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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Massimo Corrias, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16918 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ) ed ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore
[...]
, rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Vladimiro Per_1
Mazzocchi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via
Cassiodoro n.1/A attori
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in atti CP_1 C.F._3 dall'Avv. Francesca Delfini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma Via Ovidio n. 20 resistente
E
(C.F. P.IVA ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Ignazio Abrignani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8 terza chiamata
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed Parte_1 [...]
, in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul Parte_2 minore hanno convenuto in giudizio davanti a questo Persona_1
Tribunale nella qualità di proprietario dell'immobile di Via CP_1
Leonida Rech n. 52 - Roma, per ivi sentirlo condannare: 1) al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 6.5.2019, in cui era
1 stato coinvolto lo stesso a seguito del crollo del pianerottolo Parte_1 della scala interna tra il piano terra ed il primo piano dell'immobile condotto locazione dalla stessa sua convivente, con contratto del Parte_2
30.12.2018; 2) al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza di detto sinistro anche dalla medesima e dal figlio minore Parte_2 Persona_1 in termini di sofferenza morale e di peggioramento della qualità di vita.
Atteso l'infruttuoso esito delle avanzata richieste di risarcimento, detti attori hanno formulato le seguenti conclusioni:
“in via principale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, ex art. 2053, del sig. quale proprietario dell'immobile censito al N.C.E.U. CP_1
e al N.C.T. del Comune di Roma e Provincia con i seguenti dati identificativi di riferimento: Catasto F, Foglio 286, Particella 502 Sub 517, Classamento cat.
A/2, Classe 3, Consistenza 7,5 vani e sito in Roma alla Via Leonida Rech, 52, per la causazione dell'evento dannoso verificatosi all'interno dell'abitazione de qua ai danni del sig. in data 06 maggio 2019; e per Parte_1
l'effetto (I°) condannare il sig. al risarcimento dei danni subiti e CP_1 subendi dal sig. in proprio, nella misura di € 156.016,04 per Parte_1 danno biologico, e nella misura di € 170.946,95 per danno da lucro cessante e/o perdita della capacità lavorativa o da quantificarsi, eventualmente, anche in via equitativa nella somma che Ill.mo Tribunale adito, riterrà congrua e di giustizia, o in quel diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato nel corso del giudizio oppure ritenuto di giustizia, il tutto oltre le spese ed i danni ulteriori occorsi ed occorrendi oltre interessi e rivalutazione e fino all'effettiva corresponsione e soddisfo;
(II°) nonché condannare il sig. CP_1
a risarcire tutti i danni riflessi subiti dalla sig.ra ,
[...] Parte_2 in proprio, per la somma di € 41.250,00 o del diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato nel corso del giudizio oppure ritenuto di giustizia, il tutto oltre le spese ed i danni ulteriori occorsi ed occorrendi oltre interessi e rivalutazione e fino all'effettiva corresponsione e soddisfo;
(III°) nonché condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni subiti e CP_1 subendi dai sig.ri ed nella loro qualità di Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sul minore per la Persona_1 somma di € 25.375,00 o del diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato nel corso del giudizio oppure ritenuto di giustizia, il tutto oltre le spese ed i danni ulteriori occorsi ed occorrendi oltre interessi e rivalutazione e fino all'effettiva corresponsione e soddisfo. Il tutto con vittoria di spese,
2 diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore il quale si dichiara antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta e chiamata in causa di terzo si è costituito in giudizio la cui difesa ha contestato l'avversa CP_1 ricostruzione dei fatti, sostenendo: che l'infortunio in cui era incorso il era stato conseguenza di un suo comportamento incauto, essendo Parte_1 saltato con forza sul pianerottolo in questione nel tentativo di impedire al minore, sfuggito alla sua vigilanza, di scendere le scale;
Persona_1 che in ogni caso dall'aprile 2019 la conduttrice si era resa morosa nel CP_3 pagamento dei canoni e degli oneri condominiali costringendo il locatore CP_1
a comunicarle la risoluzione del contratto e quindi ad intimarle lo sfratto per morosità il cui giudizio risultava ancora pendente.
Sulla base di tali prospettazioni, il negata ogni sua responsabilità e CP_1 contestata la rilevanza della consulenza tecnica prodotta dagli attori, ha formulato le seguenti richieste:
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per tutte le motivazioni sopra esposte: previo spostamento della data fissata per la prima udienza allo scopo di consentire, per le ragioni sopra esposte, la chiamata in causa della nel rispetto Controparte_4 dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; - nel merito: per tutte le ragioni e motivazioni sopra esposte, accertata e dichiarata la mancanza di responsabilità del sig. ex art. 2053 c.c., rigettare integralmente le domande CP_1 attoree tutte in quanto radicalmente infondate in fatto e in diritto. - In subordine: per tutte le ragioni e motivazioni sopra esposte, nella denegata ipotesi in cui si riconosca in tutto o in parte la responsabilità del Sig. CP_1
accertato e dichiarato il concorso colposo del sig.
[...] Parte_1 nella causazione dell'evento dannoso ex art. 1227 c.c. e/o il comportamento contrario a diligenza e buona fede della sig.ra e del sig. Parte_2 dato dal trattenimento illegittimo ancora in essere Parte_1 dell'immobile di proprietà del sig. e/o il comportamento contrario a CP_1 diligenza e buona fede della sig.ra e del sig. Parte_2 Parte_1 dato dall'impedimento dell'accesso alla stanza riservata in uso al , nel CP_1 periodo successivo all'evento dannoso e/o il protratto inadempimento della conduttrice sig.ra nel pagamento dei canoni di locazione già Parte_2 dal periodo immediatamente successivo all'insorgenza del rapporto locatizio e
3 comunque antecedente all'evento dannoso e/o la totale assenza dei lamentati danni indiretti in capo alla sig.ra e al minore Parte_2 [...]
e/o la manifestamente erronea e strumentale quantificazione dei danni Per_1 operata dagli attori, diminuire drasticamente l'ammontare delle pretese risarcitorie avverse, fino all'esclusione. - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ancorché parziale, per le ragioni sopra esposte, condannare comunque la chiamata in causa Controparte_4
a manlevare e garantire il sig. da ogni e qualsiasi conseguenza CP_1 pregiudizievole derivante dal presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Con comparsa di costituzione e riposta in data 26.05.2021 si è costituita in giudizio la terza chiamata, eccependo il proprio difetto Controparte_2 di legittimazione passiva a causa dell'inoperatività della polizza assicurativa e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda attorea per carenza dei presupposti di legge e comunque la manifesta eccessività delle pretese risarcitorie avversarie.
In particolare, la ha formulato le seguenti richieste: Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: - in via preliminare, ritenere e dichiarare la inoperatività della polizza n. 292665539
e, conseguentemente, manlevare la da ogni richiesta Controparte_2 risarcitoria avanzata dagli attori nei confronti del convenuto ed in ogni caso dichiarare il difetto di legittimazione passiva di - in via Controparte_2 principale, rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e diritto, e comunque non provata;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre l'ammontare del risarcimento da liquidarsi in favore di quest'ultima in quanto eccessivo e comunque da contenere entro il massimale previsto dalla polizza. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”.
La causa è stata quindi istruita con l'espletamento di prove testimoniali e con una CTU tecnica ed una CTU medico-legale; in particolare, con ordinanza in data
17.6.2022, questo giudice ha disposto quanto segue:
“ad integrazione dell'ordinanza 22.6.2021, così provvede: a) conferma la necessità dell'espletamento di una CTU tecnica che verifichi le cause della rottura, avvenuta il 6.5.2019, della scala in legno interna di collegamento fra
4 il piano terreno e il primo piano dell'appartamento di Via Leonida Rech 52 di proprietà di b) per il suddetto accertamento conferma la nomina CP_1 quale CTU dell'arch. c) conferma l'espletamento di una CTU Persona_2 medico-legale sulla persona di che accerti quali lesioni lo Parte_1 stesso abbia riportato il 6.5.2019 in conseguenza della rottura della suddetta scala, la durata di eventuali invalidità temporanee, totali o parziali, e l'entità di eventuali invalidità permanenti;
d) conferma, per la suddetta CTU medico-legale, la nomina quale CTU del dott. e) non ritiene Persona_3 necessaria alcuna CTU medico legale sulle persone di e Parte_2
(detta CTU, in mancanza di alcuna documentazione medica Persona_1 attestante patologie o anche solo disagi di natura psicologica, risulterebbe meramente esplorativa)”.
Depositate le relazioni da parte dei CTU ed escussi i testi Testimone_1
e le parti hanno precisato le conclusioni Testimone_2 Testimone_3 all'udienza del 6.10.2023; scaduti i termini concessi ex art 190 c.p.c., la causa è stata decisa con il dispositivo e la motivazione appresso trascritti.
---x---
E' pacifico che, in occasione del sinistro occorsogli il 6.05.2019,
[...]
ebbe a subire delle lesioni in conseguenza di una caduta causata dal Parte_1 cedimento del pianerottolo in legno posto fra le due scale che collegano il piano terreno con il primo piano dell'appartamento di via Leonida Rech n°52, di proprietà di , dallo stesso concesso in locazione a , CP_1 Parte_2 convivente dello stesso . Parte_1
In corso di causa è stata espletata una CTU tecnica affidata all'arch. Per_2
che ha consentito di accertare: 1) che la tavola in legno che componeva
[...] il pianerottolo che provocò la caduta del era composta da assi di Parte_1 essenze lignee diverse, incollate tra loro, dotate di una capacità di resistenza disomogenea e di una differente capacità di reazione alle sollecitazioni;
2) che il piano alla sezione di taglio presentava lesioni a “V” derivanti da fenomeni di ritiro, risultati pregiudizievoli per la resistenza del pianerottolo a carichi variabili;
3) che un asse componente la testata del pianerottolo presentava un'evidente compromissione del materiale e della sua intrinseca
5 integrità, per effetto dell'aggressione di insetti xilofagi (tarli) e per la presenza di alcune nodosità.
Più precisamente la CTU ha esposto le seguenti conclusioni: “Dagli accertamenti e dalle analisi effettuate è emerso che il pianerottolo della scala di collegamento tra il piano terra ed il primo piano all'interno dell'u.i. in via
Leonida Rech, 52 di proprietà del convenuto in data 06/05/2019 ha CP_5 ceduto per rottura a seguito di collasso statico del materiale costituente. Il predetto collasso statico è stato determinato principalmente dall'invecchiamento del legno (che come materiale naturale ha una sua durata),dall'usura determinata dalla funzione e dall'utilizzo, dalla scelta di realizzazione del piano costituita da assi di legno di essenze diverse incollati tra loro, dall'indebolimento della tavola a causa di insetti xilofagi che hanno contribuito a ridurre la portanza ed infine dalle scelte progettuali operate ovvero il dimensionamento del piano in termini di spessore che si è risultato inadeguato in considerazione degli appoggi (vincoli) scelti e disposti solo al perimetro. L'utilizzo di un piano di spessore limitato per quella superficie avrebbe dovuto infatti (non considerando inoltre le scelte di adottare un piano costituito dall'assemblaggio di essenze diverse e posto in opera con le fibre longitudinali al carico) prevedere appoggi intermedi (come quelli inseriti successivamente al crollo); diversamente il piano messo in opera secondo il progetto originario ovvero senza sostegni intermedi, per mantenere caratteristiche di stabilità nel tempo avrebbe dovuto avere uno spessore maggiore (tra cm.5,5 e cm.6,00)”.
Da tale disamina è quindi emerso che il crollo del suddetto pianerottolo è stato provocato da una pluralità di cause: da errate scelte progettuali adottate in origine e da vizi di costruzione, cui si sono sommate l'usura dei materiali e il difetto di manutenzione.
Tanto premesso, questo giudice rileva:
-che la caduta dal fu causata dalla rottura di un pianerottolo in Parte_1 legno di cui il , in quanto proprietario dell'appartamento, aveva l'obbligo CP_6 di custodia e manutenzione;
-che l'art. 2051 c.c., in caso di danno causato da una cosa in custodia, prevede a carico del custode una responsabilità di carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del
6 danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, laddove sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza n. 20943 del 30 giugno 2022);
-che inoltre, in caso di locazione di un immobile, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, sono riconducibili in via esclusiva al proprietario dell'immobile locato i danni arrecati ai terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui lo stesso conserva la custodia anche dopo la locazione, laddove grava sul solo conduttore unicamente la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile che sono acquisiti alla sua disponibilità (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10983 del 26 aprile 2023);
-che non v'è dubbio che le scale e un pianerottolo che mettono in comunicazione i due piani di un'abitazione costituiscono un elemento strutturale dell'immobile, la cui manutenzione risulta di esclusiva competenza del proprietario.
Il convenuto pertanto, dovrà risarcire tutti i danni subiti da CP_1
nonché i cosiddetti “danni riflessi” patiti dalla convivente Parte_1
e dal loro figlio minore attesa la Parte_2 Persona_1 responsabilità oggettiva su di lui gravate ex art.2051 c.c. in quanto proprietario dell'appartamento sulla cui scala è avvenuto l'infortunio, come è apparso evidente dalle risultanze dell'esperita CTU tecnica che, nell'attribuire la causa del crollo del pianerottolo alla cattiva progettazione e manutenzione della scala e alla presenza di tarli, di fatto ha escluso che il sinistro possa essere ricondotto al caso fortuito o alla condotta incauta dello stesso
: anche infatti accreditando per vera la versione del del salto Parte_1 CP_6 sul pianerottolo da parte del (versione peraltro non confermata da Parte_1 nessuno dei testi escussi), tale circostanza risulterebbe assolutamente irrilevante, posto che lo stesso ben poteva fare affidamento sulla solidità della scala e del pianerottolo, che, se ben costruiti e ben manutenuti, sicuramente avrebbero dovuto sostenere anche le sollecitazioni provocate da una persona che si fosse trovata a scenderle correndo, così come sostenuto dal pare infatti evidente che una scala deve essere costruita e manutenuta in CP_6
7 modo tale da impedire che la stessa crolli, potendosi prevedere che una persona possa inciampare accidentalmente su un gradino e rovinare in basso.
Ciò posto, ai fini della quantificazione dei danni alla persona subiti dal
, potrà farsi riferimento alle tabelle elaborate da questo Tribunale Parte_1 per l'anno 2023 per il risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico e dinamico-relazionale permanente, invalidità temporanea assoluta, invalidità temporanea relativa, danni morali e da peggioramento delle abitudini di vita) oltre che alle risultanze della CTU medico legale espletata in corso di causa dal dott. , che, con argomentazioni condivise da questo giudice, Persona_3 ha concluso valutando le conseguenze del sinistro occorso al come Parte_1 segue:
- inabilità temporanea assoluta al 100% di giorni 30;
- inabilità temporanea relativa al 50% di giorni 60;
- danno biologico permanente nella percentuale del 18%.
Per quanto poi concerne le tabelle adottate da questo Tribunale occorrerà precisare:
-che questo Tribunale, con le suddette tabelle, ha ribadito la validità del criterio di liquidazione per “punto variabile” (grado di percentuale di i.p. per valore monetario del singolo punto, con riduzione del risultato a seconda dell'età del danneggiato e demoltiplicazione per il periodo in cui la menomazione produrrà effetto);
-che questo Tribunale, al fine di assicurare una omogeneità di liquidazione in presenza di postumi permanenti equiparabili sulla base di criteri medico-legali, ha elaborato parametri partendo dalla rilevazione della media dei risarcimenti erogati dai propri giudici in relazione al danno biologico in modo da determinare un valore monetario di base, crescente in relazione alla misura del pregiudizio subito e decrescente in funzione dell'età del danneggiato al momento del fatto (il cosiddetto “punto variabile”);
-che tale criterio si fonda su un postulato medico legale secondo cui la sofferenza provocata da lesioni personali cresce secondo una progressione più che proporzionale rispetto al crescere dei postumi permanenti, con un meccanismo intermedio tra quella aritmetica e quella geometrica, in base al principio che a invalidità percentualmente doppie debbano corrispondere risarcimenti più che doppi (è stato quindi uniformato il calcolo del risarcimento con i criteri dell'art.138 Codice delle Assicurazioni Private secondo cui il valore economico
8 di ciascun punto è crescente rispetto al punto precedente, con incremento più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi);
-che sono state equiparate le liquidazioni dei primi 40 punti di invalidità con quelle presenti nelle Tabelle di Milano;
-che per le invalidità superiori è invece stato mantenuto il criterio del valore crescente di un punto rispetto a quello precedente e incremento più che proporzionale rispetto alla percentuale dei postumi;
-che anche il criterio di calcolo del danno morale è stato reso uniforme a quello dell'art.138 del Codice delle Assicurazioni Private con indicazione di un importo e di una oscillazione minima e massima a seconda degli elementi di prova addotti;
-che il danno non patrimoniale è considerato categoria unica, comprensiva di danno biologico e danno morale;
-che per le invalidità permanenti superiori ai 9 punti il valore del punto base della componente biologico- dinamico relazionale del danno è fissato in
€.1.369,23 per una invalidità permanente dell'1% per un soggetto di anni 1 mentre tutti gli ulteriori importi dipendono dal grado di invalidità e dall'età dell'infortunato;
-che la componente di danno morale soggettivo – contrariamente al passato – corrisponde a un importo predeterminato per ciascun punto di danno biologico suscettibile di incremento o riduzione a seconda della prova della gravità o meno del danno;
-che è prevista la possibilità di incrementare – con una cd. personalizzazione – la misura standard prevista dalla tabella unicamente in caso di comprovata ricorrenza di conseguenze anomale o peculiari;
-che l'invalidità temporanea assoluta, per il 100% di inabilità, è stimata al giorno in €.128,07, e quella parziale al 50% in € 64,03;
-che è' altresì dovuto un risarcimento per la sofferenza patita dai congiunti, per il perturbamento delle abitudini di vita e per l'assistenza al familiare vittima primaria;
-che nella tabella per la liquidazione del danno ai congiunti di vittima di lesioni (danno riflesso) è previsto un valore del punto massimo pari ad
€.6.948,00; per la componente danno morale un importo di €.3.474,00; per quella dinamico- relazionale un importo compreso tra €.3.474,00 ed €.2.450,00, in funzione dell'esistenza o meno di indennità di accompagnamento (solo ai titolari dell'obbligo di assistenza);
9 -che anche per il danno riflesso sono considerato rilevanti il grado d'invalidità permanente, la relazione parentale, il numero dei soggetti tenuti all'assistenza, età del danneggiato, età del parente da risarcire;
-che gli importi liquidabili sono stati adeguati all'incremento del 15,8% dell'indice ISTAT per il periodo 2019-2022.
Pertanto, considerando che il all'epoca del sinistro aveva 39 anni e Parte_1 considerati i richiamati parametri, il danno non patrimoniale in questione, alla data del 31.12.2022, è risultato quantificabile in €.67.364,98 di cui:
-€.51.155,91 per danno biologico e dinamico-relazionale permanente, così ottenuti: 0,81(coefficiente per invalidità permanente al 18%) x 18 (grado invalidità permanente) x €.3.508,64 (valore monetario del punto variabile);
-€.3.842,10 per invalidità temporanea assoluta al 100% (€.128,07 x 30 giorni);
-€.3.841,80 per invalidità temporanea relativa al 50% (€.64,03 x 60 giorni);
-€.8.525,13 per danni morali soggettivi e da peggioramento delle abitudini di vita (€.51.155,91 x 16,665%, così determinato, in funzione della durata occorsa per la completa guarigione, il coefficiente da applicare all'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico e dinamico-relazionale, previsto in misura variabile dal 9,33% al 24%).
Trattandosi di importi calcolati ai valori monetari del 31.12.2022 e considerata la natura di valore del credito, la suddetta somma di €.67.364,98, dovrà essere ad oggi rivalutata in €.68.442,82 in base agli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
inoltre, considerato che la somma di €.68.442,82, oggi liquidata, alla data del 6.5.2019, giorno del sinistro, corrispondeva ad €.58.548,18, il Conte dovrà corrispondere a gli interessi legali maturati a maturandi sulla suddetta Parte_1 somma di €.58.548,18, di anno in anno rivalutata in base al menzionato indice
ISTAT, dal giorno del sinistro al saldo.
Al contrario, non potrà trovare accoglimento la domanda di risarcimento del lucro cessante formulata dallo stesso non essendo stata fornita la Parte_1 prova del mancato guadagno asseritamente subito a causa del sinistro: lo stesso, infatti, si è limitato a produrre la documentazione reddituale relativa agli anni precedenti l'infortunio (2017 e 2018), non anche quella dell'anno 2019, anno in cui ebbe a verificarsi l'incidente, il che, evidentemente, non consente
10 di verificare se e quante perdite il abbia subito in termini di Parte_1 mancato guadagno.
Il convenuto , inoltre, dovrà risarcire all'attrice CP_1 Parte_2 in quanto convivente con l'infortunato presente peraltro Parte_1 all'incidente (circostanze pacifiche in causa), e al loro figlio minore
[...]
i cosiddetti “danni riflessi”, dovendosi considerare: Per_1
-che sulla base dei dati di comune esperienza è possibile ritenere che quanti
(coniugi, conviventi o parenti) vivano abitualmente assieme a una persona rimasta vittima di un infortunio con postumi permanenti abbiano a condividere con questa, in una certa misura, le sofferenze e il peggioramento delle loro abitudini di vita;
-che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito la risarcibilità di tali “danni riflessi”, in quanto lesivi di situazioni giuridiche costituzionalmente tutelate (CASS.1752/2023; CASS.13540/2023; CASS.2788/2019;
CASS.11212/2019);
-che anche tali danni dovranno essere liquidati mediante le citate tabelle secondo la formula: somma dei punti previsti per la relazione parentale o di convivenza, per l'età del danneggiato e per l'età del parente x il coefficiente previsto per il numero di famigliari tenuti a prestare assistenza x la somma dei valori dei punti previsti per i danni morali soggettivi e per il peggioramento della qualità della vita x per il grado di invalidità permanente dell'infortunato;
-che per la relazione di convivenza sono previsti 20 punti e per la relazione genitore - figlio 15 punti;
-che per i danneggiati da 31 a 40 anni sono previsti 7 punti;
-che per i parenti fino a 30 anni sono previsti 7 punti;
-che per i parenti da 31 a 40 anni sono previsti 6 punti;
-che il coefficiente previsto per il numero di famigliari tenuti a prestare assistenza nel caso in esame è 1;
-che il valore di ogni punto base previsto per i danni morali soggettivi è
€.3.474,00;
-che il valore di ogni punto base previsto per l'alterazione delle abitudini di vita connessa alle necessità di assistenza all'infortunato è di €.3.474,00 ovvero di €.2.450,00 in funzione del riconoscimento o meno del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici;
11 -che il grado di invalidità permanente riconosciuto all'infortunato
[...]
è pari al 18%. Parte_1
Applicando la suddetta formula, il risarcimento spettante a Parte_2 ammonterà ad €.42.521,76 (20 punti per la relazione di convivenza;
7 punti per l'età del danneggiato;
6 punti per l'età della (anni 34 al momento del Parte_2 sinistro); 1 punto per il numero di parenti tenuti all'assistenza; €.3.474,00 per ogni punto base per i danni morali soggettivi;
€.3.474,00 per ogni punto base per l'alterazione delle abitudini di vita connessa alle necessità di assistenza all'infortunato; grado d'invalidità permanente del 18%).
Trattandosi, anche in questo caso, di importi calcolati ai valori monetari del
31.12.2022 e considerata la natura di valore del credito, la suddetta somma di
€.42.521,76, dovrà essere ad oggi rivalutata in €.43.202,11 in base agli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
inoltre, considerato che la somma di €.43.202,11, oggi liquidata, alla data del 6.5.2019, giorno del sinistro, corrispondeva ad
€.36.956,47, il dovrà corrispondere alla gli interessi legali CP_6 Parte_2 maturati a maturandi sulla suddetta somma di €.36.956,47, di anno in anno rivalutata in base al menzionato indice ISTAT, dal giorno del sinistro al saldo.
Il risarcimento spettante a e a quali Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà sul figlio minore ammonterà invece ad Persona_1
€.18.759,60 (15 punti per la relazione di convivenza;
7 punti per l'età del danneggiato;
7 punti per l'età del figlio, all'epoca minorenne;
1 punto per il numero di parenti tenuti all'assistenza; €.3.474,00 per ogni punto base per i danni morali soggettivi;
grado d'invalidità permanente del 18%).
Trattandosi di importi calcolati ai valori monetari del 31.12.2022 e considerata la natura di valore del credito, la suddetta somma di €.18.759,60, dovrà essere ad oggi rivalutata in €.19.059,75 in base agli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
inoltre, considerato che la somma di €.19.059,75, oggi liquidata, alla data del 6.5.2019, giorno del sinistro, corrispondeva ad €.16.304,32, il dovrà corrispondere CP_6 ai genitori del minore gli interessi legali maturati a Persona_1 maturandi sulla suddetta somma di €.16.304,32, di anno in anno rivalutata in base al menzionato indice ISTAT, dal giorno del sinistro al saldo.
12
In relazione a tali danni occorrerà poi sottolineare l'irrilevanza delle inadempienze contrattuali di cui la , a detta del locatore si Parte_2 CP_1 sarebbe resa responsabile nel corso del rapporto locatizio, dovendosi considerare:
-che l'asserita morosità della nel pagamento dei canoni di locazione e Parte_2 nel rimborso degli oneri condominiali non esonerava il dalle CP_1 responsabilità connesse alla pericolosità della scala situata all'interno dell'appartamento di sua proprietà;
-che in ogni caso il nel presente giudizio, non ha azionato alcuna CP_6 domanda di accertamento degli asseriti mancati pagamenti né ha formulato alcuna eccezione di compensazione con i propri asseriti crediti, peraltro oggetto del giudizio intrapreso per la risoluzione della locazione.
Fondata è invece risultata la domanda del di essere manlevato dalla CP_1 compagnia assicuratrice da ogni sua responsabilità nei Controparte_2 confronti di del , della e del loro figlio minore , Parte_1 Parte_2 Per_1 in virtù del contratto di “Assicurazione Globale Fabbricati Civili”, polizza n°292665539, stipulato con detta assicurazione, per il periodo dal 8.11.2009 al
8.11.2019, dal condominio di Via Leonida Rech 58.
In particolare, dalla lettura della clausola speciale R054 “Responsabilità civile dei singoli conduttori” emerge che “la società si obbliga a tenere indenni i singoli conduttori (condomini o locatari o portiere) dei locali : - adibiti ad abitazione - adibiti a studio professionale o ufficio e con accesso esclusivo dal vano scale condominiale, di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose o animali in conseguenza di un fatto accidentale, compreso lo spargimento d'acqua, verificatosi in relazione alla conduzione dei locali del fabbricato assicurato e alle normali attività extraprofessionali svolte nell'ambito delle parti comuni diverse dalla conduzione delle stesse. In caso di appartamenti, la garanzia si estende ai componenti della famiglia anagrafica del conduttore risultanti dal certificato di stato di famiglia”.
13 Quanto poi alla definizione di “terzi”, la stessa clausola precisa che “non sono considerati terzi, oltre alle persone indicate al punto 1.1., i componenti della famiglia anagrafica del conduttore, risultanti dal certificato dello stato di famiglia”.
Inoltre, occorrerà considerare che in detta polizza il termine “conduttori” è espressamente usato per indicare indistintamente i condomini, i locatari ed il portiere dello stabile e che nella citata clausola R054, l'espressione “singoli conduttori” indica i condomini, i locatori e il portiere che abbiano cagionato danni a terzi, con esclusione dei famigliari inclusi nei rispettivi certificati di stato di famiglia.
Deve quindi ritenersi che la clausola speciale R054 stabilisca l'indennizzabilità dei danni che il portiere e ciascun condomino o locatario possa aver cagionato a terze persone in occasione delle attività svolte all'interno dello stabile, con esclusione dei danni da questi arrecati ai propri famigliari conviventi, inclusi nei rispettivi certificati di stato di famiglia;
di conseguenza e il loro figlio Parte_1 Parte_2 Per_1 dovranno essere considerati terzi rispetto al danneggiante con CP_1 conseguente operatività della suddetta clausola speciale R054.
La pertanto, in virtù della polizza assicurativa Controparte_2
n°292665539, sarà tenuta a manlevare da quanto questi dovrà CP_1 corrispondere a a e agli stessi quali Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà sul figlio minore per le causali sopra Persona_1 specificate ai punti a), b) e c) e a titolo di rimborso delle spese processuali;
tali somme, infatti, rientrano nei massimali di polizza, previsti in
€.800.000,00 a sinistro e in €.300.000 per persona.
In considerazione dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree pare equo compensare per due terzi le spese di lite che il , attesa la sua CP_1 soccombenza, dovrà rifondere a a e al loro Parte_1 Parte_2 figlio minore tali spese, in oltre, dovranno essere Persona_1 corrisposte direttamente al difensore di dette parti, dichiaratosi antistatario.
La parimenti soccombente dovrà infine rifondere le spese Controparte_2 processuali in favore di . CP_1
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PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-in relazione all'infortunio occorso a il 6.5.2019, condanna Parte_1
a risarcire ex art. 2051 c.c.: CP_1
a) a la somma ad oggi rivalutata di €.68.442,82 e gli interessi Parte_1 legali maturati a maturandi sulla somma di €.58.548,18, di anno in anno rivalutata in base all'indice ISTAT relativo alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dal 6.5.2019 al saldo;
b) a la somma ad oggi rivalutata di €.43.202,11 e gli interessi Parte_2 legali maturati a maturandi sulla somma di €.36.956,47, di anno in anno rivalutata in base all'indice ISTAT relativo alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dal 6.5.2019 al saldo;
c) a e a quali esercenti la potestà sul Parte_1 Parte_2 figlio minore la somma ad oggi rivalutata di €.19.059,75 e Persona_1 gli interessi legali maturati a maturandi sulla somma di €.16.304,32, di anno in anno rivalutata in base all'indice ISTAT relativo alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dal 6.5.2019 al saldo;
-condanna la in virtù di polizza assicurativa Controparte_2
n°292665539, a manlevare da quanto questi è tenuto a corrispondere a CP_1
a e agli stessi quali esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 sul figlio minore per le causali sopra specificate ai punti Persona_1
a), b) e c) e a titolo di rimborso delle spese processuali;
-rigetta ogni altra domanda;
-dichiara compensate per due terzi le spese di lite che dovrà CP_1 rifondere a a e al loro figlio minore Parte_1 Parte_2 [...]
; Per_1
-per l'effetto, operata la suddetta compensazione, condanna a CP_1 rifondere a e a , anche nella loro qualità di Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore €.801,66 Persona_1
15 per esborsi documentati ed €.4.200,00 per compensi di avvocato ai sensi del D.M.
Giustizia 147/2022, per le fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione, più spese generali, CPA ed IVA, da distrarsi;
-condanna la a rimborsare a €.12.600,00 per Controparte_2 CP_1 compensi di avvocato ai sensi del D.M. Giustizia 147/2022, per le fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione, più spese generali, CPA ed IVA.
Roma, 31 dicembre 2024
Il Giudice dott. Massimo Corrias
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