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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 28/10/2024, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 959/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 959/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ), parte rappresentata e difesa dall'Avv. CA- Parte_1 C.F._1
CIOLI ALESSANDRA ( ), MATTEO GRASSI, come da procura C.F._2 in calce a ricorso introduttivo, con domicilio eletto presso il suo studio in via Marga- ritone n. 27, Arezzo - parte ricorrente -
CONCLUDE come da note di trattazione 07/10/24: “affinché venga revocato il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato formulata in relazione al proc. n.
1348/18 RGNR pendente presso il G. di P. di Arezzo e conseguentemente ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato a far data dal momento della presentazione della originaria domanda. Con vittoria di spese e competenze”
E
- , in persona del Ministro p.t., Controparte_1 [...]
) in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_1 parte rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto presso i suoi uffici in Firenze, via Arazzieri 4 - parte resistente -
1 CONCLUDE come da note di trattazione 04/10/24: “Si conclude… per il rigetto dell'avverso ri- corso in quanto infondato, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell En- CP_2 trate. Vinte le spese”
Altri istituti e leggi speciali
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il Sig. premesso che: aveva avanzato richiesta di Parte_1
ammissione al Patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento n. 1348/2018
R.G.N.R. (RG 140/2022 GDP), ingiustamente respinta Giudice di Pace di Arezzo con prov- vedimento del 22/03/2024 per ritenuto superamento del limite di reddito annuale comples- sivo anziché, come dovuto ex lege, imponibile (ossia al netto degli oneri deducibili – “spese”
– sostenuti nell'anno di imposta); non percepiva reddito, vivendo con la madre percipiente un reddito imponibile (€ 13.756,00) inferiore al limite di legge, ove aumentato in ragione della presenza di un familiare convivente (€ 13.870,92). Ciò premesso, adiva l'intestato Tri- bunale per ottenere l' accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta eccepiva: difetto di legittimazione passiva dell'Agen- zia delle Entrate;
nel merito, allegava che nel concetto di reddito da utilizzare ai fini de qui- bus, dovevasi considerare ogni aspetto espressivo di capacità economica, come da preferibile e più recente Giurisprudenza. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
* * *
Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione di carenza titolarità passiva dell' azione (così riqualificata rispetto alla modificazione errata di carenza di legittimazione pas- siva), sollevata da parte convenuta.
2 In via preliminare, si rileva che la recente Cass., S.U. 16/02/2016 n. 2951, ha chiarito la differenza tra titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico e la legittimazione ad agire.
L' intervento era stato sollecitato a causa del contrasto presente in Giurisprudenza in merito alla contestazione della reale titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giu- dizio. In base a quando affermato, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio, che attiene al merito della causa, non riguarda “la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare”, è, quindi, un elemento costitutivo della domanda: “Chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve cioè dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell' onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che costituisce fondamento della domanda”.
La Corte, fissando alcune prime conclusioni, chiarisce che la parte che promuove un giudizio deve, quindi, prospettare di esser parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve, poi, provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. Enuncia dunque il seguente principio di diritto: “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgi- mento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
Ciò premesso, per la stessa Giurisprudenza “in tema di patrocinio a spese dello Stato, unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio è il , poiché esclusivo titolare del rapporto Controparte_1 debitorio oggetto del procedimento stesso;
analoga legittimazione non può riconoscersi, invece, all'
, la quale ha unicamente il compito di trasmettere la dovuta informativa red- CP_2 CP_2 dituale” (conferma: Cass., VI-I, Ord. n. 22281 del 15/10/2020).
***
La domanda non può trovare accoglimento, nel merito, anche relativamente all' azione nei confronti del , in quanto la logica del sistema e la neces- Controparte_1
sità impongono di tener conto, ai fini del reddito da considerare per l'ammissione al Per_1
a spese dello Stato, di ogni elemento (addirittura illecito), in quanto comunque espres-
[...]
sivo della capacità economica dell'istante. Ciò esprime il concetto di reddito “complessivo”, nella ricostruzione operata dall'istante.
3 Pertanto, si ritiene, anche da parte di questo Tribunale, preferibile l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza più recente (cfr. Cass., pen., n. 12410 del 06.03.2019: ”ai fini dell' individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica e, pertanto, anche il diritto di proprietà su un immobile censito in catasto a cui, per effetto di tale censimento, vengono attribuiti redditi presuntivi soggetti all'imposizione diretta, indipendentemente dalla loro effettiva percezione”; conferma: Cass., pen., 28.810 del 05/07/2023; 34.864 del 16/03/2017; 26.258 del 15/02/2017; Cass., IV, n. 26258 del 15/02/2017; 53387 del 22/11/2016; 28.802 del 16/02/2011;
22.299 del 15/04/2008; Cass. pen. Sez. IV, 21.1.2015, n. 19751: “nella determinazione del red- dito, da valutarsi ai fini dell'individuazione delle condizioni necessario per l' ammissione al gratuito patrocinio, non si può tener conto di detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore. Si tratta di poste finalizzate alla determinazione concreta dell'imposta da pagare, concetto questo che presenta una configurazione diversa rispetto al reddito imponibile cui fa riferimento al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 76 (D.P.R. in tema di spese di giustizia), che intende dare rilevanza al reddito lordo ed anche a redditi non assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell'istante”; Cass. pen., 16.2.2011, n. 28802).
Nel caso che occupa non sussiste il requisito reddituale previsto dall'Art. 76, DPR
30/05/2002 N. 115, perché il ricorrente possa ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Ed infatti, come emerge dalla dichiarazione dei redditi del familiare convivente
(doc. 1 resistente), il reddito familiare, al lordo degli oneri deducibili, è Parte_2 pari a € 16.667,00, superiore al limite normativamente previsto, pari a € 12.838,01.
***
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte ricorrente. In mancanza di notula, in applicazione dei valori intermedi (studio) e minimi
(introduttiva) delle fasi di giudizio effettivamente espletate, nell'ambito dei giudizi del va- lore (indeterminabile, a complessità bassa), corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 2303, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad
I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
4 * * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 [...]
, in persona del suo Ministro pro-tempore; Controparte_3
- Condanna alle spese di giudizio per € 2.303,00 oltre accessori, Parte_1
come da motivazione;
Arezzo, 28/10/2024
Il giudice
Fabrizio Pieschi
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 959/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ), parte rappresentata e difesa dall'Avv. CA- Parte_1 C.F._1
CIOLI ALESSANDRA ( ), MATTEO GRASSI, come da procura C.F._2 in calce a ricorso introduttivo, con domicilio eletto presso il suo studio in via Marga- ritone n. 27, Arezzo - parte ricorrente -
CONCLUDE come da note di trattazione 07/10/24: “affinché venga revocato il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato formulata in relazione al proc. n.
1348/18 RGNR pendente presso il G. di P. di Arezzo e conseguentemente ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato a far data dal momento della presentazione della originaria domanda. Con vittoria di spese e competenze”
E
- , in persona del Ministro p.t., Controparte_1 [...]
) in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_1 parte rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto presso i suoi uffici in Firenze, via Arazzieri 4 - parte resistente -
1 CONCLUDE come da note di trattazione 04/10/24: “Si conclude… per il rigetto dell'avverso ri- corso in quanto infondato, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell En- CP_2 trate. Vinte le spese”
Altri istituti e leggi speciali
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il Sig. premesso che: aveva avanzato richiesta di Parte_1
ammissione al Patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento n. 1348/2018
R.G.N.R. (RG 140/2022 GDP), ingiustamente respinta Giudice di Pace di Arezzo con prov- vedimento del 22/03/2024 per ritenuto superamento del limite di reddito annuale comples- sivo anziché, come dovuto ex lege, imponibile (ossia al netto degli oneri deducibili – “spese”
– sostenuti nell'anno di imposta); non percepiva reddito, vivendo con la madre percipiente un reddito imponibile (€ 13.756,00) inferiore al limite di legge, ove aumentato in ragione della presenza di un familiare convivente (€ 13.870,92). Ciò premesso, adiva l'intestato Tri- bunale per ottenere l' accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta eccepiva: difetto di legittimazione passiva dell'Agen- zia delle Entrate;
nel merito, allegava che nel concetto di reddito da utilizzare ai fini de qui- bus, dovevasi considerare ogni aspetto espressivo di capacità economica, come da preferibile e più recente Giurisprudenza. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
* * *
Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione di carenza titolarità passiva dell' azione (così riqualificata rispetto alla modificazione errata di carenza di legittimazione pas- siva), sollevata da parte convenuta.
2 In via preliminare, si rileva che la recente Cass., S.U. 16/02/2016 n. 2951, ha chiarito la differenza tra titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico e la legittimazione ad agire.
L' intervento era stato sollecitato a causa del contrasto presente in Giurisprudenza in merito alla contestazione della reale titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giu- dizio. In base a quando affermato, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio, che attiene al merito della causa, non riguarda “la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare”, è, quindi, un elemento costitutivo della domanda: “Chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve cioè dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell' onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che costituisce fondamento della domanda”.
La Corte, fissando alcune prime conclusioni, chiarisce che la parte che promuove un giudizio deve, quindi, prospettare di esser parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve, poi, provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. Enuncia dunque il seguente principio di diritto: “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgi- mento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
Ciò premesso, per la stessa Giurisprudenza “in tema di patrocinio a spese dello Stato, unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio è il , poiché esclusivo titolare del rapporto Controparte_1 debitorio oggetto del procedimento stesso;
analoga legittimazione non può riconoscersi, invece, all'
, la quale ha unicamente il compito di trasmettere la dovuta informativa red- CP_2 CP_2 dituale” (conferma: Cass., VI-I, Ord. n. 22281 del 15/10/2020).
***
La domanda non può trovare accoglimento, nel merito, anche relativamente all' azione nei confronti del , in quanto la logica del sistema e la neces- Controparte_1
sità impongono di tener conto, ai fini del reddito da considerare per l'ammissione al Per_1
a spese dello Stato, di ogni elemento (addirittura illecito), in quanto comunque espres-
[...]
sivo della capacità economica dell'istante. Ciò esprime il concetto di reddito “complessivo”, nella ricostruzione operata dall'istante.
3 Pertanto, si ritiene, anche da parte di questo Tribunale, preferibile l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza più recente (cfr. Cass., pen., n. 12410 del 06.03.2019: ”ai fini dell' individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica e, pertanto, anche il diritto di proprietà su un immobile censito in catasto a cui, per effetto di tale censimento, vengono attribuiti redditi presuntivi soggetti all'imposizione diretta, indipendentemente dalla loro effettiva percezione”; conferma: Cass., pen., 28.810 del 05/07/2023; 34.864 del 16/03/2017; 26.258 del 15/02/2017; Cass., IV, n. 26258 del 15/02/2017; 53387 del 22/11/2016; 28.802 del 16/02/2011;
22.299 del 15/04/2008; Cass. pen. Sez. IV, 21.1.2015, n. 19751: “nella determinazione del red- dito, da valutarsi ai fini dell'individuazione delle condizioni necessario per l' ammissione al gratuito patrocinio, non si può tener conto di detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore. Si tratta di poste finalizzate alla determinazione concreta dell'imposta da pagare, concetto questo che presenta una configurazione diversa rispetto al reddito imponibile cui fa riferimento al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 76 (D.P.R. in tema di spese di giustizia), che intende dare rilevanza al reddito lordo ed anche a redditi non assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell'istante”; Cass. pen., 16.2.2011, n. 28802).
Nel caso che occupa non sussiste il requisito reddituale previsto dall'Art. 76, DPR
30/05/2002 N. 115, perché il ricorrente possa ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Ed infatti, come emerge dalla dichiarazione dei redditi del familiare convivente
(doc. 1 resistente), il reddito familiare, al lordo degli oneri deducibili, è Parte_2 pari a € 16.667,00, superiore al limite normativamente previsto, pari a € 12.838,01.
***
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte ricorrente. In mancanza di notula, in applicazione dei valori intermedi (studio) e minimi
(introduttiva) delle fasi di giudizio effettivamente espletate, nell'ambito dei giudizi del va- lore (indeterminabile, a complessità bassa), corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 2303, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad
I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 [...]
, in persona del suo Ministro pro-tempore; Controparte_3
- Condanna alle spese di giudizio per € 2.303,00 oltre accessori, Parte_1
come da motivazione;
Arezzo, 28/10/2024
Il giudice
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