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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 807/2022 RG
Avente ad OGGETTO: lesione personale
Promossa da
-attrice- Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Edoardo Truppa e Caterina Truppa
Contro
-convenuto- Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Maria Corzino
Conclusioni
Per parte attrice:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza disattesa, ritenere il convenuto CP
, nella persona del Sindaco in carica pro tempore, responsabile del danno sofferto
[...] dall'attrice e per l'effetto condannarlo a risarcire tutti i danni patiti dalla stessa alla propria persona e alle proprie cose, come risulteranno ad istruttoria espletata, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio".
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via principale: rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, inammissibile e non provata, ogni domanda svolta nei confronti del (tenuto conto anche Controparte_1 dell'art. 1227, comma 2, c.c.);
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un profilo di responsabilità in capo al , accertare e dichiarare il concorso, nella causazione Controparte_1 del danno, della SI.ra e, conseguentemente, diminuire, ai sensi dell'art. 1227, Parte_1 comma 1, c.c., il risarcimento eventualmente dovuto all'attrice; - in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili, con riserva di ogni ulteriore produzione e deduzione da indicarsi nelle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in relazione alle quali si chiede sin d'ora che il Giudice voglia concedere i relativi termini;
- con rifusione delle spese e dei compensi di causa, di cui si chiede, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore del procuratore del ”. Controparte_1
FATTO E DIRITTO
L'attrice notificava atto di citazione nei confronti del chiedendo il Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza di un sinistro avvenuto il giorno 4.12.2020.
In particolare, l'attrice deduceva e documentava quanto segue:
-in data 4.12.2020 alle ore 11,30 circa, stava percorrendo a piedi la Via Bragarina Parte_1 situata a La Spezia, in compagnia della propria figlia e di un'amica, quando, all'altezza del numero civico 10, cadeva rovinosamente a terra a causa di una profonda sconnessione dell'asfalto, resa insidiosa dalla presenza di una barra di ferro sporgente (doc.1) ;
-per effetto della suddetta caduta l'attrice si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale della CP ove le veniva diagnosticata la frattura composta dell'omero destro, con prognosi di trenta giorni e prescrizione di immobilizzazione dell'arto mediante l'utilizzo di tutore (doc.2);
- in data 4.01.2021, dopo le necessarie cure mediche eseguite presso l'ambulatorio ospedaliero Asl
5 di ortopedia e traumatologia, venivano prescritti all'attrice l'interruzione dell'uso del tutore nonché un ciclo di fisiokinesiterapia al fine di riprendere l'articolarità della spalla destra (doc.3);
-in data 13.09.2021 si sottoponeva a visita specialistica presso gli ambulatori del Parte_1 reparto di Fisiatria e Riabilitazione dell'ASL 5, cui seguiva il rilascio del relativo certificato (doc.4);
-in data 19.10.2021 l'attrice si sottoponeva a visita medico legale presso un medico specialista, il quale attestava una riduzione dell'integrità psico-fisica del 7-8% e un'inabilità temporanea protrattasi sino al 13.09.2021 (data della guarigione), di cui almeno i primi 35 giorni da calcolarsi nella misura non minore del 75% dei valori totali (doc.5);
-l'attrice affermava inoltre che, per le visite mediche sopra esposte, aveva sostenuto esborsi per complessivi euro 1.417,61 (doc. 6);
in data 14.12.2020, chiedeva al mediante PEC, il Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti (doc.7), senza tuttavia ricevere alcun riscontro. Seguiva l'invio, in data 23.12.2021, dell' invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, al quale il CP
dichiarava di non voler aderire (doc.8), l'attrice introduceva pertanto il presente giudizio;
[...]
-il si costituiva in causa, deducendo che le controversie aventi ad oggetto i Controparte_1 danni derivanti da omessa o insufficiente manutenzione delle strade pubbliche -come quella in esame- fossero riconducili alla disciplina dell'art. 2043 c.c. e non dell'art. 2051 c.c.; l'Ente, inoltre, qualora si fosse ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c., evidenziava l'insussistenza -nel caso di specie- di alcuna prova in ordine al fatto storico, al rapporto di custodia tra la parte convenuta e la cosa, nonché dell'esistenza di un'insidia giuridicamente rilevante, riteneva viceversa sussistente un'ipotesi di “caso fortuito” costituito dalla condotta incauta ed abnorme assunta dall'attrice.
Invocava infine - in via subordinata - l'applicazione dell'art. 1227 co 1 c.c.;
-la fase istruttoria si espletava mediante l'interrogatorio formale di e l'assunzione Parte_1 delle testimoni presenti al momento del sinistro. Era altresì disposta CTU in ordine al seguente quesito: “Dica il CTU, esaminati i fascicoli e la documentazione medica agli atti, visitato il periziando, quali lesioni ebbe a riportare la sig.ra a seguito del sinistro per cui è Parte_1 causa. In caso di sussistenza di postumi invalidanti di natura permanente, li descriva e li quantifichi come Danno Biologico. Si esprima sulla presenza di eventuale danno specifico. Indichi
l'inabilità temporanea sia assoluta che relativa e si esprima sulla congruità e pertinenza delle spese mediche in atti”.
Prima di entrare nel merito della presente vertenza occorre segnalare che l'eccezione relativa al difetto di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c., sollevata da parte convenuta nella memoria ex art. 183 co 6 n.2 c.p.c. in ordine alle circostanze esposte nella comparsa di costituzione e risposta, oltre ad essere generica, deve ritenersi priva di fondamento. Le suddette circostanze, infatti, sono state specificamente contestate da parte attrice già in sede di note di trattazione scritta.
Nel merito
Terminata la narrazione del fatto, indispensabile al fine di esaminare le diverse posizioni e domande nel merito, occorre ricostruire la dinamica del sinistro, alla luce del quadro probatorio emerso nel corso del giudizio.
A tale fine si deve richiamare la testimonianza resa, all'udienza del 03.05.2023, dalla figlia dell'odierna attrice, ( teste ) - le cui dichiarazioni hanno rivelato coerenza Testimone_1 interna e non si pongono in contraddizione con la documentazione in atti – la quale, in ordine al capitolo di parte attrice “Vero che il giorno 4 dicembre 2020 alle ore 11,30 circa la SI.ra Pt_1
, percorreva a piedi Via Bragarina in La Spezia, quando, giunta in prossimità del numero
[...] civico 10, cadeva a terra perchè inciampava in un corpo metallico, sporgente e infisso al terreno, presente all'interno di un avvallamento a margine della sede stradale, come da fotografie che mi vengono rammostrate” dichiarava: “Confermo tutte le circostanze. Ero presente confermo la foto”.
A ciò si deve aggiungere che nella medesima udienza la teste - amica dell'attrice - Testimone_2 della cui attendibilità oggettiva non vi è motivo di dubitare, in quanto anche la sua testimonianza è risultata priva di contraddizioni, confermava il capitolo di prova sopracitato e precisava: “…ero presente ero l'ultima del gruppo composto da sua figlia e da me, c'era un Parte_1 avvallamento coperto d'acqua in quanto pioveva ed al suo interno un ferro sul quale è inciampata
. Poteva capitare anche a me”. Pt_1
Tanto premesso, alla luce della documentazione fotografica in atti (doc.1 parte attrice), in assenza di contestazione in ordine all'effettiva corrispondenza rispetto allo stato dei luoghi, si deve osservare che sul lato della carreggiata teatro del sinistro - quale unico tratto percorribile dai pedoni - sono presenti una buca (creata dal dislivello dell'asfalto) e un tombino, nonché una barra in ferro collocata vicino a quest'ultimo. Occorre altresì osservare che la predetta barra appare poco visibile, attesa l'esistenza di omogeneità cromatica tra la stessa e la superficie asfaltata circostante. Essa peraltro è posizionata in maniera tale da creare un effetto “gradino”, particolarmente pericoloso per qualsiasi pedone che, sotto il profilo della diligenza esigibile, non può rappresentarsi l'esistenza di un siffatto ostacolo (non facilmente visibile), soprattutto in un percorso pedonale privo di alternative (come quello in esame). Non vi è alcun dubbio, quindi, che -nel caso di specie- ben difficilmente potesse Parte_1 accorgersi, per le ragioni appena esposte, della presenza della barra di ferro. Ella, infatti, mentre stava camminando diligentemente sull'unico tratto pedonale percorribile, non è riuscita ad avvedersi della sporgenza in ferro ed è inciampata sulla stessa, cadendo rovinosamente a terra
(come dichiarato dai testi e . Si deve altresì ritenere, in virtù Testimone_1 Testimone_2 della documentazione fotografica in atti, che la barra fosse difficilmente visibile a prescindere dalla presenza o meno di acqua nell'avvallamento.
Peraltro, nel caso in esame, non risulta in alcuno modo provata l'esistenza del caso fortuito invocato da parte convenuta, costituito da un comportamento imprudente della danneggiata, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra il bene oggetto di custodia e l'evento dannoso. Si ritiene altresì non provata l'esistenza di una condotta della danneggiata che possa aver influito ex art. 1227 co 1 nella causazione del sinistro de quo, atteso che la stessa, anche adottando le dovute cautele, non avrebbe potuto accorgersi della sporgenza in ferro, essendo questa poco visibile.
Giova ricordare che l'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale però assume efficacia causale esclusiva soltanto ove si qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare solo ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass. Civ n.2481/2018).
Alla luce di quanto sin qui esposto si deve ritenere che, nel caso in esame, non solo ricorra il nesso di causalità tra il bene in custodia -costituito dalla strada pubblica- e l'evento dannoso (ossia la caduta ) prevista dall'art. 2051 c.c., ma risulti altresì raggiunta la prova in ordine alla intrinseca pericolosità della cosa in custodia “seppure inerte”, dal momento che la sporgenza in ferro, collocata nell'unico tratto di strada percorribile dai pedoni, non risultava oggettivamente visibile. Ciò ha impedito ad di accorgersi della predetta sporgenza ed evitare quindi di Parte_1 inciampare sulla stessa.
Era altresì prevedibile per il Custode che la sporgenza in ferro, posizionata nell'unico passaggio pedonale della strada pubblica oggetto di giudizio, potesse cagionare danni a qualsiasi pedone che lo stesse percorrendo.
Infine, nessun dubbio si ritiene esistente in ordine alla qualità di custode in capo all'odierno convenuto. Occorre infatti osservare che la strada teatro del sinistro oggetto di giudizio, avendo natura pubblica, risulta di proprietà del Controparte_1
Pertanto, il convenuto, attesa la sua qualità di proprietario-custode della strada ove si è verificato il sinistro oggetto di giudizio, dovrà essere condannato ex art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni patiti da Parte_1
Sul quantum
Prima di svolgere il calcolo del quantum risarcitorio, occorre evidenziare che entrambi i testi, in merito ai capitoli di prova di parte attrice, hanno confermato le seguenti circostanze: Pt_1
a seguito della caduta del 4.12.2020, lamentava dolore alla spalla destra;
veniva quindi
[...] allertato il marito dell'attrice, il quale provvedeva ad accompagnarla con la propria autovettura presso l'abitazione, ma, a causa della persistenza dei dolori alla spalla, provvedeva a trasportarla presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale della Spezia (si veda testimonianza . Testimone_1 Fatta questa precisazione è necessario segnalare che la CTU - il cui metodo e conclusioni sono condivisi e fatti propri da questo giudicante e devono intendersi qui integralmente trascritte - ha accertato quanto segue:
“A seguito dell'evento lesivo del 04.12.2020 la SI.ra , di anni 54, ha riportato la Parte_1 frattura composta del collo dell'omero destro. Riterrei equo fissare in giorni 90 (novanta), di cui 30 (trenta) a parziale al 75%, 30 (trenta) a parziale al 50% e 30 (trenta) a parziale al 25% la durata dell'inabilità temporanea derivata da tali lesioni.
Al momento attuale, causalmente correlabili alle lesioni residuano postumi da considerarsi ormai stabilizzati e consistenti essenzialmente in:
*quadro algico disfunzionale a carico della spalla destra (in destrimano), come sopra descritti, da esiti di frattura composta del collo omerale destro. Ritengo che tali postumi determinino una menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico), percentualmente stimabile al 5-6% (cinque-sei percento) dei valori totali. Tali postumi non incidono sulla capacità di lavoro della lesa.”
Tanto premesso, in virtù delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, il danno non patrimoniale patito da può essere così quantificato: Parte_1
Età della danneggiata al momento del sinistro: 51 anni
Invalidità permanente 5,5 % = € 9.307,00 comprensivo dell'incremento per sofferenza soggettiva
Invalidità temporanea parziale al 75% 30 gg = € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% 30 gg = € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 25% 30 gg = € 862,50
Totale danno biologico temporaneo =€ 5.175,00
Per un totale generale di € 14.482,00 corrispondente all'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale subito da Parte_1
Riguardo al danno patrimoniale, parte attrice ha altresì documentato di aver sostenuto le seguenti spese, ritenute congrue dal CTU, come indicato nella perizia:
“In atti sono presenti: fotoc. di ric. di numerosi tickets di ASL5 per prestazioni di radiologia, ortopedia e fisiatria per complessivi E.255,61; fotoc. di ric. 149-21 del 28.07.2021, Parte_2
[... di E.362,00 per 10 trattamenti di FKT;
fotoc. di ric. 186-21 del 23.09.2021, Parte_2
di E.434,00 per 12 trattamenti di FKT da ritenersi necessarie, pertinenti e congrue.
[...]
Per quanto riguarda la ric. 204 del 19.10.2021 per relazione valutativa di parte del Dott. Per_1
di E.366,00, la sua rimborsabilità è di pertinenza dell'Ill.mo SI. Giudice.
[...] Non sono prevedibili spese future.”
In ordine alle spese relative alla perizia medico legale ante causam si ritiene che le stesse, alla luce dell'attività professionale prestata, debbano considerarsi congrue.
Pertanto, le spese dovute dal a titolo di danno patrimoniale, possono essere Controparte_1 riconosciute per l'importo complessivo di € 1.417,61.
Alla luce di quanto sin qui esposto, attesa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del in Controparte_1 ordine al pregiudizio subito da in conseguenza dell'evento dannoso avvenuto il Parte_1
4.12.2020 presso la Via Bragarina in La Spezia (SP), il convenuto dovrà essere condannato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale come sopra determinato. Quanto agli accessori: sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della pronuncia della sentenza - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale - calcolata al mese di giugno 2024 (data del più recente aggiornamento delle Tabelle del Tribunale di Milano) - deve essere devalutata alla data dell'illecito (c.d. aestimatio).
Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici Istat devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale.
Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Sul danno patrimoniale sono dovuti gli interessi nella misura legale dai singoli esborsi al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori medi. Con spese di CTU da porsi definitivamente a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per i danni patiti Controparte_1 da n conseguenza del sinistro occorso a quest'ultima in data 4.12.2020 presso la Parte_1
Via Bragarina in La Spezia (SP);
-accerta e dichiara che il danno non patrimoniale patito da ammonta ad € Parte_1 14.482,00 e il danno patrimoniale ad € 1.417,61; per l'effetto
-condanna il al pagamento, a favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 14.482,00 per danno non patrimoniale ed € 1.417,61 per danno patrimoniale, oltre accessori come indicati in parte motiva;
-condanna il al pagamento, a favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio che liquida in complessivi € 5077,00 per compenso professionale, € 264,00 per spese, oltre accessori di legge, nonché delle spese di CTU da porsi definitivamente a carico di parte convenuta.
La Spezia, 27/3/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 807/2022 RG
Avente ad OGGETTO: lesione personale
Promossa da
-attrice- Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Edoardo Truppa e Caterina Truppa
Contro
-convenuto- Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Maria Corzino
Conclusioni
Per parte attrice:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza disattesa, ritenere il convenuto CP
, nella persona del Sindaco in carica pro tempore, responsabile del danno sofferto
[...] dall'attrice e per l'effetto condannarlo a risarcire tutti i danni patiti dalla stessa alla propria persona e alle proprie cose, come risulteranno ad istruttoria espletata, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio".
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via principale: rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, inammissibile e non provata, ogni domanda svolta nei confronti del (tenuto conto anche Controparte_1 dell'art. 1227, comma 2, c.c.);
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un profilo di responsabilità in capo al , accertare e dichiarare il concorso, nella causazione Controparte_1 del danno, della SI.ra e, conseguentemente, diminuire, ai sensi dell'art. 1227, Parte_1 comma 1, c.c., il risarcimento eventualmente dovuto all'attrice; - in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili, con riserva di ogni ulteriore produzione e deduzione da indicarsi nelle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in relazione alle quali si chiede sin d'ora che il Giudice voglia concedere i relativi termini;
- con rifusione delle spese e dei compensi di causa, di cui si chiede, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore del procuratore del ”. Controparte_1
FATTO E DIRITTO
L'attrice notificava atto di citazione nei confronti del chiedendo il Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza di un sinistro avvenuto il giorno 4.12.2020.
In particolare, l'attrice deduceva e documentava quanto segue:
-in data 4.12.2020 alle ore 11,30 circa, stava percorrendo a piedi la Via Bragarina Parte_1 situata a La Spezia, in compagnia della propria figlia e di un'amica, quando, all'altezza del numero civico 10, cadeva rovinosamente a terra a causa di una profonda sconnessione dell'asfalto, resa insidiosa dalla presenza di una barra di ferro sporgente (doc.1) ;
-per effetto della suddetta caduta l'attrice si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale della CP ove le veniva diagnosticata la frattura composta dell'omero destro, con prognosi di trenta giorni e prescrizione di immobilizzazione dell'arto mediante l'utilizzo di tutore (doc.2);
- in data 4.01.2021, dopo le necessarie cure mediche eseguite presso l'ambulatorio ospedaliero Asl
5 di ortopedia e traumatologia, venivano prescritti all'attrice l'interruzione dell'uso del tutore nonché un ciclo di fisiokinesiterapia al fine di riprendere l'articolarità della spalla destra (doc.3);
-in data 13.09.2021 si sottoponeva a visita specialistica presso gli ambulatori del Parte_1 reparto di Fisiatria e Riabilitazione dell'ASL 5, cui seguiva il rilascio del relativo certificato (doc.4);
-in data 19.10.2021 l'attrice si sottoponeva a visita medico legale presso un medico specialista, il quale attestava una riduzione dell'integrità psico-fisica del 7-8% e un'inabilità temporanea protrattasi sino al 13.09.2021 (data della guarigione), di cui almeno i primi 35 giorni da calcolarsi nella misura non minore del 75% dei valori totali (doc.5);
-l'attrice affermava inoltre che, per le visite mediche sopra esposte, aveva sostenuto esborsi per complessivi euro 1.417,61 (doc. 6);
in data 14.12.2020, chiedeva al mediante PEC, il Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti (doc.7), senza tuttavia ricevere alcun riscontro. Seguiva l'invio, in data 23.12.2021, dell' invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, al quale il CP
dichiarava di non voler aderire (doc.8), l'attrice introduceva pertanto il presente giudizio;
[...]
-il si costituiva in causa, deducendo che le controversie aventi ad oggetto i Controparte_1 danni derivanti da omessa o insufficiente manutenzione delle strade pubbliche -come quella in esame- fossero riconducili alla disciplina dell'art. 2043 c.c. e non dell'art. 2051 c.c.; l'Ente, inoltre, qualora si fosse ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c., evidenziava l'insussistenza -nel caso di specie- di alcuna prova in ordine al fatto storico, al rapporto di custodia tra la parte convenuta e la cosa, nonché dell'esistenza di un'insidia giuridicamente rilevante, riteneva viceversa sussistente un'ipotesi di “caso fortuito” costituito dalla condotta incauta ed abnorme assunta dall'attrice.
Invocava infine - in via subordinata - l'applicazione dell'art. 1227 co 1 c.c.;
-la fase istruttoria si espletava mediante l'interrogatorio formale di e l'assunzione Parte_1 delle testimoni presenti al momento del sinistro. Era altresì disposta CTU in ordine al seguente quesito: “Dica il CTU, esaminati i fascicoli e la documentazione medica agli atti, visitato il periziando, quali lesioni ebbe a riportare la sig.ra a seguito del sinistro per cui è Parte_1 causa. In caso di sussistenza di postumi invalidanti di natura permanente, li descriva e li quantifichi come Danno Biologico. Si esprima sulla presenza di eventuale danno specifico. Indichi
l'inabilità temporanea sia assoluta che relativa e si esprima sulla congruità e pertinenza delle spese mediche in atti”.
Prima di entrare nel merito della presente vertenza occorre segnalare che l'eccezione relativa al difetto di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c., sollevata da parte convenuta nella memoria ex art. 183 co 6 n.2 c.p.c. in ordine alle circostanze esposte nella comparsa di costituzione e risposta, oltre ad essere generica, deve ritenersi priva di fondamento. Le suddette circostanze, infatti, sono state specificamente contestate da parte attrice già in sede di note di trattazione scritta.
Nel merito
Terminata la narrazione del fatto, indispensabile al fine di esaminare le diverse posizioni e domande nel merito, occorre ricostruire la dinamica del sinistro, alla luce del quadro probatorio emerso nel corso del giudizio.
A tale fine si deve richiamare la testimonianza resa, all'udienza del 03.05.2023, dalla figlia dell'odierna attrice, ( teste ) - le cui dichiarazioni hanno rivelato coerenza Testimone_1 interna e non si pongono in contraddizione con la documentazione in atti – la quale, in ordine al capitolo di parte attrice “Vero che il giorno 4 dicembre 2020 alle ore 11,30 circa la SI.ra Pt_1
, percorreva a piedi Via Bragarina in La Spezia, quando, giunta in prossimità del numero
[...] civico 10, cadeva a terra perchè inciampava in un corpo metallico, sporgente e infisso al terreno, presente all'interno di un avvallamento a margine della sede stradale, come da fotografie che mi vengono rammostrate” dichiarava: “Confermo tutte le circostanze. Ero presente confermo la foto”.
A ciò si deve aggiungere che nella medesima udienza la teste - amica dell'attrice - Testimone_2 della cui attendibilità oggettiva non vi è motivo di dubitare, in quanto anche la sua testimonianza è risultata priva di contraddizioni, confermava il capitolo di prova sopracitato e precisava: “…ero presente ero l'ultima del gruppo composto da sua figlia e da me, c'era un Parte_1 avvallamento coperto d'acqua in quanto pioveva ed al suo interno un ferro sul quale è inciampata
. Poteva capitare anche a me”. Pt_1
Tanto premesso, alla luce della documentazione fotografica in atti (doc.1 parte attrice), in assenza di contestazione in ordine all'effettiva corrispondenza rispetto allo stato dei luoghi, si deve osservare che sul lato della carreggiata teatro del sinistro - quale unico tratto percorribile dai pedoni - sono presenti una buca (creata dal dislivello dell'asfalto) e un tombino, nonché una barra in ferro collocata vicino a quest'ultimo. Occorre altresì osservare che la predetta barra appare poco visibile, attesa l'esistenza di omogeneità cromatica tra la stessa e la superficie asfaltata circostante. Essa peraltro è posizionata in maniera tale da creare un effetto “gradino”, particolarmente pericoloso per qualsiasi pedone che, sotto il profilo della diligenza esigibile, non può rappresentarsi l'esistenza di un siffatto ostacolo (non facilmente visibile), soprattutto in un percorso pedonale privo di alternative (come quello in esame). Non vi è alcun dubbio, quindi, che -nel caso di specie- ben difficilmente potesse Parte_1 accorgersi, per le ragioni appena esposte, della presenza della barra di ferro. Ella, infatti, mentre stava camminando diligentemente sull'unico tratto pedonale percorribile, non è riuscita ad avvedersi della sporgenza in ferro ed è inciampata sulla stessa, cadendo rovinosamente a terra
(come dichiarato dai testi e . Si deve altresì ritenere, in virtù Testimone_1 Testimone_2 della documentazione fotografica in atti, che la barra fosse difficilmente visibile a prescindere dalla presenza o meno di acqua nell'avvallamento.
Peraltro, nel caso in esame, non risulta in alcuno modo provata l'esistenza del caso fortuito invocato da parte convenuta, costituito da un comportamento imprudente della danneggiata, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra il bene oggetto di custodia e l'evento dannoso. Si ritiene altresì non provata l'esistenza di una condotta della danneggiata che possa aver influito ex art. 1227 co 1 nella causazione del sinistro de quo, atteso che la stessa, anche adottando le dovute cautele, non avrebbe potuto accorgersi della sporgenza in ferro, essendo questa poco visibile.
Giova ricordare che l'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale però assume efficacia causale esclusiva soltanto ove si qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare solo ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass. Civ n.2481/2018).
Alla luce di quanto sin qui esposto si deve ritenere che, nel caso in esame, non solo ricorra il nesso di causalità tra il bene in custodia -costituito dalla strada pubblica- e l'evento dannoso (ossia la caduta ) prevista dall'art. 2051 c.c., ma risulti altresì raggiunta la prova in ordine alla intrinseca pericolosità della cosa in custodia “seppure inerte”, dal momento che la sporgenza in ferro, collocata nell'unico tratto di strada percorribile dai pedoni, non risultava oggettivamente visibile. Ciò ha impedito ad di accorgersi della predetta sporgenza ed evitare quindi di Parte_1 inciampare sulla stessa.
Era altresì prevedibile per il Custode che la sporgenza in ferro, posizionata nell'unico passaggio pedonale della strada pubblica oggetto di giudizio, potesse cagionare danni a qualsiasi pedone che lo stesse percorrendo.
Infine, nessun dubbio si ritiene esistente in ordine alla qualità di custode in capo all'odierno convenuto. Occorre infatti osservare che la strada teatro del sinistro oggetto di giudizio, avendo natura pubblica, risulta di proprietà del Controparte_1
Pertanto, il convenuto, attesa la sua qualità di proprietario-custode della strada ove si è verificato il sinistro oggetto di giudizio, dovrà essere condannato ex art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni patiti da Parte_1
Sul quantum
Prima di svolgere il calcolo del quantum risarcitorio, occorre evidenziare che entrambi i testi, in merito ai capitoli di prova di parte attrice, hanno confermato le seguenti circostanze: Pt_1
a seguito della caduta del 4.12.2020, lamentava dolore alla spalla destra;
veniva quindi
[...] allertato il marito dell'attrice, il quale provvedeva ad accompagnarla con la propria autovettura presso l'abitazione, ma, a causa della persistenza dei dolori alla spalla, provvedeva a trasportarla presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale della Spezia (si veda testimonianza . Testimone_1 Fatta questa precisazione è necessario segnalare che la CTU - il cui metodo e conclusioni sono condivisi e fatti propri da questo giudicante e devono intendersi qui integralmente trascritte - ha accertato quanto segue:
“A seguito dell'evento lesivo del 04.12.2020 la SI.ra , di anni 54, ha riportato la Parte_1 frattura composta del collo dell'omero destro. Riterrei equo fissare in giorni 90 (novanta), di cui 30 (trenta) a parziale al 75%, 30 (trenta) a parziale al 50% e 30 (trenta) a parziale al 25% la durata dell'inabilità temporanea derivata da tali lesioni.
Al momento attuale, causalmente correlabili alle lesioni residuano postumi da considerarsi ormai stabilizzati e consistenti essenzialmente in:
*quadro algico disfunzionale a carico della spalla destra (in destrimano), come sopra descritti, da esiti di frattura composta del collo omerale destro. Ritengo che tali postumi determinino una menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico), percentualmente stimabile al 5-6% (cinque-sei percento) dei valori totali. Tali postumi non incidono sulla capacità di lavoro della lesa.”
Tanto premesso, in virtù delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, il danno non patrimoniale patito da può essere così quantificato: Parte_1
Età della danneggiata al momento del sinistro: 51 anni
Invalidità permanente 5,5 % = € 9.307,00 comprensivo dell'incremento per sofferenza soggettiva
Invalidità temporanea parziale al 75% 30 gg = € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% 30 gg = € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 25% 30 gg = € 862,50
Totale danno biologico temporaneo =€ 5.175,00
Per un totale generale di € 14.482,00 corrispondente all'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale subito da Parte_1
Riguardo al danno patrimoniale, parte attrice ha altresì documentato di aver sostenuto le seguenti spese, ritenute congrue dal CTU, come indicato nella perizia:
“In atti sono presenti: fotoc. di ric. di numerosi tickets di ASL5 per prestazioni di radiologia, ortopedia e fisiatria per complessivi E.255,61; fotoc. di ric. 149-21 del 28.07.2021, Parte_2
[... di E.362,00 per 10 trattamenti di FKT;
fotoc. di ric. 186-21 del 23.09.2021, Parte_2
di E.434,00 per 12 trattamenti di FKT da ritenersi necessarie, pertinenti e congrue.
[...]
Per quanto riguarda la ric. 204 del 19.10.2021 per relazione valutativa di parte del Dott. Per_1
di E.366,00, la sua rimborsabilità è di pertinenza dell'Ill.mo SI. Giudice.
[...] Non sono prevedibili spese future.”
In ordine alle spese relative alla perizia medico legale ante causam si ritiene che le stesse, alla luce dell'attività professionale prestata, debbano considerarsi congrue.
Pertanto, le spese dovute dal a titolo di danno patrimoniale, possono essere Controparte_1 riconosciute per l'importo complessivo di € 1.417,61.
Alla luce di quanto sin qui esposto, attesa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del in Controparte_1 ordine al pregiudizio subito da in conseguenza dell'evento dannoso avvenuto il Parte_1
4.12.2020 presso la Via Bragarina in La Spezia (SP), il convenuto dovrà essere condannato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale come sopra determinato. Quanto agli accessori: sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della pronuncia della sentenza - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale - calcolata al mese di giugno 2024 (data del più recente aggiornamento delle Tabelle del Tribunale di Milano) - deve essere devalutata alla data dell'illecito (c.d. aestimatio).
Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici Istat devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale.
Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Sul danno patrimoniale sono dovuti gli interessi nella misura legale dai singoli esborsi al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori medi. Con spese di CTU da porsi definitivamente a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per i danni patiti Controparte_1 da n conseguenza del sinistro occorso a quest'ultima in data 4.12.2020 presso la Parte_1
Via Bragarina in La Spezia (SP);
-accerta e dichiara che il danno non patrimoniale patito da ammonta ad € Parte_1 14.482,00 e il danno patrimoniale ad € 1.417,61; per l'effetto
-condanna il al pagamento, a favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 14.482,00 per danno non patrimoniale ed € 1.417,61 per danno patrimoniale, oltre accessori come indicati in parte motiva;
-condanna il al pagamento, a favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio che liquida in complessivi € 5077,00 per compenso professionale, € 264,00 per spese, oltre accessori di legge, nonché delle spese di CTU da porsi definitivamente a carico di parte convenuta.
La Spezia, 27/3/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi