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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/04/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2736/2021 R.G. promossa da:
nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23/10/1956, rappresentato e difeso dall'AVV. DI NATALE LUCA
contro nato/a a MILANO (MI) 22/11/1985 e Controparte_1 C.F._2
C.F. Viale Scala Greca, 364 Siracusa Controparte_2 C.F._3
(SR) rappresentati e difesi dall'AVV. CARPINO GIUSEPPE
Avente ad oggetto: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 23/10/2024 e la causa è stata posta in decisione.
pagina 1 di 8 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 656/2021, emesso in data 14.04.2021 dal Tribunale di
Siracusa, e hanno ingiunto a , Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
di pagare la complessiva somma di Euro 3.199,06 oltre interessi e spese della procedura,
dovuta per il mancato pagamento degli oneri accessori condominiali del loro immobile urbano in comproprietà, sito a Siracusa nel Viale Scala Greca n. 364, e condotto in locazione da con contratto sottoscritto in data 1.07.2016 e Parte_1
regolarmente registrato.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo Parte_1
preliminarmente l'incompetenza per valore e per materia del Tribunale adito per essere competente il Giudice di Pace di Siracusa.
Nel merito l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo perché infondato,
ingiusto ed illegittimo in quanto la somma richiesta, afferente il proprio consumo di acqua individuale all'interno del condominio, non era supportata da idoneo elemento probatorio posto che, secondo i conteggi dell'amministratore del condominio, negli anni
2019 e 2020, l'opponente avrebbe consumato 854 metri cubi di acqua per anno ovvero circa la metà dell'acqua consumata da tutti gli altri condomini insieme, senza considerare, tra l'altro che ella aveva rilasciato l'immobile in data 28.07.2020.
ha, altresì, formulato domanda riconvenzionale nei confronti di Parte_1
e chiedendo di ritenere questi ultimi responsabili, Controparte_1 Controparte_2
nel caso in cui si fosse considerata corretta l'approvazione del bilancio condominiale pagina 2 di 8 2019 e la previsione di bilancio 2020, del mancato avviso della gravissima anomalia sui consumi idrici, nonché della mancata opposizione al bilancio condominiale.
Si sono costituiti in giudizio e instando per il Controparte_1 Controparte_2
rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, stante l'infondatezza dei motivi addotti da controparte, rappresentando a tal fine che l'eccezione sulla competenza sollevata dall'opponente era del tutto destituita di ogni fondamento posto che le controversie in materia locativa, o che traggono origine da un contratto di locazione, erano di competenza esclusiva del Tribunale qualunque fosse il valore, essendo il Giudice di Pace funzionalmente incompetente per materia;
che l'opponente era tenuta al pagamento della somma ingiunta in ossequio al contratto di locazione stipulato dai contraenti in data 01.07.2016 e registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di Siracusa in data 1.09.2016, nel quale le parti avevano espressamente pattuito che, sia le spese relative alle utenze domestiche, che le spese condominiali di carattere ordinario, erano a carico della conduttrice;
che l'opponente non Parte_1
aveva dato prova di aver adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali scaturenti dal consumo individuale d'acqua fornita nell'appartamento concessole in locazione.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti di causa ed esperita attività istruttoria consistita nell'escussione dei testi di parte opponente, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 ottobre 2024 e del successivo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 190 codice di rito civile.
pagina 3 di 8 Ciò premesso, il Tribunale ritiene che l'eccezione di incompetenza formulata da
[...]
risulti fondata e meritevole di accoglimento. Parte_1
Deve rilevarsi che il credito oggetto del procedimento monitorio non superava i limiti della competenza per valore del Giudice di Pace che, al momento della presentazione del ricorso per ingiunzione e fino al 28.02.2023, era competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a Euro 5.000,00.
Ora, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (ex ultimis, ord.
n. 26261 del 11.09.2023), “le controversie aventi ad oggetto la riscossione dei contributi
condominiali rientrano nella competenza del giudice di pace (nei limiti della sua
competenza per valore), in quanto, sebbene dirette all'attuazione di un obbligo
pecuniario sinallagmaticamente collegato all'immobile, non si apprezzano differenze,
né morfologiche, né funzionali, tra la “misura e modalità d'uso dei servizi
condominiali” - materia devoluta alla competenza del giudice di pace dall'art. 7,
comma 3, n. 2 c.p.c. - e i relativi contributi”.
In altri termini, benché la materia delle locazioni sia attratta nella competenza esclusiva del Tribunale, in caso di recupero delle spese condominiali potrà farsi applicazione delle norme generali di cui al codice di procedura civile, e quindi del su menzionato art. 7 c.p.c..
Considerato che e hanno chiesto ingiunzione di Controparte_1 Controparte_2
pagamento per Euro 3.199,06, questo Tribunale non è competente a decidere le pagina 4 di 8 questioni sottoposte al proprio vaglio, per essere competente il Giudice di Pace di
Siracusa.
Va poi precisato che, come chiarito dalla giurisprudenza prevalente: “in sede di
opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di
incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione
soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito
dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad
esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art.
279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno
2009, n. 69” (cfr. Cass. Civ. n. 14594 del 2012).
Inoltre, nel caso di incompetenza per valore, materia o territorio del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale e inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo (cfr. Cass. Civ. n. 16744 del 2009).
Lo stesso giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente “… questa
Corte, infatti, ha più volte affermato che la sentenza con cui il giudice, in sede di
opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta
anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma
contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca pagina 5 di 8 del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve
considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che
più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento
del credito dedotto nel ricorso monitorio” (cfr. Cass. Civ. n. 15988 del 2023).
Va poi aggiunto che “la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il
decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art.
645 cod. proc. civ., determina in ogni caso la caducazione del decreto, sicché
l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di
opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal
creditore; ne consegue che, riformata in appello la sentenza di primo grado di rigetto
dell'opposizione a decreto per incompetenza del giudice che aveva emesso il decreto, la
mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice competente non comporta il
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 338 cod. proc.
civ., non configurandosi estinzione rispetto all'esito di definizione del giudizio di
opposizione ad opera del giudice funzionalmente competente”. (cfr. Cass. Civ. n. 11748
del 2007)
In definitiva, in accoglimento della eccezione proposta dalla parte opponente si deve dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Siracusa a emettere il decreto ingiuntivo opposto essendo competente il Giudice di Pace di Siracusa e per l'effetto, va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo e la revoca dello stesso con fissazione di un termine perentorio ai sensi dell'art. 50 codice di rito civile. pagina 6 di 8 Quanto alle spese di lite, nel caso di specie, non si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione integrale o parziale delle stesse atteso che la parte convenuta opposta è
risultata soccombente nel presente giudizio e, come statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione “la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo,
dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria
di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha
diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio
ordinario (innanzi al giudice “ad quem”) avente ad oggetto l'accertamento del credito
dedotto nel ricorso per ingiunzione” (cfr. Cass. Civ. n. 15988 del 2023).
Le spese seguono, quindi, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Siracusa a emettere il decreto ingiuntivo opposto in quanto è competente il Giudice di Pace di Siracusa e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 656 del 2021 emesso dal
Tribunale di Siracusa, e ne dichiara la revoca;
2. Fissa per la riassunzione del giudizio il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza ex art. 50 c.p.c.;
pagina 7 di 8 3. Condanna e al pagamento delle spese di lite Controparte_1 Controparte_2
in favore dell'Erario, spese liquidate in Euro 2.552,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Siracusa, 11 aprile 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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