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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/05/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 6089/2023 R.G. sul ricorso depositato il 20/12/2023; proposto da (difeso dagli avv. Mariagrazia Elisabetta Ligato e Parte_1
Francesco Moio); nei confronti di , in persona nel Ministro in carica (difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria); viste le note di trattazione scritta depositata dalla parte ricorrente , così definitivamente provvede:
“ Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al CP_1 risarcimento del danno alla parte ricorrente, per il danno arrecato per l'illegittima apposizione del termine ai contratti a termine negli anni per cui è causa , nella misura complessiva di 20 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto con accessori nei limiti dell'art. 16 comma 6 legge 412 del 1991 a decorrere dalla presente pronuncia sino al soddisfo.
Rigetta nel resto .
Compensa a metà le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 3600,00 Euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute, con distrazione a favore dei procuratori del ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
“- In via principale, accertare e dichiarare l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato come insegnante di Religione di cui al presente ricorso e per l'effetto dichiarare il diritto del Prof.
alla conversione dell'attuale contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, Parte_1
condannando il (C.F. ), in persona del Legale Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentante in carica e pro tempore, a porre in essere ogni necessario e conseguente adempimento;
- In via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento della richiesta principale, Voglia Codesto
Ecc.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, accertare e dichiarare l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato come insegnante di Religione di cui al presente ricorso e, per l' effetto, condannare il (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Legale Rappresentante in carica e pro tempore (precedentemente denominato Controparte_1
– , si veda d.l. 11.11.2022 n. 173, art. 6) al risarcimento del danno subito dal Prof.
[...] CP_2
, quantificato nella misura di 20 mensilità dell' ultima retribuzione globale di fatto Parte_1
(come dai prodotti cedolini), o in subordine da quantificarsi nella misura di 12 mensilità dell' ultima retribuzione globale di fatto, come da principi di diritto esposti nella parte motivata, o comunque nella minore o maggiore somma e/o nel minore o maggiore numero di mensilità di retribuzione globale di fatto ritenute di giustizia, oltre che ad un ulteriore importo per il maggior danno sofferto dal Prof. da determinarsi nell' ulteriore importo di 10 mensilità dell' ultima Parte_1
retribuzione globale di fatto, o nel minore o maggiore importo/numero di mensilità di retribuzione globale di fatto ritenuto di giustizia, o - in via gradata venga il maggior danno sofferto determinato in via equitativa dall' Ill.mo Giudicante, onerando in ogni caso l' Amministrazione resistente di ogni conseguente e necessario adempimento strumentale all' erogazione dei suddetti importi”.
Parte ricorrente deduceva:
- di essere un docente precario alle dipendenze del resistente, attualmente in servizio CP_1
(anno scolastico 2023/2024) come insegnante di religione cattolica, con contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dall'01.09.2023 e cessazione al 31.08.2024, presso l'Istituto Scolastico
Monsignor D'Andrea di Bova Marina (RC) e di aver prestato, anche in precedenza, servizio alle dipendenze del , con plurimi contratti a tempo determinato, sempre con la Controparte_1
qualifica di insegnante di religione cattolica, per gli anni scolastici dal 2002/2003 al 2023/2024 (per un totale di 23 anni);
2 - di aver, pertanto, subito l'illegittimo susseguirsi, ininterrottamente, di contratti a tempo determinato di durata annuale sino al 31.08 come insegnante di religione cattolica;
- che, nonostante fossero previsti concorsi con cadenza triennale (art 3, comma 2, l. 186/03), dall'anno 2004 non venivano più indetti concorsi pubblici per l'immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica;
- che, con Pec del 27.09.2023, rimasta senza riscontro, contestava l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato.
Tanto premesso, nel merito, esponeva che la condotta del era stata tenuta in violazione CP_1
della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, in particolare della Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE e dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, richiamando anche i principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea nonché dalla Corte di cassazione con sentenza n. 18698/22, sulla abusiva reiterazione dei contratti dei docenti di religione.
Si costituiva il resistente come in epigrafe, deducendo, nel Controparte_1
merito, la piena legittimità dei contratti stipulati, tenuto conto della speciale disciplina di cui alla L.
124/1999 e della L. 186/2003 e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa alla conversione del rapporto a tempo indeterminato, come pure del risarcimento del danno, eccependo, infine, la prescrizione.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente fondato.
La causa riguarda il rapporto tra il ricorrente, docente di religione cattolica a termine , e il resistente datore di lavoro. CP_1
Parte ricorrente deduce , in sintesi, di aver svolto incarichi a termine annuale come docente di religione cattolica , dal 2002/2003 al 2023 /2024( e documenta e in corso di causa anche l'incarico a termine annuale per l'insegnamento della religione fino al 31.8. 2025).
Lamenta che dal 2004 non sono svolti concorsi pubblici con cadenza triennale (art 3, comma 2, l.
186/03), per l'immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica e asserisce un abuso da risarcire .
Chiede in via principale la conversione dell'attuale contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, ; in subordine il risarcimento del danno .
PRESCRIZIONE
L'eccezione è tempestiva ma infondata .
3 Invero il diritto in questione ha prescrizione ordinaria decennale perché avente natura contrattuale e la prescrizione inizia a decorrere, per la sua natura di danno che si aggrava via via nel tempo con il mantenimento degli incarichi a termine e fino alla loro reiterazione , solo con la cessazione dell'ultimo incarico .
In questo caso, quindi , mantenendosi la condizione di precarietà ancor oggi ( il non CP_1
documenta il bando di concorso in attuazione della previsione di legge entro il 2024 ) non sono decorsi i 10 anni.
L'eccezione va disattesa .
MERITO
E', ormai consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, il lavoratore ha diritto - in conformità con il canone di effettività della tutela giurisdizionale affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre
2013, in C-50/13) e con i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5072/2016 a proposito della abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato - al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del
2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può farsi comunque derivare dalla “perdita del posto”, in assenza di un'assunzione tramite concorso ex art. 97 Cost. (ex plurimis: Cass. n. 992/2019; Cass. n. 31174/2018).
Anche avuto specifico riguardo agli insegnanti di religione la Suprema Corte ha affermato (cfr.
Cass n. 18698/2022; Cass. n. 24146/2022) i seguenti principi di diritto: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con
i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”.
“Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del
4 concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”.
“I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a CP_1
fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per
l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.
L'orientamento è stato poi costantemente confermato recentemente dalla Suprema Corte (v. ordinanze n. 9323/2023 e n. 9300/2023).
In continuità anche la più recente giurisprudenza secondo cui < Nel regime speciale di assunzione
a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n.
186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia
l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti
a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. n. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. n. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato» (Cass. n. 18698/2022).
Orbene, è evidente che la corte distrettuale non ha tenuto conto del principio sopraindicato nel caso di reiterati contratti annuali per più di tre anni come nei casi di specie senza che sia stato mai
5 bandito il prescritto concorso triennale. Tale condotta amministrativa integra gli estremi dell'abuso e quindi l'insussistenza del presupposto giustificativo delle esigenze temporanee per il legittimo rinnovo dei contratti a tempo determinato, come contestato nel motivo di censura.> Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 13640 del 2025.
Venendo al caso concreto, non può dunque escludersi l'esistenza dell'abuso del diritto derivante dalla successione dei contratti a termine per la loro evidente reiterazione continua e la mancata indizione di concorsi per l'assunzione in ruolo dopo il triennio di validità del primo, dovendosi dare rilievo alla durata complessiva ultratriennale dei rapporti a termine pacificamente svolti dal ricorrente.
Quanto alle conseguenze sanzionatorie va evidenziato che la misura della conversione a tempo indeterminato richiamata dalla Corte di Giustizia, rispetto al pubblico impiego incontra l'ostacolo previsto dall'art. 36 d.lgs. 165/2001 della previa necessità di concorso, in sé non superabile, stante il tenore dell'art. 97 Cost.
Pertanto, stante l'impossibilità di operare la conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato nel settore del pubblico impiego, può dichiararsi esclusivamente il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno previsto, avendo tuttavia riguardo, nello specifico, da una parte alla lunghezza del rapporto complessivo, e dall'altra della peculiarità della disciplina dettata in materia, in forza della quale i docenti di religione beneficiano sostanzialmente del rinnovo automatico del contratto di anno in anno.
Quanto alla pretesa risarcitoria, l'art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito.
Sul punto è poi intervenuto il decreto Salva infrazioni, D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla Legge 14 novembre 2024 n. 166, al fine di ovviare all'apertura della procedura d'infrazione n. 2014/4231 promossa dalla Commissione europea in tema di violazione della clausola 5 della Direttiva 1999/70, ha aggiornato il sistema di risarcimento per abusi nei contratti a termine nel settore pubblico e privato, aumentando la misura del “danno comunitario” fino a 24 mensilità. Invero, l'art. 36, comma 5, seconda parte, del d.lgs. 165/2001, così come modificato dall'art 12 d.l. n. 131 del 16.9.2024, conv. con modificazioni nella legge n. 166 del
14.11.2024, stabilisce che: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di
6 una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.” Pertanto, anche il risarcimento dovuto agli insegnanti di religione cattolica per la reiterazione abusiva dei contratti a termine deve tenere conto della nuova normativa piuttosto che del disposto dell'art. 28 del d.lgs. 81/2015.
In particolare, si evidenzia che la suddetta disposizione sopravvenuta, migliorativa rispetto alla precedente, deve trovare applicazione alla fattispecie di abuso in esame in quanto la sua introduzione nell'ordinamento ha lo specifico fine di chiudere la procedura di infrazione n.
2014/4231 intrapresa dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia proprio per la rilevata carenza di misure considerabili sufficientemente dissuasive alla violazione della direttiva 70/1999
CE (in questo senso già il Tribunale di Torino con sentenza del 24 dicembre 2024, Tribunale di
Perugia con sentenza del 20 dicembre 2024 e il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 24 settembre
2024 n. 427/2024).
In applicazione di detto criterio, considerato il numero di contratti a termine stipulati dalla ricorrente (dall'a.s. 2007/2008 - decorso il triennio dalla indizione del concorso nel 2004 - e fino all'a.s. 2024/25), appare giusta la condanna del al risarcimento dei danni in favore della CP_1 parte ricorrente nella misura pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre accessori dalla presente decisione al soddisfo.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio compensate parzialmente e nel resto poste a carico della parte resistente ricorrente per la prevalente fondatezza della domanda e liquidate ex dm 55 /14 e succ mod . avuto riguardo al valore accolto e alla natura della causa ( lavoro ) nonché alle difese necessarie per partecipare a tutte le fasi processuali .
Reggio Calabria , 28.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 6089/2023 R.G. sul ricorso depositato il 20/12/2023; proposto da (difeso dagli avv. Mariagrazia Elisabetta Ligato e Parte_1
Francesco Moio); nei confronti di , in persona nel Ministro in carica (difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria); viste le note di trattazione scritta depositata dalla parte ricorrente , così definitivamente provvede:
“ Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al CP_1 risarcimento del danno alla parte ricorrente, per il danno arrecato per l'illegittima apposizione del termine ai contratti a termine negli anni per cui è causa , nella misura complessiva di 20 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto con accessori nei limiti dell'art. 16 comma 6 legge 412 del 1991 a decorrere dalla presente pronuncia sino al soddisfo.
Rigetta nel resto .
Compensa a metà le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 3600,00 Euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute, con distrazione a favore dei procuratori del ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
“- In via principale, accertare e dichiarare l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato come insegnante di Religione di cui al presente ricorso e per l'effetto dichiarare il diritto del Prof.
alla conversione dell'attuale contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, Parte_1
condannando il (C.F. ), in persona del Legale Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentante in carica e pro tempore, a porre in essere ogni necessario e conseguente adempimento;
- In via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento della richiesta principale, Voglia Codesto
Ecc.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, accertare e dichiarare l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato come insegnante di Religione di cui al presente ricorso e, per l' effetto, condannare il (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Legale Rappresentante in carica e pro tempore (precedentemente denominato Controparte_1
– , si veda d.l. 11.11.2022 n. 173, art. 6) al risarcimento del danno subito dal Prof.
[...] CP_2
, quantificato nella misura di 20 mensilità dell' ultima retribuzione globale di fatto Parte_1
(come dai prodotti cedolini), o in subordine da quantificarsi nella misura di 12 mensilità dell' ultima retribuzione globale di fatto, come da principi di diritto esposti nella parte motivata, o comunque nella minore o maggiore somma e/o nel minore o maggiore numero di mensilità di retribuzione globale di fatto ritenute di giustizia, oltre che ad un ulteriore importo per il maggior danno sofferto dal Prof. da determinarsi nell' ulteriore importo di 10 mensilità dell' ultima Parte_1
retribuzione globale di fatto, o nel minore o maggiore importo/numero di mensilità di retribuzione globale di fatto ritenuto di giustizia, o - in via gradata venga il maggior danno sofferto determinato in via equitativa dall' Ill.mo Giudicante, onerando in ogni caso l' Amministrazione resistente di ogni conseguente e necessario adempimento strumentale all' erogazione dei suddetti importi”.
Parte ricorrente deduceva:
- di essere un docente precario alle dipendenze del resistente, attualmente in servizio CP_1
(anno scolastico 2023/2024) come insegnante di religione cattolica, con contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dall'01.09.2023 e cessazione al 31.08.2024, presso l'Istituto Scolastico
Monsignor D'Andrea di Bova Marina (RC) e di aver prestato, anche in precedenza, servizio alle dipendenze del , con plurimi contratti a tempo determinato, sempre con la Controparte_1
qualifica di insegnante di religione cattolica, per gli anni scolastici dal 2002/2003 al 2023/2024 (per un totale di 23 anni);
2 - di aver, pertanto, subito l'illegittimo susseguirsi, ininterrottamente, di contratti a tempo determinato di durata annuale sino al 31.08 come insegnante di religione cattolica;
- che, nonostante fossero previsti concorsi con cadenza triennale (art 3, comma 2, l. 186/03), dall'anno 2004 non venivano più indetti concorsi pubblici per l'immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica;
- che, con Pec del 27.09.2023, rimasta senza riscontro, contestava l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato.
Tanto premesso, nel merito, esponeva che la condotta del era stata tenuta in violazione CP_1
della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, in particolare della Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE e dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, richiamando anche i principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea nonché dalla Corte di cassazione con sentenza n. 18698/22, sulla abusiva reiterazione dei contratti dei docenti di religione.
Si costituiva il resistente come in epigrafe, deducendo, nel Controparte_1
merito, la piena legittimità dei contratti stipulati, tenuto conto della speciale disciplina di cui alla L.
124/1999 e della L. 186/2003 e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa alla conversione del rapporto a tempo indeterminato, come pure del risarcimento del danno, eccependo, infine, la prescrizione.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente fondato.
La causa riguarda il rapporto tra il ricorrente, docente di religione cattolica a termine , e il resistente datore di lavoro. CP_1
Parte ricorrente deduce , in sintesi, di aver svolto incarichi a termine annuale come docente di religione cattolica , dal 2002/2003 al 2023 /2024( e documenta e in corso di causa anche l'incarico a termine annuale per l'insegnamento della religione fino al 31.8. 2025).
Lamenta che dal 2004 non sono svolti concorsi pubblici con cadenza triennale (art 3, comma 2, l.
186/03), per l'immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica e asserisce un abuso da risarcire .
Chiede in via principale la conversione dell'attuale contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, ; in subordine il risarcimento del danno .
PRESCRIZIONE
L'eccezione è tempestiva ma infondata .
3 Invero il diritto in questione ha prescrizione ordinaria decennale perché avente natura contrattuale e la prescrizione inizia a decorrere, per la sua natura di danno che si aggrava via via nel tempo con il mantenimento degli incarichi a termine e fino alla loro reiterazione , solo con la cessazione dell'ultimo incarico .
In questo caso, quindi , mantenendosi la condizione di precarietà ancor oggi ( il non CP_1
documenta il bando di concorso in attuazione della previsione di legge entro il 2024 ) non sono decorsi i 10 anni.
L'eccezione va disattesa .
MERITO
E', ormai consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, il lavoratore ha diritto - in conformità con il canone di effettività della tutela giurisdizionale affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre
2013, in C-50/13) e con i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5072/2016 a proposito della abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato - al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del
2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può farsi comunque derivare dalla “perdita del posto”, in assenza di un'assunzione tramite concorso ex art. 97 Cost. (ex plurimis: Cass. n. 992/2019; Cass. n. 31174/2018).
Anche avuto specifico riguardo agli insegnanti di religione la Suprema Corte ha affermato (cfr.
Cass n. 18698/2022; Cass. n. 24146/2022) i seguenti principi di diritto: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con
i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”.
“Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del
4 concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”.
“I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a CP_1
fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per
l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.
L'orientamento è stato poi costantemente confermato recentemente dalla Suprema Corte (v. ordinanze n. 9323/2023 e n. 9300/2023).
In continuità anche la più recente giurisprudenza secondo cui < Nel regime speciale di assunzione
a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n.
186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia
l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti
a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. n. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. n. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato» (Cass. n. 18698/2022).
Orbene, è evidente che la corte distrettuale non ha tenuto conto del principio sopraindicato nel caso di reiterati contratti annuali per più di tre anni come nei casi di specie senza che sia stato mai
5 bandito il prescritto concorso triennale. Tale condotta amministrativa integra gli estremi dell'abuso e quindi l'insussistenza del presupposto giustificativo delle esigenze temporanee per il legittimo rinnovo dei contratti a tempo determinato, come contestato nel motivo di censura.> Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 13640 del 2025.
Venendo al caso concreto, non può dunque escludersi l'esistenza dell'abuso del diritto derivante dalla successione dei contratti a termine per la loro evidente reiterazione continua e la mancata indizione di concorsi per l'assunzione in ruolo dopo il triennio di validità del primo, dovendosi dare rilievo alla durata complessiva ultratriennale dei rapporti a termine pacificamente svolti dal ricorrente.
Quanto alle conseguenze sanzionatorie va evidenziato che la misura della conversione a tempo indeterminato richiamata dalla Corte di Giustizia, rispetto al pubblico impiego incontra l'ostacolo previsto dall'art. 36 d.lgs. 165/2001 della previa necessità di concorso, in sé non superabile, stante il tenore dell'art. 97 Cost.
Pertanto, stante l'impossibilità di operare la conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato nel settore del pubblico impiego, può dichiararsi esclusivamente il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno previsto, avendo tuttavia riguardo, nello specifico, da una parte alla lunghezza del rapporto complessivo, e dall'altra della peculiarità della disciplina dettata in materia, in forza della quale i docenti di religione beneficiano sostanzialmente del rinnovo automatico del contratto di anno in anno.
Quanto alla pretesa risarcitoria, l'art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito.
Sul punto è poi intervenuto il decreto Salva infrazioni, D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla Legge 14 novembre 2024 n. 166, al fine di ovviare all'apertura della procedura d'infrazione n. 2014/4231 promossa dalla Commissione europea in tema di violazione della clausola 5 della Direttiva 1999/70, ha aggiornato il sistema di risarcimento per abusi nei contratti a termine nel settore pubblico e privato, aumentando la misura del “danno comunitario” fino a 24 mensilità. Invero, l'art. 36, comma 5, seconda parte, del d.lgs. 165/2001, così come modificato dall'art 12 d.l. n. 131 del 16.9.2024, conv. con modificazioni nella legge n. 166 del
14.11.2024, stabilisce che: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di
6 una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.” Pertanto, anche il risarcimento dovuto agli insegnanti di religione cattolica per la reiterazione abusiva dei contratti a termine deve tenere conto della nuova normativa piuttosto che del disposto dell'art. 28 del d.lgs. 81/2015.
In particolare, si evidenzia che la suddetta disposizione sopravvenuta, migliorativa rispetto alla precedente, deve trovare applicazione alla fattispecie di abuso in esame in quanto la sua introduzione nell'ordinamento ha lo specifico fine di chiudere la procedura di infrazione n.
2014/4231 intrapresa dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia proprio per la rilevata carenza di misure considerabili sufficientemente dissuasive alla violazione della direttiva 70/1999
CE (in questo senso già il Tribunale di Torino con sentenza del 24 dicembre 2024, Tribunale di
Perugia con sentenza del 20 dicembre 2024 e il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 24 settembre
2024 n. 427/2024).
In applicazione di detto criterio, considerato il numero di contratti a termine stipulati dalla ricorrente (dall'a.s. 2007/2008 - decorso il triennio dalla indizione del concorso nel 2004 - e fino all'a.s. 2024/25), appare giusta la condanna del al risarcimento dei danni in favore della CP_1 parte ricorrente nella misura pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre accessori dalla presente decisione al soddisfo.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio compensate parzialmente e nel resto poste a carico della parte resistente ricorrente per la prevalente fondatezza della domanda e liquidate ex dm 55 /14 e succ mod . avuto riguardo al valore accolto e alla natura della causa ( lavoro ) nonché alle difese necessarie per partecipare a tutte le fasi processuali .
Reggio Calabria , 28.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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