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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Savignano ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 26345 /2024 promossa da:
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA LARGA, Parte_1 P.IVA_1
9 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MAJOCCHI MATTEO (C.F. , C.F._1 dal quale è rappresentata e difesa
PARTE RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE:
1. NEL MERITO
1.1. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, al pagamento dell'importo CP_1 complessivo di Euro 11.486,55 (e quindi Euro 11.945,26, IVA compresa sulle somme dovute a titolo di fatture insolute), come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi di mora sulle somme dovute a titolo di fatture insolute e legali, anche ex art. 1284 c. 4 c.c., sulle somme richieste a titolo di canoni a scadere ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta provata ovvero di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
1.2. condannare alla restituzione del Materiale (come meglio dettagliato a pag. 2 del CP_1 presente Ricorso), a proprie cure e spese, previa richiesta di istruzioni, inviando una e-mail all'indirizzo: Email_1
[... IN VIA ISTRUTTORIA
2.1. Con ogni riserva.
3. IN OGNI CASO 3.1. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora innanzi, ha esposto di aver stipulato con Parte_1 Pt_1 [...]
in data 05/08/2022, un contratto di locazione di beni mobili (n. 138-35382) della durata di 60 CP_1
mesi (cinque anni), avente ad oggetto una cantina vini CW/180G2TB e un armadio frollatura nero
AC9018 (in prosieguo, “il materiale”), da essa acquistati presso un terzo fornitore, Mancini S.p.a., indicato dalla resistente (utilizzatrice), verso il prezzo di € 12.450,00, oltre IVA.
Ha allegato che dopo aver versato 15 rate mensili (=€ 3.808,05, oltre IVA), a partire dal CP_1 mese di ottobre 2023 ha interrotto il pagamento del canone mensile di € 253,87, oltre IVA, e che essa si è avvalsa della clausola risolutiva espressa pattuita agli artt. 14 e 15 del contratto, con comunicazione del 20/02/2024, ricevuta il 22/02/2024.
Ha dedotto che il contratto inter partes non attribuisce al conduttore la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto giacché “ non potrebbe rientrare dei costi ed oneri sopportati” ed Pt_1 ha chiesto di condannare al pagamento in suo favore della somma di € 11.945,26, IVA CP_1 compresa, oltre spese per il recupero stragiudiziale del credito (pari a € 62,40), data dalla sommatoria delle seguenti voci di credito:
- € 1.051,48, oltre IVA (pari a € 1.474,19, IVA compresa) per canoni scaduti alla data di comunicazione della risoluzione di diritto (22/02/2024);
- € 10.408,67, a titolo di penale contrattuale per la risoluzione anticipata del rapporto, calcolata nella
“somma dei canoni non ancora scaduti, attualizzati al tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data della risoluzione del Contratto salvo il risarcimento maggior danno” ai sensi dell'art. 15, lettera b, Condizioni Generali di Contratto (=41 canoni X € 253,87).
Ha chiesto, inoltre, il pagamento degli interessi moratori ex art. 15, lett. d), delle Condizioni Generali di Contratto e d. lgsl. n. 231/2002, nonché di quelli legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della somma ritenuta di giustizia.
Ha chiesto, altresì, la condanna di lla restituzione del materiale. CP_1
All'udienza di comparizione del 12/12/2024, il Giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alla parte resistente e preso atto della mancata costituzione in giudizio di quest'ultima, ne ha dichiarato la contumacia. Ha, quindi, riservato la causa in decisione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.. 2. La domanda è fondata.
La ricorrente ha offerto la prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di locazione del 05/08/2022, sottoscritto digitalmente dalla controparte (doc. 2), e la comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ricevuta dalla resistente in data
22/02/2024 (doc. 6): ha così assolto l'onere probatorio su di essa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese (si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”). Per contro, la resistente, contumace, niente ha potuto allegare o dimostrare circa l'esistenza di fatti estintivi e/o impeditivi delle obbligazioni di pagamento dedotte in lite e, in primo luogo, dei canoni negoziali maturati dal mese di ottobre 2023, allorché ha interrotto i versamenti, e fino a quello di febbraio 2024, data di risoluzione di diritto del contratto, oltra alla rata assicurativa, pari a complessivi € 1.474,19, IVA compresa.
Legittimamente la ricorrente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, pattuita all'art. 14 del contratto per il caso, tra gli altri, di mancato pagamento anche di un solo canone mensile, ed il contratto si è risolto di diritto alla data del 22/02/2024, in cui ha ricevuto la CP_1 comunicazione.
Per effetto della risoluzione anticipata del contratto, è altresì dovuta l'ulteriore voce chiesta in pagamento, relativa alla penale contrattuale, alla luce del citato articolo 15, lett. b), delle Condizioni
Generali di Contratto.
Ed infatti, quanto alla penale, l'importo indicato corrisponde effettivamente alla somma dei canoni non ancora scaduti (41). Essa, alla luce delle complessive pattuizioni negoziali e dell'importo totale richiesto in pagamento, non appare manifestamente eccessiva, in quanto non attribuisce al locatore concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto e non provoca dunque uno squilibrio del sinallagma, tanto più che la restituzione del bene è un effetto naturale della scadenza del rapporto (cfr. Cassazione civile sez. III, 31/10/2017, n.25863, in fattispecie similare concernente il leasing finanziario: “Al fine di verificare la manifesta eccessività della penale pattiziamente stabilita dalle parti il giudice deve valutare se la clausola contrattuale attribuisce al concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, ciò che nel leasing finanziario non si verifica per il solo effetto del cumulo tra il diritto ai canoni spettanti sino alla scadenza originaria del contratto e il diritto alla restituzione del bene …, atteso che la predetta restituzione, a differenza di quanto accade nel leasing traslativo, è un effetto naturale della scadenza medesima, …”. In termini, Cass. sez. II, 10/05/2012, n.7180).
L'avvenuto adempimento parziale dell'obbligazione pecuniaria non ha una concreta incidenza su tale valutazione, stante l'interesse che aveva all'adempimento, che è quello di ottenere, quanto Pt_1 meno, il rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto del materiale richiesto dall'utilizzatore (cfr.
Cassazione civile sez. I, 08/01/2024, n.426, secondo cui, per determinare l'eccessività o meno della penale, il giudice deve tener “conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito” e “tale interesse va apprezzato non con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola, ma anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita (cfr. Cass. 19 giugno
2020, n. 11908; Cass. 6 dicembre 2012, n. 21994)”.
Peraltro, “Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio.” (Cass. n. 34021/2019).
La resistente, non costituendosi, nessun elemento concreto ha allegato e, tanto meno, fornito, in merito alla presunta eccessività della penale ed al conseguente significativo squilibrio del sinallagma contrattuale, né esso emerge dalle risultanze processuali.
Non sussistono, dunque, i presupposti previsti dall'art. 1384, c.c., ai fini della riduzione giudiziale secondo equità dell'importo della penale.
In definitiva, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore di della somma di Pt_1
€ 11.945,26 (comprensiva di IVA sulle somme dovute a titolo di fatture insolute), oltre interessi di mora ex art. 15, lett. d), delle Condizioni Generali di Contratto e d. lgs. n. 231/2002, dalle singole scadenze, quanto ai canoni da ottobre 2023 a febbraio 2024, e interessi legali dal deposito del ricorso
(11/07/2024), quanto al residuo importo, ai sensi dell'art. 1282, comma 4, c.c.
Quanto, infine, alla restituzione del materiale, l'articolo 2, comma 2.2, delle Condizioni Generali di
Contratto ne fa obbligo, in qualunque ipotesi di cessazione del rapporto, al Conduttore, che deve adempiervi entro i successivi 10 giorni.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, si liquidano come in dispositivo nei valori tariffari minimi, stanti la contumacia della resistente e la natura documentale della causa, e con esclusione della fase decisionale, avendo la ricorrente discusso oralmente la causa nell'unica udienza tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 decies, 281 terdecies e 281 sexies, c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) condanna l pagamento, in favore di della somma di CP_1 Parte_1
€ 11.945,26, IVA inclusa, oltre interessi di mora ex art. 15, lett. d), delle Condizioni Generali di
Contratto e d. lgsl. n. 231/2002 dalle singole scadenze, quanto ai canoni da ottobre 2023 a febbraio
2024, e interessi legali dal deposito del ricorso quanto al residuo importo, ai sensi dell'art. 1282, comma 4, c.c.;
2) condanna lla restituzione del materiale, a proprie cure e spese, in favore di CP_1 [...]
Parte_1
3) condanna la parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 1.689,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, ed € 264,00 per esborsi.
Milano, 20/03/2025
Il Giudice
Francesca Savignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Savignano ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 26345 /2024 promossa da:
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA LARGA, Parte_1 P.IVA_1
9 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MAJOCCHI MATTEO (C.F. , C.F._1 dal quale è rappresentata e difesa
PARTE RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE:
1. NEL MERITO
1.1. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, al pagamento dell'importo CP_1 complessivo di Euro 11.486,55 (e quindi Euro 11.945,26, IVA compresa sulle somme dovute a titolo di fatture insolute), come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi di mora sulle somme dovute a titolo di fatture insolute e legali, anche ex art. 1284 c. 4 c.c., sulle somme richieste a titolo di canoni a scadere ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta provata ovvero di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
1.2. condannare alla restituzione del Materiale (come meglio dettagliato a pag. 2 del CP_1 presente Ricorso), a proprie cure e spese, previa richiesta di istruzioni, inviando una e-mail all'indirizzo: Email_1
[... IN VIA ISTRUTTORIA
2.1. Con ogni riserva.
3. IN OGNI CASO 3.1. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora innanzi, ha esposto di aver stipulato con Parte_1 Pt_1 [...]
in data 05/08/2022, un contratto di locazione di beni mobili (n. 138-35382) della durata di 60 CP_1
mesi (cinque anni), avente ad oggetto una cantina vini CW/180G2TB e un armadio frollatura nero
AC9018 (in prosieguo, “il materiale”), da essa acquistati presso un terzo fornitore, Mancini S.p.a., indicato dalla resistente (utilizzatrice), verso il prezzo di € 12.450,00, oltre IVA.
Ha allegato che dopo aver versato 15 rate mensili (=€ 3.808,05, oltre IVA), a partire dal CP_1 mese di ottobre 2023 ha interrotto il pagamento del canone mensile di € 253,87, oltre IVA, e che essa si è avvalsa della clausola risolutiva espressa pattuita agli artt. 14 e 15 del contratto, con comunicazione del 20/02/2024, ricevuta il 22/02/2024.
Ha dedotto che il contratto inter partes non attribuisce al conduttore la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto giacché “ non potrebbe rientrare dei costi ed oneri sopportati” ed Pt_1 ha chiesto di condannare al pagamento in suo favore della somma di € 11.945,26, IVA CP_1 compresa, oltre spese per il recupero stragiudiziale del credito (pari a € 62,40), data dalla sommatoria delle seguenti voci di credito:
- € 1.051,48, oltre IVA (pari a € 1.474,19, IVA compresa) per canoni scaduti alla data di comunicazione della risoluzione di diritto (22/02/2024);
- € 10.408,67, a titolo di penale contrattuale per la risoluzione anticipata del rapporto, calcolata nella
“somma dei canoni non ancora scaduti, attualizzati al tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data della risoluzione del Contratto salvo il risarcimento maggior danno” ai sensi dell'art. 15, lettera b, Condizioni Generali di Contratto (=41 canoni X € 253,87).
Ha chiesto, inoltre, il pagamento degli interessi moratori ex art. 15, lett. d), delle Condizioni Generali di Contratto e d. lgsl. n. 231/2002, nonché di quelli legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della somma ritenuta di giustizia.
Ha chiesto, altresì, la condanna di lla restituzione del materiale. CP_1
All'udienza di comparizione del 12/12/2024, il Giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alla parte resistente e preso atto della mancata costituzione in giudizio di quest'ultima, ne ha dichiarato la contumacia. Ha, quindi, riservato la causa in decisione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.. 2. La domanda è fondata.
La ricorrente ha offerto la prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di locazione del 05/08/2022, sottoscritto digitalmente dalla controparte (doc. 2), e la comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ricevuta dalla resistente in data
22/02/2024 (doc. 6): ha così assolto l'onere probatorio su di essa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese (si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”). Per contro, la resistente, contumace, niente ha potuto allegare o dimostrare circa l'esistenza di fatti estintivi e/o impeditivi delle obbligazioni di pagamento dedotte in lite e, in primo luogo, dei canoni negoziali maturati dal mese di ottobre 2023, allorché ha interrotto i versamenti, e fino a quello di febbraio 2024, data di risoluzione di diritto del contratto, oltra alla rata assicurativa, pari a complessivi € 1.474,19, IVA compresa.
Legittimamente la ricorrente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, pattuita all'art. 14 del contratto per il caso, tra gli altri, di mancato pagamento anche di un solo canone mensile, ed il contratto si è risolto di diritto alla data del 22/02/2024, in cui ha ricevuto la CP_1 comunicazione.
Per effetto della risoluzione anticipata del contratto, è altresì dovuta l'ulteriore voce chiesta in pagamento, relativa alla penale contrattuale, alla luce del citato articolo 15, lett. b), delle Condizioni
Generali di Contratto.
Ed infatti, quanto alla penale, l'importo indicato corrisponde effettivamente alla somma dei canoni non ancora scaduti (41). Essa, alla luce delle complessive pattuizioni negoziali e dell'importo totale richiesto in pagamento, non appare manifestamente eccessiva, in quanto non attribuisce al locatore concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto e non provoca dunque uno squilibrio del sinallagma, tanto più che la restituzione del bene è un effetto naturale della scadenza del rapporto (cfr. Cassazione civile sez. III, 31/10/2017, n.25863, in fattispecie similare concernente il leasing finanziario: “Al fine di verificare la manifesta eccessività della penale pattiziamente stabilita dalle parti il giudice deve valutare se la clausola contrattuale attribuisce al concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, ciò che nel leasing finanziario non si verifica per il solo effetto del cumulo tra il diritto ai canoni spettanti sino alla scadenza originaria del contratto e il diritto alla restituzione del bene …, atteso che la predetta restituzione, a differenza di quanto accade nel leasing traslativo, è un effetto naturale della scadenza medesima, …”. In termini, Cass. sez. II, 10/05/2012, n.7180).
L'avvenuto adempimento parziale dell'obbligazione pecuniaria non ha una concreta incidenza su tale valutazione, stante l'interesse che aveva all'adempimento, che è quello di ottenere, quanto Pt_1 meno, il rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto del materiale richiesto dall'utilizzatore (cfr.
Cassazione civile sez. I, 08/01/2024, n.426, secondo cui, per determinare l'eccessività o meno della penale, il giudice deve tener “conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito” e “tale interesse va apprezzato non con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola, ma anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita (cfr. Cass. 19 giugno
2020, n. 11908; Cass. 6 dicembre 2012, n. 21994)”.
Peraltro, “Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio.” (Cass. n. 34021/2019).
La resistente, non costituendosi, nessun elemento concreto ha allegato e, tanto meno, fornito, in merito alla presunta eccessività della penale ed al conseguente significativo squilibrio del sinallagma contrattuale, né esso emerge dalle risultanze processuali.
Non sussistono, dunque, i presupposti previsti dall'art. 1384, c.c., ai fini della riduzione giudiziale secondo equità dell'importo della penale.
In definitiva, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore di della somma di Pt_1
€ 11.945,26 (comprensiva di IVA sulle somme dovute a titolo di fatture insolute), oltre interessi di mora ex art. 15, lett. d), delle Condizioni Generali di Contratto e d. lgs. n. 231/2002, dalle singole scadenze, quanto ai canoni da ottobre 2023 a febbraio 2024, e interessi legali dal deposito del ricorso
(11/07/2024), quanto al residuo importo, ai sensi dell'art. 1282, comma 4, c.c.
Quanto, infine, alla restituzione del materiale, l'articolo 2, comma 2.2, delle Condizioni Generali di
Contratto ne fa obbligo, in qualunque ipotesi di cessazione del rapporto, al Conduttore, che deve adempiervi entro i successivi 10 giorni.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, si liquidano come in dispositivo nei valori tariffari minimi, stanti la contumacia della resistente e la natura documentale della causa, e con esclusione della fase decisionale, avendo la ricorrente discusso oralmente la causa nell'unica udienza tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 decies, 281 terdecies e 281 sexies, c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) condanna l pagamento, in favore di della somma di CP_1 Parte_1
€ 11.945,26, IVA inclusa, oltre interessi di mora ex art. 15, lett. d), delle Condizioni Generali di
Contratto e d. lgsl. n. 231/2002 dalle singole scadenze, quanto ai canoni da ottobre 2023 a febbraio
2024, e interessi legali dal deposito del ricorso quanto al residuo importo, ai sensi dell'art. 1282, comma 4, c.c.;
2) condanna lla restituzione del materiale, a proprie cure e spese, in favore di CP_1 [...]
Parte_1
3) condanna la parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 1.689,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, ed € 264,00 per esborsi.
Milano, 20/03/2025
Il Giudice
Francesca Savignano