Sentenza 27 settembre 2022
Ordinanza collegiale 29 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 5 maggio 2023
Decreto collegiale 18 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/09/2022, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/09/2022
N. 01475/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00849/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 849 del 2021, proposto da:
- RI IE UB, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Zeppola, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, rappresentato e difeso, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliato;
- il Comune di Castrignano del Capo, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
- alla sentenza emessa dal TAR Puglia - Lecce n. 2828/2014, di annullamento del Decreto prot. n. 0004987 del 19 marzo 2009 con il quale il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici di Lecce a sua volta annullava il provvedimento del 3 marzo 2009 emesso dal responsabile dell’UTC di Castrignano del Capo di autorizzazione in sanatoria di una civile abitazione in Marina di Leuca.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - SABAP di Brindisi e Lecce.
Visto l’art. 114 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 21 settembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che, secondo ciò che si espone con il ricorso, « La ricorrente in quanto proprietaria di un immobile sito in marina di Leuca alla Via F. Filzi, censito al Catasto urbano del comune di Castrignano del Capo al fl. 24 p.lla 482 sub 2, in data 30/11/2008 ha chiesto al citato Comune che le venisse rilasciato il permesso di costruire in sanatoria per le opere edili realizzate. Il Comune ha esitato positivamente la istruttoria de qua con il parere del tecnico specialista per la pratica n. 263/08 e con l’autorizzazione paesaggistica n. 2282 del 03/03/2009. Nonostante i suddetti adempimenti, la soprintendenza ha emesso il decreto n. 0004987 del 19/03/2009 così annullando l’autorizzazione paesaggistica di cui si è detto in precedenza. Il suddetto decreto soprintendizio è stato impugnato innanzi al TAR di Lecce con il ricorso n. 872/09 ed il relativo giudizio si è concluso con la sentenza n. 2828/14 che ha annullato il provvedimento impugnato. La Sentenza n. 2828/2014 è stata notificata alle amministrazioni resistenti in data 20/11/2014 per gli adempimenti di legge ».
- “ Successivamente alla notifica della Sentenza n. 2828/14 - TAR Puglia Lecce, il Ministero ha proposto ricorso al Consiglio di Stato iscritto al n. 4655/2015 che con decreto decisorio n. 421/2021 ha dichiarato la perenzione dell’appello ».
- « Il Comune di Castrignano del Capo, non essendosi costituito nel giudizio sopradetto, ha ricevuto la notifica del decreto di perenzione in data 25/05/2021 da parte del procuratore della ricorrente ».
- « La Sentenza del TAR, per effetto del decreto decisorio menzionato, è passata in giudicato e il Comune di Castrignano del Capo, ad oggi, non ha ancora provveduto a quanto disposto dal TAR di Lecce, giacché non ha rilasciato alla ricorrente l’autorizzazione in sanatoria ex art. 36 DPR 380/01 in relazione alla civile abitazione censita in catasto urbano Fl. 24 plla 482 - Località Marina di Leuca » benché « l’annullamento giudiziale del decreto negativo soprintendizio comporta la piena efficacia dell’autorizzazione paesaggistica comunale del 03.03.2009 n. 2282 e del parere favorevole del tecnico designato dal Comune di Castrignano del Capo per la pratica n. 263/08 ».
2.- Richiamata la sentenza di questo TAR n. 2828/2014, di cui si chiede l’esecuzione: « Nell’atto di impugnazione la signora UB, tra gli altri motivi, ha censurato il provvedimento della Soprintendenza eccependone il difetto di adeguata motivazione, doglianza che ad avviso del collegio risulta fondata per le ragioni che seguono.
Invero, nel decreto oggetto di causa il Soprintendente conclude per la non concedibilità alla ricorrente dell’autorizzazione in sanatoria in relazione alle opere oggetto della sua istanza in quanto, si legge nella parte motiva del provvedimento, vi sarebbe violazione di legge consistente nel fatto che la richiesta di autorizzazione, avendo ad ‘oggetto opere già eseguite’ si pone ‘in contrasto con il comma 4 dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004’ che prevede il necessario ottenimento ‘dell’autorizzazione prima della realizzazione’ delle opere.
Tuttavia, tale argomentazione omette di considerare che lo stesso d.lgs. 42 del 2004, all’art. 167 comma 4°, ammette la possibilità di ottenere l’autorizzazione (appunto in sanatoria) anche per opere realizzate in assenza del necessario titolo autorizzativo a monte, purché le stesse rientrino nei casi ivi indicati: ‘a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380’.
Ne consegue che la Soprintendenza, per annullare l’autorizzazione in sanatoria rilasciata in favore della ricorrente, avrebbe dovuto preliminarmente accertare la sussumibilità dalla fattispecie sottoposta al suo esame in una delle ipotesi previste dalla norma da ultimo citata ed eventualmente esplicitare le ragioni dell’insussistenza di tutti i casi ivi previsti.
Peraltro, ancorché si volesse ritenere che il Soprintendente abbia compiuto un mero errore materiale nel far riferimento nell’atto impugnato all’art. 146 comma 4° del d. lgs. 42/2004, volendosi piuttosto riferire all’art. 167 comma 4° dello stesso testo normativo, l’atto andrebbe comunque annullato, non potendosi comunque ritenere congrua la motivazione posta dal Soprintendente a base del diniego, in quanto operata mediante il mero riferimento normativo. E ciò a maggior ragione tenuto conto del fatto che la domanda di autorizzazione in sanatoria presentata dalla signora UB (come si evince dalla relazione tecnica illustrativa alla stessa allegata) non aveva ad oggetto una sola opera, ma più interventi relativi alla sua abitazione, ciascuno dei quali con caratteristiche proprie (costruzione di una veranda, variazione d’uso del piano terra, realizzazione di una scala d’accesso al primo piano, variazioni interne al fabbricato), sicché in relazione ad ognuno di essi la Soprintendenza avrebbe dovuto argomentare la riconducibilità o meno in una delle fattispecie sanabili previste dall’art. 167 comma 4° lettere a) b) e c) del d.lgs. 42 del 2004.
Sulla base di tali ragioni, assorbita ogni altra doglianza, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato » (TAR Puglia Lecce, 19 novembre 2014, n. 2828).
3.- Osservato che, ove pure volessero ritenersi le ragioni dell’accoglimento del ricorso n. 872/09 - difetto di motivazione da parte della Soprintendenza - tali da rendere possibile una nuova, e diversamente argomentata, valutazione da parte dell’organo ministeriale, risultano allo stato decorsi i - pur ordinatori - termini allo stesso assegnati dal d.lgs. n. 42/2004, con la conseguenza che, benché continui a sussistere il potere di pronunciarsi dell’Amministrazione statale - circostanza la quale, unita alle ragioni poste alla base della pronuncia di questo TAR, impedisce un’automatica reviviscenza dell’autorizzazione paesaggistica già rilasciata -, l’A.c. può e deve ormai autonomamente determinarsi - e in definitiva, salvo che sussistanono concrete ragioni per discostarsi dall’originaria valutazione, rinnovarne la validità ed efficacia .
4.- Ritenuto che:
- nei termini appena esposti il ricorso dev’essere accolto, fissando per il Comune di Castrignano del Capo il termine di 45 giorni per procedere nei sensi indicati.
- la particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, fermo il diritto della ricorrente alla rifusione del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie il ricorso n. 849 del 2021 indicato in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate, fermo il diritto della ricorrente alla rifusione del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge.
Si comunichi - anche all’A.c. TI .
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21 settembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO