TAR
Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01042/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00387 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01042/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2025, proposto da
NI VI, LA RA AC, ES DI NI, LA
NI ed EN ZZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, n. 167/2023, pubblicata in data 20.7.2023. N. 01042/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. SA ED
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Mantova ha riconosciuto il suo diritto ad ottenere la Carta Elettronica del Docente e ha condannato il Ministero a mettere a disposizione euro 2.500,00 a VI NI e a RA
AC LA, ed euro 2.000,00 a DI NI ES, a ZZ EN e a
NI LA.
2.- Il 18.2.2026 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha depositato in giudizio una comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia all'Avvocatura dello Stato, nella quale si riferisce che in data 3.12.2025 EI s.p.a. ha accreditato nel borsellino elettronico dei ricorrenti gli importi riconosciuti dalla sentenza ottemperanda, tranne per la posizione di DI NI ES, per la quale EI non aveva ancora comunicato il pagamento.
3.- Il 20.2.2026 parte ricorrente ha depositato una memoria nella quale ha affermato che è sopravvenuto l'adempimento, senza fare distinzioni per la posizione della prof.ssa DI NI, e ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, con rifusione delle spese di lite per soccombenza virtuale del Ministero.
4.- Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. N. 01042/2025 REG.RIC.
5.- Il tardivo adempimento conferma l'incontestata fondatezza della pretesa avanzata da parte ricorrente e pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese del presente giudizio di ottemperanza devono essere poste a carico del Ministero resistente, e sono liquidate nel dispositivo, in misura ridotta in considerazione dello spontaneo adempimento, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG IC, Presidente
SA ED, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 01042/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
SA ED
IL PRESIDENTE
NG IC
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00387 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01042/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2025, proposto da
NI VI, LA RA AC, ES DI NI, LA
NI ed EN ZZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, n. 167/2023, pubblicata in data 20.7.2023. N. 01042/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. SA ED
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Mantova ha riconosciuto il suo diritto ad ottenere la Carta Elettronica del Docente e ha condannato il Ministero a mettere a disposizione euro 2.500,00 a VI NI e a RA
AC LA, ed euro 2.000,00 a DI NI ES, a ZZ EN e a
NI LA.
2.- Il 18.2.2026 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha depositato in giudizio una comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia all'Avvocatura dello Stato, nella quale si riferisce che in data 3.12.2025 EI s.p.a. ha accreditato nel borsellino elettronico dei ricorrenti gli importi riconosciuti dalla sentenza ottemperanda, tranne per la posizione di DI NI ES, per la quale EI non aveva ancora comunicato il pagamento.
3.- Il 20.2.2026 parte ricorrente ha depositato una memoria nella quale ha affermato che è sopravvenuto l'adempimento, senza fare distinzioni per la posizione della prof.ssa DI NI, e ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, con rifusione delle spese di lite per soccombenza virtuale del Ministero.
4.- Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. N. 01042/2025 REG.RIC.
5.- Il tardivo adempimento conferma l'incontestata fondatezza della pretesa avanzata da parte ricorrente e pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese del presente giudizio di ottemperanza devono essere poste a carico del Ministero resistente, e sono liquidate nel dispositivo, in misura ridotta in considerazione dello spontaneo adempimento, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG IC, Presidente
SA ED, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 01042/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
SA ED
IL PRESIDENTE
NG IC
IL SEGRETARIO