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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/12/2024, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1541/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 01/08/2024 da
, rappresentato e difeso dall'Avv. PISTILLO MARIA, giusta procura in atti presso il Parte_1 cui studio, sito in Andria al viale Istria n. 66, è elettivamente domiciliato;
e
rappresentata e difesa dall'Avv. PISTILLO MARIA, giusta procura in atti Controparte_1 presso il cui studio, sito in Andria al viale Istria n. 66, è elettivamente domiciliata;
Ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
FATTO
I coniugi hanno contratto matrimonio in Andria il 18.8.2017 con rito concordatario (atto n. 230 parte II serie A anno 2017) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
01/08/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 30.8.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non essendovi prole minore da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 18.8.2017alle condizioni indicate nel ricorso congiunto da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 3.12.2024.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 01/08/2024 da
, rappresentato e difeso dall'Avv. PISTILLO MARIA, giusta procura in atti presso il Parte_1 cui studio, sito in Andria al viale Istria n. 66, è elettivamente domiciliato;
e
rappresentata e difesa dall'Avv. PISTILLO MARIA, giusta procura in atti Controparte_1 presso il cui studio, sito in Andria al viale Istria n. 66, è elettivamente domiciliata;
Ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
FATTO
I coniugi hanno contratto matrimonio in Andria il 18.8.2017 con rito concordatario (atto n. 230 parte II serie A anno 2017) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
01/08/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 30.8.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non essendovi prole minore da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 18.8.2017alle condizioni indicate nel ricorso congiunto da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 3.12.2024.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana