Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/06/2025, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria IZ DI, all'esito dell'udienza del 30 giugno 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6849/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 cod. fisc.: , rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio CodiceFiscale_1 separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Iris Maria Ruggeri;
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schilirò;
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorrente, con ricorso depositato il 12.07.2024 ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-001517263 e n. OI-002079667, notificate rispettivamente il 18.06.2024 e
08.07.2024, con la quale l' ha ingiunto, il pagamento delle somme ivi indicate a titolo di CP_1 sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983, per l'annualità 2017 e 2018.
Ha eccepito: l'omessa notifica dell'atto di accertamento;
la prescrizione del credito ingiunto;
la decadenza di cui all'art. 14 l. 689/81, con conseguente estinzione dell'obbligazione e il difetto di motivazione. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato: dichiarare nulle, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica la pretesa sanzionatoria dell' , disponendo l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione CP_1 impugnate stante il vizio procedurale consumato dall' e tradottosi nella mancata rituale CP_1
Rilevare la maturata prescrizione quinquennale delle somme richieste dall' a titolo di sanzioni – anni 2017 e 2018; Annullare gli atti opposti stante CP_1
l'intervenuta decadenza dell'Ente dal potere irrogativo, esercitato oltre il termine dei novanta giorni dall'accertamento della violazione prescritto dall'art. 14, legge n. 689/1981; Rilevare l'evidente difetto di motivazione delle ordinanze-ingiunzione opposte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Si è costituito, con memorie depositate il 14.11.2024, l' , il quale, ha chiesto verificarsi la CP_1 tempestività dell'opposizione, ed ha spiegato ampie e articolate difese volte al rigetto del ricorso. Ha concluso chiedendo, in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività ex art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo ai sollevati vizi dei titoli opposti;
- sempre in via principale, respingere, siccome infondate, le restanti domande ex adverso proposte, confermando le ordinanze ingiunzione opposte e dichiarandone l'esecutorietà.
Con provvedimento del 27.05.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. Solo parte ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente si dà atto della tempestività del ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione contestata. Ed invero avuto riguardo alle date di notifica delle ordinanze ingiunzione opposte, avvenuta rispettivamente il 27/06/2024 e il 9.07.2024 e alla data di deposito del ricorso, 12.07.2024
(siccome risultante dal fascicolo telematico) il termine decadenziale di trenta giorni prescritto dalla legge risulta rispettato.
2.1 Ciò posto avuto riguardo ai motivi opposizione, assume carattere assorbente la decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981. Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr., sent. n. 1497/2023 – est. Dott.ssa Laura Renda;
sent. n. 811/2023 – est. dott.
M. Fiorentino).
Va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L.
12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare numero 32 CP_1 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione
(cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non
è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti
è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma
6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n.
27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210)”.
Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato all'epoca della scadenza dei contributi omessi, venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano CP_1 particolari aggravi istruttori. Dagli atti non sono emersi, altresì, elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto. Ed invero va rilevato che i mod.
a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dello ente Controparte_2 resistente di un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano, alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto.
Nella specie, quindi, con riferimento alle violazione per l'anno 2017, a fronte di contributi che scadevano al più tardi a dicembre 2017 trattandosi di omissioni afferenti al periodo 01/2017 e dal
10/2017 al 11/2017, deve ritenersi tardiva le contestazioni delle violazioni notificate (così come documentato dall' ) solo il 13/12/2018 (atto di accertamento Protocollo . CP_1 CP_1
.2100.25/10/2018.0476858) con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni. Del pari è da dirsi per le violazioni relative all'anno 2018 ove a fronte di contributi che scadevano al più tardi a dicembre 2018 trattandosi di omissioni afferenti al periodo 12/2017 e dal 04/2018 al 11/2018 deve ritenersi tardiva le contestazioni delle violazioni notificate (così come documentato dall' ) solo CP_1 il 16/01/2020 (atto di accertamento Protocollo .2100.03/12/2019.0609309), con evidente CP_1 violazione del prescritto termine di 90 giorni. In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Va peraltro rilevato che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 l.
689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al D.L. 48/2023 che all'art. 23 co. 2 ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
Per quanto sopra esposto, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso è da ritenersi fondato e va conseguentemente accolto.
3. Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza, e, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della sanzione, vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, avvocato Iris Maria Ruggeri.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6849/2024 R.G. così statuisce: annulla le ordinanze ingiunzione opposte n. OI-001517263 e n. OI-002079667; condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente delle spese processuali, che CP_1 si liquidano in complessivi € 884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Catania 30 giugno 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria IZ DI