Articolo 6 della Legge 23 febbraio 1968, n. 116
Articolo 5Articolo 7
Versione
22 marzo 1968
Art. 6.
Le fatture, lettere di impegno, polizze di carico, bollette di spedizione e tutti gli altri documenti relativi alla vendita o somministrazione dei prodotti di cui alla presente legge devono contenere la indicazione del nome o della ragione sociale e la sede del produttore, fornitore o grossista e tutti i dati atti ad identificare il prodotto venduto o somministrato.
Entrata in vigore il 22 marzo 1968