Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/06/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3379 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA ANTONINO ALESSI 5 PALERMO Parte_1 presso lo studio dell'avv. D'ALEO SAVERIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
ATTRICE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA P.PE DI VILLAFRANCA 99 90141 CP_1
PALERMO, presso lo studio dell'avv. ARICÒ ANTONINO che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTA OGGETTO: lesione personale
Conclusioni delle parti: All'udienza del 25/03/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio la società Parte_1 CP_1
per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del
[...] sinistro occorso in data 16 febbraio 2020, quantificati in complessivi € 16.392,92 o nella misura maggiore e/o minore ritenuta legittima, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali alla data del sinistro al soddisfo.
L'attrice assumeva nei fatti:
- che il giorno 16 febbraio 2020 si era recata preso il Bar “ ” della società CP_2 convenuta al fine di prendere un caffè e di essere scivolata, appena entrata all'interno del locale, sul pavimento sporco di gelato;
Pagina 1 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
Imerese;
-che le suddette lesioni avevano cagionato un danno biologico del 7% nonchè un periodo di invalidità temporaneo di complessivi giorni 75 di cui giorni 15 di itp al
75%, giorni 30 di itp al 50% e ulteriori giorni 30 di itp al 25%,.
Pertanto la stessa chiedeva la condanna della al pagamento della CP_1 complessiva somma di €. 16.962,92 quale ristoro dei danni tutti subiti, ivi comprese le spese mediche sostenute, o della minore o maggiore somma da accertare in corso di causa.
Alla prima udienza di comparizione nessuna delle parti compariva per cui il
Tribunale, ai sensi del disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., rinviava il procedimento a 15.02.2023.
Alla successiva udienza del 26.09.2022 il Giudice rilevava il mancato esperimento del procedimento obbligatorio di negoziazione assistita per cui invitava parte attrice a provvedere a tale incombente.
Alla successiva udienza del 23.01.2023 parte attrice depositava copia della richiesta di stipula della convenzione di negoziazione assistita inviata a mezzo pec ed il Giudice, dichiarata la contumacia della società rinviava la causa CP_1 all'udienza del 26.06.2023 per la prosecuzione concedendo i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Il Tribunale, ritenendo che la memoria istruttoria fosse stata depositata tardivamente, rinviava il procedimento all'udienza del 18.12.2023 per le conclusioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2023 parte attrice, non insistendo sulle proprie richieste istruttorie, concludeva come in atti rinunciando finanche ai termini i cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale poneva, quindi, la causa in decisione.
Con successiva ordinanza di rimessione sul ruolo del 27.12.2023 il Giudice, rilevato che parte attrice entro i termini di scadenza assegnati di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. aveva effettivamente depositato memoria istruttoria (sebbene in forma di allegato all'atto principale) ed ivi erano state articolate prove orali, rimetteva la causa sul ruolo ammettendo d'ufficio le prove orali articolate da parte attrice e fissando all'uopo l'udienza del 08.07.2024 per il relativo espletamento.
A questo punto, si costituiva la depositando comparsa di costituzione e CP_1 risposta con cui eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ex art. 164 IV comma c.p.c. per incertezza del
Pagina 2 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile requisito di cui al n. 1) dell'art. 163 c.p.c. stante la difformità tra indicazione del
Tribunale davanti al quale la domanda è stata proposta (Tribunale di Palermo) e il
Tribunale avanti al quale è stato iscritto il procedimento (Tribunale di Termini
Imerese); chiedeva, pertanto, in via preliminare, disporsi la cancellazione della causa dal ruolo o in via subordinata, ove ritenuto l'effetto sanante all'avvenuta costituzione on giudizio, la rinnovazione dell'atto di citazione e regolare vocatio in ius, rimettendo la sola società comparente nei termini processuali di cui alla prima udienza di comparizione. Nel merito, rilevava che parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, non aveva insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori dalla stessa articolati, sicchè doveva intendersi decaduta dai mezzi istruttori articolati.
Indi il Tribunale, revocata l'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo istruttorio e di ammissione delle prove orali attoree, rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.10.2024 (poi differita al 25.3.25) ove le parti concludevano come in atti e la causa veniva quindi posta nuovamente in decisione.
2. Questioni preliminari.
Quanto alla dedotta nullità dell'atto di citazione per erronea indicazione del
Tribunale e cioè del requisito stabilito dall'art. 163 cpc n.1, basti osservare che tale nullità è stata sanata dalla costituzione del convenuto con effetto retroattivo.
Ciò si riconduce all'intervenuto raggiungimento dello scopo della citazione, dal momento che l'imperfezione dell'atto non ha impedito al convenuto di avere conoscenza del Tribunale di Termini Imerese adito.
Né è risultato necessario, a seguito della costituzione della convenuta, la rimessione in termini della stessa, non avendo questa dedotto l'assegnazione di un termine di comparizione inferiore al minimo di cui all' art. 163 bis ovvero il mancato avvertimento circa le decadenze in cui poteva incorrere in caso di tardiva costituzione.
3.Merito della lite.
Così chiariti i fatti posti a fondamento del presente giudizio, non pare ozioso rammentare, in punto di diritto, che la fattispecie prevista dall' l'art. 2051 c.c. configura una responsabilità oggettiva: ciò comporta, di regola, che il danneggiato abbia l'onere di provare soltanto la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno, mentre, il danneggiante per esentarsi da responsabilità, non dovrà dimostrare la totale assenza di colpa, bensì dovrà provare la concreta esistenza di un caso fortuito, che può consistere, oltre che in un evento naturale, anche nel fatto del terzo o nella condotta (autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile,
Pagina 3 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile nonché avente efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento – danno) dello stesso danneggiato.
Si tratta di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e ribadito dalle SS.UU. della Suprema Corte, secondo cui: “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (v. Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943).
In altri termini, a fronte dell'onere del danneggiato di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, al custode spetterà, invece, di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, che interviene – pertanto – come elemento idoneo ad escludere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno. Evidenziando che rientra nella nozione di
“caso fortuito” la condotta incauta della vittima, la quale assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e la cui incidenza causale sull'evento dannoso deve essere valutata e graduata in base a un accertamento concreto, potendo risultare, in ipotesi, anche esclusiva. (cfr. Cass. civ.
n. 30775/2017).
La Suprema Corte ha, invero, precisato che “al fine di verificare il nesso causale si deve avere riguardo alla prevedibilità della situazione di pericolo e la superabilità attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato” (sul punto, Cass. civ. n. 3362/2013, che ha escluso la responsabilità del custode in una fattispecie relativa alla caduta da una scalinata) e che, dunque, il danneggiato non è tenuto ad essere risarcito dal custode qualora l'evento dipenda da una sua distrazione.
Sotto altro profilo, mette conto rilevare che, nel caso di specie, l'evento lesivo
(la caduta) richiede che l'azione del danneggiato si unisca “al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte”.
Ebbene, i giudici di legittimità hanno chiarito che, laddove la cosa inerte giochi solamente un ruolo passivo nella causazione dell'evento, per la prova del nesso causale si deve dimostrare che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché che il danneggiato abbia tenuto un comportamento di cautela, correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Pagina 4 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile (Cassazione civile sez. VI, 11/05/2017, n.11526. Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada).
Sebbene non si ritenga necessario che la cosa in custodia sia di per sé pericolosa, ciò che rileva è che essa abbia avuto un ruolo attivo nella produzione dell'evento lesivo, e non che sia stata una mera occasione atta a produrre l'evento
(cfr. Cass. civ., sez. III, 20/05/2009, n. 11695).
Conseguentemente, allorché venga accertato, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (cfr. Cass. civ.,
22/06/2016, n. 12895).
Muovendo da tali postulati, va osservato che, nel caso di specie, la domanda attorea non merita accoglimento dal momento che il danneggiato non ha adempiuto all'onere probatorio si di lui incombente ex art. 2967 c.c. di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza del custode.
Invero, in ordine a tale accertamento, gli esiti dell'istruttoria non consentano di apprezzare che l'evento dannoso, di cui l'attrice si assume vittima, si sia verificato secondo le modalità descritte in citazione.
Va infatti richiamato quanto statuito con ordinanza del 17.7.2024, che quivi per completezza si riporta: “RILEVATO CHE cronologicamente in data 23.2.2023, parte attrice depositava la memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n.2, sebbene in forma di allegato ad una nota di deposito;
RILEVATO che con ordinanza del 1.7.2023, questo Giudicante, ritenendo la tardività delle richieste istruttorie articolate, rinviava per la precisazione delle conclusioni (per poi rimettere la causa sul ruolo ammettendo le prove orali); RILEVATO tuttavia che, come rettamente osservato dalla parte convenuta (costituitasi in data 04.07.2024), all'udienza deputata alla precisazione delle conclusioni tenutasi in data 18.12.2023 il procuratore dell'attrice, in effetti, non insisteva sulle richieste istruttorie rigettate, limitandosi a chiedere che la causa fosse rimessa in decisione, rinunziando persino alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (v. verb. Ud. 18.12.2023);
Pagina 5 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile OSSERVATO che, per costante indirizzo della Corte di Cassazione “l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata” (cfr. Cass. Sent. n. 16886/16
e, precedentemente, Cass. Sent. n. 25157/2008). RITENUTO, pertanto, che sia le istanze istruttorie disattese sia quelle sulle quali il giudice istruttore non ha comunque provveduto devono essere reiterate nell'udienza di precisazione delle conclusioni per evitare che le stesse vengano ritenute abbandonate;
RITENUTO, dunque, in adesione del su esposto indirizzo, di revocare l'ordinanza di rimessione sul ruolo istruttorio e di ammissione delle prove orali attoree, dovendo rinviare per la precisazione delle conclusioni
P.Q.M.
Rinvia, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 21.10.2024 ore 9.50”.
Invero, il Tribunale, indotto in errore dalle istanze di cui alle note di trattazione scritta depositate da parte attrice, e ritenendo quindi che la memoria istruttoria fosse stata depositata oltre il termine perentorio concessogli (prima era stata depositata una nota di deposito con la memoria allegata), aveva rinviato il procedimento all'udienza del 18.12.2023 per le conclusioni.
Alla successiva udienza del 18.12.2023 parte attrice, non insistendo sulle proprie richieste istruttorie, concludeva come in atti rinunciando finanche ai termini i cui all'art. 190 c.p.c. ed incorreva -pertanto- nella decadenza dalle proprie richieste istruttorie orali, proprio perché non tempestivamente riproposte all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Inoltre, deve rilevarsi che manca agli atti alcuna documentazione fotografica ritraente il luogo teatro del sinistro, descritto solo genericamente in citazione.
Ancora, si evidenzia dalla disamina del certificato di triage di P.S. allegato al fascicolo di parte attrice, risulta che la stessa abbia dapprima riferito una “caduta accidentale per strada, con trauma ginocchio sx” , salvo poi precisare di essere
“caduta dentro il locale ” di Casteldaccia” (v. doc. 8 allegato all'atto di CP_2 citazione).
Da quanto appena rilavato, risulta che l'attrice non ha offerto elementi sufficienti a dimostrare l'effettiva verificazione del sinistro così come narrato in citazione.
3.Spese di lite.
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., l'attore deve, infine, essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore della società che si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri CP_1 introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 e succ. modifiche, in conformità allo
Pagina 6 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile scaglione corrispondente al valore della causa (atteso che in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attrice soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum" – così Cass. n. 28417/2018-), secondo i valori minimi, tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta da ciascuna parte, nonché del fatto che non sono state affrontate questioni di fatto o di diritto particolarmente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- rigetta la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di Parte_1 parte convenuta;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 che vanno liquidate in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre Controparte_3 rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Termini Imerese il 25.06.2025.
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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