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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/05/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Günter Morandell - Giudice
ha pronunziato la seguente
Sentenza nel procedimento per separazione personale dei coniugi promosso con domanda congiunta (art. 473-bis.51
c.p.c.), R.G. n. 4217/2024
tra:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con l'avv. proc. dom. dott. PLATTER KATHRIN, giusta procura in atti;
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con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza collegiale dd. 27.2.2025 veniva disposto come segue: “…RILEVATO che è previsto contributo di mantenimento a carico del padre di soli € 150,00 per ciascun figlio;
che a giustificazione di tale importo – da ritenersi troppo basso - nulla viene dedotto;
che occorre chiarire per quale ragione, a fronte di un reddito netto mensile del padre di poco più di € 1.250,00 il contributo non sia superiore - almeno sino al rilascio da parte del marito-padre dell'abitazione coniugale, a seguito del quale è prevedibile che sarà gravato dal pagamento di canone di locazione – visto che l'attuale canone di locazione è di soli € 91,23 mensili …”.
Veniva pertanto rimessa la causa in istruttoria e fissata nuova udienza per consentire alle parti di chiarire quanto richiesto con detta ordinanza.
Tuttavia, nelle note scritte dd. 21.3.2025 non solo non venivano forniti i chiarimenti richiesti, ma a
“giustificazione” del contributo previsto veniva fatto riferimento “… all'attuale reddito mensile ridotto del sig.
di € 589,00 mensili …”. Parte_3
2 Rileva il Collegio che quanto esposto nelle note citate non costituisce alcuna valida giustificazione.
In particolare, posto che il ricorso veniva depositato nell'ottobre del 2024 la dedotta riduzione stipendiale – recata da busta paga di febbraio 2025 – non può certo costituire giustificazione di quanto esposto e chiesto diverso tempo prima.
Non solo.
Va inoltre rilevato come non venga fornita alcuna spiegazione in ordine alla dedotta riduzione stipendiale, quali ne siano le cause, se destinata a protrarsi nel tempo o sia fenomeno episodico.
Va inoltre rilevato – come ricavabile da detta busta paga – che il reddito documentato per € 589,00
è frutto di sole 17 ore lavorative mensili.
Anche a tale proposito nessuna ulteriore spiegazione veniva fornita.
Posto che in caso di ricorso congiunto non è dato al Giudice modificare alcunché dell'accordo raggiunto dalle parti, non rientra nel potere di questo Giudice modificare le conclusioni concordi, donde il rigetto del ricorso in toto.
P.Q.M.
3 rigetta il ricorso.
Bolzano, lì 16/05/2025
Il Presidente est.
Dr. Andrea Pappalardo
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