TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/09/2025, n. 3392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3392 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14319-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 9 settembre 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chia-
mata la causa iscritta al n. 14319/2023 R.G.A.C., è presente l'avv. Maria
Lauria per Nessuno è presente per Controparte_1 Controparte_2
[...]
L'avv. Lauria discute la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti, in particolare, delle note conclusive nelle quali insiste e in particolare nell'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi e chiede che la stessa venga decisa. Chiede altresì la liquidazione dei compensi per l'attività pro-
fessionale prestata in favore di , ammesso al Patrocinio Controparte_1
a spese dello Stato.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:10, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14319/2023 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Lauria ( per procura allegata Email_1
all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
E
( ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele
Zurlo ( e Andrea Ornati per Email_2 Email_3
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
Il Tribunale,
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e revoca il de- Controparte_1
creto ingiuntivo n. 2862/2023 del Tribunale di Palermo depositato il 5 luglio 2023;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 2862/2023 di questo Tribunale (depositato il 5 lu-
glio 2023 e notificato il successivo 9 ottobre 2023), con cui si è ingiunto al predetto il pagamento in favore di della somma di Controparte_2
€ 19.177,97 a titolo di saldo dovuto in forza di un prestito personale sot-
toscritto con FI AN S.p.A. in data 22 giugno 2021 (poi cedu-
to dapprima a e infine all'odierna opposta), oltre inte- Controparte_3
ressi e spese del procedimento monitorio.
❖❖❖
Tanto premesso, preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010,
stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento [cfr. documentazione de-
positata in data 3 luglio 2024].
❖
Sempre in via preliminarmente, deve ritenersi fondata l'eccezione solle-
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
vata da parte opponente di difetto legittimazione attiva di CP_4
[...]
Sul punto occorre premettere che “la parte che agisca affermandosi
successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui
all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo
la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU.,
n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Nella fattispecie, l'opposta al fine di provare la propria legittimazione attiva e le varie cessioni succedutesi si è limitata ad allegare l'estratto del-
la Gazzetta Ufficiale - ed in particolare l'estratto della Gazzetta Ufficiale n.
120 Parte Seconda del 13 ottobre 2022 contenente l'avviso della cessione di crediti tra e e il relativo Controparte_3 Controparte_2
contratto di cessione dei crediti privo degli allegati [cfr. produzione parte oppo-
sta]. Nulla viene prodotto per provare il passaggio del credito de quo da
FI AN S.p.A. (originaria titolare del credito de quo) a
[...]
Controparte_2
Orbene, com'è noto, in materia di cessione di crediti, l'art. 58 T.U.B. al secondo comma prevede che “La banca cessionaria dà notizia
dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La AN
d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
La norma, pertanto, è volta ad agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale, dispensando così la AN cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione.
Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione sostituirebbe la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 cc, realizzandone di fatto il me-
desimo effetto di pubblicità (Cass. civ. n. 13954/2006).
Ora, a fronte dell'indirizzo che reputa sufficiente ai fini della prova del-
la cessione del credito in blocco l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, si reputa preferire il più recente orientamento per il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzio-
ne, sopra descritta, di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264
c.c. (Cass. civ., Ord. n. 5617/2020; 22151/2019; n. 22268/2018) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (Cass. civ. n. 22548/2018) mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.
Ne consegue quindi che, in caso di cessione crediti in blocco ex art 58
T.U.B., la cessionaria non si può limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale
in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma deve dimostra-
re documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa (Cass. Civ. n. 24551/2020).
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Ciò in quanto, una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della sua efficacia – altro è la prova dell'esistenza di un contratto di ces-
sione e del suo specifico contenuto (Cass., n. 2780/2019).
D'altronde, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58
T.U.B., pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico cre-
dito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, atteso che non è in alcun modo possibile desumere se il credito oggetto del pre-
sente giudizio risponda a quei crediti genericamente individuati dalla
Gazzetta Ufficiale allegata.
Per questo - si ripete - la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimo-
strare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legit-
timazione sostanziale (Cass. Civ., VI, 5/11/2020, n. 24798).
Attesa quindi la limitata funzione dell'avviso di cessione, la pubblica-
zione nella Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "mini-
ma" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei cre-
diti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
Né, come detto, vi è prova in ordine alla (presunta) cessione del credito da parte di all'odierna opposta, essendosi quest'ultima Controparte_3
limitata ad allegare, al fine di provare la propria legittimazione attiva, il contratto di cessione privo degli allegati contenenti l'elenco dei crediti ce-
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
duti.
Invero, la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va fornita, preferibilmente, mediante la produzione del contratto di cessione
(completo in tutte le sue parti, ivi compresi gli eventuali allegati) quale unico documento dal quale desumere con chiarezza l'oggetto del contratto stesso. Ne consegue che l'onere della prova non può ritenersi soddisfatto quando il contratto di cessione abbia un oggetto indeterminato.
Invero, non provano la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito azionato fosse ricompreso nel
“blocco” dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell'oggetto del con-
tratto ai sensi dell'art. 1346 cod. civ.
Nella fattispecie, l'opposta, come rilevato, ha prodotto il contratto di cessione privo però degli allegati contenenti l'elenco dei crediti ceduti, non potendosi pertanto ritenere validamente provato che il credito dell'odierna opponente sia ricompreso nella detta cessione dal momento che il con-
tratto, così come depositato, non contiene tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito (che, al contrario, viene effettuata in maniera assolutamente generica) e la sua certa inclusione nella cessione
(Cass. civ., III, Ord. 6/2/2024 n. 3405; Cass. civ., 20/7/2023, n. 21821).
Né ancora la prova dell'inclusione del credito ingiunto nell'operazione di cessione può dirsi raggiunta mediante il deposito della “lista dei crediti ceduti” [doc. 4, parte opposta] dal momento che la stessa contiene dei codici in alcun modo riconducibili al finanziamento de quo.
Né ancora la prova dell'inclusione del credito ingiunto nell'operazione
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. può dirsi raggiunta mediante il de-
posito della comunicazione al debitore della detta cessione atteso che “In
tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993,
ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa
prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, nep-
pure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai
sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accer-
tamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata
notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario …” (Cass. civ., n.
3405/2024, cit.).
E ancora, come già rilevato, deve rilevarsi che il finanziamento oggetto di causa è stato sottoscritto con FI AN S.p.A. ma l'opposta non ha fornito alcuna prova in ordine al passaggio del credito da quest'ultima a (non è stato depositato il relativo con- Controparte_3
tratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. (e quindi il relativo allegato contenente l'elenco dei crediti ceduti), unico documento idoneo
“… a provare, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la titolarità
del credito del cessionario … pena la revoca del titolo” (Trib. Milano, Sez.
VI, 16/9/2021, n. 7350).
Pertanto, facendo applicazione dell'ormai consolidato principio secondo cui trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede moni-
toria, sarebbe spettato all'opposta provare compiutamente, ai sensi dell'art. 2697 cc, la propria titolarità soggettiva (Cass., SS.UU., n.
2951/2016), appare evidente che l'opposta non Controparte_2
ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, posto che emerge
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
dalla documentazione prodotta l'insufficienza probatoria delle intervenute cessioni del credito da parte dapprima di FI AN S.p.A. (ori-
ginaria titolare del credito de quo) in favore di e poi nei Controparte_3
confronti di dell'odierna opposta e la consequenziale successione nella ti-
tolarità dei rapporti attraverso la procedura prevista dall'art. 58 T.U.B.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi sus-
sistente il difetto di legittimazione attiva di dal Controparte_2
momento che è risultata indimostrata la titolarità del credito posto a fon-
damento del Decreto ingiuntivo opposto.
Da ciò consegue, quale inevitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione proposta da . Controparte_1
Il decreto ingiuntivo n. 2862/2023 del Tribunale di Palermo, quindi,
deve essere ex art. 644 c.p.c. dichiarato inefficace e, per l'effetto, revocato.
❖❖❖
Accertato il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, le ulteriori do-
mande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbi-
te, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere as-
sorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte: Cass. Civ., II,
3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
❖❖❖
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni in base alle quali si
è addivenuti alla decisione di rigetto e avuto riguardo al contrasto giuri-
sprudenziale esistente in materia, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensa-
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
zione delle spese di lite tra le parti (cfr. Cass. Civ., VI, Ord. n.
24489/2015).
❖❖❖
Così deciso in Palermo il 9 settembre 2025
Il Giudice
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 10 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 9 settembre 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chia-
mata la causa iscritta al n. 14319/2023 R.G.A.C., è presente l'avv. Maria
Lauria per Nessuno è presente per Controparte_1 Controparte_2
[...]
L'avv. Lauria discute la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti, in particolare, delle note conclusive nelle quali insiste e in particolare nell'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi e chiede che la stessa venga decisa. Chiede altresì la liquidazione dei compensi per l'attività pro-
fessionale prestata in favore di , ammesso al Patrocinio Controparte_1
a spese dello Stato.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:10, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14319/2023 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Lauria ( per procura allegata Email_1
all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
E
( ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele
Zurlo ( e Andrea Ornati per Email_2 Email_3
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
Il Tribunale,
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e revoca il de- Controparte_1
creto ingiuntivo n. 2862/2023 del Tribunale di Palermo depositato il 5 luglio 2023;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 2862/2023 di questo Tribunale (depositato il 5 lu-
glio 2023 e notificato il successivo 9 ottobre 2023), con cui si è ingiunto al predetto il pagamento in favore di della somma di Controparte_2
€ 19.177,97 a titolo di saldo dovuto in forza di un prestito personale sot-
toscritto con FI AN S.p.A. in data 22 giugno 2021 (poi cedu-
to dapprima a e infine all'odierna opposta), oltre inte- Controparte_3
ressi e spese del procedimento monitorio.
❖❖❖
Tanto premesso, preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010,
stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento [cfr. documentazione de-
positata in data 3 luglio 2024].
❖
Sempre in via preliminarmente, deve ritenersi fondata l'eccezione solle-
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
vata da parte opponente di difetto legittimazione attiva di CP_4
[...]
Sul punto occorre premettere che “la parte che agisca affermandosi
successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui
all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo
la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU.,
n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Nella fattispecie, l'opposta al fine di provare la propria legittimazione attiva e le varie cessioni succedutesi si è limitata ad allegare l'estratto del-
la Gazzetta Ufficiale - ed in particolare l'estratto della Gazzetta Ufficiale n.
120 Parte Seconda del 13 ottobre 2022 contenente l'avviso della cessione di crediti tra e e il relativo Controparte_3 Controparte_2
contratto di cessione dei crediti privo degli allegati [cfr. produzione parte oppo-
sta]. Nulla viene prodotto per provare il passaggio del credito de quo da
FI AN S.p.A. (originaria titolare del credito de quo) a
[...]
Controparte_2
Orbene, com'è noto, in materia di cessione di crediti, l'art. 58 T.U.B. al secondo comma prevede che “La banca cessionaria dà notizia
dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La AN
d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
La norma, pertanto, è volta ad agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale, dispensando così la AN cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione.
Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione sostituirebbe la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 cc, realizzandone di fatto il me-
desimo effetto di pubblicità (Cass. civ. n. 13954/2006).
Ora, a fronte dell'indirizzo che reputa sufficiente ai fini della prova del-
la cessione del credito in blocco l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, si reputa preferire il più recente orientamento per il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzio-
ne, sopra descritta, di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264
c.c. (Cass. civ., Ord. n. 5617/2020; 22151/2019; n. 22268/2018) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (Cass. civ. n. 22548/2018) mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.
Ne consegue quindi che, in caso di cessione crediti in blocco ex art 58
T.U.B., la cessionaria non si può limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale
in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma deve dimostra-
re documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa (Cass. Civ. n. 24551/2020).
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Ciò in quanto, una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della sua efficacia – altro è la prova dell'esistenza di un contratto di ces-
sione e del suo specifico contenuto (Cass., n. 2780/2019).
D'altronde, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58
T.U.B., pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico cre-
dito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, atteso che non è in alcun modo possibile desumere se il credito oggetto del pre-
sente giudizio risponda a quei crediti genericamente individuati dalla
Gazzetta Ufficiale allegata.
Per questo - si ripete - la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimo-
strare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legit-
timazione sostanziale (Cass. Civ., VI, 5/11/2020, n. 24798).
Attesa quindi la limitata funzione dell'avviso di cessione, la pubblica-
zione nella Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "mini-
ma" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei cre-
diti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
Né, come detto, vi è prova in ordine alla (presunta) cessione del credito da parte di all'odierna opposta, essendosi quest'ultima Controparte_3
limitata ad allegare, al fine di provare la propria legittimazione attiva, il contratto di cessione privo degli allegati contenenti l'elenco dei crediti ce-
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
duti.
Invero, la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va fornita, preferibilmente, mediante la produzione del contratto di cessione
(completo in tutte le sue parti, ivi compresi gli eventuali allegati) quale unico documento dal quale desumere con chiarezza l'oggetto del contratto stesso. Ne consegue che l'onere della prova non può ritenersi soddisfatto quando il contratto di cessione abbia un oggetto indeterminato.
Invero, non provano la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito azionato fosse ricompreso nel
“blocco” dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell'oggetto del con-
tratto ai sensi dell'art. 1346 cod. civ.
Nella fattispecie, l'opposta, come rilevato, ha prodotto il contratto di cessione privo però degli allegati contenenti l'elenco dei crediti ceduti, non potendosi pertanto ritenere validamente provato che il credito dell'odierna opponente sia ricompreso nella detta cessione dal momento che il con-
tratto, così come depositato, non contiene tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito (che, al contrario, viene effettuata in maniera assolutamente generica) e la sua certa inclusione nella cessione
(Cass. civ., III, Ord. 6/2/2024 n. 3405; Cass. civ., 20/7/2023, n. 21821).
Né ancora la prova dell'inclusione del credito ingiunto nell'operazione di cessione può dirsi raggiunta mediante il deposito della “lista dei crediti ceduti” [doc. 4, parte opposta] dal momento che la stessa contiene dei codici in alcun modo riconducibili al finanziamento de quo.
Né ancora la prova dell'inclusione del credito ingiunto nell'operazione
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. può dirsi raggiunta mediante il de-
posito della comunicazione al debitore della detta cessione atteso che “In
tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993,
ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa
prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, nep-
pure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai
sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accer-
tamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata
notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario …” (Cass. civ., n.
3405/2024, cit.).
E ancora, come già rilevato, deve rilevarsi che il finanziamento oggetto di causa è stato sottoscritto con FI AN S.p.A. ma l'opposta non ha fornito alcuna prova in ordine al passaggio del credito da quest'ultima a (non è stato depositato il relativo con- Controparte_3
tratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. (e quindi il relativo allegato contenente l'elenco dei crediti ceduti), unico documento idoneo
“… a provare, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la titolarità
del credito del cessionario … pena la revoca del titolo” (Trib. Milano, Sez.
VI, 16/9/2021, n. 7350).
Pertanto, facendo applicazione dell'ormai consolidato principio secondo cui trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede moni-
toria, sarebbe spettato all'opposta provare compiutamente, ai sensi dell'art. 2697 cc, la propria titolarità soggettiva (Cass., SS.UU., n.
2951/2016), appare evidente che l'opposta non Controparte_2
ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, posto che emerge
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
dalla documentazione prodotta l'insufficienza probatoria delle intervenute cessioni del credito da parte dapprima di FI AN S.p.A. (ori-
ginaria titolare del credito de quo) in favore di e poi nei Controparte_3
confronti di dell'odierna opposta e la consequenziale successione nella ti-
tolarità dei rapporti attraverso la procedura prevista dall'art. 58 T.U.B.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi sus-
sistente il difetto di legittimazione attiva di dal Controparte_2
momento che è risultata indimostrata la titolarità del credito posto a fon-
damento del Decreto ingiuntivo opposto.
Da ciò consegue, quale inevitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione proposta da . Controparte_1
Il decreto ingiuntivo n. 2862/2023 del Tribunale di Palermo, quindi,
deve essere ex art. 644 c.p.c. dichiarato inefficace e, per l'effetto, revocato.
❖❖❖
Accertato il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, le ulteriori do-
mande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbi-
te, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere as-
sorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte: Cass. Civ., II,
3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
❖❖❖
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni in base alle quali si
è addivenuti alla decisione di rigetto e avuto riguardo al contrasto giuri-
sprudenziale esistente in materia, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensa-
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
zione delle spese di lite tra le parti (cfr. Cass. Civ., VI, Ord. n.
24489/2015).
❖❖❖
Così deciso in Palermo il 9 settembre 2025
Il Giudice
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 10 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile