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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 4225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4225 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 27 novembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2864/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia ex lege alla via Armando Diaz n. 11 (C.F. P.E.C. ; C.F._1 Email_1
[...]
[...]
(C.F. nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Corinna Della Monica (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._3 studio in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Nocera, 136, con autorizzazione a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata come da procura rilasciata Email_2 su foglio separato ed allegato in atti
Appellato
1 OGGETTO : Appello avverso la sentenza n.6000/2024 pubbl. il 23/09/2024 emessa dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro notificata il 3.10.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.02.2024 il ricorrente in epigrafe -odierno appellato- premesso di essere dipendente, in qualità di docente presso l'istituto scolastico “E. Caruso” in virtù di contratto a tempo indeterminato del 01.09.2022, per 24 ore settimanali e di aver prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato negli anni scolastici:
a.s. 2018/2019, dal 31.10.2018 al 30.6.2019
a.s. 2019/2020, dal 30.9.2019 al 30.6.2020
a.s. 2020/2021, dal 23.9.2020 al 30.6.2021
a.s. 2021/2022, dal 6.10.2021 al 30.6.2022,
lamentò la mancata erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) relativamente ai periodi di servizio statale svolti con contratto di lavoro a tempo determinato;
la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Chiese quindi “1) previa disapplicazione del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota n. 15219 del 15 ottobre 2015 nonché del D.P.C.M. del 28 novembre CP_2
2016, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente Sig. , ai sensi Controparte_1 dell'art. 1, comma 121, della Legge n. 17/2015, in forza dei contratti a tempo determinato dettagliati al capo 1 nella parte narrativa del presente atto e per tutti i motivi in fatto e diritto analiticamente suesposti, ad accedere (usufruire) alla Carta Elettronica del docente, nella misura di Euro 500,00 (Euro cinquecento) annui per ciascun anno scolastico 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 e 2021/2022;
2) per l'effetto, ordinare e condannare il , in Parte_1 persona del l.r.p.t., ad assegnare in favore del sig. , direttamente Controparte_1
o anche per il tramite delle Istituzioni Scolastiche alle quali il ricorrente è legata (o è stata legata) da rapporto di lavoro a tempo determinato, la Carta Elettronica del docente, nella misura di Euro 500,00 (Euro cinquecento) annui per ciascun anno scolastico 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 e 2021/2022 per un totale di € 2.000,00”, vinte le spese.
L'Amministrazione resistente si costituì, insistendo per il rigetto del ricorso. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale adito in accoglimento del ricorso, condannò il convenuto all'erogazione in favore di parte ricorrente della Parte_1
2 “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, dell'importo nominale annuo di € 500,00 in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 2020/2021e 2021/2022; oltre spese di lite.
Con ricorso depositato in data 31.10.2024 ha proposto appello il , Parte_1 deducendo l'omesso esame da parte del Tribunale della formulata eccezione di prescrizione, che avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda con riferimento all'a.s. 2018/2019. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il diritto all'accredito sorge dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza. Nella fattispecie, per l'a.s. 2018/2019, il diritto all'accredito è sorto il 30.10.2018, data di conferimento della supplenza di cui al contratto prot. n. 6825, non rilevando quindi – per gli effetti interruttivi - l'atto di diffida ex adverso inoltrato a mezzo p.e.c. in data 28.12.2023.
Ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui non era stata disposta la compensazione delle spese.
L'appellante ha concluso come in atti chiedendo, in riforma della gravata sentenza,
“dichiarare la prescrizione del diritto alla corresponsione del beneficio economico richiesto in prime cure con riferimento all'a.s. 2018/2019, e, in ogni caso, con riferimento all'a.s. 2018/2019, respingere la domanda formulata in prime cure in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile e infondata”, con la compensazione delle spese di entrambi i gradi giudizio.
Instaurato il contraddittorio, la controparte si è costituita, resistendo alle avverse eccezioni sia in punto di inammissibilità per tardività delle deduzioni difensive che di infondatezza nel merito. Ha concluso per la reiezione del gravame.
La Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato. Quindi, acquisite le note di trattazione, all'esito dell'odierna udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., ha riservato la causa in decisione.
L'appello è parzialmente fondato.
1.L'oggetto del giudizio in questo grado è limitato all'a.s. 2018/2019 in relazione al quale il ha riproposto – con il primo motivo - l'eccezione di prescrizione, Parte_1 lamentandone l'omesso esame da parte del primo Giudice. Per le residue annualità e comunque con riferimento al merito, si è formato il giudicato.
L'eccezione è stata ritualmente proposta in primo grado, con memoria di costituzione tempestivamente depositata, non rilevando poi la mancata compartizione del procuratore alla prima udienza. La stessa, come dedotto nel primo motivo di gravame non è stata esaminata dal Tribunale. Parte appellata ha opposto, di contro, la validità ed efficacia interruttiva della lettera datata 27.12.2023.
Il motivo è fondato.
3 Osserva il collegio, in punto di diritto, che la questione risulta risolta dalla Suprema Corte nella decisione n.29961/23 con motivazione già condivisa da questo Ufficio in precedenti decisioni, cui si intende dare continuità.
Premesso che è pacifica tra le parti l'applicazione del termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., rileva il collegio che nella citata sentenza, la Cassazione, in motivazione, ha precisato che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Con riguardo specificamente al profilo della decorrenza del termine (C. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17494 del 2025) ha precisato il Supremo Collegio che “ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.P.C.M. 28/11/2016, recante Attivazione della Carta, «[…] 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno»; sicché, il primo giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c. è il giorno di (possibile) accesso alla registrazione telematica onde fruire del beneficio in parola, salvo, ovviamente, il caso di “presa di servizio” successiva a tale data, nel qual caso il dies a quo per il termine quinquennale di prescrizione coincide (evidentemente) con il giorno della stessa presa di servizio. Orbene, se è vero che la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web era qui consentita dal 1° settembre”, è da considerare che il ricorrente aveva preso servizio, per l'annualità in contestazione 2018/2019, in data 30.10.2018. La prescrizione quinquennale del diritto scadeva quindi in data 30 ottobre 2023, risultando tardiva la messa in mora del 27 dicembre (quale primo atto interruttivo). Ha precisato ancora la Corte che “…Non potrebbero rilevare infatti eventuali difficoltà (peraltro neppure qui dedotte) nell'accesso alla piattaforma digitale per i docenti non di ruolo, trattandosi comunque di impedimenti di mero fatto e di circostanze non idonee a costituire un ostacolo legale all'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 2935 c.c.; come chiarito più volte da questa Corte, «L'impossibilità di far valere il diritto ‒ alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ‒ è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo del tutto irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto» (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13343 del 28/04/2022; Cass., Sez. L - , Sentenza n. 22072 del 11/09/2018); questo perché l'impossibilità all'esercizio del diritto, come non si è mancato di ribadire, deve essere giuridica e non di fatto, la quale ultima è sempre superabile con l'esperimento dell'azione giudiziale (qui introdotta dai docenti) al fine di ottenere, con la disapplicazione del diritto interno confliggente con la disciplina UE (CGUE, sez. VI, 18.5.22, C-450-21), il bene della vita rivendicato”. Da quanto sopra esposto consegue che, al momento del compimento del primo atto interruttivo ‒ individuato dal Tribunale nella missiva del 27/12/2023 ‒, il diritto
4 relativamente all'annualità di cui si controverte in questo grado era irrimediabilmente prescritto. Il motivo va quindi accolto;
in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto si conferma, deve dichiararsi la prescrizione del diritto del docente odierno appellato per l'a.s. 2018/2019. 2.Infondato è il secondo motivo. Resta confermata anche la regolazione delle spese del primo grado, atteso che il Giudice ha fatto applicazione della regola della soccombenza vertendosi in caso di accoglimento totale di un ricorso depositato il 21.2.2024. All'epoca infatti era già intervenuta anche, dopo la Corte di Giustizia, la sentenza della Cassazione n. n.29961/23 che aveva risolto numerosi quesiti in ordine alla tematica coinvolta nel presente procedimento (tra l'altro sulla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo e, soprattutto, sulla natura e i limiti della prescrizione del diritto azionato). Poteva quindi ormai definirsi composto il quadro della giurisprudenza nazionale, al massimo grado, e quindi i contrasti in passato registrati tra le decisioni di merito. Peraltro la dichiarazione di prescrizione di una sola annualità non incide sulla sostanza della pronuncia di primo grado relativamente alla fondatezza della pretesa. Il motivo va respinto e la sentenza resta confermata nel capo relativo alle spese. Le spese processuali del presente grado, attesa la reciproca soccombenza, restano compensate.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, dichiara la prescrizione del diritto del ricorrente alla Carta docente per l'anno scolastico 2018/2019;
rigetta per il resto;
spese del grado compensate.
Così deciso in Napoli il 27 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
5 6
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 27 novembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2864/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia ex lege alla via Armando Diaz n. 11 (C.F. P.E.C. ; C.F._1 Email_1
[...]
[...]
(C.F. nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Corinna Della Monica (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._3 studio in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Nocera, 136, con autorizzazione a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata come da procura rilasciata Email_2 su foglio separato ed allegato in atti
Appellato
1 OGGETTO : Appello avverso la sentenza n.6000/2024 pubbl. il 23/09/2024 emessa dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro notificata il 3.10.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.02.2024 il ricorrente in epigrafe -odierno appellato- premesso di essere dipendente, in qualità di docente presso l'istituto scolastico “E. Caruso” in virtù di contratto a tempo indeterminato del 01.09.2022, per 24 ore settimanali e di aver prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato negli anni scolastici:
a.s. 2018/2019, dal 31.10.2018 al 30.6.2019
a.s. 2019/2020, dal 30.9.2019 al 30.6.2020
a.s. 2020/2021, dal 23.9.2020 al 30.6.2021
a.s. 2021/2022, dal 6.10.2021 al 30.6.2022,
lamentò la mancata erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) relativamente ai periodi di servizio statale svolti con contratto di lavoro a tempo determinato;
la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Chiese quindi “1) previa disapplicazione del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota n. 15219 del 15 ottobre 2015 nonché del D.P.C.M. del 28 novembre CP_2
2016, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente Sig. , ai sensi Controparte_1 dell'art. 1, comma 121, della Legge n. 17/2015, in forza dei contratti a tempo determinato dettagliati al capo 1 nella parte narrativa del presente atto e per tutti i motivi in fatto e diritto analiticamente suesposti, ad accedere (usufruire) alla Carta Elettronica del docente, nella misura di Euro 500,00 (Euro cinquecento) annui per ciascun anno scolastico 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 e 2021/2022;
2) per l'effetto, ordinare e condannare il , in Parte_1 persona del l.r.p.t., ad assegnare in favore del sig. , direttamente Controparte_1
o anche per il tramite delle Istituzioni Scolastiche alle quali il ricorrente è legata (o è stata legata) da rapporto di lavoro a tempo determinato, la Carta Elettronica del docente, nella misura di Euro 500,00 (Euro cinquecento) annui per ciascun anno scolastico 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 e 2021/2022 per un totale di € 2.000,00”, vinte le spese.
L'Amministrazione resistente si costituì, insistendo per il rigetto del ricorso. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale adito in accoglimento del ricorso, condannò il convenuto all'erogazione in favore di parte ricorrente della Parte_1
2 “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, dell'importo nominale annuo di € 500,00 in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 2020/2021e 2021/2022; oltre spese di lite.
Con ricorso depositato in data 31.10.2024 ha proposto appello il , Parte_1 deducendo l'omesso esame da parte del Tribunale della formulata eccezione di prescrizione, che avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda con riferimento all'a.s. 2018/2019. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il diritto all'accredito sorge dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza. Nella fattispecie, per l'a.s. 2018/2019, il diritto all'accredito è sorto il 30.10.2018, data di conferimento della supplenza di cui al contratto prot. n. 6825, non rilevando quindi – per gli effetti interruttivi - l'atto di diffida ex adverso inoltrato a mezzo p.e.c. in data 28.12.2023.
Ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui non era stata disposta la compensazione delle spese.
L'appellante ha concluso come in atti chiedendo, in riforma della gravata sentenza,
“dichiarare la prescrizione del diritto alla corresponsione del beneficio economico richiesto in prime cure con riferimento all'a.s. 2018/2019, e, in ogni caso, con riferimento all'a.s. 2018/2019, respingere la domanda formulata in prime cure in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile e infondata”, con la compensazione delle spese di entrambi i gradi giudizio.
Instaurato il contraddittorio, la controparte si è costituita, resistendo alle avverse eccezioni sia in punto di inammissibilità per tardività delle deduzioni difensive che di infondatezza nel merito. Ha concluso per la reiezione del gravame.
La Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato. Quindi, acquisite le note di trattazione, all'esito dell'odierna udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., ha riservato la causa in decisione.
L'appello è parzialmente fondato.
1.L'oggetto del giudizio in questo grado è limitato all'a.s. 2018/2019 in relazione al quale il ha riproposto – con il primo motivo - l'eccezione di prescrizione, Parte_1 lamentandone l'omesso esame da parte del primo Giudice. Per le residue annualità e comunque con riferimento al merito, si è formato il giudicato.
L'eccezione è stata ritualmente proposta in primo grado, con memoria di costituzione tempestivamente depositata, non rilevando poi la mancata compartizione del procuratore alla prima udienza. La stessa, come dedotto nel primo motivo di gravame non è stata esaminata dal Tribunale. Parte appellata ha opposto, di contro, la validità ed efficacia interruttiva della lettera datata 27.12.2023.
Il motivo è fondato.
3 Osserva il collegio, in punto di diritto, che la questione risulta risolta dalla Suprema Corte nella decisione n.29961/23 con motivazione già condivisa da questo Ufficio in precedenti decisioni, cui si intende dare continuità.
Premesso che è pacifica tra le parti l'applicazione del termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., rileva il collegio che nella citata sentenza, la Cassazione, in motivazione, ha precisato che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Con riguardo specificamente al profilo della decorrenza del termine (C. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17494 del 2025) ha precisato il Supremo Collegio che “ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.P.C.M. 28/11/2016, recante Attivazione della Carta, «[…] 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno»; sicché, il primo giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c. è il giorno di (possibile) accesso alla registrazione telematica onde fruire del beneficio in parola, salvo, ovviamente, il caso di “presa di servizio” successiva a tale data, nel qual caso il dies a quo per il termine quinquennale di prescrizione coincide (evidentemente) con il giorno della stessa presa di servizio. Orbene, se è vero che la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web era qui consentita dal 1° settembre”, è da considerare che il ricorrente aveva preso servizio, per l'annualità in contestazione 2018/2019, in data 30.10.2018. La prescrizione quinquennale del diritto scadeva quindi in data 30 ottobre 2023, risultando tardiva la messa in mora del 27 dicembre (quale primo atto interruttivo). Ha precisato ancora la Corte che “…Non potrebbero rilevare infatti eventuali difficoltà (peraltro neppure qui dedotte) nell'accesso alla piattaforma digitale per i docenti non di ruolo, trattandosi comunque di impedimenti di mero fatto e di circostanze non idonee a costituire un ostacolo legale all'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 2935 c.c.; come chiarito più volte da questa Corte, «L'impossibilità di far valere il diritto ‒ alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ‒ è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo del tutto irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto» (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13343 del 28/04/2022; Cass., Sez. L - , Sentenza n. 22072 del 11/09/2018); questo perché l'impossibilità all'esercizio del diritto, come non si è mancato di ribadire, deve essere giuridica e non di fatto, la quale ultima è sempre superabile con l'esperimento dell'azione giudiziale (qui introdotta dai docenti) al fine di ottenere, con la disapplicazione del diritto interno confliggente con la disciplina UE (CGUE, sez. VI, 18.5.22, C-450-21), il bene della vita rivendicato”. Da quanto sopra esposto consegue che, al momento del compimento del primo atto interruttivo ‒ individuato dal Tribunale nella missiva del 27/12/2023 ‒, il diritto
4 relativamente all'annualità di cui si controverte in questo grado era irrimediabilmente prescritto. Il motivo va quindi accolto;
in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto si conferma, deve dichiararsi la prescrizione del diritto del docente odierno appellato per l'a.s. 2018/2019. 2.Infondato è il secondo motivo. Resta confermata anche la regolazione delle spese del primo grado, atteso che il Giudice ha fatto applicazione della regola della soccombenza vertendosi in caso di accoglimento totale di un ricorso depositato il 21.2.2024. All'epoca infatti era già intervenuta anche, dopo la Corte di Giustizia, la sentenza della Cassazione n. n.29961/23 che aveva risolto numerosi quesiti in ordine alla tematica coinvolta nel presente procedimento (tra l'altro sulla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo e, soprattutto, sulla natura e i limiti della prescrizione del diritto azionato). Poteva quindi ormai definirsi composto il quadro della giurisprudenza nazionale, al massimo grado, e quindi i contrasti in passato registrati tra le decisioni di merito. Peraltro la dichiarazione di prescrizione di una sola annualità non incide sulla sostanza della pronuncia di primo grado relativamente alla fondatezza della pretesa. Il motivo va respinto e la sentenza resta confermata nel capo relativo alle spese. Le spese processuali del presente grado, attesa la reciproca soccombenza, restano compensate.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, dichiara la prescrizione del diritto del ricorrente alla Carta docente per l'anno scolastico 2018/2019;
rigetta per il resto;
spese del grado compensate.
Così deciso in Napoli il 27 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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