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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 11/11/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
n° 633/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza nella causa di lavoro pendente tra
e , rappresentate e difese dall'avv. Cinzia Breda, Parte_1 Parte_2 in virtù di procura in atti;
- ricorrente-
e
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3
, tutti rappresentati e difesi, ai
[...] sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dott. Pierangelo Trippitelli;
-resistente-
Svolgimento del processo
Con ricorso le istanti indicate in epigrafe, premesso di essere docenti a tempo indeterminato alle dipendenze del convenuto e di aver prestato entrambe servizio nell'anno scolastico CP_1
2024/2025 su posto di sostegno, presso l'IPSSAR G. Marchitelli di Villa Santa Maria;
di aver prestato in precedenza servizio quali docenti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche:
nei seguenti anni scolastici: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_1
2019/2020 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; nei seguenti anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_2 di non aver ricevuto – in relazione ai suddetti periodi –la corresponsione dell'importo di € 500,00 annue per l'aggiornamento e la formazione del docente (cd. Carta elettronica del docente, istituita dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” all'art.1, comma 121 e ss.), che viene invece regolarmente corrisposto a tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato a supporto della loro formazione continua;
richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842 del 16 marzo 2022, che ha dichiarato l'illegittimità con efficacia erga omnes del d.P.C.M. del 23 settembre
2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui escludono i docenti CP_4 non di ruolo dall'erogazione della Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost., oltre che la sentenza della CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la clausola 4, punto 1, e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione, con la disciplina nazionale (nella causa C-450/21), hanno così concluso:
“1. Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto della professoressa
[...]
, c.f. , residente in [...]al Vico 8 corso Roma n. 32, ad Parte_1 C.F._1 usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, per le annualità 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
2. Condannare il al pagamento dell'importo di € 3.500,00, oltre accessori Controparte_1 come per legge, in favore della Prof. (c.f. ) residente in [...]C.F._1
Lanciano al Vico 8 corso Roma n. 32, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, quale contributo alla formazione della ricorrente.
3. Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto della professoressa Pt_2
, c.f. residente in [...], ad
[...] C.F._2 usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, per le annualità 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
4. Condannare il al pagamento dell'importo di € 1.500,00, oltre accessori Controparte_1 come per legge, in favore della Prof.ssa (c.f. residente in [...]C.F._2
Ortona alla Via Gaerano Bernabeo n. 7, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, quale contributo alla formazione della ricorrente. 5. Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compreso il rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito in giudizio il eccependo la prescrizione del diritto ad ottenere le somme a CP_1 titolo di bonus carta docente ai sensi dell'art. 2946 e seguenti del c.c nei confronti della sola ricorrente , in quanto le pretese si riferiscono agli anni scolastici Parte_1
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e chiedendo, nel merito, il rigetto della causa.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, la causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti, vertendo la controversia su questioni legate esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto.
Indi in data odierna, dopo il deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui in motivazione.
Preliminarmente appare opportuno ricostruire il quadro normativo sussistente in materia.
A norma dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_5
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 così dispone: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., prevede che: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone che: “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”.
L'art. 63 del successivo CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che: “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Ciò posto, la parte ricorrente sostiene che riconoscendo tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato si ingeneri una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
La prospettazione di parte ricorrente ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che eurounitario.
Al riguardo giova evidenziare come il Consiglio di Stato, Sez. VII, con pronuncia n. 1842/2022 abbia annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 con riconoscimento del bonus di cui si controverte anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt.
29, 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, così argomentando: “6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti),così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.”.
Inoltre la sesta sezione della CGUE, con ordinanza del 18.05.2022 resa nella causa C-450/2021, a seguito di rinvio pregiudiziale ad opera del Tribunale di Vercelli, ha statuito che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022, resa ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto che “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per
l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”. Da ultimo, con la recentissima sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di Cassazione - pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Applicando tali principi al caso di specie, è evidente che sussista una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato (anche se in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati), la cui formazione è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della Carta elettronica e i docenti assunti nell'ambito di rapporti a tempo determinato, che pur avendo un eguale diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di tale sostegno economico e che tale sistema si ponga in contrasto tanto con i precetti costituzionali, quanto con quelli eurounitari, rendendosi pertanto necessaria la disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015 (atteso che i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del
28 novembre 2016, applicativi di tale disposizione, sono stati annullati dal Consiglio di Stato con l'ordinanza succitata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della Carta elettronica del docente anche ad opera del personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Inoltre, deve osservarsi che si è al cospetto di incarichi con durata fino al 30 giugno o al 31 agosto, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto vantato (cfr. contratti allegati al ricorso e stati matricolari allegati alla memoria).
Infine, per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso), occorre dare atto che le ricorrenti hanno dedotto e dimostrato di essere state immesse in ruolo nell'a.s. 2024/2025.
Atteso che dalla documentazione in atti emerge pacificamente che la ricorrente Pt_2
ha prestato attività di docenza a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto
[...] negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, l'amministrazione convenuta va dunque condannata alla corresponsione in suo favore dell'importo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (3 annualità pari ad €. 1.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
Quanto alla posizione della ricorrente risulta invece parzialmente fondata Parte_1
l'eccezione di prescrizione sollevata.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia n. 29961 del 27.10.2023 succitata: “4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Orbene, va premesso che ai sensi dell'art. 5 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 novembre 2016:
“2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Applicando gli esposti principi al caso di specie, la pretesa della ricorrente risulta Pt_1 prescritta in relazione all'a.s. 2016/2017 in quanto la data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica era quella del 30 novembre 2016, nonché in relazione agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 in quanto la data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica era quella del 1° settembre di ciascun anno perché la prima diffida interruttiva della prescrizione risulta consegnata a mezzo pec in data 30.10.2023 (cfr. allegato 5 al ricorso).
Atteso che dalla documentazione in atti emerge pacificamente che la ricorrente
[...]
ha prestato attività di docenza a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto Parte_1 anche negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, che non risultano prescritti, l'amministrazione convenuta va dunque condannata alla corresponsione in suo favore dell'importo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (4 annualità pari ad €.
2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano ai sensi del CP_1
D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso e del valore riconosciuto in sentenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara prescritta la pretesa della ricorrente in relazione agli anni Parte_1 scolastici 2016/2017, 2017/2028 e 2018/2019;
b) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio Parte_1 economico della cd. “Carta docente” con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023; c) condanna, per l'effetto, il in persona del Controparte_1 CP_2
all'attribuzione in favore della ricorrente della “Carta docente”,
[...] Parte_1 secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (4 annualità, pari ad €. 2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
d) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio Parte_2 economico della cd. “Carta docente” con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023;
e) condanna, per l'effetto, il in persona del Controparte_1 CP_2
all'attribuzione in favore della ricorrente della “Carta docente”,
[...] Parte_2 secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (3 annualità, pari ad €. 1.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
f) condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti, che si liquidano in €. 1.030,00 per compensi, oltre rimborsi forfettari del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Lanciano, l'11.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza nella causa di lavoro pendente tra
e , rappresentate e difese dall'avv. Cinzia Breda, Parte_1 Parte_2 in virtù di procura in atti;
- ricorrente-
e
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3
, tutti rappresentati e difesi, ai
[...] sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dott. Pierangelo Trippitelli;
-resistente-
Svolgimento del processo
Con ricorso le istanti indicate in epigrafe, premesso di essere docenti a tempo indeterminato alle dipendenze del convenuto e di aver prestato entrambe servizio nell'anno scolastico CP_1
2024/2025 su posto di sostegno, presso l'IPSSAR G. Marchitelli di Villa Santa Maria;
di aver prestato in precedenza servizio quali docenti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche:
nei seguenti anni scolastici: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_1
2019/2020 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; nei seguenti anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_2 di non aver ricevuto – in relazione ai suddetti periodi –la corresponsione dell'importo di € 500,00 annue per l'aggiornamento e la formazione del docente (cd. Carta elettronica del docente, istituita dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” all'art.1, comma 121 e ss.), che viene invece regolarmente corrisposto a tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato a supporto della loro formazione continua;
richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842 del 16 marzo 2022, che ha dichiarato l'illegittimità con efficacia erga omnes del d.P.C.M. del 23 settembre
2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui escludono i docenti CP_4 non di ruolo dall'erogazione della Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost., oltre che la sentenza della CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la clausola 4, punto 1, e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione, con la disciplina nazionale (nella causa C-450/21), hanno così concluso:
“1. Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto della professoressa
[...]
, c.f. , residente in [...]al Vico 8 corso Roma n. 32, ad Parte_1 C.F._1 usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, per le annualità 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
2. Condannare il al pagamento dell'importo di € 3.500,00, oltre accessori Controparte_1 come per legge, in favore della Prof. (c.f. ) residente in [...]C.F._1
Lanciano al Vico 8 corso Roma n. 32, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, quale contributo alla formazione della ricorrente.
3. Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto della professoressa Pt_2
, c.f. residente in [...], ad
[...] C.F._2 usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, per le annualità 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
4. Condannare il al pagamento dell'importo di € 1.500,00, oltre accessori Controparte_1 come per legge, in favore della Prof.ssa (c.f. residente in [...]C.F._2
Ortona alla Via Gaerano Bernabeo n. 7, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, quale contributo alla formazione della ricorrente. 5. Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compreso il rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito in giudizio il eccependo la prescrizione del diritto ad ottenere le somme a CP_1 titolo di bonus carta docente ai sensi dell'art. 2946 e seguenti del c.c nei confronti della sola ricorrente , in quanto le pretese si riferiscono agli anni scolastici Parte_1
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e chiedendo, nel merito, il rigetto della causa.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, la causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti, vertendo la controversia su questioni legate esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto.
Indi in data odierna, dopo il deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui in motivazione.
Preliminarmente appare opportuno ricostruire il quadro normativo sussistente in materia.
A norma dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_5
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 così dispone: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., prevede che: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone che: “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”.
L'art. 63 del successivo CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che: “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Ciò posto, la parte ricorrente sostiene che riconoscendo tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato si ingeneri una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
La prospettazione di parte ricorrente ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che eurounitario.
Al riguardo giova evidenziare come il Consiglio di Stato, Sez. VII, con pronuncia n. 1842/2022 abbia annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 con riconoscimento del bonus di cui si controverte anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt.
29, 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, così argomentando: “6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti),così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.”.
Inoltre la sesta sezione della CGUE, con ordinanza del 18.05.2022 resa nella causa C-450/2021, a seguito di rinvio pregiudiziale ad opera del Tribunale di Vercelli, ha statuito che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022, resa ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto che “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per
l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”. Da ultimo, con la recentissima sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di Cassazione - pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Applicando tali principi al caso di specie, è evidente che sussista una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato (anche se in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati), la cui formazione è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della Carta elettronica e i docenti assunti nell'ambito di rapporti a tempo determinato, che pur avendo un eguale diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di tale sostegno economico e che tale sistema si ponga in contrasto tanto con i precetti costituzionali, quanto con quelli eurounitari, rendendosi pertanto necessaria la disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015 (atteso che i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del
28 novembre 2016, applicativi di tale disposizione, sono stati annullati dal Consiglio di Stato con l'ordinanza succitata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della Carta elettronica del docente anche ad opera del personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Inoltre, deve osservarsi che si è al cospetto di incarichi con durata fino al 30 giugno o al 31 agosto, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto vantato (cfr. contratti allegati al ricorso e stati matricolari allegati alla memoria).
Infine, per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso), occorre dare atto che le ricorrenti hanno dedotto e dimostrato di essere state immesse in ruolo nell'a.s. 2024/2025.
Atteso che dalla documentazione in atti emerge pacificamente che la ricorrente Pt_2
ha prestato attività di docenza a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto
[...] negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, l'amministrazione convenuta va dunque condannata alla corresponsione in suo favore dell'importo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (3 annualità pari ad €. 1.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
Quanto alla posizione della ricorrente risulta invece parzialmente fondata Parte_1
l'eccezione di prescrizione sollevata.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia n. 29961 del 27.10.2023 succitata: “4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Orbene, va premesso che ai sensi dell'art. 5 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 novembre 2016:
“2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Applicando gli esposti principi al caso di specie, la pretesa della ricorrente risulta Pt_1 prescritta in relazione all'a.s. 2016/2017 in quanto la data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica era quella del 30 novembre 2016, nonché in relazione agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 in quanto la data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica era quella del 1° settembre di ciascun anno perché la prima diffida interruttiva della prescrizione risulta consegnata a mezzo pec in data 30.10.2023 (cfr. allegato 5 al ricorso).
Atteso che dalla documentazione in atti emerge pacificamente che la ricorrente
[...]
ha prestato attività di docenza a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto Parte_1 anche negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, che non risultano prescritti, l'amministrazione convenuta va dunque condannata alla corresponsione in suo favore dell'importo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (4 annualità pari ad €.
2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano ai sensi del CP_1
D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso e del valore riconosciuto in sentenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara prescritta la pretesa della ricorrente in relazione agli anni Parte_1 scolastici 2016/2017, 2017/2028 e 2018/2019;
b) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio Parte_1 economico della cd. “Carta docente” con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023; c) condanna, per l'effetto, il in persona del Controparte_1 CP_2
all'attribuzione in favore della ricorrente della “Carta docente”,
[...] Parte_1 secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (4 annualità, pari ad €. 2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
d) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio Parte_2 economico della cd. “Carta docente” con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023;
e) condanna, per l'effetto, il in persona del Controparte_1 CP_2
all'attribuzione in favore della ricorrente della “Carta docente”,
[...] Parte_2 secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (3 annualità, pari ad €. 1.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
f) condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti, che si liquidano in €. 1.030,00 per compensi, oltre rimborsi forfettari del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Lanciano, l'11.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -