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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3432/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NI NA Presidente dott.ssa Cristina Ravera Consigliere dott.ssa MA ZI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3432/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA BIANCHI GIOVINI N. 3, COMO presso lo studio dell'avv. ANDREA AULETTA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C. R. CECCARDI N. Controparte_1 P.IVA_2
3/6 , GENOVA presso lo studio dell'avv. FABRIZIO BORCHI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per Pt_1 Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma la sentenza di primo grado, condannare
[...] al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, da liquidarsi nell'importo di € CP_2
pagina 1 di 8 11.300,00 oltre spese generali ed accessori di legge, ovvero in quello eventualmente maggiore o minore rivenuto di giustizia, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore.
Vinte le spese anche del presente appello sempre con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore.
Per Controparte_1
Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, rigettare l'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 1170/24 del Parte_2
Tribunale di Como, con la conferma della decisione di primo grado e la condanna della società appellante alle spese di causa.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sen-tenza impugnata, liquidare le spese di primo e secondo grado escludendo quelle risultate superflue ex art. 92 primo comma c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO aveva convenuto in giudizio nel 2011 la Parte_1 CP_3
(che poi è stata incorporata in chiedendo l'accertamento del saldo intermedio (cioé Controparte_1 del saldo alla data del 31.12.12) di un conto corrente ancora in essere tra le parti (e che è proseguito anche durante il corso di quel giudizio).
Nel corso di quel giudizio quel rapporto di conto corrente giungeva alla sua conclusione. Parte Chiuso il rapporto di conto corrente nel 2020 quindi, la ha introdotto un secondo giudizio avanti il
Tribunale di Como (quello conclusosi con la sentenza qui gravata) chiedendo l'accertamento del saldo finale del conto e la condanna della banca al relativo pagamento (con maggiorazione degli interessi ex art. 1284 IV co. c.p.c.).
Si costituiva in questo secondo giudizio la quale chiedeva il rigetto delle domande CP_1 formulate dalla controparte.
Il secondo giudizio veniva sospeso ex art. 337 II co. c.p.c., al fine di attendere l'accertamento definitivo del saldo intermedio del conto alla data del 31.12.12 da cui partire per poi calcolare l'esatto saldo finale alla data di chiusura del rapporto.
Il primo giudizio si concludeva con sentenza della Corte di Appello di Milano che accertava il saldo Parte intermedio del conto alla data del 31.12.12 in € 27.327,44 (positivo per . Parte riassumeva, quindi, il secondo giudizio, rettificando la propria domanda. Si costituiva nuovamente contestando le pretese avversarie. CP_1
pagina 2 di 8 All'udienza del 21.5.24 rinunciava alle sue precedenti contestazioni e si dichiarava CP_1 disponibile “… al pagamento della somma indicata nella memoria depositata in data 13.05.2024, con
l'aggiunta degli interessi che la controparte vorrà quantificare”. Parte Il Giudice concedeva quindi l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. richiesta da In particolare, con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. immediatamente esecutiva del 22.05.2024, ingiungeva a CP_1
di pagare a la somma di € 92.333,28, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, c. 4, c.p.c.
[...] Pt_1 dal 8.9.2020 fino al saldo, nonché le spese del subprocedimento di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dell'attrice. Il
Giudice rinviava, quindi, la causa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Alla successiva udienza parte convenuta dava atto di aver provveduto spontaneamente al pagamento in favore di dell'importo di € 68.600,98, comprensivo delle spese del subprocedimento di Pt_1 ingiunzione, importo che risultava determinato tenuto conto del debito dell'attrice, nei confronti della banca, a titolo di ripetizione di spese legali e CTU, dovute all'esito dell'ultima pronuncia della Corte
d'Appello di Milano. Alla medesima udienza confermava l'avvenuta esecuzione del pagamento Pt_1 dell'intero credito oggetto dell'ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., al netto delle compensazioni operate con i controcrediti della banca per i titoli suindicati. Parte Con sentenza n. 1170/24 il Tribunale di Como ha dichiarato inammissibile la domanda di per sopravvenuto difetto di interesse ad agire e ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti.
In particolare, il Tribunale ha così motivato la regolamentazione delle spese di lite:
“La pronuncia di sopravvenuto difetto di interesse ad agire, in relazione alla domanda attorea di condanna, non comporta il venir meno della necessità di pronunciarsi sulle spese giudiziali.
Deve quindi osservarsi che il presente giudizio è stato introdotto da parte attrice prima del passaggio in giudicato della sentenza di mero accertamento invocata a fondamento della domanda di condanna svolta nel presente processo e che la convenuta, costituendosi in giudizio, aveva richiesto innanzitutto che il processo venisse sospeso sino alla definizione del giudizio sulla domanda di accertamento proposta da e, solo in subordine, aveva contestato “le pretese attrici: sia in relazione alla Pt_1 sussistenza di un debito della alla data del 31/12/12 (questione tuttora sub iudice), sia in ordine CP_1 alla quantificazione delle somme asseritamente dovute per il periodo successivo”, chiedendo quindi nel merito il rigetto delle domande attoree (cfr., comparsa di risposta, p. 3). Inoltre, a seguito della definizione, con sentenza passata in giudicato, del giudizio di accertamento, pregiudicante quello
pagina 3 di 8 odierno di condanna, la banca non ha contestato i conteggi di ricalcolo del saldo attivo del conto corrente, di molto inferiore a quello della domanda originaria, operati dalla stessa attrice sulla base delle statuizioni definitive sulle domande attoree di accertamento, limitandosi ad eccepire in compensazione i controcrediti restitutori per le spese di lite dei giudizi di accertamento, secondo le statuizioni della Corte d'Appello di Milano, compensazione che, come visto, è stata peraltro accettata dalla stessa dopo la pronuncia dell'ordinanza ex art. 186ter c.p.c.. Pertanto, se è pur vero, in Pt_1 linea generale che, nel caso di carenza di interesse ad agire solo sopravvenuta per soddisfacimento del diritto dell'attore e, quindi, di sostanziale accertamento della fondatezza, in origine, del diritto di quest'ultimo, il giudice deve tenere conto della circostanza che l'attore è stato costretto ad incardinare il giudizio in ragione del disconoscimento del suo diritto da parte dal convenuto, tale principio non pare applicabile al caso di specie. Difatti, la domanda attorea, seppur parzialmente riconosciuta fondata dalla stessa parte convenuta, nel corso del giudizio, è stata proposta in un momento in cui sussisteva obiettiva incertezza sull'esistenza e l'ammontare delle ragioni di credito oggetto della domanda svolta in citazione, per effetto dell'impugnazione della sentenza che costituiva l'unico presupposto della domanda di condanna, e che, superata tale incertezza per effetto della definizione del processo pregiudicante, la convenuta ha provveduto all'integrale pagamento di quanto richiesto dall'attrice. Pertanto, non può dirsi che l'attrice sia stata costretta ad incardinare il giudizio in ragione dell'infondata negazione del proprio diritto da parte della convenuta, poiché, al momento dell'introduzione del giudizio, le questioni circa l'esistenza e l'esatto ammontare del credito di F.U.L. erano ancora sub iudice in altro processo.
In definitiva, pur non potendosi ravvisare un'ipotesi di soccombenza dell'attrice e, quindi, non potendo in nessun caso essere le spese di lite poste integralmente a suo carico, ritiene il Tribunale che, per le motivazioni sopra esposte, sussistano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano, ex art. 92, c. 2,
c.p.c., come modificato per effetto della sentenza di C. Cost. n. 77/2018, l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente processo (ferma la liquidazione delle spese del subprocedimento di ingiunzione, già operata con ordinanza del 22.05.2024)”. ha proposto appello avverso il capo della sentenza che ha Parte_1 disposto la compensazione delle spese processuali, deducendo che:
− l'art. 92 II co. c.p.c. consente la compensazione delle spese esclusivamente nelle ipotesi di mutamento di giurisprudenza o novità giuridica della questione trattata. A tali ipotesi si aggiungono possibili “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (secondo la lettura pagina 4 di 8 integrativa della norma che ha dato la Corte Costituzionale con sentenza 19.4.18 n. 77). Si deve, quindi, trattare di ragioni analoghe al mutamento della giurisprudenza o alla novità giuridica della questione trattata;
Parte
− il Tribunale sembra quasi aver ritenuto una sorta di carenza di diritto all'azione da parte di che non sarebbe stata “costretta ad incardinare il giudizio in ragione dell'infondata negazione del proprio diritto da parte della convenuta”; Parte
− non è vero che la non è stata costretta ad introdurre il secondo giudizio. E' proprio il legislatore del 2014 che ha introdotto una specifica disposizione normativa che costringe il creditore alla introduzione di un giudizio in tutte le ipotesi in cui per un determinato credito non sono preventivamente pattuiti interessi di mora in misura superiore a quelli minimi previsti dal
II comma dell'art. 1284 c.c. Infatti, al fine di ottenere il riconoscimento dei maggiori interessi ex art. 1284 IV co. c.p.c., un qualsiasi creditore che non abbia diritto ad interessi in misura maggiore a quelli indicati nel II comma dello stesso articolo è costretto a proporre la domanda giudiziale. Dalla stessa memoria depositata da parte avversa in occasione dell'udienza ex art. Parte 281 sexies c.p.c. (doc. e.4) emerge che gli interessi che ha potuto ottenere avendo introdotto il secondo giudizio nel 2020 ammontano ad € 30.635,69 (cioè addirittura ad un 1/3 del capitale complessivo al cui pagamento la banca è stata condannata). Se non avesse introdotto il secondo giudizio UL non avrebbe avuto diritto a quella somma, ma solo a circa €
250,00 applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB. Una affermazione quale quella che si legge nella sentenza appellata avrebbe potuto tutt'al più “metabolizzarsi” se la banca avesse in Parte qualche modo dimostrato di aver offerto stragiudizialmente alla nel 2020 il riconoscimento degli interessi ex art. 1284 IV co. c.p.c. sulle somme che le fossero risultate dovute all'esito del primo giudizio, a prescindere dalla introduzione della seconda causa. Ma non solo ciò non è mai successo, ma addirittura la banca si è costituita in giudizio formulando una esplicita domanda di rigetto nel merito della richiesta di riconoscimento di quegli interessi (a prescindere da quale fosse stato l'esito del primo giudizio).
L'appellante ha quindi chiesto di condannare al pagamento delle spese di lite del Controparte_2 giudizio di primo grado, da liquidarsi nell'importo di € 11.300,00 oltre spese generali ed accessori di legge, ovvero in quello eventualmente maggiore o minore rivenuto di giustizia, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore.
pagina 5 di 8 Si è costituita la quale ha chiesto di rigettare l'appello e, in subordine, di liquidare le CP_2 spese di primo e secondo grado escludendo quelle superflue ex art. 92 primo comma c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato per i motivi che di seguito si illustrano.
Come noto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto a quelle espressamente indicate dalla norma (assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
In particolare, la Consulta ha precisato che “la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
La prevista ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia.
Questa evenienza sopravvenuta - che concerne prevalentemente la giurisprudenza di legittimità, ma che, in mancanza, può anche riguardare la giurisprudenza di merito - non è di certo nella disponibilità delle parti, le quali si trovano a doversi confrontare con un nuovo principio di diritto, sì che, nei casi di non prevedibile overruling, l'affidamento di chi abbia regolato la propria condotta processuale tenendo conto dell'orientamento poi disatteso e superato, è nondimeno tutelato a determinate condizioni, precisate in una nota pronuncia delle sezioni unite civili della Corte di cassazione
(sentenza 11 luglio 2011, n. 15144).
Il fondamento sotteso a siffatta ipotesi - che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle "gravi ed eccezionali ragioni" - sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Ma tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze. Le
pagina 6 di 8 quali tutte, ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
Ciò può predicarsi anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata - l'assoluta novità della questione - che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a "gravi ed eccezionali ragioni".
Appare, dunque, evidente che il giudice delle leggi abbia fatto esclusivo riferimento ad “altre gravi ed eccezionali ragioni” aventi la stessa ratio di quelle indicate dal legislatore.
Tali ragioni non ricorrono, tuttavia, nel caso di specie, non potendo ravvisarsi ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dal legislatore, ma solo una normale alea del giudizio.
Le spese sostenute da non possono, inoltre, considerarsi Parte_1 superflue in quanto non sono dipese da un'attività non necessaria o inutile, cioè da un atto che non serviva al raggiungimento dello scopo perseguito dalla medesima parte nel processo ed il cui mancato compimento non avrebbe modificato l'esito della lite.
Ciò posto, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, le spese di lite del presente grado vanno poste, per la soccombenza virtuale, a carico di e liquidate, tenuto conto CP_2 della natura e dell'ammontare della somma riconosciuta all'odierna appellante, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., in complessivi euro 11.300,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge.
Anche le spese di lite del presente grado vengono poste, per la soccombenza, a carico della parte appellata e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate in complessivi euro 9.991,00, oltre spese generali
(15%), iva e cpa, come per legge
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
pagina 7 di 8 1) accoglie l'appello proposto da e, in riforma della Parte_1 sentenza del Tribunale di Como n. 1170/24, condanna alla rifusione, in favore di CP_2 [...]
, delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro Parte_1
11.300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, se e in quanto dovute, da distrarsi in favore del difensore;
2) condanna alla rifusione, in favore di , CP_2 Parte_1 delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, se e in quanto dovute, da distrarsi in favore del difensore.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
MA ZI NI NA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NI NA Presidente dott.ssa Cristina Ravera Consigliere dott.ssa MA ZI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3432/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA BIANCHI GIOVINI N. 3, COMO presso lo studio dell'avv. ANDREA AULETTA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C. R. CECCARDI N. Controparte_1 P.IVA_2
3/6 , GENOVA presso lo studio dell'avv. FABRIZIO BORCHI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per Pt_1 Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma la sentenza di primo grado, condannare
[...] al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, da liquidarsi nell'importo di € CP_2
pagina 1 di 8 11.300,00 oltre spese generali ed accessori di legge, ovvero in quello eventualmente maggiore o minore rivenuto di giustizia, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore.
Vinte le spese anche del presente appello sempre con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore.
Per Controparte_1
Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, rigettare l'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 1170/24 del Parte_2
Tribunale di Como, con la conferma della decisione di primo grado e la condanna della società appellante alle spese di causa.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sen-tenza impugnata, liquidare le spese di primo e secondo grado escludendo quelle risultate superflue ex art. 92 primo comma c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO aveva convenuto in giudizio nel 2011 la Parte_1 CP_3
(che poi è stata incorporata in chiedendo l'accertamento del saldo intermedio (cioé Controparte_1 del saldo alla data del 31.12.12) di un conto corrente ancora in essere tra le parti (e che è proseguito anche durante il corso di quel giudizio).
Nel corso di quel giudizio quel rapporto di conto corrente giungeva alla sua conclusione. Parte Chiuso il rapporto di conto corrente nel 2020 quindi, la ha introdotto un secondo giudizio avanti il
Tribunale di Como (quello conclusosi con la sentenza qui gravata) chiedendo l'accertamento del saldo finale del conto e la condanna della banca al relativo pagamento (con maggiorazione degli interessi ex art. 1284 IV co. c.p.c.).
Si costituiva in questo secondo giudizio la quale chiedeva il rigetto delle domande CP_1 formulate dalla controparte.
Il secondo giudizio veniva sospeso ex art. 337 II co. c.p.c., al fine di attendere l'accertamento definitivo del saldo intermedio del conto alla data del 31.12.12 da cui partire per poi calcolare l'esatto saldo finale alla data di chiusura del rapporto.
Il primo giudizio si concludeva con sentenza della Corte di Appello di Milano che accertava il saldo Parte intermedio del conto alla data del 31.12.12 in € 27.327,44 (positivo per . Parte riassumeva, quindi, il secondo giudizio, rettificando la propria domanda. Si costituiva nuovamente contestando le pretese avversarie. CP_1
pagina 2 di 8 All'udienza del 21.5.24 rinunciava alle sue precedenti contestazioni e si dichiarava CP_1 disponibile “… al pagamento della somma indicata nella memoria depositata in data 13.05.2024, con
l'aggiunta degli interessi che la controparte vorrà quantificare”. Parte Il Giudice concedeva quindi l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. richiesta da In particolare, con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. immediatamente esecutiva del 22.05.2024, ingiungeva a CP_1
di pagare a la somma di € 92.333,28, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, c. 4, c.p.c.
[...] Pt_1 dal 8.9.2020 fino al saldo, nonché le spese del subprocedimento di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dell'attrice. Il
Giudice rinviava, quindi, la causa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Alla successiva udienza parte convenuta dava atto di aver provveduto spontaneamente al pagamento in favore di dell'importo di € 68.600,98, comprensivo delle spese del subprocedimento di Pt_1 ingiunzione, importo che risultava determinato tenuto conto del debito dell'attrice, nei confronti della banca, a titolo di ripetizione di spese legali e CTU, dovute all'esito dell'ultima pronuncia della Corte
d'Appello di Milano. Alla medesima udienza confermava l'avvenuta esecuzione del pagamento Pt_1 dell'intero credito oggetto dell'ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., al netto delle compensazioni operate con i controcrediti della banca per i titoli suindicati. Parte Con sentenza n. 1170/24 il Tribunale di Como ha dichiarato inammissibile la domanda di per sopravvenuto difetto di interesse ad agire e ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti.
In particolare, il Tribunale ha così motivato la regolamentazione delle spese di lite:
“La pronuncia di sopravvenuto difetto di interesse ad agire, in relazione alla domanda attorea di condanna, non comporta il venir meno della necessità di pronunciarsi sulle spese giudiziali.
Deve quindi osservarsi che il presente giudizio è stato introdotto da parte attrice prima del passaggio in giudicato della sentenza di mero accertamento invocata a fondamento della domanda di condanna svolta nel presente processo e che la convenuta, costituendosi in giudizio, aveva richiesto innanzitutto che il processo venisse sospeso sino alla definizione del giudizio sulla domanda di accertamento proposta da e, solo in subordine, aveva contestato “le pretese attrici: sia in relazione alla Pt_1 sussistenza di un debito della alla data del 31/12/12 (questione tuttora sub iudice), sia in ordine CP_1 alla quantificazione delle somme asseritamente dovute per il periodo successivo”, chiedendo quindi nel merito il rigetto delle domande attoree (cfr., comparsa di risposta, p. 3). Inoltre, a seguito della definizione, con sentenza passata in giudicato, del giudizio di accertamento, pregiudicante quello
pagina 3 di 8 odierno di condanna, la banca non ha contestato i conteggi di ricalcolo del saldo attivo del conto corrente, di molto inferiore a quello della domanda originaria, operati dalla stessa attrice sulla base delle statuizioni definitive sulle domande attoree di accertamento, limitandosi ad eccepire in compensazione i controcrediti restitutori per le spese di lite dei giudizi di accertamento, secondo le statuizioni della Corte d'Appello di Milano, compensazione che, come visto, è stata peraltro accettata dalla stessa dopo la pronuncia dell'ordinanza ex art. 186ter c.p.c.. Pertanto, se è pur vero, in Pt_1 linea generale che, nel caso di carenza di interesse ad agire solo sopravvenuta per soddisfacimento del diritto dell'attore e, quindi, di sostanziale accertamento della fondatezza, in origine, del diritto di quest'ultimo, il giudice deve tenere conto della circostanza che l'attore è stato costretto ad incardinare il giudizio in ragione del disconoscimento del suo diritto da parte dal convenuto, tale principio non pare applicabile al caso di specie. Difatti, la domanda attorea, seppur parzialmente riconosciuta fondata dalla stessa parte convenuta, nel corso del giudizio, è stata proposta in un momento in cui sussisteva obiettiva incertezza sull'esistenza e l'ammontare delle ragioni di credito oggetto della domanda svolta in citazione, per effetto dell'impugnazione della sentenza che costituiva l'unico presupposto della domanda di condanna, e che, superata tale incertezza per effetto della definizione del processo pregiudicante, la convenuta ha provveduto all'integrale pagamento di quanto richiesto dall'attrice. Pertanto, non può dirsi che l'attrice sia stata costretta ad incardinare il giudizio in ragione dell'infondata negazione del proprio diritto da parte della convenuta, poiché, al momento dell'introduzione del giudizio, le questioni circa l'esistenza e l'esatto ammontare del credito di F.U.L. erano ancora sub iudice in altro processo.
In definitiva, pur non potendosi ravvisare un'ipotesi di soccombenza dell'attrice e, quindi, non potendo in nessun caso essere le spese di lite poste integralmente a suo carico, ritiene il Tribunale che, per le motivazioni sopra esposte, sussistano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano, ex art. 92, c. 2,
c.p.c., come modificato per effetto della sentenza di C. Cost. n. 77/2018, l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente processo (ferma la liquidazione delle spese del subprocedimento di ingiunzione, già operata con ordinanza del 22.05.2024)”. ha proposto appello avverso il capo della sentenza che ha Parte_1 disposto la compensazione delle spese processuali, deducendo che:
− l'art. 92 II co. c.p.c. consente la compensazione delle spese esclusivamente nelle ipotesi di mutamento di giurisprudenza o novità giuridica della questione trattata. A tali ipotesi si aggiungono possibili “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (secondo la lettura pagina 4 di 8 integrativa della norma che ha dato la Corte Costituzionale con sentenza 19.4.18 n. 77). Si deve, quindi, trattare di ragioni analoghe al mutamento della giurisprudenza o alla novità giuridica della questione trattata;
Parte
− il Tribunale sembra quasi aver ritenuto una sorta di carenza di diritto all'azione da parte di che non sarebbe stata “costretta ad incardinare il giudizio in ragione dell'infondata negazione del proprio diritto da parte della convenuta”; Parte
− non è vero che la non è stata costretta ad introdurre il secondo giudizio. E' proprio il legislatore del 2014 che ha introdotto una specifica disposizione normativa che costringe il creditore alla introduzione di un giudizio in tutte le ipotesi in cui per un determinato credito non sono preventivamente pattuiti interessi di mora in misura superiore a quelli minimi previsti dal
II comma dell'art. 1284 c.c. Infatti, al fine di ottenere il riconoscimento dei maggiori interessi ex art. 1284 IV co. c.p.c., un qualsiasi creditore che non abbia diritto ad interessi in misura maggiore a quelli indicati nel II comma dello stesso articolo è costretto a proporre la domanda giudiziale. Dalla stessa memoria depositata da parte avversa in occasione dell'udienza ex art. Parte 281 sexies c.p.c. (doc. e.4) emerge che gli interessi che ha potuto ottenere avendo introdotto il secondo giudizio nel 2020 ammontano ad € 30.635,69 (cioè addirittura ad un 1/3 del capitale complessivo al cui pagamento la banca è stata condannata). Se non avesse introdotto il secondo giudizio UL non avrebbe avuto diritto a quella somma, ma solo a circa €
250,00 applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB. Una affermazione quale quella che si legge nella sentenza appellata avrebbe potuto tutt'al più “metabolizzarsi” se la banca avesse in Parte qualche modo dimostrato di aver offerto stragiudizialmente alla nel 2020 il riconoscimento degli interessi ex art. 1284 IV co. c.p.c. sulle somme che le fossero risultate dovute all'esito del primo giudizio, a prescindere dalla introduzione della seconda causa. Ma non solo ciò non è mai successo, ma addirittura la banca si è costituita in giudizio formulando una esplicita domanda di rigetto nel merito della richiesta di riconoscimento di quegli interessi (a prescindere da quale fosse stato l'esito del primo giudizio).
L'appellante ha quindi chiesto di condannare al pagamento delle spese di lite del Controparte_2 giudizio di primo grado, da liquidarsi nell'importo di € 11.300,00 oltre spese generali ed accessori di legge, ovvero in quello eventualmente maggiore o minore rivenuto di giustizia, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore.
pagina 5 di 8 Si è costituita la quale ha chiesto di rigettare l'appello e, in subordine, di liquidare le CP_2 spese di primo e secondo grado escludendo quelle superflue ex art. 92 primo comma c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato per i motivi che di seguito si illustrano.
Come noto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto a quelle espressamente indicate dalla norma (assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
In particolare, la Consulta ha precisato che “la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
La prevista ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia.
Questa evenienza sopravvenuta - che concerne prevalentemente la giurisprudenza di legittimità, ma che, in mancanza, può anche riguardare la giurisprudenza di merito - non è di certo nella disponibilità delle parti, le quali si trovano a doversi confrontare con un nuovo principio di diritto, sì che, nei casi di non prevedibile overruling, l'affidamento di chi abbia regolato la propria condotta processuale tenendo conto dell'orientamento poi disatteso e superato, è nondimeno tutelato a determinate condizioni, precisate in una nota pronuncia delle sezioni unite civili della Corte di cassazione
(sentenza 11 luglio 2011, n. 15144).
Il fondamento sotteso a siffatta ipotesi - che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle "gravi ed eccezionali ragioni" - sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Ma tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze. Le
pagina 6 di 8 quali tutte, ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
Ciò può predicarsi anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata - l'assoluta novità della questione - che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a "gravi ed eccezionali ragioni".
Appare, dunque, evidente che il giudice delle leggi abbia fatto esclusivo riferimento ad “altre gravi ed eccezionali ragioni” aventi la stessa ratio di quelle indicate dal legislatore.
Tali ragioni non ricorrono, tuttavia, nel caso di specie, non potendo ravvisarsi ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dal legislatore, ma solo una normale alea del giudizio.
Le spese sostenute da non possono, inoltre, considerarsi Parte_1 superflue in quanto non sono dipese da un'attività non necessaria o inutile, cioè da un atto che non serviva al raggiungimento dello scopo perseguito dalla medesima parte nel processo ed il cui mancato compimento non avrebbe modificato l'esito della lite.
Ciò posto, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, le spese di lite del presente grado vanno poste, per la soccombenza virtuale, a carico di e liquidate, tenuto conto CP_2 della natura e dell'ammontare della somma riconosciuta all'odierna appellante, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., in complessivi euro 11.300,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge.
Anche le spese di lite del presente grado vengono poste, per la soccombenza, a carico della parte appellata e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate in complessivi euro 9.991,00, oltre spese generali
(15%), iva e cpa, come per legge
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
pagina 7 di 8 1) accoglie l'appello proposto da e, in riforma della Parte_1 sentenza del Tribunale di Como n. 1170/24, condanna alla rifusione, in favore di CP_2 [...]
, delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro Parte_1
11.300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, se e in quanto dovute, da distrarsi in favore del difensore;
2) condanna alla rifusione, in favore di , CP_2 Parte_1 delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, se e in quanto dovute, da distrarsi in favore del difensore.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
MA ZI NI NA
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