Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 32/2022 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
- in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. Massimo Bonadies
PARTE APPELLANTE
E
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Cadia Verdecchia CP_1
e Riccardo Vagnoni
PARTE APPELLATA
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 gennaio 2022 l' ha impugnato la sentenza del 22 dicembre Pt_1
2021 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, decidendo sul ricorso di , aveva riconosciuto a carico di quest'ultimo i postumi da infortunio CP_1
lavorativo in itinere, avvenuto l'11 settembre 2015, nella misura del 27% con decorrenza dall'epoca di stabilizzazione degli stessi ( luglio 2016) e per l'effetto aveva condannato esso convenuto Pt_1
ad adeguare e corrispondere alla ricorrente la rendita di legge, oltre che alla rifusione delle spese di lite. Ha censurato l'appellante l'errore del primo giudice in primo luogo nel rifarsi acriticamente
inoltre ha evidenziato che le menomazioni visibili e certificate a far data dall'esame del 4 gennaio 2019 non avrebbero potuto retroagire all'1 luglio 2016, come erroneamente precisato dal CTU e ingiustamente deciso. L'appellante ha, poi, evidenziato l'errata soluzione in specie adottata dal Tribunale rispetto al pur considerata questione della compensatio lucri cum damno, inerente alla circostanza che l'originario ricorrente avesse conseguito per il medesimo infortunio dell'11 settembre 2015 il risarcimento dei danni da parte della PA SS SO , la quale risultava avere Controparte_2
riconosciuto e liquidato postumi pari al 27%, tali da assorbire integralmente o almeno in parte la maggiorazione ora richiesta anche all' resistente;
a tal fine ha reiterato la richiesta di Pt_1
ordinarsi alla PA SS di documentare lo stato delle trattative con il CP_2 danneggiato e di esibire la quietanza dal medesimo sottoscritta a seguito di ricezione dell'effettivo importo liquidato. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, respingersi la domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese di lite.
ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Questa Corte non ha motivo di disattendere le chiare conclusioni del CTU nominato nel presente grado di giudizio, il quale, sulla scorta della certificazione sanitaria in atti e facendo corretta e puntuale applicazione dei criteri di indagine e di valutazione imposti dalla materia, ha effettuato una valutazione complessiva del danno biologico permanente residuato a carico del ricorrente in misura pari al 27%, in tal senso confermando le valutazioni medico legali compiute dal ctu di primo grado;
rispetto a tale valutazione le osservazioni formulate dall' appellante non Pt_1
appaiono significative ed idonee a mettere seriamente in discussione il parere medico legale espresso dall'Ausiliario del Giudice.
Ciò detto, è stato chiarito, in forza di un consolidato orientamento dei giudici di legittimità, che nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro la rendita costituisce, anche Pt_1
in caso di infortunio sul lavoro in itinere, una prestazione economica a contenuto indennitario, erogata in funzione dell'esigenza di coprire un pregiudizio occorso al lavoratore, fatto risiedere nella riduzione della di lui capacità lavorativa e, a seguito della riforma apportata dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, anche nella lesione dell'integrità psicofisica in sé considerata (c.d. danno biologico); tale copertura, pur potendo essere rappresentata da valori monetari diversi rispetto a quelli corrispondenti al danno civilistico, “…comunque soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile l'infortunio «in itinere» subito dal lavoratore…".
Muovendo dal surriferito principio, la Suprema Corte ha sancito un chiaro divieto di cumulare, per lo stesso danno, le somme riscosse a titolo di rendita SS con l'intero importo del risarcimento del danno riconosciuto in sede civilistica, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito. (cfr. in motivazione Cass. n.14363/2019).
Alla stregua di quanto innanzi, ove l'indennizzo sia erogato sotto forma di rendita, “…la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota destinata al ristoro del danno patrimoniale…” (Cass.n. 26117/2021).
In proposito va detto che l'art. 142 d.lgs.n. 209/2005, sotto la rubrica Diritto di surroga dell'assicuratore sociale, disciplina la fattispecie nei seguenti termini:
1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, semprechè non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti. Nel caso di specie, dal complesso degli elementi acquisiti agli atti, ed in particolare dalla produzione documentale oggetto dell'ordine di esibizione emesso a carico della PA di
, si evince che, a seguito di rituale comunicazione inviatagli dalla Parte_1 CP_2
PA di Assicurazioni (allora Fata) ai sensi del secondo comma della citata disposizione di legge, l' con missiva dell'11 aprile 2016 ha manifestato la volontà di esercitare la surroga Pt_1
“…per l'ammontare delle prestazioni corrisposte e da corrispondere…”diffidando l'Impresa di
Assicurazione dallo stipulare accordi transattivi che potessero pregiudicare il diritto di rivalsa dell' per il recupero delle prestazioni previdenziali erogate e/o da erogare, delle quali si Pt_1 riservava di comunicare l'esatto ammontare. Risulta, altresì, che nel febbraio 2018 l' ha Pt_1 beneficiato dell'emissione di bonifico bancario dall'impresa di Assicurazione per la somma di euro
60.000,00 a chiusura della pratica inerente al sinistro in oggetto, evidentemente con riferimento alla rendita erogata dall'Istituto Assicuratore Sociale a nei limiti della riconosciuta CP_1 percentuale di indennizzabilità dell'infortunio pari al 16%; quest'ultimo, invece, nel dicembre 2017 si è visto erogare mediante bonifico bancario dall'Impresa Assicuratrice la somma di euro
59.000,00 a titolo di risarcimento del danno biologico derivato dal sinistro in oggetto - commisurato ad una percentuale di postumi pari al 27%, tenuto conto del concorso di colpa al 50% nella causazione del sinistro – che, tuttavia, con lettera a firma del legale dell'agosto 2019, ha dichiarato di accettare in acconto delle maggiori somme pretese al titolo in questione.
Le surriferite circostanze consentono di escludere che vi sia stata una definizione transattiva della questione inerente alla quantificazione delle somme costituenti adeguato ed integrale ristoro del danno patito dall'originario ricorrente a causa dell'infortunio in itinere per cui è causa, così che occorre in questa sede stabilire l'esatta portata degli obblighi gravanti sull' in funzione Pt_1
indennitaria.
E' accaduto, infatti, che l' avendo limitato in via amministrativa al 16% la misura Pt_1 dell'indennizzo del danno biologico, per un verso è soggetto agli esiti dell'odierno accertamento giudiziale, quanto alla percentuale effettiva di danno biologico indennizzabile, e d'altro canto, proprio perché l'impresa di Assicurazione non è addivenuta ad alcuna definizione transattiva del sinistro con il danneggiato, potrà ribadire alla stessa l'intenzione di esercitare la surroga anche rispetto all'indennità ancora da erogarsi in ottemperanza alle statuizioni giudiziali.
Ne discende che l' sarà tenuto ad adeguare la rendita erogabile all'odierno appellato alla Pt_1 maggiore percentuale di danno biologico accertata in questa sede, avendo poi l'onere di comunicare all'Impresa di Assicurazione che, in forza della statuizione giudiziale, perdurano gli effetti della surroga a suo tempo tempestivamente esercitata ai sensi del terzo comma dell'art. 142 d.lgs.n.
209/2005 con riferimento alle indennità ancora da erogare; tale meccanismo, non impedito dalla legge vigente, evita il rischio dell'indebita locupletazione da parte del danneggiato rispetto alle ulteriori somme che dovessero essere eventualmente riconosciute a costui in futuro a titolo risarcitorio dall'Impresa di Assicurazione, fermo restando che se quest'ultima non intenderà riconoscere alcunché in aggiunta a quanto già erogato, il debito indennitario resta per legge a carico dell' Pt_1
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata può essere confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in favore dell'appellato, posto che costui ha comunque dovuto esperire l'azione giudiziale per conseguire quanto di maggior spettanza rispetto all'indennità riconosciuta dall' in via amministrativa Pt_1
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l' al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore di in complessivi Pt_1 CP_1
euro 3.200,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 6 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente