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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2024, n. 5209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5209 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 692/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 692/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. MAADANI RANIA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. CHERUBINI SIMONA Controparte_1 C.F._2
MARIA DOMENICA)
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in data 15 settembre 1997 a Beni Mellal
(Marocco)1 e sono genitori di , nato a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...]. Persona_2
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e ha offerto due assegni di pari importo (euro 150,00 mensili), uno per la figlia, l'altro per la moglie.
La resistente ha proposto domanda riconvenzionale di addebito della separazione al marito, da cui vorrebbe percepire euro 300,00 per la figlia ed euro 700,00 per sé.
In occasione della prima udienza di comparizione, i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo parziale: «una volta che la figlia avrà terminato gli studi e sarà economicamente indipendente, la moglie si impegna a far richiesta al Comune per
l'assegnazione di un alloggio agevolato, documentando questa richiesta al marito. Una volta che la moglie conseguirà l'assegnazione dell'alloggio, rilascerà la casa coniugale al marito, che ne è proprietario esclusivo;
il marito si impegna a trasferire da subito altrove la residenza anagrafica e di fatto;
le spese straordinarie relative alla figlia – elencate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale – graveranno al 70% sul padre
e al 30% sulla madre».
Con ordinanza del 25 giugno 2024 sono stati quindi adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, di seguito trascritti: «autorizza i coniugi a vivere separati;
dispone in conformità all'accordo parziale delle parti;
dispone che, con decorrenza mensilità di luglio 2024, il marito versi alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro
400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
dispone che, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024, il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno per il mantenimento della figlia di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT».
Non è stata svolta attività istruttoria, sicché è stata fissata udienza di discussione senza concessione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni (conformi agli atti introduttivi)
e la causa è stata rimessa al Collegio.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – La resistente ha proposto domanda di addebito della separazione al marito.
A fondamento della richiesta, ella ha allegato atti di violenza, fisica e domestica, del marito, l'avvio di relazioni extraconiugali (una di esse culminata in un matrimonio religioso in Marocco) e l'abbandono, ad ottobre 2023, della casa coniugale.
Ciascuna delle allegazioni integra la violazione di un preciso dovere coniugale ed
è sufficiente, anche isolatamente considerata, a giustificare l'addebito della separazione al ricorrente.
Quest'ultimo avrebbe dovuto contestare i fatti narrati dalla moglie nella prima difesa utile, coincidente con la prima delle ulteriori difese contemplate dall'art. 473-bis.17
c.p.c. Nondimeno, il ricorrente non ha depositato alcuna memoria successiva al ricorso2, sicché ha omesso ogni tempestiva contestazione delle violazioni dedotte dalla controparte, che, di conseguenza, debbono essere considerate pacifiche ex art. 115 comma
1 c.p.c.
L'attore non ha nemmeno sostenuto che la crisi coniugale sarebbe antecedente alle violazioni, così da mettere in discussione l'esistenza del nesso causale fra le violazioni stesse e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La conclusione del ragionamento esposto è che la separazione deve essere senz'altro addebitata al marito, ricorrendone tutti i presupposti necessari.
§ 5. – Restano da definire le questioni economiche.
Rispetto al ricorrente si evidenziano i seguenti elementi:
- è lavoratore dipendente e, in base alla CU2023, gode di un reddito mensile medio netto, calcolato su dodici mensilità, di euro 1.848,93;
- non ha contestato di essere proprietario di due immobili in Marocco;
- non ha prodotto gli estratti di conto corrente, così violando – con comportamento valutabile ex art. 116 c.p.c. – l'art. 473-bis.18 c.p.c.
La resistente, di contro, è priva di reddito e affetta da invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa al 50%.
A fronte di questi dati e della significativa durata della convivenza matrimoniale
(25 anni), appare equo porre a carico del ricorrente euro 400,00 quale mantenimento per la moglie ex art. 156 comma 1 c.c. ed euro 200,00 quale mantenimento per la figlia, maggiorenne non economicamente indipendente.
Per il resto, troverà conferma l'accordo provvisorio esposto al par. § 1. § 6. – L'esito della lite lascia registrare una soccombenza prevalente del ricorrente, talché le spese processuali saranno compensate nella misura di un terzo, con condanna del ricorrente a rifondere alla resistente (e, per essa, all'Erario) i restanti due terzi. La liquidazione è operata in dispositivo, secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. addebita la separazione al marito;
3. dispone che, con decorrenza mensilità di luglio 2024, il marito versi alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
4. dispone che, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024, il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno per il mantenimento della figlia di euro
200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
5. dispone in conformità all'accordo parziale raggiunto all'udienza del 25 giugno
2024, trascritto in parte motiva, assegnando, quindi, nei limiti di operatività del predetto accordo, la casa coniugale alla resistente;
6. compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente i restanti due terzi, liquidati in euro 3.507,33 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, con pagamento da eseguirsi da parte del ricorrente direttamente a favore dello Stato italiano ex art. 133 d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'atto non risulta trascritto nei registri di stato civile italiani.
2 2 Con l'eccezione, s'intende, delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 692/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. MAADANI RANIA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. CHERUBINI SIMONA Controparte_1 C.F._2
MARIA DOMENICA)
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in data 15 settembre 1997 a Beni Mellal
(Marocco)1 e sono genitori di , nato a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...]. Persona_2
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e ha offerto due assegni di pari importo (euro 150,00 mensili), uno per la figlia, l'altro per la moglie.
La resistente ha proposto domanda riconvenzionale di addebito della separazione al marito, da cui vorrebbe percepire euro 300,00 per la figlia ed euro 700,00 per sé.
In occasione della prima udienza di comparizione, i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo parziale: «una volta che la figlia avrà terminato gli studi e sarà economicamente indipendente, la moglie si impegna a far richiesta al Comune per
l'assegnazione di un alloggio agevolato, documentando questa richiesta al marito. Una volta che la moglie conseguirà l'assegnazione dell'alloggio, rilascerà la casa coniugale al marito, che ne è proprietario esclusivo;
il marito si impegna a trasferire da subito altrove la residenza anagrafica e di fatto;
le spese straordinarie relative alla figlia – elencate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale – graveranno al 70% sul padre
e al 30% sulla madre».
Con ordinanza del 25 giugno 2024 sono stati quindi adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, di seguito trascritti: «autorizza i coniugi a vivere separati;
dispone in conformità all'accordo parziale delle parti;
dispone che, con decorrenza mensilità di luglio 2024, il marito versi alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro
400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
dispone che, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024, il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno per il mantenimento della figlia di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT».
Non è stata svolta attività istruttoria, sicché è stata fissata udienza di discussione senza concessione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni (conformi agli atti introduttivi)
e la causa è stata rimessa al Collegio.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – La resistente ha proposto domanda di addebito della separazione al marito.
A fondamento della richiesta, ella ha allegato atti di violenza, fisica e domestica, del marito, l'avvio di relazioni extraconiugali (una di esse culminata in un matrimonio religioso in Marocco) e l'abbandono, ad ottobre 2023, della casa coniugale.
Ciascuna delle allegazioni integra la violazione di un preciso dovere coniugale ed
è sufficiente, anche isolatamente considerata, a giustificare l'addebito della separazione al ricorrente.
Quest'ultimo avrebbe dovuto contestare i fatti narrati dalla moglie nella prima difesa utile, coincidente con la prima delle ulteriori difese contemplate dall'art. 473-bis.17
c.p.c. Nondimeno, il ricorrente non ha depositato alcuna memoria successiva al ricorso2, sicché ha omesso ogni tempestiva contestazione delle violazioni dedotte dalla controparte, che, di conseguenza, debbono essere considerate pacifiche ex art. 115 comma
1 c.p.c.
L'attore non ha nemmeno sostenuto che la crisi coniugale sarebbe antecedente alle violazioni, così da mettere in discussione l'esistenza del nesso causale fra le violazioni stesse e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La conclusione del ragionamento esposto è che la separazione deve essere senz'altro addebitata al marito, ricorrendone tutti i presupposti necessari.
§ 5. – Restano da definire le questioni economiche.
Rispetto al ricorrente si evidenziano i seguenti elementi:
- è lavoratore dipendente e, in base alla CU2023, gode di un reddito mensile medio netto, calcolato su dodici mensilità, di euro 1.848,93;
- non ha contestato di essere proprietario di due immobili in Marocco;
- non ha prodotto gli estratti di conto corrente, così violando – con comportamento valutabile ex art. 116 c.p.c. – l'art. 473-bis.18 c.p.c.
La resistente, di contro, è priva di reddito e affetta da invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa al 50%.
A fronte di questi dati e della significativa durata della convivenza matrimoniale
(25 anni), appare equo porre a carico del ricorrente euro 400,00 quale mantenimento per la moglie ex art. 156 comma 1 c.c. ed euro 200,00 quale mantenimento per la figlia, maggiorenne non economicamente indipendente.
Per il resto, troverà conferma l'accordo provvisorio esposto al par. § 1. § 6. – L'esito della lite lascia registrare una soccombenza prevalente del ricorrente, talché le spese processuali saranno compensate nella misura di un terzo, con condanna del ricorrente a rifondere alla resistente (e, per essa, all'Erario) i restanti due terzi. La liquidazione è operata in dispositivo, secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. addebita la separazione al marito;
3. dispone che, con decorrenza mensilità di luglio 2024, il marito versi alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
4. dispone che, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024, il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno per il mantenimento della figlia di euro
200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
5. dispone in conformità all'accordo parziale raggiunto all'udienza del 25 giugno
2024, trascritto in parte motiva, assegnando, quindi, nei limiti di operatività del predetto accordo, la casa coniugale alla resistente;
6. compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente i restanti due terzi, liquidati in euro 3.507,33 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, con pagamento da eseguirsi da parte del ricorrente direttamente a favore dello Stato italiano ex art. 133 d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'atto non risulta trascritto nei registri di stato civile italiani.
2 2 Con l'eccezione, s'intende, delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
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