine di prescrizione successivo alla notifica dei suindicati avvisi di addebito, la cui prova – come argomentato in precedenza – dovrà essere fornita dall'Ente Impositore e da SSCI SPA, atteso che, successivamente alla CP_1 notifica di tali atti e prima della notifica di quello che qui s'impugna, effettuata, come detto, il 19.11.2024, l'agente della riscossione aveva notificato all'odierno ricorrente, in data 18.01.2022, l'intimazione di pagamento n.
09420219003375143000, così interrompendo la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti pretesi. Eccepiva , inoltre che i termini prescrizionali erano stati sospesi a causa dell'emergenza COVID-19 e concludeva “in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
con riferimento alle contestazioni riguardanti gli Controparte_6
avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, trattandosi di atti emessi e notificati dall'ente impositore;
- ancora in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in omaggio ai principi Controparte_6
elaborati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cassazione civile Sez. Un., 08/03/2022,
n.7514);- senza recesso dalle superiori eccezioni di carattere preliminare, rigettare
l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, stante la regolare notifica di atti interruttivi della prescrizione quinquennale dei crediti pretesi. Con condanna di parte ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite”
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è fondato, e va', pertanto, accolto, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito e delle susseguenti intimazioni.
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità dell'intimazione di pagamento. Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è fondato, in quanto è vero che gli avvisi di addebito oggetto dell'opposizione risultano regolarmente notificati, come da documentazione versata in atti e prodotta dall' ma, di contro, dalla documentazione, CP_1
versata in atti dall' non vi è prova dell'interruzione della prescrizione, CP_2
relativamente all' intimazioni di pagamento del 18.01.2022. Pertanto, anche considerando la sospensione dei termini di prescrizione per l'emergenza sanitaria da Covid-19, sussiste la prescrizione, tanto dei crediti azionati, quanto delle intimazioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, ridotta in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Accoglie il ricorso e dichiara nulli gli avvisi di addebito n.n.
39420160001362385000; 392016000379551000; 3920170002325528000 e
3920180000856717000, per intervenuta prescrizione e, conseguentemente, dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n. 09420249009745887000, limitatamente ai predetti avvisi di addebito, dichiarati prescritti. ;
Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' e la CP_1 CP_4
Condanna l' alla refusione delle spese di lite Controparte_8
nei confronti di parte ricorrente, che liquida in complessive € 1305,00, oltre
IVA, CPA e spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Palmi 22 aprile 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo