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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/11/2025, n. 3840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3840 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. EL MA, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A a definizione della causa iscritta al n.r.g. 6329/2021 avente ad oggetto: assicu- razione, passata in decisione all'udienza del 28.11.2025 sulle conclusioni ivi ras- segnate dinanzi all'intestata sezione: tra
) – quale procuratrice ai Parte_1 P.IVA_1 sensi dell'art. 77 c.p.c. di con sede in Parigi ed Controparte_1 operante in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 209/2005 – difesa dall'avv. Massimiliano Costantini ( C.F._1
), dall'avv. Gianmario Maggi Tasso ( e dall'avv.
[...] C.F._2 AL ET ( ), presso i quali ha eletto domicilio C.F._3 in virtù di procura alle liti in atti;
– A T T R I C E – e
, residente in [...]CP_2 C.F._4 no (CE), contumace,
– C O N V E N U T A – Motivi in fatto ed in diritto 1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09. 2. Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che con atto di citazione ri- tualmente notificato a mezzo posta in data 15-21.7.2021, l'attrice Parte_2 (d'ora in poi , ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato
[...] Pt_1 tribunale la sig.ra formulando la seguente domanda: in via princi- CP_2 pale, nel merito, a) accertare e dichiarare che, in data 1° agosto 2019, a Napoli, in Via Cassiodoro, direzione Via Giustiniano, si verificava un sinistro tra l'autovettura Fiat Idea, tg. CV09FE, coperta da polizza RC emessa da
[...]
.it), ed il ciclomotore di proprietà della convenuta Controparte_3 [...]
, condotto nell'occasione da , in conseguenza del CP_4 Persona_1 quale il sig. , trasportato sul ciclomotore, riportava danni fisici;
b) Parte_3 accertare e dichiarare che la convenuta ha violato la clausola di guida esclusiva di cui all'art.
3.1.7. della polizza “Motoplatinum” n. 24h.61.282828, sottoscritta con e avente con decorrenza dal 13 marzo 2019 al 13 marzo 2020; c) CP_5 accertare e dichiarare che quale rappresentante in Parte_2 Italia della compagnia emittente della polizza RC del motociclo, ha ri- CP_1 sarcito al terzo trasportato, in ossequio a quanto previsto dall'art. 141 D. Lgs. n. 209/2005, la somma di € 5.350 a titolo di lesioni fisiche conseguenti al predetto sinistro del 1° agosto 2019; d) per l'effetto, condannare la convenuta a corrispon- dere ad essa attrice la somma di € 5.350 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro alla data di notifica della citazione nonché gli interes-
1 si di mora dall'instaurazione del presente giudizio al saldo ex art. 1284 c.c. o co- munque a condannarla alla maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa e/o che verrà ritenuta idonea dal tribunale e comunque entro il limite dell'importo di € 20.000. In domanda si fa dunque valere il pattuito diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti della contraente proprietaria del motociclo tipo Aprilia tg. DC41308 as- sicurato per la responsabilità civile automobilistica. Nonostante la regolarità del procedimento di notificazione dell'atto introduttivo (v. ord. del 28.2.2022) la convenuta non si è costituita e con ordi- CP_2 nanza del 18.10.2022 è stata dichiarata contumace. Depositate le memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., ammessa la prova orale (v. ord. del 18.10.2022), la causa è stata assegnata all'odierno estensore (succeduto al precedente G.U. a partire dall'udienza del 10.10.2025), dopodichè, escusso il teste e precisate le conclusioni (v. ud. del 28.11. Persona_1 2025), la causa è stata assunta in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. 3. La domanda di rivalsa dell'attrice (d'ora in poi Parte_2
è fondata e merita di essere accolta. Pt_1 Con la sua costituzione in giudizio l'attrice ha prodotto la copiosa documenta- zione elencata in citazione (Procura Polizza “ ” n. CP_6 CP_7 24h. 61.282828; modulo CAI del sinistro;
dichiarazione del sig. Persona_2 ; relazione medica ProntoMedital;
accettazione offerta e delega all'incasso
[...] Sig. ; copia distinta di bonifico;
raccomandata a.r. dell'avv. Gian- Parte_3 mario Maggi Tasso diretta a;
certificato di completamento Docu- CP_2 Sign), dalla quale si evince che, a seguito dell'incidente stradale dedotto in do- manda, essa responsabile civile, ha corrisposto a , trasportato Pt_1 Parte_3 sul motociclo dell'odierna convenuta (il quale era però nella occasione condotto da , l'importo di € 5.350 per risarcirlo delle lesioni riportate. Persona_1 Dalla polizza assicurativa prodotta dall'attrice si evince però che la contraente al momento della stipula del contratto di assicurazione per la rca CP_2 del suo motociclo tipo Aprilia tg. DC41308, ha optato per la clausola denominata
“unico conducente”, la quale, contemplata all'art.
3.1.7 delle condizioni particola- ri, recita quanto segue “Guida Esclusiva (unico conducente): qualora il contraente, in sede di stipulazione dell'assicurazione, dichiari che il veicolo/mezzo assicurato sarà condotto unicamente dalla persona indicata in polizza, in caso di sinistro cau- sato da un conducente diverso da quello indicato in polizza, la compagnia avrà di- ritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato per gli importi liquidati ai terzi dan- neggiati”. La convenuta, rimasta contumace, non ha dal canto suo sollevato eccezioni di sorta mentre invece il teste finalmente comparso ed escusso Persona_1 all'udienza del 28.11.2025, ha confermato di essere lui il conducente del motoci- clo assicurato, di proprietà della (contraente convenuta), che con a bordo CP_2 il trasportato rimase coinvolto nell'incidente dell'1.8.2019 dedotto Parte_3 in domanda. L'attrice, come si diceva, ha dal canto suo documentato (v. in atti) di aver ero- gato a , quale terzo trasportato sul motociclo tipo Aprilia tg. DC Parte_3 41308 e rimasto ferito nel predetto sinistro stradale, il risarcimento di € 5.350. Pertanto, in applicazione della illustrata clausola contrattuale (art. 3.1.7) e dello art. 2697 c.c., non resta che accogliere la domanda attorea di rivalsa in quanto as- sistita da prova più che sufficiente circa la sussistenza degli elementi costitutivi di
2 tale suo diritto di credito nei confronti della contraente convenuta senza che quest'ultima debitrice abbia a sua volta allegato (ed ancor meno dimostrato) fatti impeditivi, modificativi o estintivi del medesimo diritto di credito. In definitiva, dunque, la convenuta va condannata a corrispondere alla società attrice l'importo di € 5.320, oltre interessi legali dalla richiesta stragiudiziale di pagamento recapitata alla convenuta in data 20.1.2021. 4. Per rigore di soccombenza le spese di lite gravano sulla convenuta e si liqui- dano in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato il 15- Parte_2 21.7.2019 contro così provvede: CP_2
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice del- CP_2 la somma di € 5.320 oltre interessi legali dal 20.1.2021 fino al soddisfo;
- condanna altresì alla rifusione delle spese di lite in favore CP_2 dell'attrice che liquida in complessivi € 3.300, di cui € 300 per esborsi ed € 3.000 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge. S. Maria C.V., 29/11/2025
il gop
EL MA
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