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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 03/06/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1469/2024 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1469/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] l'[...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. LANA RICCARDO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MORICONI MASSINO FABIO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio concordatario il 31.12.1992, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 1993 Parte II Serie A n. 3, unione dalla quale è nata a [...] la figlia
1 il 23.8.2008, chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle Persona_1
condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 21.1.2025, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e con ordinanza emessa in data 11.3.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con la figli.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento della figlia minore non è in contrasto con l'interesse di quest'ultima e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Sussistendone i presupposti di legge, deve pertanto procedersi ad omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
l'11.5.1973, e , nato a [...] il [...] alle condizioni contenute Controparte_1 nel ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 3, P. II
Serie A, anno 1993).
- NULLA sulle spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 26.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1469/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] l'[...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. LANA RICCARDO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MORICONI MASSINO FABIO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio concordatario il 31.12.1992, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 1993 Parte II Serie A n. 3, unione dalla quale è nata a [...] la figlia
1 il 23.8.2008, chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle Persona_1
condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 21.1.2025, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e con ordinanza emessa in data 11.3.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con la figli.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento della figlia minore non è in contrasto con l'interesse di quest'ultima e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Sussistendone i presupposti di legge, deve pertanto procedersi ad omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
l'11.5.1973, e , nato a [...] il [...] alle condizioni contenute Controparte_1 nel ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 3, P. II
Serie A, anno 1993).
- NULLA sulle spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 26.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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