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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/02/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7187 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
in persona del Parte_1 rapp.te legale p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti
STANISLAO MARCELLO e FOGLIA CIRO
- OPPONENTE -
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. GALLO LIDIA
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.9.2022, la
[...]
proponeva opposizione al precetto Parte_1 notificatole in data 4.8.2022 da parte dell'opposto, deducendo essenzialmente la nullità e/o inefficacia del precetto opposto, essendo ancora valido un precedente atto di precetto notificato nel 2015, la nullità e/o inefficacia parziale del medesimo precetto nella parte in cui sono
1 state nuovamente intimate le spese e gli onorari di precetto, la sussistenza di un fatto estintivo del credito già dedotto nell'ambito del giudizio di opposizione al primo precetto, giudizio (all'epoca) pendente in grado di appello.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposto, il quale eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
L'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto al primo motivo di opposizione, nessuna norma impedisce ad un creditore di intraprendere più iniziative esecutive sulla base del medesimo titolo, avendo la Cassazione affermato la sussistenza del diritto del creditore di intimare più precetti per lo stesso credito al medesimo debitore fintanto che non intervenga la totale estinzione del credito (cfr. Cass. 19876/2013), precisando altresì che anche “l'emissione di una ordinanza di assegnazione in sé, non essendo immediatamente satisfattiva, non preclude di per sé la possibilità di ottenerne delle altre sempre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito”
(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7078 del 9/4/2015).
Sul punto, la stessa opponente, in sede di comparsa conclusionale, richiama la più recente pronuncia della
Suprema Corte, la quale ha ribadito i principi sopra enunciati, affermando che “Non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto
2 illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per
l'intero” (cfr. Cass. 12195/2023).
Quest'ultima pronuncia è stata, in effetti, richiamata dalla opponente in relazione al secondo motivo di opposizione, sostenendo che nell'opposto atto di precetto sarebbero state nuovamente ed illegittimamente intimate le spese e gli onorari di precetto per complessivi € 590,94.
Tuttavia, la doglianza è infondata, in quanto nel precetto impugnato sono stati richiesti gli onorari ed accessori dovuti, in base al DM 55/2014 nella versione ratione temporis applicabile, con riferimento esclusivamente al secondo precetto, laddove, secondo la giurisprudenza di legittimità citata, è illegittimo richiedere con il precetto successivo soltanto “spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori”.
Quanto alla terza doglianza, si tratta espressamente della riproposizione di un motivo di opposizione già dedotto in sede di opposizione al primo precetto, giudizio in cui è stata emessa la sentenza di rigetto n. 2499/2018, resa dal
Tribunale Civile di Santa Maria C.V. in data 24 luglio
2018, e, nel corso del presente processo, la sentenza n.
3109/2023 della Corte d'Appello di Napoli, emessa in data
21.06.2023, sempre di rigetto.
In buona sostanza, il d.i. n. 1026/2005, azionato quale titolo esecutivo con il precetto opposto, risulta definitivo all'esito di tre gradi di giudizio, mentre l'opposizione al primo precetto, fondata essenzialmente sul terzo motivo di opposizione riproposto in questa sede, risulta rigettata nei primi due gradi di giudizio, con motivazioni che questo Giudice condivide e fa proprie.
Non è rilevante la pendenza del giudizio in Cassazione avverso la citata sentenza 3109/2023 della Corte d'Appello di Napoli, dal momento che, si ribadisce, il titolo giudiziale azionato risulta definitivo e la sua efficacia
3 esecutiva non è stata sospesa.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1
c.p.c.;
B) Condanna la opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.433,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 04/02/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7187 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
in persona del Parte_1 rapp.te legale p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti
STANISLAO MARCELLO e FOGLIA CIRO
- OPPONENTE -
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. GALLO LIDIA
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.9.2022, la
[...]
proponeva opposizione al precetto Parte_1 notificatole in data 4.8.2022 da parte dell'opposto, deducendo essenzialmente la nullità e/o inefficacia del precetto opposto, essendo ancora valido un precedente atto di precetto notificato nel 2015, la nullità e/o inefficacia parziale del medesimo precetto nella parte in cui sono
1 state nuovamente intimate le spese e gli onorari di precetto, la sussistenza di un fatto estintivo del credito già dedotto nell'ambito del giudizio di opposizione al primo precetto, giudizio (all'epoca) pendente in grado di appello.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposto, il quale eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
L'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto al primo motivo di opposizione, nessuna norma impedisce ad un creditore di intraprendere più iniziative esecutive sulla base del medesimo titolo, avendo la Cassazione affermato la sussistenza del diritto del creditore di intimare più precetti per lo stesso credito al medesimo debitore fintanto che non intervenga la totale estinzione del credito (cfr. Cass. 19876/2013), precisando altresì che anche “l'emissione di una ordinanza di assegnazione in sé, non essendo immediatamente satisfattiva, non preclude di per sé la possibilità di ottenerne delle altre sempre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito”
(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7078 del 9/4/2015).
Sul punto, la stessa opponente, in sede di comparsa conclusionale, richiama la più recente pronuncia della
Suprema Corte, la quale ha ribadito i principi sopra enunciati, affermando che “Non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto
2 illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per
l'intero” (cfr. Cass. 12195/2023).
Quest'ultima pronuncia è stata, in effetti, richiamata dalla opponente in relazione al secondo motivo di opposizione, sostenendo che nell'opposto atto di precetto sarebbero state nuovamente ed illegittimamente intimate le spese e gli onorari di precetto per complessivi € 590,94.
Tuttavia, la doglianza è infondata, in quanto nel precetto impugnato sono stati richiesti gli onorari ed accessori dovuti, in base al DM 55/2014 nella versione ratione temporis applicabile, con riferimento esclusivamente al secondo precetto, laddove, secondo la giurisprudenza di legittimità citata, è illegittimo richiedere con il precetto successivo soltanto “spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori”.
Quanto alla terza doglianza, si tratta espressamente della riproposizione di un motivo di opposizione già dedotto in sede di opposizione al primo precetto, giudizio in cui è stata emessa la sentenza di rigetto n. 2499/2018, resa dal
Tribunale Civile di Santa Maria C.V. in data 24 luglio
2018, e, nel corso del presente processo, la sentenza n.
3109/2023 della Corte d'Appello di Napoli, emessa in data
21.06.2023, sempre di rigetto.
In buona sostanza, il d.i. n. 1026/2005, azionato quale titolo esecutivo con il precetto opposto, risulta definitivo all'esito di tre gradi di giudizio, mentre l'opposizione al primo precetto, fondata essenzialmente sul terzo motivo di opposizione riproposto in questa sede, risulta rigettata nei primi due gradi di giudizio, con motivazioni che questo Giudice condivide e fa proprie.
Non è rilevante la pendenza del giudizio in Cassazione avverso la citata sentenza 3109/2023 della Corte d'Appello di Napoli, dal momento che, si ribadisce, il titolo giudiziale azionato risulta definitivo e la sua efficacia
3 esecutiva non è stata sospesa.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1
c.p.c.;
B) Condanna la opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.433,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 04/02/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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