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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 27/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
2) Dr. ssa Anna Maria Marra - Consigliere
3) Dr. Michele Campanale - Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 303 del ruolo generale anno
2023, rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc del 19.2.2025
tra rappresentata e difesa dagli avv. Gina Lupo e Giancarlo Simonetti, Parte_1
giusta mandato allegato all'atto di appello
Appellante
e
, rappresentata e difesa con il patrocinio a carico dello Controparte_1
Stato dall'avv Assuntina Bruno, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli avv. Lupo e Simonetti per l'appellante hanno chiesto, in riforma dell'ordinanza impugnata, la condanna della a rilasciare l'immobile occupato indebitamente sine titulo, con vittoria delle CP_1
spese dell'intero giudizio . L'avv Bruno per l'appellata ha chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione datata 19.9.2023, interponeva appello avverso l'ordinanza ex art 702 Parte_1
ter cpc emessa in data 27.7.2023 dal RI di Taranto nel procedimento n. 465/2023, con cui era stata rigettata con compensazione delle spese la domanda di rilascio proposta nei confronti di per occupazione sine titulo dell'immobile sito in Palagiano alla via Giotto Controparte_1
n. 11 .
In particolare l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure non abbia ben considerato che l'immobile di sua proprietà era stato concesso in uso del tutto precario al fratello dal padre Per_1
che ne aveva temporaneamente le chiavi, senza interpellarla ed a sua insaputa e Persona_2
che la cognata tuttora lo occupava abusivamente, dal momento che al Controparte_1
momento della separazione era residente alla contrada Conca d'Oro e pertanto quella abitazione
( e non la sua ) le era stata assegnata in sede di separazione .
Si costituiva anche in questa fase anche l' , ribadendo che l'abitazione in questione le era CP_1
stata assegnata in sede di separazione e quindi vantava un legittimo titolo ad occuparla insieme ai figli, di cui una ancora minorenne .
Dopo aver espletato il disposto interrogatorio formale dell'appellata e la richiesta prova testimoniale, nonché espletato infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc del 19.2.2025, dopo il deposito di scritti conclusivi .
L'appello è infondato e va pertanto rigettato .
ha esercitato nei confronti di l'azione di rilascio dell'immobile Parte_1 Controparte_1
di via Giotto n. 11 in Palagiano, assumendo che quest'ultima lo occupasse abusivamente e senza alcun legittimo titolo;
la convenuta si è difesa sostenendo che l'appartamento costituiva la casa coniugale e che le era stato assegnato in sede di separazione consensuale, come da verbale di comparizione dei coniugi del 5.10.2016 .
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata in questa sede è emerso che :
- agendo quale procuratore della figlia , con rogito del 16.7.2014 Persona_2 Pt_1
acquistava a nome di quest'ultima ( all'epoca studentessa e quindi priva di redditi )
l'abitazione di via Giotto, con l'intenzione di procurarle un alloggio per quando sarebbe tornata a Palagiano dopo aver completato gli studi;
- nello stesso periodo , coniugato con l'Infante, faceva ritorno a Palagiano da Persona_3
Tricase ed aveva preso in fitto altro alloggio, pagando un canone di E 500,00 mensili;
poiché versava in difficoltà economiche, su sua richiesta il padre nell'attesa che Per_2
la figlia tornasse in paese, gli consegnava le chiavi dell'appartamento di via Giotto perché
lo adibisse a casa coniugale;
- “io acconsentii perché non si prevedeva un imminente rientro di mia figlia a Palagiano. La
casa la concessi a mio figlio in via temporanea per dargli la possibilità di trovare una sistemazione economica. A mia figlia non dissi nulla. Non fu fissato un termine per il rilascio della casa ma era implicito che mio figlio sarebbe andato via nel momento in cui fosse tornata a Palagiano mia figlia. Mia figlia quando venne a sapere che avevo dato le chiavi dell'appartamento al fratello si mostrò molto risentita”, ha dichiarato
[...]
ed il figlio , anch'esso sentito come teste, ha confermato che “l'ospitalità Per_2 Per_1
era per un breve periodo fino a quando non fossi stato in grado di trovare un'altra abitazione. Io e mia moglie con i bambini ci siano trasferiti nella casa offertami da mio padre e dopo circa un anno ci siamo separati. . . . Mia sorella ha saputo dell'ospitalità
concessa da mio padre a cose fatte” .
Volendo ora “tradurre” in termini più propriamente giuridici la sottostante vicenda
“familiare”, si può agevolmente sostenere che dopo aver acquistato nel Persona_2 luglio 2014 l'immobile a nome della figlia al fine di procurarle un alloggio per quando Pt_1
fosse tornata a Palagiano, dopo circa un anno, nell'attesa del suo rientro, la concedeva in uso gratuito al figlio perché l'adibisse temporaneamente a casa coniugale, stante le Per_1
sue difficoltà economiche e per sollevarlo dall'onere del pagamento del canone di locazione di E 500,00 mensili .
L'intesa con il figlio era che costui avrebbe liberato l'immobile non appena fosse riuscito a procurarsene un altro con minor spesa e comunque non appena la figlia , cui Pt_1
l'appartamento era destinato, avesse fatto ritorno a Palagiano ed avesse avuto bisogno di occuparlo .
Il comodato verbale venne concluso da all'insaputa della figlia, che si Persona_2
mostrò di ciò risentita ma evidentemente non si oppose al godimento precario dell'immobile da parte del fratello, così sostanzialmente ratificando l'operato del padre
( art 1399 cc ); un anno dopo, nell'ottobre 2016, si separava Persona_3
consensualmente dalla moglie , concordando con la stessa che Controparte_1
sarebbe rimasta nell'appartamento di via Giotto, costituente la casa coniugale;
le condizioni della separazione venivano quindi omologate dal RI .
Non si può seriamente dubitare che all'epoca della separazione la casa di via Giotto
costituisse il domicilio coniugale della coppia, ciò per quanto concordemente dichiarato dai due testi escussi e così come risultante dal verbale di comparizione dei coniugi, ove si legge che ”la sig.ra mantiene il suo domicilio presso la casa coniugale in Palagiano CP_1
alla via Giotto n.11”, pur avendo entrambi i coniugi dichiarato nello stesso atto la loro formale residenza in c.da Conca d'Oro n. 124 .
Successivamente l'Infante, insieme ai due figli e con la stessa conviventi, PE Per_5
continuava per anni a godere pacificamente dell'immobile di via Giotto ( mentre R_
, come dallo stesso dichiarato, intraprendeva una nuova relazione da cui nasceva
[...] un'altra figlia ), sino a quando la proprietaria con ricorso ex art 702 bis del Parte_1
24.1.2023 ( dopo circa otto anni dall'inizio del comodato e sette dall'omologazione della separazione ), ne pretendeva il rilascio, dando origine alla presente controversia .
Fatto sta che il primo Giudice, senza istruire la causa e con motivazione telegrafica ma sostanzialmente corretta, ha giustamente rilevato l'infondatezza dell'azione di rilascio per occupazione sine titulo, dal momento che “la fattispecie in esame non è inquadrabile nella occupazione di immobile ma rientra in una fattispecie giuridica diversa da quella dedotta”,
cioè evidentemente il comodato immobiliare ( che non richiede la forma scritta cfr Cass n.
11620/1990 ), concesso dal rappresentante senza poteri ma ratificato dall'avente diritto
( artt 1398-1399 c.c. ), dovendosi poi accertare se lo stesso comodato sia stato del tutto precario ovvero ( sia divenuto ) a tempo indeterminato in ragione dell'uso ( tollerato o )
convenuto ( destinazione dell'abitazione a casa coniugale cfr la costante giurisprudenza della Cassazione di cui alle pronunzie nn 9990/2019 – 13716/2017 – 24618/2015 –
20448/2014 – 16769/2012 ), con tutte le conseguenze del caso in ordine al diritto o meno della proprietaria di ottenerne il rilascio ai sensi degli artt 1809-1810 c.c. .
Ma questa non è la presente controversia, che pur attenendo alla richiesta di rilascio del medesimo immobile, ha causa petendi profondamente diversa, avendo qui Parte_1
fatto valere non il diritto del comodante alla restituzione del bene, ma quello del proprietario al rilascio dell'immobile asseritamente detenuto da terzi sine titulo .
L'appello va quindi rigettato, mentre appare equo e giustificato compensare tra le parti anche le spese di questa fase, in ragione dei motivi della decisione e della particolarità del caso concreto, il quale trae origine da un intreccio di rapporti familiari, che mal si adattano ad essere ricondotti sotto l'egida del formalismo giuridico .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art 702 ter cpc emessa dal Parte_1
RI di Taranto in data 27.7.2023 nel proc. n. 465/2023 ;
2. compensa tra le parti anche le spese della presente fase;
3. dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002
n.115 .
Così deciso in Taranto in data 26.2.2025, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto.
Il Presidente estensore
(dott. Pietro Genoviva)