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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 03.06.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, CP_ lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente e dall' all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3038/2024 R.G. Previdenza avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola
TRA
(c.f.: ) nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CICCONE VINCENZO ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Del Sordo e CP_1
Giuliana Cavalcanti ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/05/2024, la parte ricorrente ha citato in giudizio l per CP_1
l'accertamento del proprio diritto ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022, con condanna dell'istituto al pagamento della somma dovuta calcolata su una retribuzione giornaliera di euro
64,20, oltre interessi legali come per legge. Vinte le spese con attribuzione. CP_ Regolare la notifica, l' si è costituito deducendo il pagamento della relativa prestazione e chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
Letti gli atti, la causa, documentalmente istruita, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il procuratore della parte ricorrente, in sede di note di trattazione scritta per l'odierna udienza, si è
Pag. 1 di 3 associato alla richiesta di cessata materia del contendere, insistendo però sulla condanna dell'istituto al pagamento delle spese del giudizio.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime,
Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95,
n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni
Pag. 2 di 3 (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Ciò posto, può dichiararsi cessata la materia del contendere in considerazione del fatto che l'avvenuta liquidazione della disoccupazione agricola per l'anno 2022, circostanza riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti oltre che documentalmente provata (cfr. all. prod. rimuove ogni ragione di CP_1 contrasto sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
La questione delle spese va regolata, in caso di cessata materia del contendere, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale, secondo cui, il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
L'intervenuto pagamento delle somme oggetto di giudizio fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento.
Ciò posto, va considerato che il pagamento è stato effettuato dopo il deposito del ricorso e dunque le spese sono poste a carico della parte resistente. Sono determinate in applicazione del DM 55/2014, tenuto conto dei parametri minimi, attesa la natura della pronuncia che ha reso superflua ogni valutazione nel merito, del riconosciuto (cfr. prospetto pagamento e del mancato svolgimento di attività CP_1 istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in €
251,00 oltre iva e cpa, se dovuti, nonché rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione al procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
SI COMUNICHI.
Nola, 03/06/2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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