Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00121/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01859/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1859 del 2025, proposto da
General Enterprise S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sassano, in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento del silenzio rigetto in esito alla richiesta di accesso agli atti trasmessa a mezzo PEC in data 12.09.2025 avente e oggetto integrazione e modifica dell'istanza presentata il 4 agosto 2025 relativa alla procedura di selezione del RUP e del Dec, preposti al contratto di appalto n. 4 del 18 luglio 2023, e l'ostensione degli atti relativi all'agibilità del Centro Raccolta previsto nello stesso contratto nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta e la condanna del Comune di Sassano all'ostensione dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sassano, in persona del Sindaco pro tempore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AT ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la società ricorrente di avere in atto con il comune di Sassano un complesso contenzioso, pendente innanzi al Tribunale di Potenza, al numero di RG 2545/2025, conseguente alla risoluzione contrattuale, disposta dal Comune con provvedimento n. 95 dell’1.08.2025, che la ricorrente rappresenta di aver impugnato, considerandola illegittima, sia con riferimento alla procedura utilizzata, sia nel merito delle contestazioni addebitate.
Ha quindi formulato in data 4 agosto 2025 istanza di accesso agli atti, segnatamente finalizzata all’acquisizione dei fascicoli personali dell’Ing. Alessandro Pone, in quanto RUP, e della dott.ssa Rosaria Calandriello, nella qualità di DEC, al fine estrarre l’indirizzo personale di questi, degli atti con cui l’amministrazione ha accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli estremi della pubblicazione del bando con cui è stato richiesto di esibire i titoli necessari al conferimento dell’incarico, gli estremi dell’eventuale conferimento ad altra ditta del servizio di cui trattasi, degli atti relativi alla gestione del centro raccolta rifiuti in località Molinella.
Con nota in data 2.9.2025 l’amministrazione ha quindi riscontrato l’istanza accogliendola parzialmente avendo per l’effetto: trasmesso gli indirizzi di posta elettronica del RUP e del DEC, ai fini della domiciliazione digitale e per le preannunciate notificazioni ad personam, ma non anche gli atti inerenti i fascicoli personali perchè ultronei rispetto all’azione che la società istante ha prospettato di intraprendere, ovvero non ne ha rilevato un interesse immediato e diretto; accolto l’istanza nella parte in cui è stato richiesto di conoscere gli estremi della ditta subentrante.
Quindi, la società ricorrente ha inoltrato, in data 12.9.2025, un’ulteriore nota con cui, ribadito evidentemente l’interesse all’ostensione di tutti gli atti e documenti già richiesti, ha insistito per il rilascio degli atti oggetto di parziale diniego qualificando essa stessa detta seconda nota quale “nuova istanza di accesso anche ad eventuale integrazione della precedente”.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione formulando, con memoria di cui parte ricorrente ha eccepito la tardività, eccezioni in rito e comunque affermando la infondatezza nel merito del proposto ricorso, peraltro ribadendole in sede di discussione orale.
Deve il Collegio rilevare la irricevibilità del proposto ricorso, questione in rito peraltro rilevabile, come è noto, d’ufficio dal Tribunale.
Fermo il richiamo alle norme del c.p.a. che regolano e scandiscono il giudizio in tema di accesso agli atti, è agevole nella specie rilevare, sul piano innanzitutto logico e lessicale degli atti di parte che si sono susseguiti, che la ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente contestare il parziale diniego formulato dall’amministrazione in data 2 settembre 2025 in risposta alla (unica e reale) istanza di accesso, di cui alla nota di parte ricorrente del 4 agosto 2025. Non può la successiva nota di parte ricorrente essere qualificata come nuova istanza, idonea e sufficiente a far decorrere nuovamente il termine, in ipotesi, per l’impugnativa di un silenzio rigetto della medesima. Né la qualificazione di questa come nuova istanza può essere autodeclinata dal soggetto che la formula. In essa, infatti, sono riargomentate, anche suggestivamente, le ragioni già poste a sostegno della richiesta di accesso, cui era relativo il diniego parziale non tempestivamente avversato. E comunque il tutto in difetto di fatti oggettivamente nuovi e diversi. In effetti, la seconda nota si appalesa quale contestazione delle ragioni del diniego parziale, quelle contestazioni che avrebbero potuto essere veicolate – rimando la scelta dell’azione rimessa al soggetto agente - con lo strumento del ricorso giurisdizionale. Si è in altri termini, in presenza di una (parziale, essendo stato parziale il diniego) reiterazione della originaria istanza. Con il nuovo atto del 12.9.2025, la ricorrente ha inteso “superare le obiezioni in merito all’interesse all’ostensione”, ha precisato” in maniera puntuale l’interesse in concreto all’accesso agli atti” e ha chiarito “l’interesse all’ostensione”, profili questi che confermano l’assenza di fatti nuovi e comunque il difetto di una nuova prospettazione dell’interesse ostensivo.
Del profilo esaminato ha invero contezza la stessa parte ricorrente che si perita di chiarire in punto di ammissibilità del ricorso “che un’istanza di accesso può essere pacificamente riproposta qualora venga sorretta da una prospettazione di un interesse giuridicamente rilevante diversa da quella originariamente non esitata positivamente”. Ad avviso del Collegio non vi è, nella specie, proprio questa invocata diversa prospettazione, quanto piuttosto un ribadire, argomentare, specificare, sottolineare in ordine al concreto interesse all’acquisizione degli atti, il medesimo in definitiva che reggeva l’istanza di accesso del 4 agosto 2025.
La conclamata irricevibilità del ricorso preclude, prima ancora che l’esame nel merito della controversia, l’esame della ulteriore e distinta eccezione di inammissibilità del ricorso medesimo per omessa notifica a soggetti controinteressati, segnatamente i dipendenti di cui si chiedeva di accedere ai fascicoli personali, quale personale dipendente dell’amministrazione.
Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara, ai sensi di cui in motivazione, irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT ME, Presidente, Estensore
Antonio Andolfi, Consigliere
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AT ME |
IL SEGRETARIO