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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4923/2023 R.G., avente ad oggetto “cancellazione iscrizione ipotecaria” promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso nel presente giudizio dall'Avv. Luigi Ciano, giusta procura in atti;
Ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente CP_1 C.F._2 giudizio dagli avv.ti Pasquale Iannarelli e Nicola Grippo, giusta procura in atti;
Resistente
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., instaurava giudizio davanti Parte_1 al Tribunale di Foggia, nei confronti di al fine di “- dichiararsi illegittima la ipoteca CP_1 iscritta sul fondo rustico di ha 4.08.62 posto in agro di Ascoli Satriano località Corleto riportato in catasto al foglio 84 particelle 202-203-208-209-in data 26 marzo 2021- ai numeri 6670/706 ordinando al conservatore dei registri immobiliari di Foggia di far luogo alla sua cancellazione. - Condannarsi il signor ai danni per responsabilità aggravata ai sensi del disposto dell'art.96 cpc nella entità a stabilirsi CP_1
-condannarsi lo stesso al pagamento delle spese competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
1 Deduceva al riguardo che:
- con atto per notar del 12 Febbraio 2014, trascritto c/o la Persona_1 conservatoria dei registri immobiliari il 17/2/2014 successivo ai numeri 3408/2849, CP_2 aveva donato al figlio il fondo agricolo di ha.
4.08.62 posto in
[...] Parte_1 agro di Ascoli Satriano, località Corleto, riportato in catasto al foglio 84 particelle 202-203-208-
209;
- il Tribunale di Foggia con sentenza n. 1560/2020, aveva accolto l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa da dichiarando l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di CP_1 donazione posto in essere da in favore del figlio;
CP_2 Parte_1
- tale sentenza veniva impugnata da e e risultava CP_2 Parte_1 ancora pendente il giudizio di appello iscritto al n. 1367/2020;
- , nonostante la pendenza del giudizio di appello, avvalendosi della sentenza n. CP_1
1560/2020, aveva iscritto ipoteca (ai numeri 6670/706), in data 26.03.2021, sul fondo rustico oggetto di donazione posto in agro di Ascoli Satriano, località Corleto, riportato in catasto al foglio 84 particelle 202-203-208-209;
- tale iscrizione ipotecaria doveva ritenersi illegittima.
Si costituiva in giudizio il quale, in via preliminare, eccepiva: 1) l'improcedibilità CP_1 della domanda per nullità della notificazione;
2) l'inammissibilità ed improponibilità della domanda per assenza dei presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c.; 3) il difetto di legittimazione attiva, atteso che l'azione giudiziaria avrebbe dovuto essere esperita da CP_2
quale debitrice del Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto
[...] CP_1 infondato in fatto e in diritto, con condanna alle spese di lite ed ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 13.01.2024 la causa veniva rinviata per la decisione e alla successiva udienza la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c.
*********
Preliminarmente, devono disattendersi le eccezioni pregiudiziali in rito formulate da parte resistente.
In primo luogo, invero, deve rilevarsi che l'asserita nullità della notificazione risulta, in ogni caso, sanata ex tunc per effetto del noto principio del raggiungimento dello scopo (cfr. da ultimo, Cass. civ. n. 24329/2024) a seguito della costituzione del destinatario resistente, il quale, peraltro, si è costituito in giudizio tempestivamente nei termini di legge spiegando, altresì, compiute di difese anche di merito.
2 In secondo luogo, risultano sussistere i presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c., trattandosi di causa fondata esclusivamente su prova documentale avente ad oggetto la soluzione di questioni meramente giuridiche.
Inoltre, va disattesa l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva del ricorrente, tenuto conto del noto principio secondo cui “La cancellazione dell'ipoteca può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse, e - quindi - in primo luogo, dall'attuale proprietario del bene ipotecato” (cfr. Cass. civ. n.
10682/1998); invero, il risulta donatario del bene oggetto di iscrizione ipotecaria e, Pt_1 dunque, portatore di un interesse alla sua cancellazione.
Ciò posto, la domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta.
L'art. 2902 c.c. prevede espressamente che “il creditore, ottenuta la declaratoria di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato”.
E' pacifico, quindi, che la possibilità per il creditore di compiere atti conservativi, quindi anche iscrivere ipoteca, si produce solo una volta ottenuta la declaratoria di inefficacia, effetto che, per pacifica giurisprudenza, si consegue solo una volta che la sentenza sia passata in giudicato, avendo l'azione e la relativa pronuncia giudiziale natura costitutiva (cfr. Cass. civ. n.
17311/2016 “La sentenza che accoglie una domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. ha natura costitutiva, sicché non è suscettibile di produrre effetto prima del passaggio in giudicato”).
In buona sostanza, il creditore, che intenda agire esecutivamente o compiere atti conservativi sui beni ceduti dal debitore ad un terzo, ha la necessità di esperire vittoriosamente l'azione revocatoria, attendendo anche il passaggio in giudicato della sentenza.
Nel caso di specie, invece, l'atto conservativo (iscrizione ipotecaria) sui beni oggetto di revocatoria è stato posto in assenza del passaggio in giudicato della sentenza che ha accolto la domanda ex art. 2901 c.c. Pertanto, il potrà essere in futuro destinatario di azioni Pt_1 esecutive o atti conservativi, ma solo dopo che si sarà prodotto l'effetto di inefficacia relativa tipico dell'azione revocatoria, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'inefficacia.
La domanda va, quindi, accolta, con declaratoria di nullità dell'iscrizione ipotecaria del
26.03.2021 (Registro generale n. 6670; Registro particolare n. 706) sul terreno posto in agro di
Ascoli Satriano, località Corleto, riportato in catasto al foglio 84 particelle 202-203-208-209.
Atteso l'esito del giudizio e la soccombenza di parte resistente, la stessa deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della
3 controversia e dell'attività in concreto svolta, secondo il dm 55/2014 (e successive modificazioni).
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna di parte resistente ex art. 96 c.p.c., atteso che il richiedente non ha assolto all'onere di provare l'effettiva esistenza nell'an e nel quantum dei danni di cui si chiede il risarcimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la nullità dell'ipoteca iscritta da in data 26.03.2021, Registro generale n. CP_1
6670, Registro Particolare n. 706, sul terreno sito in agro di Ascoli Satriano, località Corleto, riportato in catasto al foglio 84 particelle 202-203-208-209, con ordine al Conservatore dei
Registri Immobiliari Agenzia delle Entrate di provvedere alla relativa Cancellazione;
- condanna il resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, liquidate in € 3.387,00 per compensi e in € 518,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Foggia, 24.01.2025
Il Giudice
Roberto Bianco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4923/2023 R.G., avente ad oggetto “cancellazione iscrizione ipotecaria” promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso nel presente giudizio dall'Avv. Luigi Ciano, giusta procura in atti;
Ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente CP_1 C.F._2 giudizio dagli avv.ti Pasquale Iannarelli e Nicola Grippo, giusta procura in atti;
Resistente
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., instaurava giudizio davanti Parte_1 al Tribunale di Foggia, nei confronti di al fine di “- dichiararsi illegittima la ipoteca CP_1 iscritta sul fondo rustico di ha 4.08.62 posto in agro di Ascoli Satriano località Corleto riportato in catasto al foglio 84 particelle 202-203-208-209-in data 26 marzo 2021- ai numeri 6670/706 ordinando al conservatore dei registri immobiliari di Foggia di far luogo alla sua cancellazione. - Condannarsi il signor ai danni per responsabilità aggravata ai sensi del disposto dell'art.96 cpc nella entità a stabilirsi CP_1
-condannarsi lo stesso al pagamento delle spese competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
1 Deduceva al riguardo che:
- con atto per notar del 12 Febbraio 2014, trascritto c/o la Persona_1 conservatoria dei registri immobiliari il 17/2/2014 successivo ai numeri 3408/2849, CP_2 aveva donato al figlio il fondo agricolo di ha.
4.08.62 posto in
[...] Parte_1 agro di Ascoli Satriano, località Corleto, riportato in catasto al foglio 84 particelle 202-203-208-
209;
- il Tribunale di Foggia con sentenza n. 1560/2020, aveva accolto l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa da dichiarando l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di CP_1 donazione posto in essere da in favore del figlio;
CP_2 Parte_1
- tale sentenza veniva impugnata da e e risultava CP_2 Parte_1 ancora pendente il giudizio di appello iscritto al n. 1367/2020;
- , nonostante la pendenza del giudizio di appello, avvalendosi della sentenza n. CP_1
1560/2020, aveva iscritto ipoteca (ai numeri 6670/706), in data 26.03.2021, sul fondo rustico oggetto di donazione posto in agro di Ascoli Satriano, località Corleto, riportato in catasto al foglio 84 particelle 202-203-208-209;
- tale iscrizione ipotecaria doveva ritenersi illegittima.
Si costituiva in giudizio il quale, in via preliminare, eccepiva: 1) l'improcedibilità CP_1 della domanda per nullità della notificazione;
2) l'inammissibilità ed improponibilità della domanda per assenza dei presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c.; 3) il difetto di legittimazione attiva, atteso che l'azione giudiziaria avrebbe dovuto essere esperita da CP_2
quale debitrice del Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto
[...] CP_1 infondato in fatto e in diritto, con condanna alle spese di lite ed ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 13.01.2024 la causa veniva rinviata per la decisione e alla successiva udienza la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c.
*********
Preliminarmente, devono disattendersi le eccezioni pregiudiziali in rito formulate da parte resistente.
In primo luogo, invero, deve rilevarsi che l'asserita nullità della notificazione risulta, in ogni caso, sanata ex tunc per effetto del noto principio del raggiungimento dello scopo (cfr. da ultimo, Cass. civ. n. 24329/2024) a seguito della costituzione del destinatario resistente, il quale, peraltro, si è costituito in giudizio tempestivamente nei termini di legge spiegando, altresì, compiute di difese anche di merito.
2 In secondo luogo, risultano sussistere i presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c., trattandosi di causa fondata esclusivamente su prova documentale avente ad oggetto la soluzione di questioni meramente giuridiche.
Inoltre, va disattesa l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva del ricorrente, tenuto conto del noto principio secondo cui “La cancellazione dell'ipoteca può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse, e - quindi - in primo luogo, dall'attuale proprietario del bene ipotecato” (cfr. Cass. civ. n.
10682/1998); invero, il risulta donatario del bene oggetto di iscrizione ipotecaria e, Pt_1 dunque, portatore di un interesse alla sua cancellazione.
Ciò posto, la domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta.
L'art. 2902 c.c. prevede espressamente che “il creditore, ottenuta la declaratoria di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato”.
E' pacifico, quindi, che la possibilità per il creditore di compiere atti conservativi, quindi anche iscrivere ipoteca, si produce solo una volta ottenuta la declaratoria di inefficacia, effetto che, per pacifica giurisprudenza, si consegue solo una volta che la sentenza sia passata in giudicato, avendo l'azione e la relativa pronuncia giudiziale natura costitutiva (cfr. Cass. civ. n.
17311/2016 “La sentenza che accoglie una domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. ha natura costitutiva, sicché non è suscettibile di produrre effetto prima del passaggio in giudicato”).
In buona sostanza, il creditore, che intenda agire esecutivamente o compiere atti conservativi sui beni ceduti dal debitore ad un terzo, ha la necessità di esperire vittoriosamente l'azione revocatoria, attendendo anche il passaggio in giudicato della sentenza.
Nel caso di specie, invece, l'atto conservativo (iscrizione ipotecaria) sui beni oggetto di revocatoria è stato posto in assenza del passaggio in giudicato della sentenza che ha accolto la domanda ex art. 2901 c.c. Pertanto, il potrà essere in futuro destinatario di azioni Pt_1 esecutive o atti conservativi, ma solo dopo che si sarà prodotto l'effetto di inefficacia relativa tipico dell'azione revocatoria, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'inefficacia.
La domanda va, quindi, accolta, con declaratoria di nullità dell'iscrizione ipotecaria del
26.03.2021 (Registro generale n. 6670; Registro particolare n. 706) sul terreno posto in agro di
Ascoli Satriano, località Corleto, riportato in catasto al foglio 84 particelle 202-203-208-209.
Atteso l'esito del giudizio e la soccombenza di parte resistente, la stessa deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della
3 controversia e dell'attività in concreto svolta, secondo il dm 55/2014 (e successive modificazioni).
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna di parte resistente ex art. 96 c.p.c., atteso che il richiedente non ha assolto all'onere di provare l'effettiva esistenza nell'an e nel quantum dei danni di cui si chiede il risarcimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la nullità dell'ipoteca iscritta da in data 26.03.2021, Registro generale n. CP_1
6670, Registro Particolare n. 706, sul terreno sito in agro di Ascoli Satriano, località Corleto, riportato in catasto al foglio 84 particelle 202-203-208-209, con ordine al Conservatore dei
Registri Immobiliari Agenzia delle Entrate di provvedere alla relativa Cancellazione;
- condanna il resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, liquidate in € 3.387,00 per compensi e in € 518,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Foggia, 24.01.2025
Il Giudice
Roberto Bianco
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