Ordinanza cautelare 12 settembre 2024
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 22/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00148/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01124/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Fiasconaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
- il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Commissione Esami di Stato -OMISSIS-Commissione Istituto Tecnico Industriale di -OMISSIS-) per la Classe V dell'indirizzo Liceo Scienze umane presso l'Istituto-OMISSIS-di Bagheria per l'A.S. 2023/2024 -, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
- l’Istituto-OMISSIS-di Bagheria in persona del dirigente scolastico pro tempore e la S.r.l. Istituti Scolastici Associati in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- del provvedimento di non superamento dell'esame di Stato sostenuto dal ricorrente e conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'indirizzo “Liceo Scienze Umane”, di cui al verbale n.-OMISSIS-della Commissione Esami di Stato -OMISSIS- operante presso l'Istituto-OMISSIS-di Bagheria, nonché del relativo esito pubblicato il successivo 8 luglio;
- della scheda del candidato ricorrente del 5 luglio 2024, nella parte in cui contiene l'indicazione dei voti assegnati per la prova orale e l'indicazione del voto finale di 58/100;
- del registro conclusivo degli esami approvato dalla predetta Commissione d'esame con il verbale n. -OMISSIS-2024;
- del verbale n.-OMISSIS-2024, di predisposizione dei materiali per il colloquio orale del ricorrente nella parte in cui la Commissione non ha assunto alcuna decisione in ordine agli strumenti di compensazione fruibili dal ricorrente;
- del verbale n.-OMISSIS-2024, di svolgimento del colloquio orale del ricorrente nella parte in cui gli è stato attribuito il punteggio di 7/20;
- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e della Commissione Esami di Stato -OMISSIS- (-OMISSIS-Commissione Istituto Tecnico Industriale di -OMISSIS-) per la Classe V dell'indirizzo Liceo Scienze umane presso l'Istituto-OMISSIS-di Bagheria;
Vista l’ordinanza n. 494 del 12 settembre 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone il ricorrente di aver frequentato nel corso dell’anno scolastico 2023/2024 la V classe dell'indirizzo “Liceo Scienze umane” dell'Istituto-OMISSIS-di Bagheria, precisando di essere affetto da due Disturbi Specifici di Apprendimento: disortografia e discalculia. Tali disturbi, regolarmente certificati, risultano attestati nel Piano Didattico Personalizzato per Alunni con BES, redatto dai docenti dell'Istituto citato in data 26.10.2023.
Tanto premesso, evidenzia il ricorrente di essere stato ammesso, a conclusione dell'ultimo anno, a sostenere l'esame di Stato con un credito scolastico pari a 28 punti (tra un minimo di 22 ed un massimo di 40) e di aver svolto le prove scritte dell’esame finale ottenendo 10 punti (su 20) nella prova di italiano, e 13 (su 20) punti nella seconda prova specifica per l’indirizzo. Tali votazioni, sommate a quella di ammissione, gli consentivano di presentarsi al colloquio orale con un punteggio complessivo di 51/100.
In esito a tale colloquio la Commissione d’esame, con giudizio non unanime, attribuiva però al ricorrente il punteggio di 7/20, tale da non consentirgli il superamento dell’Esame di Stato, avendo conseguito il discente il punteggio complessivo di 58/100, inferiore al minimo necessario di 60/100. 2. Per chiedere l’annullamento del provvedimento di non superamento dell’esame in discorso di cui al verbale n. -OMISSIS-2023, della scheda del candidato in pari data, del registro conclusivo degli esami approvato dalla Commissione d’esame con il citato verbale n. -OMISSIS-2024, e del verbale n.-OMISSIS-2024 relativo alle operazioni di preparazione e svolgimento del ridetto esame è insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 7 agosto 2024.
3. L’impugnazione è affidata alle seguenti censure:
3.1. Illegittimità del giudizio finale di non superamento.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente si duole dell’eccessivo divario tra le valutazioni positive da lui conseguite nel corso di studi e il risultato negativo della (sola) prova orale dell’esame, che non appare comprensibile alla luce della motivazione esternata dalla Commissione nei provvedimenti impugnati. In sostanza, secondo il ricorrente, non sarebbe giustificata una così grave perdita di quelle stesse competenze che, come testimoniato dal giudizio di ammissione all'esame di maturità, egli aveva dimostrato di possedere nel corso dell'anno scolastico.
La discrasia tra il giudizio di ammissione e l'esito delle prove scritte (da una parte) e il risultato dell'esame orale (dall'altra) sarebbe la spia di una anomalia procedimentale, che sarebbe a propria volta testimoniata dal giudizio non unanime espresso dalla Commissione (con tre docenti su sette che avevano valutato il colloquio 9/20) e dalla circostanza che il ricorrente è stato l’unico candidato giudicato non idoneo. In ogni caso, parte ricorrente denunzia altresì che la Commissione avrebbe dovuto congruamente motivare la valutazione di non idoneità.
3.2. Illegittimità dell’esito delle prove orali. Violazione delle Linee Guida ministeriali contenute nell'allegato A del Decreto Ministeriale 12 LUGLIO 2011 - Mancata comunicazione preventiva al ricorrente del Piano Didattico Personalizzato. Disattendimento delle norme che regolano il supporto agli studenti affetti da D.S.A.
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta, per un verso, che il piano didattico personalizzato come detto elaborato dal Collegio dei Docenti il 26.10.2023 sarebbe stato redatto in assenza di un contributo partecipativo della famiglia e del ricorrente stesso che, non avendone mai ricevuto copia, lamenta di non essere stato consapevole degli strumenti compensativi che avrebbe avuto il diritto di utilizzare durante le prove scritte e quella orale.
Sotto diverso profilo, il ricorrente denunzia altresì il suo esame sarebbe stato condotto dalla Commissione in contrasto con le disposizioni che ne disciplinano lo svolgimento per gli alunni affetti da disturbi specifici dell’apprendimento e, in particolare, che la Commissione, quanto alle prove scritte, si sarebbe limitata a decidere di non tenere in considerazione eventuali errori ortografici e, quanto alla prova orale, non avrebbe nemmeno valutato se e quali strumenti compensativi prevedere nei suoi confronti, causandone così, in tesi, la drastica riduzione di rendimento.
3.3. Motivazione carente del giudizio finale di non superamento dell’esame di stato.
Con il terzo ed ultimo ordine di censure ci si duole del difetto di motivazione che affliggerebbe i provvedimenti impugnati, che non recherebbero alcuna indicazione in ordine ai tempi ed alle modalità di utilizzo delle misure compensative e dispensative previste per gli alunni affetti da DSA e delle ragioni per cui, nonostante gli eventuali strumenti o interventi posti in essere in favore del candidato, la Commissione non lo abbia ritenuto idoneo al conseguimento della maturità.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio il 6 settembre 2024 con atto di stile.
In data 7 settembre 2024 parte ricorrente ha provveduto al deposito degli atti di causa nel fascicolo processuale.
5. Con ordinanza n. 494 del 12 settembre 2024, la Sezione ha accolto la domanda cautelare del ricorrente disponendo che la resistente Amministrazione provveda al suo riesame, mediante ripetizione del colloquio orale, ed evidenziando che “… dalla documentazione in atti non risulta che, nel corso del colloquio svolto dal ricorrente il 4 luglio 2024, la commissione preposta abbia apprestato gli strumenti compensativi previsti per lui dal piano didattico personalizzato approvato il 26.10.2023 ”; che “ il colloquio orale del ricorrente non si è svolto nel rispetto delle prescrizioni della normativa…richiamata” e che “ tale circostanza si riverbera sulla congruità e sulla sufficienza della motivazione dei provvedimenti impugnati …”.
6. In vista della discussione la difesa del ricorrente ha documentato che, in data 28 ottobre 2024, si è svolta ripetizione del colloquio orale dinanzi alla Commissione in diversa composizione e che l’esame ha avuto esito positivo, essendo stati attribuiti al candidato punti 60/100 (cfr. allegati 001 e 002 al deposito documentale del 4 dicembre 2024).
Con memoria del 13 dicembre 2024, parte ricorrente ha quindi chiesto che il Collegio dichiarasse cessata la materia del contendere, vinte le spese.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione in esito all’udienza pubblica del 17 gennaio 2025.
7. Reputa il Collegio che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Alla luce della documentazione versata in atti, risulta infatti che l’Amministrazione nel provvedere, nel rispetto del termine prescritto, al riesame del ricorrente, mediante la ripetizione del colloquio orale, dinanzi alla Commissione d’esame in diversa composizione, abbia pacificamente inteso dare esecuzione alla citata ordinanza n. 494 del 12 settembre 2024, nella doverosa osservanza di un ordine giudiziale (il che risponde al pubblico interesse di buon andamento dell'Amministrazione, insuscettibile di svolgersi in contrasto con provvedimenti giurisdizionali).
Ciò posto, va osservato che i provvedimenti assunti in corso di giudizio determinano la cessazione della materia del contendere soltanto ove autonomamente assunti dall'Amministrazione, e idonei a determinare la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo al ricorrente di ottenere in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo (Consiglio di Stato, sez. V, 13 agosto 2020, n. 5031).
I provvedimenti sopravvenuti determinano, invece, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, qualora realizzino l'interesse sostanziale sotteso al ricorso, ovvero attuino un assetto di interessi ostativo a tale realizzazione, rendendo in ogni caso inutile la prosecuzione del giudizio.
Pertanto, come avvenuto nella vicenda all’esame, nel caso in cui l’Amministrazione si sia limitata a dare esecuzione all’ordine giudiziale ed in esito a tale esecuzione abbia ritirato il precedente provvedimento già sospeso, sostituendolo con un nuovo atto senza attendere il giudicato sul suo prevedibile annullamento, può senz'altro ritenersi che tale autonoma valutazione dell'Amministrazione, adeguatamente motivata, determini la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione avverso l'atto originariamente impugnato (in termini, Consiglio di Stato, sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5781 e, da ultimo, TAR Palermo, sez. II, 2 ottobre 2024, n. 2734)
In sostanza e per concludere, qualora per effetto dell’ordine cautelare del Giudice l’interesse della parte ricorrente sia stato realizzato, ovvero non possa più essere soddisfatto, il giudizio non può concludersi con l'esame, nel merito, delle censure articolate in ricorso la cui fondatezza non potrebbe, comunque, arrecare alcuna utilità concreta in capo alla parte ricorrente (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 173).
8. Per le ragioni esposte il ricorso dev’essere in conclusione dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
9. In base al principio della soccombenza virtuale rispetto alla domanda di annullamento, il Collegio ritiene da ultimo di dover confermare quanto già disposto durante la fase cautelare e che, pertanto le spese di lite, nella misura indicata in dispositivo e ferma restando la statuizione di cui all’ordinanza n. 494/2024, vadano poste a carico della resistente Amministrazione atteso che, come già rilevato nella predetta pronuncia, il colloquio orale del ricorrente non si era svolto nel rispetto delle prescrizioni previste per lui dal piano didattico personalizzato approvato il 26.10.2023, riverberandosi tale circostanza sulla congruità e sulla sufficienza della motivazione dei provvedimenti impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna la resistente Amministrazione al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge, spese generali e refusione del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
Fabrizio Giallombardo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.